Art. 28.

(Modifica agli articoli 171, 172 e 182 del decreto legislativo n. 285
del  1992,  in  materia di uso del casco protettivo per gli utenti di
veicoli  a  due  ruote,  di  uso  delle  cinture  di  sicurezza  e di
                    circolazione dei velocipedi)

  1.  Al comma 1 dell'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del
1992,  le parole: "secondo la normativa stabilita dal Ministero delle
infrastrutture  e  dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "in
conformita'  con  i  regolamenti  emanati dall'Ufficio europeo per le
Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa e con la normativa
comunitaria".
  2.  Le  disposizioni  del  comma  1  dell'articolo  171 del decreto
legislativo  n.  285  del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1
del  presente  articolo,  si  applicano  a decorrere dal sessantesimo
giorno  successivo  alla  data  di  entrata  in vigore della presente
legge.
  3.  Al comma 1 dell'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del
1992,  le  parole:  "Il  conducente ed i passeggeri dei veicoli delle
categorie  M1,  N1, N2 ed N3, di cui all'articolo 47, comma 2, muniti
di  cintura  di  sicurezza,"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Il
conducente  e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di
carrozzeria  chiusa,  di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a),
della  direttiva  2002/24/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  18 marzo 2002, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di
cui  all'articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura
di sicurezza,".
  4.  Dopo  la  lettera  b) del comma 8 dell'articolo 172 del decreto
legislativo n. 285 del 1992 e' inserita la seguente:
  "b-bis)  i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la
raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale,
quando  sono  impiegati in attivita' di igiene ambientale nell'ambito
dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali;".
  5. Dopo il comma 9 dell'articolo 182 del decreto legislativo n. 285
del 1992 e' inserito il seguente:
  "9-bis.  Il  conducente  di velocipede che circola fuori dai centri
abitati  da  mezz'ora  dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del
suo  sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie
hanno   l'obbligo   di   indossare   il   giubbotto   o  le  bretelle
retroriflettenti   ad   alta  visibilita',  di  cui  al  comma  4-ter
dell'articolo 162".
  6.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  182,  comma 9-bis, del
decreto  legislativo  n.  285  del  1992,  introdotto dal comma 5 del
presente  articolo,  si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
  7. Le disposizioni dell'articolo 172 del decreto legislativo n. 285
del  1992,  modificate  dal comma 3 del presente articolo, entrano in
vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
 
          Note all'articolo 28 
            Il comma 1 dell'articolo 171 del decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, come modificato dalla presente  legge,
          cosi' recita: 
            1. Durante la marcia,  ai  conducenti  e  agli  eventuali
          passeggeri di ciclomotori e motoveicoli e' fatto obbligo di
          indossare e di  tenere  regolarmente  allacciato  un  casco
          protettivo conforme ai tipi omologati, in conformita' con i
          regolamenti emanati dall'Ufficio  europeo  per  le  Nazioni
          Unite  -  Commissione  economica  per  l'Europa  e  con  la
          normativa comunitaria. 
            - l'articolo172 del decreto legislativo 30  aprile  1992,
          n. 285, ,cosi' recita: 
            172.Uso delle cinture  di  sicurezza  e  dei  sistemi  di
          ritenuta per bambini. 
            1.  Il  conducente  e  i  passeggeri  dei  veicoli  della
          categoria  L6e,  dotati  di  carrozzeria  chiusa,  di   cui
          all'articolo 1, paragrafo 3, lettera  a),  della  direttiva
          2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  18
          marzo 2002, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e  N3,
          di cui all'articolo  47,  comma  2,  del  presente  codice,
          muniti  di  cintura  di  sicurezza,  hanno   l'obbligo   di
          utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di
          statura inferiore a 1,50  m  devono  essere  assicurati  al
          sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato  al
          loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite
          dal  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,
          conformemente ai regolamenti  della  Commissione  economica
          per  l'Europa  delle  Nazioni  Unite  o  alle   equivalenti
          direttive comunitarie. 
            2. Il conducente del veicolo  e'  tenuto  ad  assicurarsi
          della persistente efficienza  dei  dispositivi  di  cui  al
          comma 1. 
