Art. 30. 
 
(Modifiche degli articoli 174 e 178 e agli articoli  176  e  179  del
decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di durata della guida
degli autoveicoli adibiti al trasporto  di  persone  o  di  cose,  di
documenti di viaggio, di comportamenti durante la circolazione  e  di
                   verifiche in caso di incidenti) 
 
  1. L'articolo 174 del  decreto  legislativo  n.  285  del  1992  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 174. - (Durata  della  guida  degli  autoveicoli  adibiti  al
trasporto di persone o di cose). - 1. La  durata  della  guida  degli
autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose  e  i  relativi
controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE)
n. 561/2006 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  15  marzo
2006. 
  2. I registri di servizio, gli estratti del  registro  e  le  copie
dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono
essere esibiti,  per  il  controllo,  al  personale  cui  sono  stati
affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12  del
presente codice. I registri di servizio di cui al citato  regolamento
(CE),  conservati  dall'impresa,  devono  essere  esibiti,   per   il
controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i  trasporti,  la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici  e  agli  ispettori
della direzione provinciale del lavoro. 
  3. Le violazioni delle disposizioni di  cui  al  presente  articolo
possono  essere  sempre  accertate  attraverso  le  risultanze  o  le
registrazioni dei dispositivi di controllo  installati  sui  veicoli,
nonche' attraverso i documenti di cui al comma 2. 
  4. Il  conducente  che  supera  la  durata  dei  periodi  di  guida
prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro  152.  Si
applica la sanzione da euro 200 a euro  800  al  conducente  che  non
osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero  di
cui al citato regolamento (CE). 
  5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al
10 per cento rispetto al limite giornaliero  massimo  di  durata  dei
periodi di guida prescritto dal  regolamento  (CE)  n.  561/2006,  si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
300 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro 350 a euro 1.400  se
la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda  il  tempo
minimo di riposo prescritto dal citato regolamento. 
  6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al
20 per cento rispetto al limite giornaliero  massimo  di  durata  dei
periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo,  prescritti  dal
regolamento (CE) n. 561/2006 si applica  la  sanzione  amministrativa
del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. 
  7. Il conducente che non rispetta per oltre  il  10  per  cento  il
limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale  prescritti
dal  regolamento  (CE)  n.  561/2006  e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma' da euro 250 a euro  1.000.
Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per  cento  il  limite
minimo dei periodi di  riposo  settimanale  prescritti  dal  predetto
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 350 a euro 1.400. Se i limiti  di  cui  ai  periodi
precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si  applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro  400  a
euro 1.600. 
  8. Il conducente che durante la guida non rispetta le  disposizioni
relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/ 2006 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
euro 155 a euro 620. 
  9. Il conducente che e' sprovvisto dell'estratto  del  registro  di
servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al  regolamento
(CE)  n.  561/2006  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma' da euro 307 a euro 1.228. La stessa  sanzione
si applica a chiunque non ha con se' o tiene  in  modo  incompleto  o
alterato l'estratto del registro di servizio o copia  dell'orario  di
servizio, fatta salva l'applicazione delle  sanzioni  previste  dalla
legge penale ove il fatto costituisca reato. 
  10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7,  8  e  9  si  applicano
anche  agli  altri  membri  dell'equipaggio  che  non  osservano   le
prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/ 2006. 
  11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7  l'organo  accertatore,
oltre  all'applicazione  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie,
provvede al ritiro temporaneo  dei  documenti  di  guida,  intima  al
conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo  aver
effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone
che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in  un  luogo
idoneo per la sosta, ove deve permanere per  il  periodo  necessario;
del ritiro  dei  documenti  di  guida  e  dell'intimazione  e'  fatta
menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale e' indicato  anche
il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, presso il
quale,  completati  le  interruzioni  o  i  riposi   prescritti,   il
conducente e' autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione  dei
documenti in precedenza ritirati; a  tale  fine  il  conducente  deve
seguire il percorso  stradale  espressamente  indicato  nel  medesimo
verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e  la  carta
di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio puo'
essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal  presente
articolo. Chiunque circola durante il periodo in  cui  gli  e'  stato
intimato di non proseguire il  viaggio  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.769 a euro 7.078,
nonche' con il ritiro immediato della patente di guida. 
  12. Per le violazioni della  normativa  comunitaria  sui  tempi  di
guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato  membro
dell'Unione europea, se accertate  in  Italia  dagli  organi  di  cui
all'articolo 12, si applicano le sanzioni  previste  dalla  normativa
italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia  gia'
avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per  l'esercizio  dei
ricorsi previsti  dagli  articoli  203  e  204-bis,  il  luogo  della
commessa  violazione  si  considera  quello  dove  e'  stato  operato
l'accertamento in Italia. 
  13. Per le violazioni delle norme  di  cui  al  presente  articolo,
l'impresa da cui dipende il lavoratore  al  quale  la  violazione  si
riferisce e' obbligata in solido con  l'autore  della  violazione  al
pagamento della somma da questo dovuta. 
  14. L'impresa che nell'esecuzione  dei  trasporti  non  osserva  le
disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006,  ovvero  non
tiene i  documenti  prescritti  o  li  tiene  scaduti,  incompleti  o
alterati, e' soggetta alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
una somma da euro 307 a euro 1.228  per  ciascun  dipendente  cui  la
violazione si riferisce, fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni
previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato. 
  15. Nel caso di ripetute inadempienze,  tenuto  conto  anche  della
loro entita' e frequenza, l'impresa  che  effettua  il  trasporto  di
persone ovvero di cose in conto proprio  ai  sensi  dell'articolo  83
incorre nella sospensione, per un periodo da  uno  a  tre  mesi,  del
titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante  il
veicolo cui le infrazioni si riferiscono se,  a  seguito  di  diffida
rivoltaledall'autorita' competente  a  regolarizzare  in  un  congruo
termine la sua posizione, non vi abbia provveduto. 
  16. Qualora l'impresa di cui al comma 15, malgrado il provvedimento
adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidivita'
nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale  esercizio  di  altri
servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del
provvedimento che la abilita o  la  autorizza  al  trasporto  cui  le
ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono. 
  17. La sospensione, la decadenza o la revoca  di  cui  al  presente
articolo sono disposte dall'autorita' che ha rilasciato il titolo che
abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di  decadenza  sono
atti definitivi. 
  18. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi  15  e  16  del
presente articolo sono commesse con veicoli adibiti al  trasporto  di
persone o di cose in conto terzi, si applicano  le  disposizioni  del
comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000,  n.
395». 
  2. Al comma 22 dell'articolo 176 del decreto legislativo n. 285 del
1992, le parole: «della sospensione della patente  di  guida  per  un
periodo da sei a ventiquattro mesi» sono sostituite  dalle  seguenti:
«della revoca della patente di guida». 
  3. L'articolo 178 del  decreto  legislativo  n.  285  del  1992  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 178. - (Documenti di viaggio per trasporti professionali  con
veicoli non muniti di cronotachigrafo). - 1. La  durata  della  guida
degli autoveicoli adibiti al trasporto  di  persone  o  di  cose  non
muniti dei dispositivi  di  controllo  di  cui  all'articolo  179  e'
disciplinata dalle disposizioni dell'accordo  europeo  relativo  alle
prestazioni  lavorative  degli  equipaggi  dei  veicoli  addetti   ai
trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra  il  1°
luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6  marzo  1976,  n.  112.  Al
rispetto delle  disposizioni  dello  stesso  accordo  sono  tenuti  i
conducenti dei veicoli di cui al  paragrafo  3  dell'articolo  2  del
regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 15 marzo 2006. 
  2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del
registro di servizio e  le  copie  dell'orario  di  servizio  di  cui
all'accordo indicato al comma 1 del presente articolo  devono  essere
esibiti, per il controllo, agli organi di  polizia  stradale  di  cui
all'articolo 12. I libretti individuali conservati dall'impresa  e  i
registri di servizio devono essere esibiti, per il  controllo,  anche
ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione  ed  i
sistemi informativi e statistici. 
  3. Le violazioni delle disposizioni di  cui  al  presente  articolo
possono  essere  sempre  accertate  attraverso  le  risultanze  o  le
registrazioni dei dispositivi di controllo  installati  sui  veicoli,
nonche' attraverso i documenti di cui al comma 2. 
  4. Il  conducente  che  supera  la  durata  dei  periodi  di  guida
prescritti dall'accordo di cui al comma 1 e' soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro  152.  Si
applica la sanzione da euro 200 a euro  800  al  conducente  che  non
osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero. 
  5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al
10 per cento rispetto al limite giornaliero  massimo  di  durata  dei
periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell'accordo di cui al
comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento  di  una
somma da euro 300 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro 350  a
euro 1.400 se la violazione di  durata  superiore  al  10  per  cento
riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato accordo. 
  6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al
20 per cento rispetto al limite giornaliero  massimo  di  durata  dei
periodi di guida, ovvero  minimo  del  tempo  di  riposo,  prescritti
dall'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. 
  7. Il conducente che non rispetta per oltre  il  10  per  cento  il
limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale  prescritti
dall'accordo  di  cui  al  comma  1   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a  euro  1.000.
Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per  cento  il  limite
minimo dei periodi di  riposo  settimanale  prescritti  dal  predetto
accordo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 350 a euro 1.400. Se i  limiti  di  durata  di  cui  ai
periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento,  si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
400 a euro 1.600. 
  8.  Il  conducente  che,  durante  la  guida,   non   rispetta   le
disposizioni relative alle interruzioni previste dall'accordo di  cui
al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento  di
una somma da euro 250 a euro 1.000. 
  9. Il conducente che e'  sprovvisto  del  libretto  individuale  di
controllo, dell'estratto del  registro  di  servizio  o  della  copia
dell'orario di servizio previsti dall'accordo di cui al  comma  1  e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
euro 307 a euro 1.228. La stessa sanzione si applica a  chiunque  non
ha con se'  o  tiene  in  modo  incompleto  o  alterato  il  libretto
individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia
dell'orario di servizio, fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni
previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato. 
  10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7,  8  e  9  si  applicano
anche  agli  altri  membri  dell'equipaggio  che  non  osservano   le
prescrizioni previste dall'accordo di cui al comma 1. 
  11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 del  presente  articolo
si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 174. 
  12. Per le violazioni delle norme  di  cui  al  presente  articolo,
l'impresa da cui dipende il lavoratore  al  quale  la  violazione  si
riferisce e' obbligata in solido con  l'autore  della  violazione  al
pagamento della somma da questo dovuta. 
  13. L'impresa che nell'esecuzione  dei  trasporti  non  osserva  le
disposizioni contenute nell'accordo di cui al  comma  1,  ovvero  non
tiene i  documenti  prescritti  o  li  tiene  scaduti,  incompleti  o
alterati, e' soggetta alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
una somma da euro 307 a euro 1.228  per  ciascun  dipendente  cui  la
violazione si riferisce, fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni
previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato. 
  14. In caso di ripetute inadempienze si applicano  le  disposizioni
di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174. Quando le ripetute
violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati
non facenti  parte  dell'Unione  europea  o  dello  Spazio  economico
europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai  medesimi
commi  15,   16,   17   e   18   dell'articolo   174   si   applicano
all'autorizzazione o al  diverso  titolo,  comunque  denominato,  che
consente di effettuare trasporti internazionali». 
  4. All'articolo 179 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo le parole: «oppure non inserisce il foglio di
registrazione»  sono  inserite  le  seguenti:  «o   la   scheda   del
conducente»; 
    b) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
  «8-bis. In caso di incidente con danno  a  persone  o  a  cose,  il
comando dal quale  dipende  l'agente  accertatore  segnala  il  fatto
all'autorita' competente, che dispone la verifica presso la sede  del
titolare  della  licenza  o  dell'autorizzazione   al   trasporto   o
dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per  l'esame
dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso». 
  5. All'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  articolo
l'amministrazione  competente  provvede  nell'ambito  delle   risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
 
