Art. 3. 
 
(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in
             materia di competizioni sportive su strada) 
 
  1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo  il
comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 193, i veicoli
che partecipano alle competizioni motoristiche  sportive  di  cui  al
presente articolo possono circolare, limitatamente  agli  spostamenti
all'interno  del  percorso  della  competizione  e   per   il   tempo
strettamente necessario per gli stessi, in deroga  alle  disposizioni
di cui all'articolo 78». 
 
 
          Note all'art. 3 
            -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge: 
            9. Competizioni sportive su strada. 
            1.  Sulle  strade  ed  aree  pubbliche  sono  vietate  le
          competizioni  sportive  con  veicoli  o  animali  e  quelle
          atletiche,  salvo   autorizzazione.   L'autorizzazione   e'
          rilasciata dal comune in cui devono  avere  luogo  le  gare
          atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con  veicoli
          a trazione animale. Essa  e'  rilasciata  dalla  regione  e
          dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le  gare
          atletiche, ciclistiche e per le  gare  con  animali  o  con
          veicoli a trazione animale che interessano piu' comuni. Per
          le  gare  con  veicoli   a   motore   l'autorizzazione   e'
          rilasciata,  sentite  le  federazioni  nazionali   sportive
          competenti e dandone tempestiva informazione  all'autorita'
          di pubblica  sicurezza:  dalla  regione  e  dalle  province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  per  le  strade   che
          costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione
          per le strade  regionali;  dalle  province  per  le  strade
          provinciali; dai  comuni  per  le  strade  comunali.  Nelle
          autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le
          gare sono subordinate. 
            2. Le autorizzazioni di cui  al  comma  1  devono  essere
          richieste dai promotori almeno quindici giorni prima  della
          manifestazione per  quelle  di  competenza  del  sindaco  e
          almeno trenta giorni prima per le altre  e  possono  essere
          concesse previo nulla  osta  dell'ente  proprietario  della
          strada. 
            3.  Per  le  autorizzazioni  relative  alle  competizioni
          motoristiche i promotori devono richiedere  il  nulla  osta
          per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture
          e  dei  trasporti,  allegando  il  preventivo  parere   del
          C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle
          competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga
          riconosciuto il carattere sportivo delle stesse  e  non  si
          creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico,
          nonche' al traffico ordinario, i promotori devono  avanzare
          le loro richieste  entro  il  trentuno  dicembre  dell'anno
          precedente.  Il  preventivo  parere  del  C.O.N.I.  non  e'
          richiesto  per  le  manifestazioni  di  regolarita'  a  cui
          partecipano i veicoli di cui all'articolo  60,  purche'  la
          velocita' imposta sia per tutto il percorso inferiore a  40
          km/h e la manifestazione  sia  organizzata  in  conformita'
          alle  norme   tecnico   sportive   della   federazione   di
          competenza. 
            4.    L'autorizzazione    per    l'effettuazione    delle
          competizioni previste dal programma di cui al comma 3  deve
          essere richiesta, almeno trenta  giorni  prima  della  data
          fissata per la competizione, ed e' subordinata al  rispetto
          delle norme  tecnico-sportive  e  di  sicurezza  vigenti  e
          all'esito favorevole del collaudo del percorso  di  gara  e
          delle  attrezzature  relative,  effettuato  da  un  tecnico
          dell'ente  proprietario   della   strada,   assistito   dai
          rappresentanti   dei    Ministeri    dell'interno,    delle
          infrastrutture   e    dei    trasporti,    unitamente    ai
          rappresentanti  degli  organi  sportivi  competenti  e  dei
          promotori.  Tale  collaudo  puo'  essere   omesso   quando,
          anziche' di  gare  di  velocita',  si  tratti  di  gare  di
          regolarita' per le quali  non  sia  ammessa  una  velocita'
          media eccedente 50 km/h sulle  tratte  da  svolgersi  sulle
          strade aperte  al  traffico  e  80  km/h  sulle  tratte  da
          svolgersi sulle strade  chiuse  al  traffico;  il  collaudo
          stesso e' sempre necessario per  le  tratte  in  cui  siano
          consentite velocita' superiori ai detti limiti. 
            4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo  193,
          i veicoli che partecipano  alle  competizioni  motoristiche
          sportive di cui al  presente  articolo  possono  circolare,
          limitatamente agli  spostamenti  all'interno  del  percorso
          della competizione e per il tempo  strettamente  necessario
          per  gli  stessi,  in  deroga  alle  disposizioni  di   cui
          all'articolo 78. 
            5. Nei casi in cui, per  motivate  necessita',  si  debba
          inserire una competizione non  prevista  nel  programma,  i