            3.  Sui  veicoli  delle  categorie  M1,  N1,  N2  ed   N3
          sprovvisti di sistemi di ritenuta: 
            a) i  bambini  di  eta'  fino  a  tre  anni  non  possono
          viaggiare; 
            b) i bambini  di  eta'  superiore  ai  tre  anni  possono
          occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera
          1,50 m. 
            4. I bambini di statura non superiore a  1,50  m,  quando
          viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone  in
          servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti  al
          noleggio con conducente, possono non essere  assicurati  al
          sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione
          che non occupino un sedile anteriore e  siano  accompagnati
          da almeno un passeggero  di  eta'  non  inferiore  ad  anni
          sedici. 
            5. I bambini non possono essere  trasportati  utilizzando
          un seggiolino  di  sicurezza  rivolto  all'indietro  su  un
          sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a  meno  che
          l'airbag  medesimo  non  sia  stato  disattivato  anche  in
          maniera automatica adeguata. 
            6. Tutti gli occupanti, di eta' superiore a tre anni, dei
          veicoli in circolazione delle categorie  M2  ed  M3  devono
          utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di  sicurezza  di
          cui i veicoli  stessi  sono  provvisti.  I  bambini  devono
          essere assicurati con  sistemi  di  ritenuta  per  bambini,
          eventualmente presenti sui veicoli delle  categorie  M2  ed
          M3, solo se di tipo omologato secondo  quanto  previsto  al
          comma 1. 
            7. I passeggeri dei veicoli  delle  categorie  M2  ed  M3
          devono  essere  informati  dell'obbligo  di  utilizzare  le
          cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il  veicolo  e'
          in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi  al
          modello figurante nell'allegato alla direttiva  2003/20/CE,
          apposti in modo ben visibile su ogni  sedile.  Inoltre,  la
          suddetta informazione puo' essere fornita  dal  conducente,
          dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo  o
          mediante sistemi audiovisivi quale il video. 
            8. Sono esentati dall'obbligo di  uso  delle  cinture  di
          sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini: 
            a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai  corpi  di
          polizia municipale e provinciale  nell'espletamento  di  un
          servizio di emergenza; 
            b) i conducenti e gli addetti dei  veicoli  del  servizio
          antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza; 
            b-bis)  i  conducenti  dei   veicoli   con   allestimenti
          specifici per la raccolta e per il trasporto di  rifiuti  e
          dei veicoli ad  uso  speciale,  quando  sono  impiegati  in
          attivita'  di  igiene  ambientale  nell'ambito  dei  centri
          abitati, comprese le zone industriali e artigianali; 
            c) gli  appartenenti  ai  servizi  di  vigilanza  privati
          regolarmente riconosciuti che effettuano scorte; 
            d) gli istruttori di guida quando esplicano  le  funzioni
          previste dall'articolo 122, comma 2; 
            e) le persone che risultino, sulla base di certificazione
          rilasciata dalla unita' sanitaria locale o dalle competenti
          autorita' di altro Stato membro  delle  Comunita'  europee,
          affette  da  patologie   particolari   o   che   presentino
          condizioni  fisiche  che  costituiscono   controindicazione
          specifica  all'uso  dei  dispositivi  di   ritenuta.   Tale
          certificazione deve indicare la durata di  validita',  deve
          recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della  direttiva
          91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli  organi
          di polizia di cui all'articolo 12; 
            f) le donne in  stato  di  gravidanza  sulla  base  della
          certificazione  rilasciata  dal  ginecologo   curante   che
          comprovi  condizioni  di  rischio  particolari  conseguenti
          all'uso delle cinture di sicurezza; 
            g) i passeggeri dei  veicoli  M2  ed  M3  autorizzati  al
          trasporto di passeggeri in piedi ed  adibiti  al  trasporto
          locale e che circolano in zona urbana; 
            h) gli appartenenti alle forze  armate  nell'espletamento
          di attivita' istituzionali nelle situazioni di emergenza. 
            9. Fino all'8 maggio 2009, sono esentati dall'obbligo  di
          cui al comma 1 i bambini di eta' inferiore  ad  anni  dieci
          trasportati in  soprannumero  sui  posti  posteriori  delle
          autovetture  e  degli  autoveicoli  adibiti  al   trasporto
          promiscuo di persone e  cose,  di  cui  dell'articolo  169,
          comma 5, a condizione che siano accompagnati da  almeno  un
          passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici. 