 
          Note all'art. 30. 
            -  Il  testo  del  regolamento  561/2006  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006 cosi' recita: 
           IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 
 
            visto il trattato che istituisce la Comunita' europea, in
          particolare l'articolo 71, 
            vista la proposta della Commissione, 
            visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, 
            previa consultazione del Comitato delle regioni, 
            deliberando secondo la procedura di cui all'articolo  251
          del trattato alla  luce  del  testo  comune  approvato  dal
          comitato di conciliazione l'8 dicembre 2005, 
            considerando quanto segue: 
            (1) Nel settore dei trasporti su strada,  il  regolamento
          (CEE) n. 3820/85  del  Consiglio,  del  20  dicembre  1985,
          relativo  all'armonizzazione  di  alcune  disposizioni   in
          materia sociale nel settore dei trasporti su strada intende
          armonizzare le condizioni di concorrenza fra  diversi  modi
          di  trasporto  terrestre,  con  particolare   riguardo   al
          trasporto su strada e al miglioramento delle condizioni  di
          lavoro e della sicurezza stradale. I progressi compiuti  in
          tale settore dovrebbero essere consolidati ed incrementati. 
            (2) La direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, dell'11 marzo 2002,  concernente  organizzazione
          dell'orario  di  lavoro  delle   persone   che   effettuano
          operazioni mobili di autotrasporto prevede  che  gli  Stati
          membri adottino le misure che limitino il tempo  di  lavoro
          settimanale massimo dei lavoratori mobili. 
            (3) Determinate disposizioni  del  regolamento  (CEE)  n.
          3820/85 relative ai periodi di guida, interruzioni e riposo
          dei conducenti dei veicoli addetti ai trasporti  comunitari
          nazionali e internazionali su strada si sono dimostrate  di
          difficile   uniforme   interpretazione,   applicazione    e
          controllo  in  tutti  gli  Stati  membri,  data   la   loro
          formulazione alquanto generica. 
            (4) Per conseguire gli obiettivi prefissi ed evitare  che
          le regole vigenti vengano disattese e' auspicabile  che  le
          suddette disposizioni vengano fatte osservare rigorosamente
          e uniformemente. Occorre a tal fine dettare un complesso di
          regole piu' semplici e chiare, di  immediata  comprensione,
          che possano  essere  facilmente  interpretate  e  applicate
          tanto dalle imprese del settore quanto dalle autorita'  che
          devono farle osservare. 
            (5) Occorre che le disposizioni  contenute  nel  presente
          regolamento non ostino a che datori di lavoro e  lavoratori
          possano concordare, tramite contrattazione collettiva o  in
          altro modo, condizioni piu' favorevoli per i lavoratori. 
            (6) E' opportuno definire con maggiore chiarezza l'ambito
          di applicazione del regolamento, precisando  le  principali
          categorie di veicoli che vi rientrano. 
            (7)  Il  presente  regolamento  dovrebbe  applicarsi   al
          trasporto   stradale    effettuato    sia    esclusivamente
          all'interno della Comunita' che fra Comunita',  Svizzera  e
          paesi dell'accordo sullo Spazio economico europeo. 
            (8) Le disposizioni dell'accordo  europeo  relativo  alle
          prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli  addetti
          ai trasporti internazionali su strada del  1o  luglio  1970
          (AETR), e successive modificazioni,  dovrebbero  continuare
          ad applicarsi ai trasporti su strada di merci e  passeggeri
          effettuati da veicoli immatricolati negli Stati membri o in
          altri  paesi  parti  dell'AETR  per   tutto   il   percorso
          effettuato,  se  tale  percorso  e'  compiuto  da,  per   o
          attraverso il territorio della Comunita'  e  quello  di  un
          paese al di fuori della Comunita',  della  Svizzera  e  dei
          paesi parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo. E'
          importante modificare l'AETR entro due anni dall'entrata in
          vigore  del  presente  regolamento  per  conformarlo   alle
          disposizioni del medesimo. 
            (9) Nel caso di trasporto su strada effettuato impiegando
          un veicolo immatricolato in un paese terzo che non e' parte
          dell'AETR, le  disposizioni  di  detto  accordo  dovrebbero
          applicarsi alla parte di tragitto compiuta  nel  territorio
          della Comunita' o di Stati che sono parte dell'AETR. 
            (10) Poiche' l'AETR rientra fra le  materie  disciplinate
          dal presente regolamento, la  competenza  per  negoziare  e
          concludere l'accordo spetta alla Comunita'. 
            (11) Se una modifica delle regole interne comunitarie  in
          materia richiede una corrispondente modifica dell'AETR, gli
          Stati  membri  dovrebbero  procedere  di   comune   accordo
          affinche'  tale  modifica  sia   apportata   quanto   prima
          all'accordo, e secondo le procedure ivi previste. 
            (12) L'elenco delle deroghe  dovrebbe  essere  aggiornato
          per tenere conto degli sviluppi registrati dal settore  del
          trasporto su strada nel corso degli ultimi diciannove anni. 
            (13) Occorre definire  esaurientemente  tutti  i  termini
          chiave  ed  assicurare  che  il  presente  regolamento  sia
          applicato  uniformemente.   Inoltre,   bisogna   mirare   a
          un'interpretazione e un'applicazione uniformi del  presente
          regolamento da parte delle autorita' nazionali preposte  al
          controllo.  La  definizione  di  «settimana»  fornita   dal
          presente regolamento non dovrebbe impedire ai conducenti di
          iniziare la propria settimana di lavoro in qualunque giorno
          della settimana. 
            (14) Per garantire un'attuazione efficace  e'  essenziale
          che, dopo un periodo transitorio, le  autorita'  competenti
          siano in grado  di  verificare,  nel  corso  dei  controlli
          stradali, la debita osservanza dei periodi di  guida  e  di
          riposo nel giorno in cui e' effettuato il controllo  e  nei
          28 giorni precedenti. 
            (15) Le regole fondamentali  in  materia  di  periodi  di
          guida  devono  essere  rese  piu'  chiare  e  semplici  per
          permetterne  un'applicazione  piu'  efficace  ed  uniforme,
          grazie all'impiego del tachigrafo digitale, come  stabilito
          nel regolamento (CEE) n.  3821/85  del  Consiglio,  del  20
          dicembre 1985, relativo all'apparecchio  di  controllo  nel
          settore del trasporto su strada e nel presente regolamento.
          Inoltre, mediante  il  comitato  permanente,  le  autorita'
          degli Stati membri preposte all'applicazione  si  adoperano
          per  raggiungere  un'intesa  comune  sull'applicazione  del
          presente regolamento. 
            (16) Il fatto che le disposizioni del  regolamento  (CEE)
          n. 3820/85 abbiano permesso di programmare  l'attivita'  di
          guida giornaliera in modo da effettuare lunghissimi periodi
          al volante non intercalati dalle opportune pause di riposo,
          ha avuto ripercussioni negative sulla sicurezza stradale  e
          ha peggiorato  le  condizioni  di  lavoro  dei  conducenti.
          Occorre pertanto assicurare che le interruzioni  frazionate
          siano organizzate in modo da evitare gli abusi. 
            (17)  Il  presente  regolamento  mira  a  migliorare   le
          condizioni  sociali  dei  lavoratori  dipendenti   cui   si
          applica, nonche' la sicurezza stradale in generale.  A  tal
          fine  prevede  disposizioni  relative  al  tempo  di  guida
          massimo per giornata, per settimana e per  periodo  di  due
          settimane consecutive, nonche' una disposizione che obbliga
          il conducente a effettuare  almeno  un  periodo  di  riposo
          settimanale  regolare  per   periodo   di   due   settimane
          consecutive e disposizioni in base alle quali un periodo di
          riposo giornaliero non puo' in nessun caso essere inferiore
          a  un  periodo  ininterrotto  di  9  ore.  Dato  che   tali
          disposizioni garantiscono  un  riposo  adeguato,  e  tenuto
          conto anche dell'esperienza acquisita negli ultimi anni  in
          materia di applicazione, un sistema di compensazione per  i
          periodi  di  riposo  giornalieri  ridotti   non   e'   piu'
          necessario. 
            (18) In molti casi le operazioni di trasporto all'interno
          della Comunita' comportano una tratta in  traghetto  o  per
          ferrovia.  Per  tali  attivita'  occorre  stabilire  regole
          chiare  e  precise  in  materia  di   periodi   di   riposo
          giornaliero e di interruzione. 
            (19) Nell'interesse della sicurezza stradale  e  per  una
          migliore osservanza delle disposizioni in  materia,  tenuto
          conto dell'aumento del volume di traffico  transfrontaliero
          nel trasporto sia di persone che di cose, e' opportuno  che
          nel corso dei controlli stradali e dei controlli nei locali
          delle imprese si considerino anche i periodi  di  guida,  i
          periodi di riposo e le  interruzioni  effettuati  in  altri
          Stati membri o in paesi terzi e si accerti se le pertinenti
          disposizioni  siano  state  adeguatamente  e  completamente
          osservate. 
            (20)  La  responsabilita'  del   trasportatore   dovrebbe
          estendersi  all'impresa  di  trasporto,  sia  essa  persona
          fisica   o   giuridica,   senza   peraltro   escludere   la
          possibilita' di agire contro le persone fisiche  che  hanno
          commesso l'infrazione o che hanno istigato o in altro  modo
          contribuito  a  violare  le   disposizioni   del   presente
          regolamento. 
            (21) E' necessario che  i  conducenti  che  lavorano  per
          imprese di  trasporto  diverse  forniscano  a  ciascuna  di
          queste le informazioni necessarie per  permettere  loro  di
          ottemperare   agli   obblighi   previsti    dal    presente
          regolamento. 
            (22) Per incentivare il progresso sociale  ed  accrescere
          la sicurezza stradale, ogni  Stato  membro  dovrebbe  poter
          continuare  ad  adottare  determinate  misure  che  ritiene
          opportune. 
            (23)   Le   deroghe   nazionali   dovrebbero   riflettere
          l'evoluzione  nel  settore  del  trasporto  su   strada   e
          limitarsi  a  quegli  elementi  che  attualmente  non  sono
          soggetti a dinamiche concorrenziali. 
            (24)  Gli  Stati  membri  dovrebbero   stabilire   regole
          opportune per i veicoli impiegati nei servizi  regolari  di
          trasporto passeggeri operanti entro un  raggio  di  50  km.
          Tali regole  dovrebbero  garantire  un  livello  di  tutela
          adeguato per quanto attiene a tempi di guida,  interruzioni
          e periodi di riposo disciplinati. 
            (25)  Per  garantire  che  il  presente  regolamento  sia
          applicato in  modo  efficace  e'  auspicabile  che  per  il
          controllo di tutti i  servizi  regolari  passeggeri,  siano
          essi effettuati a livello nazionale o  internazionale,  sia
          adottato lo strumento di registrazione standard. 
            (26) Gli Stati  membri  dovrebbero  stabilire  il  regime
          delle  sanzioni  applicabili  in  caso  di  violazione  del
          presente  regolamento  ed   assicurare   che   esse   siano
          effettivamente  applicate.  Tali  sanzioni  devono   essere
          efficaci, proporzionate, dissuasive e non  discriminatorie.
          Nell'insieme comune di misure a  disposizione  degli  Stati
          membri dovrebbe essere prevista anche  la  possibilita'  di
          applicare il fermo al veicolo in caso di infrazione  grave.
          Le  disposizioni  del  presente  regolamento   relative   a
          sanzioni o  procedimenti  non  dovrebbero  pregiudicare  le
          norme nazionali in materia di onere della prova. 
            (27) Ai fini di un'applicazione  chiara  ed  efficace  e'
          auspicabile  garantire  regole   comuni   in   materia   di
          responsabilita' delle imprese di trasporto e dei conducenti
          in  caso  di  violazione  del  presente  regolamento.  Tale
          responsabilita' puo' tradursi in sanzioni penali, civili  o
          amministrative negli Stati membri. 
            (28) Poiche' l'obiettivo dell'azione  prospettata,  cioe'
          la definizione  di  regole  comuni  chiare  in  materia  di
          periodi di guida, interruzioni e  periodi  di  riposo,  non
          puo' essere realizzato in misura  sufficiente  dagli  Stati
          membri e puo' dunque,  vista  la  necessita'  di  un'azione
          coordinata, essere realizzato meglio a livello comunitario,
          la Comunita' puo' intervenire,  in  base  al  principio  di
          sussidiarieta' sancito dall'articolo  5  del  trattato.  Il
          presente regolamento si limita a quanto e'  necessario  per
          conseguire tale obiettivo in ottemperanza al  principio  di
          proporzionalita' enunciato nello stesso articolo. 
            (29) Le misure necessarie per l'attuazione  del  presente
          regolamento sono adottate secondo la decisione  1999/468/CE
          del Consiglio, del 28 giugno 1999, che fissa  le  modalita'
          di esercizio delle competenze d'esecuzione  conferite  alla
          Commissione . 
            (30) Poiche' le disposizioni in materia  di  eta'  minima
          dei conducenti sono incluse nella  direttiva  2003/59/CE  e
          dovranno  essere  trasposte  entro  il  2009,  il  presente
          regolamento richiede  unicamente  disposizioni  transitorie
          riguardanti l'eta' minima del personale viaggiante. 
            (31) Il regolamento  (CEE)  n.  3821/85  dovrebbe  essere
          modificato allo  scopo  di  precisare  talune  disposizioni
          specifiche  relative  alle  imprese  di  trasporto   e   ai
          conducenti, accrescere la certezza delle regole e agevolare
          le verifiche sull'osservanza  delle  norme  in  materia  di
          periodi  di  guida  e  di  riposo  ai  punti  di  controllo
          stradali. 
            (32) Ai fini della certezza del diritto, occorre altresi'
          modificare il  regolamento  (CEE)  n.  3821/85  per  quanto
          riguarda le  nuove  date  fissate  per  l'introduzione  del
          tachigrafo digitale e la  disponibilita'  della  carta  del
          conducente. 
            (33)   Con   l'introduzione   di   un   dispositivo    di
          registrazione conformemente al regolamento (CE) n.  2135/98
          e pertanto con la registrazione elettronica delle attivita'
          del conducente sulla sua scheda per un periodo di  ventotto
          giorni e del veicolo per  un  periodo  di  365  giorni,  si
          consentira' in futuro un controllo piu' rapido e  ampio  su
          strada. 
            (34) La direttiva 88/599/CEE prescrive per i controlli su
          strada  unicamente  il  controllo  dei   tempi   di   guida
          giornalieri, dei periodi  di  riposo  giornalieri  e  delle
          interruzioni.  Con  l'introduzione   di   un   sistema   di
          registrazione digitale, i dati del conducente e del veicolo
          vengono  memorizzati  elettronicamente  e  potranno  essere
          valutati  elettronicamente  in  loco.  Cio'  dovrebbe,  nel
          tempo, consentire un  controllo  semplice  dei  periodi  di
          riposo giornalieri, regolari  e  ridotti,  dei  periodi  di
          riposo settimanali, regolari e ridotti, nonche' dei  riposi
          ottenuti quale compensazione. 
            (35)   L'esperienza   indica   che   l'osservanza   delle
          disposizioni del presente regolamento, e in particolare del
          tempo di guida massimo prescritto su un lasso di  tempo  di
          due  settimane,  puo'  essere  garantita  solo  se  vengono
          eseguiti  controlli  stradali  efficaci  ed  effettivi   in
          relazione all'intero lasso di tempo. 
            (36)   L'applicazione   delle   disposizioni   giuridiche
          relative al tachigrafo digitale  dovrebbe  essere  coerente
          con  il  presente  regolamento   al   fine   di   garantire
          un'efficacia ottimale  in  materia  di  monitoraggio  e  di
          applicazione di  talune  disposizioni  in  materia  sociale
          relative ai trasporti stradali. 
            (37) Per ragioni di  chiarezza  e  razionalizzazione,  e'
          opportuno  abrogare  il  regolamento  (CEE)  n.  3820/85  e
          sostituirlo con il presente regolamento, 
                    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 
 
