Art. 27. 
 
(Modifiche agli articoli 157 e 158 del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di arresto, fermata e sosta dei veicoli e di divieto
                 di fermata e di sosta dei veicoli) 
 
  1. Al comma 7-bis dell'articolo 157 del decreto legislativo n.  285
del 1992, le parole: «o la fermata» sono soppresse. 
  2. All'articolo 158 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, le parole: «da euro 78 a euro 311» sono sostituite
dalle seguenti: «da euro  38  a  euro  155  per  i  ciclomotori  e  i
motoveicoli a due ruote e da euro  78  a  euro  311  per  i  restanti
veicoli»; 
    b) al comma 6, le parole: «da euro 38 a euro 155» sono sostituite
dalle seguenti: «da  euro  23  a  euro  92  per  i  ciclomotori  e  i
motoveicoli a due ruote e da euro  38  a  euro  155  per  i  restanti
veicoli». 
 
 
          Note all'articolo 27 
            - Il testo del comma 7-bis dell'articolo 157 del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge,cosi' recita: 
            7-bis. E' fatto  divieto  di  tenere  il  motore  acceso,
          durante la sosta del veicolo, allo scopo  di  mantenere  in
          funzione l'impianto di condizionamento d'aria  nel  veicolo
          stesso;   dalla    violazione    consegue    la    sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  200  a
          euro 400. 
            - Il testo dei commi 5 e 6 dell'articolo 158 del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge,cosi' recita: 
            5. Chiunque viola le disposizioni del  comma  1  e  delle
          lettere d), g) e h) del comma 2 e' soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro
          155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro
          78 a euro 311 per i restanti veicoli. 
            6. Chiunque viola  le  altre  disposizioni  del  presente
          articolo  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di  una  somma  da  euro  23  a  euro  92  per  i
          ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 38 a euro
          155 per i restanti veicoli.