            10. Chiunque non fa  uso  dei  dispositivi  di  ritenuta,
          cioe' delle cinture di sicurezza e dei sistemi di  ritenuta
          per bambini, e' soggetto alla sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 74 a  euro  299.  Quando  il
          mancato uso riguarda il minore, della  violazione  risponde
          il conducente ovvero, se presente sul  veicolo  al  momento
          del fatto, chi  e'  tenuto  alla  sorveglianza  del  minore
          stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo  di
          due anni, in una delle violazioni di cui al presente  comma
          per almeno due volte,  all'ultima  infrazione  consegue  la
          sanzione amministrativa accessoria della sospensione  della
          patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I,
          sezione II, del titolo VI. 
            11.  Chiunque,  pur  facendo  uso  dei   dispositivi   di
          ritenuta, ne altera od ostacola  il  normale  funzionamento
          degli stessi e' soggetto alla sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 37 a euro 150. 
            12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione
          sul territorio nazionale e chi  commercializza  dispositivi
          di ritenuta di tipo non omologato e' soggetto alla sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  779  a
          euro 3.119. 
            13. I  dispositivi  di  ritenuta  di  cui  al  comma  12,
          ancorche'  installati  sui  veicoli,   sono   soggetti   al
          sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi  delle  norme
          di cui al capo I, sezione II, del titolo VI 
            - l'articolo 182 del decreto legislativo 30 aprile  1992,
          n. 285, come modificato dalla presente legge,e' inserito il
          seguente: 
            182.Circolazione dei velocipedi. 
            1. I ciclisti devono procedere su unica fila in  tutti  i
          casi in cui le condizioni della circolazione lo  richiedano
          e, comunque, mai affiancati  in  numero  superiore  a  due;
          quando circolano fuori dai  centri  abitati  devono  sempre
          procedere su unica fila, salvo che uno di essi  sia  minore
          di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro. 
            2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle  braccia  e
          delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano;  essi
          devono  essere  in  grado  in  ogni   momento   di   vedere
          liberamente davanti a se', ai due lati e  compiere  con  la
          massima  liberta',  prontezza  e   facilita'   le   manovre
          necessarie. 
            3. Ai ciclisti e' vietato  trainare  veicoli,  salvo  nei
          casi consentiti dalle presenti norme,  condurre  animali  e
          farsi trainare da altro veicolo. 
            4. I ciclisti devono condurre il veicolo a  mano  quando,
          per le condizioni della circolazione, siano di intralcio  o
          di pericolo per i pedoni. In tal caso  sono  assimilati  ai
          pedoni e devono usare  la  comune  diligenza  e  la  comune
          prudenza. 
            5. E' vietato trasportare altre persone sul velocipede  a
          meno che  lo  stesso  non  sia  appositamente  costruito  e
          attrezzato.   E'   consentito   tuttavia   al    conducente
          maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni  di
          eta', opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui
          all'articolo 68, comma 5. 
            6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati  per
          il trasporto di altre persone oltre  al  conducente  devono
          essere condotti, se a piu' di due ruote  simmetriche,  solo
          da quest'ultimo. 
            7.  Sui  veicoli  di  cui  al  comma  6  non  si  possono
          trasportare piu'  di  quattro  persone  adulte  compresi  i
          conducenti; e' consentito anche il trasporto  contemporaneo
          di due bambini fino a dieci anni di eta'. 
            8. Per il trasporto di oggetti e di  animali  si  applica
          l'art. 170. 
            9.  I  velocipedi  devono  transitare  sulle  piste  loro
          riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari
          categorie  di  essi,  con  le   modalita'   stabilite   nel
          regolamento. 
            9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori  dai
          centri abitati da mezz'ora dopo  il  tramonto  del  sole  a
          mezz'ora  prima  del  suo  sorgere  e  il   conducente   di
          velocipede che circola nelle gallerie  hanno  l'obbligo  di
          indossare il giubbotto o le  bretelle  retroriflettenti  ad
          alta visibilita', di cui al comma 4-ter dell'articolo 162. 
            10. Chiunque viola le disposizioni del presente  articolo
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da euro 23 a euro 92. La sanzione e' da euro 38 a
          euro 155 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6