                                    CAPO I 
 
                           DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE 
 
                                  Articolo 1 
 
            Il presente  regolamento  disciplina  periodi  di  guida,
          interruzioni e periodi  di  riposo  per  i  conducenti  che
          effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al
          fine  di  armonizzare  le  condizioni  di  concorrenza  fra
          diversi  modi  di  trasporto  terrestre,  con   particolare
          riguardo al trasporto su strada, nonche' di  migliorare  le
          condizioni di lavoro e la sicurezza stradale.  Il  presente
          regolamento mira inoltre  ad  ottimizzare  il  controllo  e
          l'applicazione  da  parte  degli  Stati  membri  nonche'  a
          promuovere migliori pratiche nel settore dei  trasporti  su
          strada. 
                                  Articolo 2 
 
            1. Il presente regolamento si  applica  al  trasporto  su
          strada: 
            a) di merci,  effettuato  da  veicoli  di  massa  massima
          ammissibile, compresi eventuali  rimorchi  o  semirimorchi,
          superiore a 3,5 tonnellate; oppure 
            b) di passeggeri effettuato da veicoli che,  in  base  al
          loro tipo di costruzione e  alla  loro  attrezzatura,  sono
          atti  a  trasportare  piu'  di  nove  persone  compreso  il
          conducente e destinati a tal fine. 
            2. Il presente regolamento si applica, a prescindere  dal
          paese in cui il veicolo e' immatricolato, al  trasporto  su
          strada effettuato: 
            a) esclusivamente all'interno della Comunita'; o 
            b) fra la Comunita', la Svizzera e i paesi che sono parte
          dell'accordo sullo Spazio economico europeo. 
            3. L'AETR si applica, in luogo del presente  regolamento,
          alle operazioni di trasporto internazionale su  strada  che
          si svolgono in parte al di  fuori  delle  zone  di  cui  al
          precedente paragrafo 2, ai: 
            a) veicoli immatricolati nella Comunita' o in  Stati  che
          sono parte dell'AETR, per la totalita' del tragitto; 
            b) veicoli immatricolati in un paese  terzo  che  non  ha
          sottoscritto l'AETR, unicamente per la parte  del  tragitto
          effettuato sul territorio della Comunita' o  di  paesi  che
          sono parte dell'AETR; 
            Le disposizioni dell'AETR dovrebbero essere allineate con
          quelle del presente regolamento, affinche' le  disposizioni
          principali  del   presente   regolamento   si   applichino,
          attraverso l'AETR, a tali veicoli per la parte di  tragitto
          compiuta nel territorio della Comunita'. 
                                  Articolo 3 
 
            Il presente  regolamento  non  si  applica  ai  trasporti
          stradali effettuati a mezzo di: 
            a) veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio
          regolare  di  linea,  il  cui  percorso  non  supera  i  50
          chilometri; 
            b) veicoli  la  cui  velocita'  massima  autorizzata  non
          supera i 40 chilometri orari; 
            c)  veicoli  di  proprieta'  delle  forze  armate,  della
          protezione civile, dei  vigili  del  fuoco  e  delle  forze
          responsabili del mantenimento  dell'ordine  pubblico  o  da
          questi noleggiati senza conducente,  nel  caso  in  cui  il
          trasporto  venga  effettuato  nell'ambito  delle   funzioni
          proprie di questi servizi e sotto la loro responsabilita'; 
            d) veicoli,  compresi  quelli  usati  per  operazioni  di
          trasporto non commerciale di aiuto  umanitario,  utilizzati
          in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio; 
            e) veicoli speciali adibiti ad usi medici; 
            f) carri attrezzi  specializzati  che  operano  entro  un
          raggio di 100 km dalla propria base operativa; 
            g) veicoli  sottoposti  a  prove  su  strada  a  fini  di
          miglioramento  tecnico,  riparazione  o   manutenzione,   e
          veicoli  nuovi  o   trasformati   non   ancora   messi   in
          circolazione; 
            h) veicoli o combinazioni di veicoli,  di  massa  massima
          ammissibile non superiore  a  7,5  tonnellate,  adibiti  al
          trasporto non commerciale di merci; 
            i) veicoli commerciali che rientrano nella categoria  dei
          veicoli storici a  norma  della  legislazione  dello  Stato
          membro  nel  quale  circolano  e  sono  utilizzati  per  il
          trasporto non commerciale di passeggeri o di merci. 
                                  Articolo 4 
 
            Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti
          definizioni: 
            a)  «trasporto   su   strada»:   qualsiasi   spostamento,
          interamente o in parte su strade aperte ad uso pubblico,  a
          vuoto o a carico, di un veicolo  adibito  al  trasporto  di
          passeggeri o di merci; 
            b) «veicolo»: veicoli  a  motore,  trattori,  rimorchi  o
          semirimorchi ovvero una combinazione di questi veicoli, ove
          con tali termini si intende: 
            - «veicolo  a  motore»:  qualsiasi  mezzo  semovente  che
          circola  su  strada  senza  guida  di  rotaie,  normalmente
          adibito al trasporto di passeggeri o di merci, 
            - «trattore»: qualsiasi mezzo semovente  che  circola  su
          strada senza guida di rotaie, concepito in particolare  per
          tirare,  spingere  o   azionare   rimorchi,   semirimorchi,
          attrezzi o macchine, 
            - «rimorchio»: qualsiasi mezzo di trasporto destinato  ad
          essere agganciato ad un veicolo a motore o ad un trattore, 
            -  «semirimorchio»:  un   rimorchio   privo   di   assale
          anteriore, collegato in maniera che una parte considerevole
          del peso di detto rimorchio e del suo carico sia  sostenuta
          dal trattore o dal veicolo a motore; 
            c) «conducente»: chiunque  sia  addetto  alla  guida  del
          veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo
          di un veicolo con la mansione, all'occorrenza, di guidarlo; 
            d) «interruzione»: ogni periodo in cui il conducente  non
          puo'  guidare  o  svolgere  altre  mansioni  e  che   serve
          unicamente al suo riposo; 
            e)  «altre  mansioni»:  le   attivita'   comprese   nella
          definizione di orario di lavoro diverse dalla  «guida»,  ai
          sensi  dell'articolo  3,   lettera   a)   della   direttiva
          2002/15/CE, nonche'  qualsiasi  operazione  svolta  per  il
          medesimo o per un altro datore di lavoro, nell'ambito o  al
          di fuori del settore dei trasporti; 
            f) «riposo»: ogni periodo ininterrotto durante  il  quale
          il conducente puo' disporre liberamente del suo tempo; 
            g)  «periodo   di   riposo   giornaliero»:   il   periodo
          giornaliero durante il quale il  conducente  puo'  disporre
          liberamente del suo tempo e comprende sia  il  «periodo  di
          riposo giornaliero regolare»  sia  il  «periodo  di  riposo
          giornaliero ridotto»: 
            - «periodo di riposo giornaliero regolare»: ogni tempo di
          riposo ininterrotto di almeno 11 ore;  in  alternativa,  il
          riposo  giornaliero  regolare  puo'  essere  preso  in  due
          periodi, il primo dei quali deve essere  di  almeno  3  ore
          senza interruzione e il  secondo  di  almeno  9  ore  senza
          interruzione, 
            - «periodo di riposo giornaliero ridotto»: ogni tempo  di
          riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore; 
            h) «periodo di riposo settimanale»:  periodo  settimanale
          durante il quale il conducente  puo'  disporre  liberamente
          del  suo  tempo  e  designa  sia  il  «periodo  di   riposo
          settimanale regolare» sia il «periodo di riposo settimanale
          ridotto»: 
            - «periodo di riposo settimanale regolare»: ogni tempo di
          riposo di almeno 45 ore; 
            - «periodo di riposo settimanale ridotto»: ogni tempo  di
          riposo inferiore a 45 ore, che  puo'  essere  ridotto,  nel
          rispetto di quanto stabilito all'articolo 8, paragrafo 6, a
          una durata minima di 24 ore continuative; 
            i) «settimana»: il periodo di tempo compreso tra  le  ore
          00.00 di lunedi' e le ore 24.00 della domenica; 
            j) «tempo di guida»: la durata  dell'attivita'  di  guida
          registrata: 
            - automaticamente o semiautomaticamente  dall'apparecchio
          di controllo come definito all'allegato I e all'allegato IB
          del regolamento (CEE) n. 3821/85; o 
            - manualmente come richiesto dall'articolo 16,  paragrafo
          2, del regolamento (CEE) n. 3821/85. 
            k) «periodo di guida giornaliero»: il periodo complessivo
          di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero
          e l'inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra
          un periodo di riposo giornaliero e  un  periodo  di  riposo
          settimanale; 
            l) «periodo di guida  settimanale»:  il  periodo  passato
          complessivamente alla guida nel corso di una settimana; 
            m) «massa  massima  ammissibile»:  la  massa  limite  del
          veicolo in ordine di marcia, carico utile compreso; 
            n) «servizio regolare passeggeri»: i trasporti  nazionali
          ed  internazionali  conformi  alla   definizione   di   cui
          all'articolo  2  del  regolamento  (CEE)  n.   684/92   del
          Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla  fissazione  di
          norme comuni per i trasporti internazionali di  viaggiatori
          effettuati con autobus ; 
            o) «multipresenza»: si  parla  di  multipresenza  quando,
          durante un periodo di guida compreso  fra  due  periodi  di
          riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo  di  riposo
          giornaliero e un periodo di riposo settimanale, ci  sono  a
          bordo del veicolo almeno due conducenti. Per la  prima  ora
          di multipresenza la presenza di un  secondo  conducente  e'
          facoltativa, ma per il resto del periodo e' obbligatoria; 
            p) «impresa di trasporto»: persona  fisica  o  giuridica,
          associazione  o  gruppo  di  persone   senza   personalita'
          giuridica, con o senza scopo di lucro,  o  altro  organismo
          ufficiale,  dotato  di  propria  personalita'  giuridica  o
          facente capo ad un organismo che ne e' dotato, che effettua
          trasporti su strada, sia per  conto  terzi  che  per  conto
          proprio. 
            q) «periodo di guida»: il periodo  complessivo  di  guida
          che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia
          a guidare dopo un periodo di riposo o un'interruzione  fino
          al periodo di riposo o interruzione successivi. Il  periodo
          di guida puo' essere ininterrotto o frammentato. 
                                    CAPO II 
 
          PERSONALE  VIAGGIANTE,  TEMPI  DI  GUIDA,  INTERRUZIONI   E
                               PERIODI DI RIPOSO 
 
                                  Articolo 5 
 
            1. L'eta' minima dei conducenti e' fissata a 18 anni. 
            2. L'eta' minima degli assistenti alla guida e' fissata a
          18 anni. Ogni Stato membro  puo'  tuttavia  ridurre  l'eta'
          minima degli assistenti alla guida a 16 anni, purche': 
            a) il trasporto sia effettuato in un unico  Stato  membro
          ed entro un raggio  di  50  km  dalla  base  operativa  del
          veicolo, ivi compresi i comuni il cui centro si trova entro
          tale raggio; 
            b) la riduzione dell'eta'  minima  miri  alla  formazione
          professionale; e 
            c)  nel  rispetto   dei   limiti   fissati   in   materia
          d'occupazione  dalle  disposizioni  nazionali  dello  Stato
          membro. 
                                  Articolo 6 
 
            1. Il periodo di guida giornaliero non  deve  superare  9
          ore. 
            Il periodo di  guida  giornaliero  puo'  tuttavia  essere
          esteso fino a 10 ore, non piu' di due volte nell'arco della
          settimana. 
            2. Il periodo di guida settimanale non deve  superare  56
          ore e non deve superare l'orario di lavoro massimo  di  cui
          alla direttiva 2002/15/CE. 
            3. Il periodo di guida complessivamente accumulato in  un
          periodo di due settimane consecutive non deve  superare  90
          ore. 
            4.  I  periodi  di  guida   giornalieri   e   settimanali
          comprendono tutti i periodi passati alla  guida  sia  nella
          Comunita' che nei paesi terzi. 
            5. Il conducente  registra  fra  le  «altre  mansioni»  i
          periodi  di  cui  all'articolo  4,  lettera  e),  e  quelli
          trascorsi alla guida di un  veicolo  usato  per  operazioni
          commerciali che  esulano  dal  campo  di  applicazione  del
          presente regolamento, nonche' i tempi di  «disponibilita'»,
          di cui  all'articolo  15,  paragrafo  3,  lettera  c),  del
          regolamento (CEE) n. 3821/85, dall'ultimo periodo di riposo
          giornaliero  o  settimanale  effettuato.  Tali  dati   sono
          inseriti manualmente sul  foglio  di  registrazione  o  sul
          tabulato, o  grazie  al  dispositivo  di  inserimento  dati
          manuale dell'apparecchio di controllo. 
                                  Articolo 7 
 
            Dopo un periodo di guida  di  quattro  ore  e  mezza,  il
          conducente osserva  un'interruzione  di  almeno  45  minuti
          consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo. 
            Questa   interruzione   puo'   essere    sostituita    da
          un'interruzione   di   almeno   15   minuti,   seguita   da
          un'interruzione di almeno 30 minuti:  le  due  interruzioni
          sono intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare
          l'osservanza delle disposizioni di cui al primo comma. 
                                  Articolo 8 
 
            1.  I  conducenti  rispettano   i   periodi   di   riposo
          giornalieri e settimanali. 
            2. I conducenti devono aver effettuato un  nuovo  periodo
          di riposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal  termine  del
          precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale. 
            Se la parte di periodo di riposo  giornaliero  effettuata
          entro le previste 24 ore e' di almeno 9 ore ma inferiore  a
          11,  tale  periodo  di  riposo  e'  considerato  un  riposo
          giornaliero ridotto. 
            3.  Un  periodo  di  riposo   giornaliero   puo'   essere
          prolungato e convertito in un periodo di riposo settimanale
          regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto. 
            4. I  conducenti  non  possono  effettuare  piu'  di  tre
          periodi di riposo giornaliero ridotto tra  due  periodi  di
          riposo settimanale. 
            5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2,  in  caso
          di multipresenza i conducenti  devono  aver  effettuato  un
          nuovo  periodo  di  riposo  giornaliero  di  almeno  9  ore
          nell'arco di 30 ore dal termine di  un  periodo  di  riposo
          giornaliero o settimanale. 
            6. Nel corso di due settimane  consecutive  i  conducenti
          effettuano almeno: 
            - due periodi di riposo settimanale regolare, oppure 
            - un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo
          di  riposo  settimanale  ridotto  di  almeno  24  ore.   La
          riduzione e' tuttavia compensata  da  un  tempo  di  riposo
          equivalente preso  entro  la  fine  della  terza  settimana
          successiva alla settimana in questione. 
            Il periodo di riposo settimanale comincia al  piu'  tardi
          dopo sei periodi di  24  ore  dal  termine  del  precedente
          periodo di riposo settimanale. 
            6 bis. In deroga alle disposizioni del  paragrafo  6,  il
          conducente che effettua un singolo servizio occasionale  di
          trasporto internazionale di passeggeri, quale definito  nel
          regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del21 ottobre 2009, che fissa norme  comuni  per
          l'accesso  al  mercato  internazionale   dei   servizi   di
          trasporto effettuati con autobus ,  puo'  rinviare  il  suo
          periodo di riposo settimanale di dodici periodi di  24  ore
          consecutivi al massimo a partire dal precedente periodo  di
          riposo settimanale regolare, a condizione che: 
            a)  il  servizio  abbia  una  durata  di  almeno  24  ore
          consecutive in uno Stato membro o in un paese terzo  a  cui
          si applica il presente regolamento diverso da quello in cui
          il servizio ha avuto inizio; 
            b) dopo il ricorso alla deroga il  conducente  usufruisca
          di: 
            i) due regolari periodi di riposo settimanale; oppure 
            ii) un periodo  regolare  di  riposo  settimanale  ed  un
          periodo ridotto di riposo settimanale di almeno 24 ore.  La
          riduzione e' tuttavia compensata da un equivalente  periodo
          di riposo ininterrotto entro la fine della terza  settimana
          successiva al termine del periodo di deroga; 
            c) dopo il 1° gennaio 2014, il veicolo sia munito  di  un
          apparecchio  di  controllo   conformemente   ai   requisiti
          dell'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85; nonche' 
            d) dopo il 1° gennaio 2014, in caso di guida tra le 22:00
          e le 6:00, vi siano piu' conducenti  a  bordo  del  veicolo
          oppure il periodo  di  guida  di  cui  all'articolo  7  sia
          ridotto a tre ore. 
            La Commissione sorveglia  con  attenzione  il  ricorso  a
          detta deroga al fine  di  garantire  che  siano  rispettate
          condizioni  molto  rigorose  di  sicurezza   stradale,   in
          particolare   controllando   che   il   tempo   di    guida
          complessivamente  accumulato  durante  il  periodo  coperto
          dalla deroga non sia eccessivo. Entro il 4  dicembre  2012,
          la Commissione elabora  una  relazione  in  cui  valuta  le
          conseguenze della deroga per quanto riguarda  la  sicurezza
          stradale  e  gli  aspetti  sociali.  Qualora   lo   ritenga
          opportuno, la Commissione propone le relative modifiche  al
          presente regolamento. 
            7. Qualsiasi riposo preso a compensazione di  un  periodo
          di riposo settimanale  ridotto  e'  attaccato  a  un  altro
          periodo di riposo di almeno 9 ore. 
            8. In trasferta, i periodi di riposo giornaliero e quelli
          settimanali ridotti possono essere effettuati nel  veicolo,
          purche' questo sia dotato delle opportune attrezzature  per
          il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta. 
            9. Un periodo di  riposo  settimanale  che  cade  in  due
          settimane puo' essere conteggiato in una delle due, ma  non
          in entrambe. 
                                  Articolo 9 
 