          promotori, prima di chiedere  l'autorizzazione  di  cui  al
          comma   4,   devono   richiedere   al    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti il  nulla  osta  di  cui  al
          comma 3 almeno sessanta giorni  prima  della  competizione.
          L'autorita' competente puo'  concedere  l'autorizzazione  a
          spostare la data di effettuazione  indicata  nel  programma
          quando gli organi sportivi  competenti  lo  richiedano  per
          motivate necessita',  dandone  comunicazione  al  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti. 
            6.  Per  tutte  le  competizioni  sportive   su   strada,
          l'autorizzazione e' altresi' subordinata alla  stipula,  da
          parte dei promotori, di un contratto di  assicurazione  per
          la responsabilita' civile di cui all'art. 3 della legge  24
          dicembre  1969,  n.  990,  e  successive  modificazioni   e
          integrazioni.  L'assicurazione  deve  coprire  altresi'  la
          responsabilita' dell'organizzazione degli  altri  obbligati
          per i danni comunque causati alle strade  e  alle  relative
          attrezzature. I limiti  di  garanzia  sono  previsti  dalla
          normativa vigente . 
            6-bis. Quando la sicurezza della  circolazione  lo  renda
          necessario,  nel   provvedimento   di   autorizzazione   di
          competizioni ciclistiche su strada, puo' essere imposta  la
          scorta da parte di uno degli organi di cui all'articolo 12,
          comma 1, ovvero, in loro vece o in  loro  ausilio,  di  una
          scorta tecnica effettuata da  persone  munite  di  apposita
          abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di  polizia,
          l'organo  adito  puo'  autorizzare  gli  organizzatori   ad
          avvalersi, in sua vece  o  in  suo  ausilio,  della  scorta
          tecnica  effettuata  a   cura   di   personale   abilitato,
          fissandone  le   modalita'   ed   imponendo   le   relative
          prescrizioni. 
            6-ter.   Con   disciplinare   tecnico,   approvato    con
          provvedimento    dirigenziale    del    Ministero     delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto   con   il
          Ministero dell'interno, sono stabiliti  i  requisiti  e  le
          modalita' di  abilitazione  delle  persone  autorizzate  ad
          eseguire la scorta tecnica ai  sensi  del  comma  6-bis,  i
          dispositivi e le caratteristiche  dei  veicoli  adibiti  al
          servizio  di  scorta  nonche'  le  relative  modalita'   di
          svolgimento. L'abilitazione  e'  rilasciata  dal  Ministero
          dell'interno. 
            6-quater. Per le competizioni ciclistiche  o  podistiche,
          ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si
          svolgono all'interno del territorio comunale, o  di  comuni
          limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta
          puo' essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata,
          se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai
          sensi del comma 6-ter. 
            7. Al termine di ogni competizione il  prefetto  comunica
          tempestivamente al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, ai fini della predisposizione del programma  per
          l'anno  successivo,  le   risultanze   della   competizione
          precisando  le   eventuali   inadempienze   rispetto   alla
          autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o
          incidenti. 
            7-bis.  Salvo  che,  per  particolari  esigenze  connesse
          all'andamento plano-altimetrico  del  percorso,  ovvero  al
          numero dei partecipanti, sia necessaria la  chiusura  della
          strada, la validita'  dell'autorizzazione  e'  subordinata,
          ove  necessario,  all'esistenza  di  un  provvedimento   di
          sospensione temporanea della circolazione in occasione  del
          transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo  6,  comma
          1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo  7,
          comma 1. 
            8. Fuori dei casi  previsti  dal  comma  8-bis,  chiunque
          organizza una competizione sportiva indicata  nel  presente
          articolo senza esserne autorizzato  nei  modi  previsti  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 155 a euro 624, se si tratta di  competizione
          sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di  una
          somma  da  euro  779  a  euro  3.119,  se  si   tratta   di
          competizione sportiva con veicoli a motore.  In  ogni  caso
          l'autorita' amministrativa dispone l'immediato  divieto  di
          effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo
          I, sezione II, del titolo VI. 
            8.bis (soppresso) 
            9.  Chiunque  non  ottemperi  agli  obblighi,  divieti  o
          limitazioni  a   cui   il   presente   articolo   subordina
          l'effettuazione di una competizione sportiva, e  risultanti
          dalla relativa autorizzazione, e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro
          311,  se  si  tratta  di  competizione  sportiva  atletica,
          ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 155 a
          euro 624, se si tratta di competizione sportiva con veicoli
          a motore.