Art. 27. (Modifiche agli articoli 157 e 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di arresto, fermata e sosta dei veicoli e di divieto di fermata e di sosta dei veicoli) 1. Al comma 7-bis dell'articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «o la fermata» sono soppresse. 2. All'articolo 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, le parole: «da euro 78 a euro 311» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 78 a euro 311 per i restanti veicoli»; b) al comma 6, le parole: «da euro 38 a euro 155» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 23 a euro 92 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 38 a euro 155 per i restanti veicoli».
Note all'articolo 27 - Il testo del comma 7-bis dell'articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla presente legge,cosi' recita: 7-bis. E' fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 400. - Il testo dei commi 5 e 6 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla presente legge,cosi' recita: 5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g) e h) del comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 78 a euro 311 per i restanti veicoli. 6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 38 a euro 155 per i restanti veicoli.