            1.  In  deroga  alle  disposizioni  dell'articolo  8,  il
          conducente che accompagna un  veicolo  trasportato  da  una
          nave traghetto o da un convoglio ferroviario e che effettua
          un periodo di riposo  giornaliero  regolare,  puo'  durante
          tale  periodo  di  riposo  effettuare  altre  attivita'  al
          massimo  in  due  occasioni  e  per  non  piu'  di   un'ora
          complessivamente. Nel  corso  di  tale  riposo  giornaliero
          regolare il conducente dispone  di  una  branda  o  di  una
          cuccetta. 
            2. Il tempo impiegato dal  conducente  per  rendersi  sul
          luogo ove prende in  consegna  un  veicolo  rientrante  nel
          campo di  applicazione  del  presente  regolamento,  o  per
          ritornarne  se  il  veicolo  non  si  trova  nel  luogo  di
          residenza del conducente ne' presso la  sede  di  attivita'
          del  datore  di  lavoro  da  cui  egli  dipende,   non   e'
          considerato come riposo  o  interruzione,  a  meno  che  il
          conducente si trovi su una nave traghetto  o  un  convoglio
          ferroviario e disponga di una branda o di una cuccetta. 
            3. Il tempo impiegato dal conducente  alla  guida  di  un
          veicolo  non  rientrante  nel  campo  di  applicazione  del
          presente regolamento per rendersi sul luogo ove  prende  in
          consegna un veicolo rientrante nel  campo  di  applicazione
          del presente regolamento, o per ritornarne  se  il  veicolo
          non si trova nel luogo  di  residenza  del  conducente  ne'
          presso la sede di attivita' del datore  di  lavoro  da  cui
          egli dipende, e' considerato come «altre mansioni». 
                                   CAPO III 
 
                   RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA DI TRASPORTO 
 
                                  Articolo 10 
 
            1. E' vietato alle  imprese  di  trasporto  retribuire  i
          conducenti salariati o concedere loro premi o maggiorazioni
          di salario in base alle distanze  percorse  e/o  al  volume
          delle merci trasportate, se queste  retribuzioni  siano  di
          natura tale da mettere in pericolo  la  sicurezza  stradale
          e/o incoraggiare l'infrazione del presente regolamento. 
            2. Le imprese di trasporto  organizzano  l'attivita'  dei
          conducenti di cui al precedente paragrafo in modo che  essi
          possano rispettare le disposizioni del regolamento (CEE) n.
          3821/85 e del capo II del presente regolamento. Le  imprese
          di  trasporto  forniscono  ai   conducenti   le   opportune
          istruzioni ed effettuano controlli regolari  per  garantire
          che siano rispettate le disposizioni del regolamento  (CEE)
          n. 3821/85 e del capo II del presente regolamento. 
            3. Le imprese  di  trasporto  sono  responsabili  per  le
          infrazioni  commesse  dai  rispettivi   conducenti,   anche
          qualora l'infrazione sia stata commessa sul  territorio  di
          un altro Stato membro o di un paese terzo. 
            Fatto salvo il diritto degli Stati membri di  considerare
          le imprese  di  trasporto  pienamente  responsabili,  detti
          Stati  membri  possono  subordinare  tale   responsabilita'
          all'infrazione dei paragrafi 1 e 2 da  parte  dell'impresa.
          Gli Stati membri possono tener  conto  di  ogni  prova  per
          dimostrare che  l'impresa  di  trasporto  non  puo'  essere
          ragionevolmente  considerata  responsabile  dell'infrazione
          commessa. 
            4. Le  imprese,  i  caricatori,  gli  spedizionieri,  gli
          operatori turistici, i  capifila,  i  subappaltatori  e  le
          agenzie di collocamento di conducenti si assicurano che gli
          orari di lavoro concordati contrattualmente siano  conformi
          al presente regolamento. 
            5. a) Un'impresa di trasporto che utilizza veicoli dotati
          di apparecchi di controllo in conformita' dell'allegato  IB
          del regolamento (CEE) n. 3821/85 e che rientrano nel  campo
          di applicazione del presente regolamento: 
            i)  garantisce  che  tutti  i   dati   pertinenti   siano
          trasferiti  dall'unita'  di  bordo  e   dalla   carta   del
          conducente  secondo  la  frequenza  stabilita  dallo  Stato
          membro, e  che  siano  trasferiti  con  maggiore  frequenza
          affinche' vengano trasferiti tutti  i  dati  relativi  alle
          attivita'  intraprese  dall'impresa,  o  per  conto   della
          stessa; 
            ii)  garantisce  che  tutti  i  dati   trasferiti   tanto
          dall'unita' di bordo  quanto  dalla  carta  del  conducente
          siano conservati per almeno 12  mesi  successivamente  alla
          registrazione  e,  se  un  addetto  ai  controlli   dovesse
          richiederlo, tali dati siano accessibili, direttamente o  a
          distanza, presso i locali dell'impresa; 
            b) Nel presente  paragrafo,  il  termine  «trasferimento»
          corrisponde alla definizione di cui all'allegato  IB,  capo
          I, lettera s), del regolamento (CEE) n. 3821/85. 
            c) Il periodo massimo entro il quale  i  dati  pertinenti
          sono trasferiti ai sensi della precedente lettera a), punto
          i)  e'  stabilito  dalla  Commissione  conformemente   alla
          procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2. 
                                    CAPO IV 
 
                                    DEROGHE 
 
                                  Articolo 11 
 
            Gli Stati membri possono stabilire interruzioni e periodi
          di riposo minimi  superiori  o  periodi  di  guida  massimi
          inferiori a quelli fissati negli articoli da 6 a  9  per  i
          trasporti  su  strada  effettuati  interamente   sul   loro
          territorio. Cosi' facendo gli Stati membri tengono conto di
          pertinenti contratti collettivi o  altri  accordi  conclusi
          tra le parti sociali. Tuttavia le disposizioni del presente
          regolamento rimangono applicabili ai conducenti nell'ambito
          di operazioni di trasporto internazionale. 
                                  Articolo 12 
 
            A condizione di non compromettere la sicurezza stradale e
          per poter raggiungere un punto  di  sosta  appropriato,  il
          conducente puo' derogare alle disposizioni  degli  articoli
          da 6  a  9  nei  limiti  necessari  alla  protezione  della
          sicurezza delle persone, del veicolo o del suo  carico.  Il
          conducente  indica  a  mano  sul  foglio  di  registrazione
          dell'apparecchio     di     controllo,     nel     tabulato
          dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizio il
          motivo della deroga a dette disposizioni al piu' tardi  nel
          momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato. 
                                  Articolo 13 
 
