Art. 29. 
 
(Modifica all'articolo 173 del decreto legislativo n. 285  del  1992,
in materia di uso di lenti o di  determinati  apparecchi  durante  la
                               guida) 
 
  1. Il comma i dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285  del
1992 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il titolare di patente di guida o di certificato  di  idoneita'
alla guida dei ciclomotori al quale, in sede di  rilascio  o  rinnovo
della patente o del  certificato  stessi,  sia  stato  prescritto  di
integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche  o
funzionali per  mezzo  di  lenti  o  di  determinati  apparecchi,  ha
l'obbligo di usarli durante la guida». 
  2. Le disposizioni dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285
del 1992, modificate dal comma 1 del presente  articolo,  entrano  in
vigore il  giorno  successivo  a  quello  della  pubblicazione  della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
 
 
          Note all'articolo 29 
            Il testo  del  comma  1  dell'articolo  173  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge,cosi' recita: 
            1. Il titolare di patente di guida o  di  certificato  di
          idoneita' alla guida dei ciclomotori al quale, in  sede  di
          rilascio o rinnovo della patente o del certificato  stessi,
          sia stato prescritto di  integrare  le  proprie  deficienze
          organiche e minorazioni anatomiche o funzionali  per  mezzo
          di lenti o  di  determinati  apparecchi,  ha  l'obbligo  di
          usarli durante la guida.