            1. Purche' cio' non pregiudichi  gli  obiettivi  indicati
          all'articolo 1, ogni Stato membro  puo'  concedere  deroghe
          alle disposizioni degli articoli da 5 a 9 e subordinarle  a
          condizioni  individuali,  per  il  suo  territorio  o,  con
          l'accordo degli Stati interessati,  per  il  territorio  di
          altri Stati membri,  applicabili  ai  trasporti  effettuati
          impiegando: 
            a) veicoli di proprieta' delle autorita' pubbliche, o  da
          queste  noleggiati  senza  conducente,   e   destinate   ad
          effettuare servizi di trasporto che non fanno concorrenza a
          imprese private di trasporto; 
            b) veicoli utilizzati o noleggiati  senza  conducente  da
          imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o  di
          pesca  per  trasporto  di  merci  nell'ambito  della   loro
          specifica attivita' professionale entro un raggio di 100 km
          dal luogo ove ha sede l'impresa; 
            c) trattori agricoli e forestali utilizzati per attivita'
          agricole o forestali entro un raggio di 100  km  dal  luogo
          dove e' basata l'impresa che e' proprietaria del veicolo  o
          l'ha preso a noleggio o in leasing; 
            d) veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima
          autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati: 
            - dai fornitori di servizi universali di cui all'articolo
          2, paragrafo 13, della direttiva  97/67/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997,  concernente
          regole comuni per  lo  sviluppo  del  mercato  interno  dei
          servizi  postali  comunitari  e  il   miglioramento   della
          qualita'  del  servizio  per  la  consegna  di   spedizioni
          nell'ambito del servizio universale, oppure 
            - per trasporto di materiale  o  attrezzature  utilizzati
          dal conducente nell'esercizio della sua professione. 
            Tali veicoli sono utilizzati solamente entro un raggio di
          50 km dal luogo ove e' basata l'impresa e a condizione  che
          la guida del veicolo non costituisca l'attivita' principale
          del conducente; 
            e) veicoli operanti esclusivamente in isole di superficie
          non superiore a 2.300 km2, che non siano collegate al resto
          del territorio nazionale mediante ponte, guado  o  galleria
          che consentano il passaggio di veicoli a motore; 
            f)  veicoli  elettrici  o  alimentati  a  gas  liquido  o
          naturale, adibiti al trasporto di merci e di massa  massima
          autorizzata,   compresa   quella   dei   rimorchi   o   dei
          semirimorchi, non superiore a 7,5 tonnellate  ed  impiegati
          entro un raggio di 50 km dal luogo ove e' basata l'impresa; 
            g) veicoli adibiti a scuola guida per l'ottenimento della
          patente   di   guida   o   dell'attestato   di    idoneita'
          professionale  e  per  il  relativo  esame,   purche'   non
          utilizzati per il trasporto di persone o di merci a fini di
          lucro; 
            h) veicoli impiegati nell'ambito di servizi  fognari,  di
          protezione contro le  inondazioni,  di  manutenzione  della
          rete  idrica,  elettrica  e  del  gas,  di  manutenzione  e
          controllo della rete  stradale,  di  nettezza  urbana,  dei
          telegrafi,  dei  telefoni,  della  radiodiffusione,   della
          televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di
          televisione o radio; 
            i) veicoli da 10 a 17 posti utilizzati esclusivamente per
          il trasporto di passeggeri senza fini commerciali; 
            j) veicoli speciali che trasportano materiale per  circhi
          o parchi di divertimenti; 
            k) veicoli  progettuali  mobili  dotati  di  attrezzature
          speciali, essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da
          fermi, per fini didattici; 
            l) veicoli impiegati per  la  raccolta  del  latte  nelle
          fattorie e la restituzione alle medesime dei contenitori di
          latte o di prodotti  lattieri  destinati  all'alimentazione
          animale; 
            m) veicoli speciali adibiti al trasporto  di  denaro  e/o
          valori; 
            n) veicoli adibiti al trasporto di rifiuti di  animali  o
          di carcasse non destinate al consumo umano; 
            o) veicoli impiegati esclusivamente su strade all'interno
          di  centri  di  smistamento  quali  porti,   interporti   e
          terminali ferroviari; 
            p) veicoli utilizzati per il trasporto  di  animali  vivi
          dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati
          ai macelli locali, entro un raggio fino a 50 chilometri. 
            2.  Gli  Stati  membri  informano  la  Commissione  delle
          deroghe concesse in base al  paragrafo  1;  la  Commissione
          provvede a informarne gli altri Stati membri. 
            3. A condizione di non pregiudicare gli obiettivi di  cui
          all'articolo 1 e di tutelare opportunamente  i  conducenti,
          uno  Stato  membro,  previa  approvazione  da  parte  della
          Commissione, puo' concedere sul suo territorio  deroghe  di
          importanza minore al presente  regolamento  per  i  veicoli
          utilizzati  in  zone  prestabilite  con  una  densita'   di
          popolazione  inferiore  a  cinque  persone  per  chilometro
          quadrato, nei casi seguenti: 
            - servizi regolari nazionali di trasporto  passeggeri,  i
          cui orari siano confermati dalle  autorita'  (in  tal  caso
          possono essere permesse unicamente le deroghe relative alle
          interruzioni); e 
            - operazioni nazionali di trasporto merci su strada,  per
          conto proprio o di altri, che non hanno impatto sul mercato
          unico  e  sono  necessarie  per  mantenere  alcuni  settori
          dell'industria   sul   territorio   interessato,   ove   le
          disposizioni di deroga del presente  regolamento  impongono
          un raggio massimo di 100 km. 
            Il trasporto su  strada  ai  fini  di  tale  deroga  puo'
          comprendere un transito ad una zona  con  una  densita'  di
          popolazione pari o superiore a  5  persone  per  chilometro
          quadrato per terminare o iniziare il viaggio. La  natura  e
          la portata di tali misure devono essere proporzionate. 
                                  Articolo 14 
 
            1.  Gli  Stati  membri,   previa   autorizzazione   della
          Commissione,  possono   derogare   all'applicazione   delle
          disposizioni degli articoli  da  6  a  9  per  i  trasporti
          effettuati in circostanze eccezionali,  purche'  la  deroga
          non pregiudichi gli obiettivi indicati all'articolo 1. 
            2. In casi urgenti gli Stati membri possono concedere una
          deroga temporanea,  per  un  periodo  non  superiore  a  30
          giorni, notificandola immediatamente alla Commissione. 
            3. La Commissione informa gli altri Stati membri di  ogni
          deroga concessa in base al presente articolo. 
                                  Articolo 15 
 
            Per i conducenti  dei  veicoli  di  cui  all'articolo  3,
          lettera a), gli Stati  membri  provvedono  all'adozione  di
          regole nazionali che, nel disciplinare  periodi  di  guida,
          interruzioni e periodi di riposo obbligatori,  garantiscano
          un opportuno livello di tutela. 
                                    CAPO V 
 
                       PROCEDURE DI CONTROLLO E SANZIONI 
 
                                  Articolo 16 
 
            1.   Qualora   non   risulti   installato   nel   veicolo
          l'apparecchio di controllo previsto dal  regolamento  (CEE)
          n. 3821/85, i paragrafi 2 e  3  del  presente  articolo  si
          applicano: 
            a) ai servizi regolari passeggeri, in ambito nazionale; e 
            b)   ai   servizi   regolari   passeggeri,   in    ambito
          internazionale, i cui capolinea si trovano a non piu' di 50
          km in linea d'aria dalla frontiera fra due Stati  membri  e
          che effettuano complessivamente un percorso non superiore a
          100 km. 
            2. L'impresa di trasporto tiene un orario di  servizio  e
          un registro di servizio dal quale  debbono  risultare,  per
          ciascun conducente,  nome,  sede  di  assegnazione  nonche'
          l'orario prestabilito dei  vari  periodi  di  guida,  delle
          altre mansioni, delle interruzioni e della disponibilita'. 
            Ogni  conducente  addetto  ad  un  servizio  di  cui   al
          paragrafo 1 e'  munito  di  un  estratto  del  registro  di
          servizio e di una copia dell'orario di servizio. 
            3. Il registro di servizio: 
            a) contiene tutte le indicazioni di cui al  paragrafo  2,
          per un periodo che comprende almeno i 28 giorni precedenti;
          tali indicazioni sono aggiornate ad intervalli regolari  di
          un mese al massimo; 
            b) e' firmato dal titolare dell'impresa di trasporto o da
          un suo delegato; 
            c) e' conservato dall'impresa di trasporto  per  un  anno
          dalla scadenza del periodo cui si riferisce;  su  richiesta
          dell'interessato l'impresa da' al  conducente  un  estratto
          del registro di servizio; ed 
            d) e' presentato e consegnato su richiesta di un  addetto
          autorizzato. 
                                  Articolo 17 
 
            1. Per  permettere  alla  Commissione  di  elaborare  una
          relazione biennale sull'attuazione  da  parte  degli  Stati
          membri del presente regolamento e del regolamento (CEE)  n.
          3821/85, nonche' sull'evoluzione dei  settori  considerati,
          gli Stati membri comunicano alla Commissione le  necessarie
          informazioni,  utilizzando  il  formulario  tipo  stabilito
          dalla decisione 93/173/CEE. 
            2.  Le  informazioni   devono   essere   trasmesse   alla
          Commissione entro il 30 settembre dell'anno  successivo  al
          biennio cui la relazione si riferisce. 
            3. Detta relazione indica in  che  misura  si  sia  fatto
          ricorso alle disposizioni di deroga di cui all'articolo 13. 
            4. La Commissione trasmette la relazione al  Consiglio  e
          al Parlamento europeo entro tredici mesi dalla scadenza del
          biennio cui questa si riferisce. 
            Per il formulario tipo di cui al presente paragrafo, vedi
          il modello di cui all'allegato della decisione 2009/810/CE,
          ai sensi di quanto disposto dal suo articolo 1. 
                                  Articolo 18 
 
            Gli Stati  membri  adottano  le  disposizioni  necessarie
          all'attuazione del presente regolamento. 
                                  Articolo 19 
 
            1. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni  applicabili
          in caso  di  infrazione  delle  disposizioni  del  presente
          regolamento e del regolamento (CEE) n. 3821/85 e adottano i
          provvedimenti necessari  a  garantirne  l'applicazione.  Le
          sanzioni devono essere effettive, proporzionate, dissuasive
          e non  discriminatorie.  Nessuna  infrazione  del  presente
          regolamento e del regolamento (CEE) n. 3821/85 e'  soggetta
          a  piu'  d'una  sanzione  o  procedura.  Gli  Stati  membri
          notificano  alla  Commissione  tali  provvedimenti   e   le
          disposizioni in materia di sanzioni entro la  data  di  cui
          all'articolo 29, secondo comma. La Commissione  ne  informa
          gli Stati membri. 
            2. Uno Stato membro autorizza le autorita'  competenti  a
          infliggere una sanzione a un'impresa e/o un conducente  per
          un'infrazione al  presente  regolamento  rilevata  sul  suo
          territorio e per la quale non sia gia'  stata  imposta  una
          sanzione, anche qualora detta infrazione sia stata commessa
          sul territorio di un altro  Stato  membro  o  di  un  paese
          terzo. 
            In  via   eccezionale,   allorquando   viene   constatata
          un'infrazione: 
            - che non e' stata commessa sul  territorio  dello  Stato
          membro interessato, e 
            - che e' stata commessa da un'impresa stabilita o  da  un
          conducente la cui sede di lavoro e'  situata  in  un  altro
          Stato membro o in un paese terzo, 
            fino al  1°  gennaio  2009  uno  Stato  membro,  anziche'
          imporre  una   sanzione,   puo'   notificare   l'infrazione
          all'autorita' competente dello Stato  membro  o  del  paese
          terzo in cui l'impresa e' stabilita o il conducente  ha  la
          sua sede di lavoro. 
            3.  Allorche'  uno  Stato  membro  avvia  procedimenti  o
          infligge una sanzione per una particolare infrazione,  esso
          fornisce per iscritto al conducente le debite prove. 
            4. Gli Stati membri provvedono affinche'  un  sistema  di
          sanzioni  proporzionate,  che  possono  includere  sanzioni
          pecuniarie,  si  applichi  nei  casi  di  inosservanza  del
          presente regolamento o del regolamento (CEE) n. 3821/85  da
          parte  delle  imprese  o  dei  caricatori,   spedizionieri,
          operatori turistici, capifila, subappaltatori e agenzie  di
          collocamento conducenti ad esse associati. 
                                  Articolo 20 
 
            1. Il conducente conserva le prove fornite da  uno  Stato
          membro relative a sanzioni o all'avvio di procedimenti  per
          un periodo di tempo sufficiente ad evitare che la  medesima
          infrazione del presente  regolamento  sia  soggetta  ad  un
          secondo  procedimento   o   sanzione   conformemente   alle
          disposizioni del presente regolamento. 
            2. Il conducente presenta le prove di cui al paragrafo  1
          su richiesta. 
            3. Il conducente che presti la propria  attivita'  presso
          diverse imprese di trasporto e' tenuto a fornire a ciascuna
          di  esse  le  informazioni  necessarie  per  garantire   il
          rispetto delle disposizioni del capo II. 
                                  Articolo 21 
 
            Per affrontare i casi in cui uno Stato membro ritenga che
          vi sia stata una violazione del presente  regolamento  tale
          da poter chiaramente compromettere la  sicurezza  stradale,
          lo Stato membro  da'  potere  all'autorita'  competente  di
          procedere al fermo  del  veicolo  in  questione  fino  alla
          rimozione della causa della violazione.  Gli  Stati  membri
          possono obbligare il conducente ad osservare un periodo  di
          riposo giornaliero. Gli Stati membri, se del caso,  possono
          inoltre  ritirare,  sospendere  o   limitare   la   licenza
          dell'impresa qualora essa sia stabilita nello Stato  membro
          in questione o ritirare, sospendere o limitare  la  patente
          di  guida  del  conducente.  La  Commissione,   deliberando
          secondo la procedura di cui all'articolo 24,  paragrafo  2,
          sviluppa orientamenti volti  a  promuovere  un'applicazione
          armonizzata delle disposizioni del presente articolo. 
                                  Articolo 22 
 
            1. Gli Stati membri si accordano assistenza reciproca  ai
          fini  dell'applicazione  del  presente  regolamento  e  del
          relativo controllo. 
            2.  Le  competenti  autorita'  degli  Stati   membri   si
          comunicano  periodicamente  le   informazioni   disponibili
          concernenti: 
            a) le violazioni delle disposizioni del capo II  commesse
          da non residenti e le eventuali sanzioni applicate; 
            b) eventuali sanzioni applicate da uno  Stato  membro  ai
          propri residenti per tale genere di violazioni commesse  in
          altri Stati membri. 
            3. Gli Stati membri inviano  periodicamente  informazioni
          pertinenti sull'interpretazione e l'applicazione, a livello
          nazionale, delle disposizioni del presente regolamento alla
          Commissione, che mette  tali  informazioni  a  disposizione
          degli altri Stati membri in forma elettronica. 
            4. La Commissione  facilita  il  dialogo  tra  gli  Stati
          membri  in  materia  di  interpretazione   e   applicazione
          nazionali del  presente  regolamento  per  il  tramite  del
          comitato di cui all'articolo 24, paragrafo 1. 
                                  Articolo 23 
 
            La Comunita' intraprende con i paesi  terzi  i  negoziati
          che risultassero necessari per l'applicazione del  presente
          regolamento. 
                                  Articolo 24 
 
            1. La Commissione e' assistita dal comitato  istituito  a
          norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento  (CEE)
          n. 3821/ 85. 
            2. Nei casi in  cui  e'  fatto  riferimento  al  presente
          paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della  decisione
          1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa. 
            3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. 
                                  Articolo 25 
 
            1.  Su  richiesta  di  uno  Stato  membro  o  di  propria
          iniziativa, la Commissione: 
            a)  procede  all'esame  dei  casi   in   cui   sussistono
          differenze nelle  modalita'  di  attuazione  ed  esecuzione
          delle disposizioni del presente regolamento, in particolare
          sui periodi di  guida,  le  interruzioni  e  i  periodi  di
          riposo; 
            b) chiarisce le disposizioni del presente regolamento  al
          fine di favorire un approccio comune. 
            2. Riguardo ai casi di cui al paragrafo 1 la  Commissione
          adotta  una   decisione   in   merito   ad   un   approccio
          raccomandato,  in  applicazione  della  procedura  di   cui
          all'articolo 24, paragrafo  2.  Essa  comunica  la  propria
          decisione al Parlamento europeo, al Consiglio e agli  Stati
          membri. 
                                    CAPO VI 
 
                              DISPOSIZIONI FINALI 
 
                                  Articolo 26 
 
            Il regolamento (CEE) n. 3821/85 e' modificato come segue: 
            1) L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
                                  «Articolo 2 
 
            Ai fini del presente  regolamento  vengono  applicate  le
          definizioni figuranti all'articolo 4 del  regolamento  (CE)
          n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  15
          marzo   2006,   relativo   all'armonizzazione   di   alcune
          disposizioni in materia sociale nel settore  dei  trasporti
          su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio  (CEE)
          n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 .» 
            2) All'articolo 3, i paragrafi 1, 2 e 3  sono  sostituiti
          dai seguenti: 
            «1. L'apparecchio di controllo e'  montato  e  utilizzato
          sui veicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o
          di merci ed immatricolati in uno Stato membro, ad eccezione
          dei veicoli elencati all'articolo 3 del regolamento (CE) n.
          561/2006. I veicoli di cui all'articolo  16,  paragrafo  1,
          del regolamento (CE) n. 561/2006  e  i  veicoli  che  erano
          stati esonerati dal campo di applicazione  del  regolamento
          (CEE) n. 3820/85 ma che non  lo  sono  piu'  ai  sensi  del
          regolamento (CE) n. 561/2006 dispongono di un periodo  fino
          al 31 dicembre 2007 per conformarsi a tale requisito. 
            2. Gli Stati membri possono esonerare i  veicoli  di  cui
          all'articolo 13, paragrafi 1 e 3 del  regolamento  (CE)  n.
          561/2006 dall'applicazione del presente regolamento. 
            3. Previa autorizzazione  della  Commissione,  gli  Stati
          membri possono  esonerare  dall'applicazione  del  presente
          regolamento i  veicoli  utilizzati  per  le  operazioni  di
          trasporto di cui all'articolo 14 del  regolamento  (CE)  n.
          561/2006.» 
            3) All'articolo 14, il  paragrafo  2  e'  sostituito  dal
          seguente: 
            «2. L'impresa conserva  i  fogli  di  registrazione  e  i
          tabulati, ogniqualvolta siano stati predisposti i  tabulati
          per conformarsi all'articolo 15,  paragrafo  1,  in  ordine
          cronologico e in forma leggibile per un periodo  di  almeno
          un anno dalla data di utilizzazione e ne rilascia una copia
          ai  conducenti  interessati  che  ne  facciano   richiesta.
          L'impresa fornisce altresi' copie dei dati scaricati  dalle
          carte del  conducente  ai  conducenti  interessati  che  le
          richiedono e gli  stampati  di  dette  copie.  I  fogli,  i
          tabulati e i dati scaricati sono  esibiti  o  consegnati  a
          richiesta degli agenti incaricati del controllo.» 
            4) L'articolo 15 e' modificato come segue: 
            - Al paragrafo 1 e' aggiunto il comma seguente: 
            «Ove  la  carta  del  conducente  sia  danneggiata,   non
          funzioni  correttamente  o  non   sia   in   possesso   del
          conducente, quest'ultimo deve: 
            a) all'inizio del viaggio, stampare  le  indicazioni  del
          veicolo guidato dal conducente, inserendo su tale tabulato: 
            i)  informazioni  che  consentono  di   identificare   il
          conducente (nome, numero della carta del conducente o della
          patente di guida), compresa la firma; 
            ii) i periodi di cui al paragrafo  3,  secondo  trattino,
          lettere b), c) e d). 
            b) al  termine  del  viaggio,  stampare  le  informazioni
          relative ai periodi di tempo registrati dall'apparecchio di
          controllo,  registrare  i  periodi   di   altre   mansioni,
          disponibilita' e riposo rispetto  al  tabulato  predisposto
          all'inizio del viaggio, se non registrati dal tachigrafo, e
          riportare su tale documento gli elementi che consentano  di
          identificare il conducente (nome, numero  della  carta  del
          conducente o della patente di guida), compresa la firma del
          conducente.» 
            - Al paragrafo 2, il  secondo  comma  e'  sostituito  dal
          seguente: 
            «Quando i conducenti si allontanano  dal  veicolo  e  non
          sono pertanto  in  grado  di  utilizzare  l'apparecchio  di
          controllo montato sul veicolo stesso, i periodi di tempi di
          cui al paragrafo 3, secondo trattino, lettere b), c) e  d),
          devono: 
            a) se il veicolo e' munito di apparecchio di controllo in
          conformita' dell'allegato I, essere inseriti sul foglio  di
          registrazione, a mano o mediante registrazione automatica o
          in  altro  modo,   in   maniera   leggibile   ed   evitando
          l'insudiciamento del foglio; oppure 
            b) se il veicolo e' munito di apparecchio di controllo in
          conformita' dell'allegato IB, essere inseriti  sulla  carta
          del conducente grazie al dispositivo  di  inserimento  dati
          manuale dell'apparecchio di controllo. 
            Se vi e' piu' di un conducente a bordo del veicolo munito
          di apparecchio di controllo  in  conformita'  dell'allegato
          IB, essi provvedono a inserire le loro carte di  conducente
          nella fessura giusta del tachigrafo.» 
            - Al paragrafo 3, le lettere  b)  e  c)  sono  sostituite
          dalle seguenti: 
            «b)  "altre  mansioni",  ossia  attivita'  diverse  dalla
          guida,  secondo  la  definizione  di  cui  all'articolo  3,
          lettera  a),  della  direttiva  2002/15/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, dell'11  marzo  2002,  concernente
          l'organizzazione dell'orario di lavoro  delle  persone  che
          effettuano operazioni mobili di autotrasporto  ,  ed  anche
          altre attivita' per lo stesso o un altro datore di  lavoro,
          all'interno o al di fuori del settore dei trasporti, devono
          essere registrate sotto il simbolo . 
            c) "i tempi di disponibilita'" secondo la definizione  di
          cui all'articolo 3, lettera b), della direttiva  2002/15/CE
          devono essere anch'essi registrati sotto tale simbolo .» 
            - Il paragrafo 4 e' abrogato. 
            - Il paragrafo 7 e' sostituito dal seguente: 
            «7. a) Il conducente, quando guida un veicolo  munito  di
          un apparecchio di controllo conforme all'allegato  I,  deve
          essere in grado di presentare, su richiesta  degli  addetti
          ai controlli: 
            i) i fogli di registrazione della settimana  in  corso  e
          quelli utilizzati dal conducente stesso nei quindici giorni
          precedenti, 
            ii) la  carta  del  conducente  se  e'  titolare  di  una
          siffatta carta, e 
            iii) ogni registrazione manuale e  tabulato  fatti  nella
          settimana in corso e nei quindici giorni  precedenti,  come
          richiesto dal presente regolamento e dal  regolamento  (CE)
          n. 561/2006. 
            Tuttavia, dopo il 1° gennaio 2008, i periodi di tempo  di
          cui ai punti i) e iii) comprenderanno la giornata in  corso
          e i ventotto giorni precedenti. 
            b) Il conducente, quando guida un veicolo  munito  di  un
          apparecchio di controllo  conforme  all'allegato  IB,  deve
          essere in grado di presentare, su richiesta  degli  addetti
          ai controlli: 
            i) la carta di conducente di cui e' titolare, 
            ii) ogni registrazione manuale e tabulato  fatti  durante
          la settimana in corso e  nei  quindici  giorni  precedenti,
          come stabilito dal presente regolamento e  dal  regolamento
          (CE) n. 561/ 2006, e 
            iii) i fogli di registrazione corrispondenti allo  stesso
          periodo di cui al precedente comma nel caso in cui in  tale
          periodo abbia guidato un veicolo munito di  un  apparecchio
          di controllo conforme all'allegato I. 
            Tuttavia, dopo il 1° gennaio 2008, i periodi di tempo  di
          cui al punto ii) comprenderanno la giornata in  corso  e  i
          ventotto giorni precedenti. 
            c) Un agente abilitato al controllo  puo'  verificare  il
          rispetto  del  regolamento  (CE)  n.  561/2006   attraverso
          l'esame dei fogli di registrazione, dei dati visualizzati o
          stampati che  sono  stati  registrati  dall'apparecchio  di
          controllo o tramite la carta del conducente o,  in  assenza
          di essi, attraverso l'esame di  qualsiasi  altro  documento
          probante che permetta di giustificare l'inosservanza di una
          delle disposizioni quali quelle  di  cui  all'articolo  16,
          paragrafi 2 e 3.» 
                                  Articolo 27 
 
            Il regolamento (CE) n. 2135/98 e' modificato come segue: 
            1.  All'articolo  2,  paragrafo  1,  la  lettera  a)   e'
          sostituita dalla seguente: 
            «1. a) Dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione
          del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento  europeo  e
          del   Consiglio,    del    15    marzo    2006,    relativo
          all'armonizzazione  di  alcune  disposizioni   in   materia
          sociale nel settore dei trasporti su strada e che  modifica
          i regolamenti del Consiglio (CEE)  n.  3821/85  e  (CE)  n.
          2135/98 , i veicoli immessi in circolazione  per  la  prima
          volta dovranno essere muniti di un apparecchio di controllo
          conforme alle  disposizioni  di  cui  all'allegato  IB  del
          regolamento (CEE) n. 3821/85.»; 
            2. All'articolo 2,  il  paragrafo  2  e'  sostituito  dal
          seguente: 
            «2. Gli Stati membri adottano le  misure  necessarie  per
          poter rilasciare le carte del conducente entro il ventesimo
          giorno dopo il giorno di pubblicazione del regolamento (CE)
          n. 561/2006.» 
                                  Articolo 28 
 
            Il regolamento (CEE) n. 3820/85 e' abrogato e  sostituito
          dal presente regolamento. 
            Cio' nondimeno, i paragrafi 1, 2 e 4 dell'articolo 5  del
          regolamento  (CEE)  n.  3820/85  continuano  ad  essere  di
          applicazione sino alle  date  stabilite  dall'articolo  15,
          paragrafo 1, della direttiva 2003/59/CE. 
                                  Articolo 29 
 
            Il presente regolamento entra in vigore l'11 aprile 2007,
          ad eccezione dell'articolo 10, paragrafo  5,  dell'articolo
          26, paragrafi 3 e 4, e dell'articolo  27,  che  entrano  in
          vigore il 1° maggio 2006. 
            Il presente regolamento e' obbligatorio in tutti  i  suoi
          elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
          membri. 
            Comma 2: 
            - Si riporta il testo del comma 22 dell'articolo 176  del
          decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato  dalla
          presente legge: 
            22. Alle violazioni  di  cui  al  comma  19  consegue  la
          sanzione accessoria della revoca della patente di  guida  e
          del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di  tre
          mesi. In caso di reiterazione delle  violazioni,  in  luogo
          del fermo amministrativo, consegue la  sanzione  accessoria
          della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano  le
          norme di cui al capo I, sezione II, del titolo  VI.  Quando
          si tratti di violazione delle  disposizioni  del  comma  1,
          lettere c) e d), alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria
          consegue  la  sanzione  amministrativa   accessoria   della
          sospensione della patente di guida per un periodo da due  a
          sei mesi. 
            Comma 3: 
            Si riporta il testo della legge 6  marzo  1976,  n.  112,
          Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 17 aprile  1976,
          n. 102 : 
            1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a
          ratificare  l'accordo  europeo  relativo  alle  prestazioni
          lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti
          internazionali su strada (AETR), con allegato e protocollo,
          firmato a Ginevra il 1° luglio 1970. 
            2. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di  cui
          all'articolo precedente a decorrere dalla  sua  entrata  in
          vigore in conformita' all'articolo 16 dell'accordo stesso. 
                           Traduzione non ufficiale 
 
          ACCORDO europeo relativo alle prestazioni lavorative  degli
          equipaggi dei veicoli addetti ai  trasportl  internazionali
                               su strada (AETR) 
 
            N.B. -  I  testi  facenti  fede  sono  unicamente  quelli
          indicati nell'accordo. 
            Le Parti contraenti, 
            Desiderose di favorire lo sviluppo e il miglioramento dei
          trasporti internazionali su  strada  di  viaggiatori  e  di
          merci, 
            Convinte della  necessita'  di  accrescere  la  sicurezza
          della  circolazione  stradale,  di   regolamentare   alcune
          condizioni  delle  prestazioni  lavorative  nei   trasporti
          internazionali  su   strada   conformemente   ai   principi
          dell'Organizzazione  Internazionale   del   Lavoro   e   di
          concordare alcune misure per assicurare il rispetto di  una
          tale regolamentazione, 
            Hanno convenuto quanto segue: 
                                  Articolo 1 
 
                                  Definizioni 
 
            Ai sensi del presente Accordo, si intende: 
            a) per  «veicolo»,  ogni  automobile  o  rimorchio;  tale
          termine comprende ogni complesso di veicoli; 
            b) per «automobile», ogni veicolo provvisto di un  motore
          a propulsione, circolante su strada per proprio mezzo e che
          serve normalmente al trasporto su strada di  persone  o  di
          merci alla trazione su strada di veicoli utilizzati per  il
          trasporto di persone o di merci; tale termine non comprende
          i trattori agricoli; 
            c) per «rimorchio»,  ogni  veicolo  destinato  ad  essere
          agganciato  a  un'automobile;  tale  termine  comprende   i
          semi-rimorchi; 
            d) per  «semi-rimorchio»,  ogni  rimorchio  destinato  ad
          essere agganciato a un'automobile in modo tale che in parte
          poggi su di essa e che una parte considerevole del suo peso
          e  del  peso  del  suo  carico  sia  sopportato  da   detta
          automobile; 
            e) per «complesso di veicoli», i veicoli  agganciati  che
          circolano su strada come una sola unita'; 
            f) per «peso massimo autorizzato», il  peso  massimo  del
          veicolo  carico,  dichiarato   ammissibile   dall'autorita'
          competente  dello   Stato   nel   quale   il   veicolo   e'
          immatricolato; 
            g) per «trasporto su strada», 
            i) ogni spostamento su strada  di  un  veicolo,  vuoto  o
          carico, destinato al trasporto di persone e che disponga di
          piu' di otto posti a sedere oltre al posto del conducente; 
            ii) ogni spostamento su strada di  un  veicolo,  vuoto  o
          carico, destinato al trasporto di merci; 
            iii) ogni  spostamento  che  comporta  ad  un  tempo  uno
          spostamento indicato nei punti  i)  o  ii)  della  presente
          definizione  e,   immediatamente   prima   o   dopo   detto
          spostamento,  il  trasporto  del  veicolo  per  mare,   per
          ferrovia, per via aerea o per via navigabile; 
            h)  per  «trasporto  internazionale  su   strada»,   ogni
          trasporto  su  strada  che  comporta  l'attraversamento  di
          almeno una frontiera; 
            i) per «servizi regolari di viaggiatori», i  servizi  che
          assicurano il trasporto di persone effettuato  in  base  ad
          una frequenza e ad un rapporto determinato, in quanto  tali
          servizi possono prendere e  depositare  persone  a  fermate
          preventivamente fissate. 
            Un regolamento di esercizio oppure documenti sostitutivi,
          approvati dalle autorita' competenti delle Parti Contraenti
          e   pubblicati   dal   trasportatore   prima   della   loro
          applicazione, definiscono le condizioni  di  trasporto,  in
          particolare la frequenza, gli orari, le tariffe e l'obbligo
          di trasportare, nella misura in  cui  tali  condizioni  non
          siano precisate da un testo legale o da un regolamento. 
            Chiunque  sia  l'organizzatore  dei  trasporti,   vengono
          ugualmente considerati come servizi regolari  quei  servizi
          che assicurano il trasporto  di  categorie  determinate  di
          persone escludendo altri viaggiatori, nella misura  in  cui
          tali servizi vengano effettuati  alle  condizioni  indicate
          nel primo comma della  presente  definizione,  per  esempio
          servizi che assicurino  il  trasporto  dei  viaggiatori  al
          luogo di lavoro e da quest'ultimo al loro domicilio, oppure
          il trasporto degli scolari agli istituti  d'insegnamento  e
          da questi ultimi al loro domicilio. 
            j) per «conducente», ogni persona, salariata  o  no,  che
          conduce il veicolo, anche per un periodo breve, oppure  che
          si trova a bordo del veicolo per poterlo condurre,  se  del
          caso; 
            k)  per  «membro  dell'equipaggio»  oppure   «membro   di
          equipaggio», il conducente o una  delle  persone  seguenti,
          sia che il conducente o dette persone siano salariati o no: 
            i) l'assistente alla guida, cioe' colui che accompagna il
          conducente al fine di assisterlo in alcune  manovre  e  che
          prende abitualmente  parte  effettiva  alle  operazioni  di
          trasporto,  senza  essere  un  conducente  ai   sensi   del
          paragrafo j) del presente articolo; 
            ii)  un  fattorino,  cioe'  colui   che   accompagna   il
          conducente di un veicolo che trasporta  persone  e  che  di
          solito e' incaricato  di  rilasciare  o  di  controllare  i
          biglietti o altri documenti che diano diritto ai passeggeri
          di viaggiare sul veicolo; 
            l) per «settimana», qualsiasi  periodo  di  sette  giorni
          consecutivi; 
            m)   per   «riposo   giornaliero»,   qualsiasi    periodo
          ininterrotto conforme alle disposizioni dell'articolo 6 del
          presente   Accordo,   durante   il    quale    un    membro
          dell'equipaggio puo' disporre liberamente del suo tempo; 
            n)  per  «periodo  fuori  servizio»,  qualsiasi   periodo
          ininterrotto di almeno 15  minuti  all'infuori  del  riposo
          giornaliero, durante il  quale  un  membro  dell'equipaggio
          puo' disporre liberamente del suo tempo; 
            o)   per   «attivita'   professionali»,   le    attivita'
          rappresentate sotto i simboli delle voci  6,  7  e  7a  del
          foglio quotidiano del libretto individuale di controllo che
          figura nell'Allegato al presente Accordo. 
                                  Articolo 2 
 
                             Campo di applicazione 
 
            1. Il presente  Accordo  si  applica  sul  territorio  di
          ciascuna   Parte   Contraente   a    qualsiasi    trasporto
          internazionale su strada effettuato  da  qualsiasi  veicolo
          immatricolato sul territorio di detta  Parte  Contraente  o
          sul territorio di qualsiasi altra Parte Contraente. 
            2. Tuttavia, 
            a) se,  nel  corso  di  un  trasporto  internazionale  su
          strada, uno o piu' membri dell'equipaggio  non  escono  dal
          territorio nazionale in cui esercitano normalmente le  loro
          attivita' professionali, la Parte Contraente da cui dipende
          questo territorio non puo' non  applicare  le  disposizioni
          del presente Accordo nei confronti di quel  o  quei  membri
          dell'equipaggio; 
            b)  salvo  accordo  contrario  intercorso  fra  le  Parti
          Contraenti sul  cui  territorio  avviene  il  transito,  il
          presente Accordo non si applica ai trasporti internazionali
          su strada di merci effettuati da un  veicolo  il  cui  peso
          massimo autorizzato non ecceda le 3,5 tonnellate; 
            c) due Parti Contraenti i cui  territori  sono  limitrofi
          possono concordare che le disposizioni  della  legislazione
          nazionale dello Stato in cui e' immatricolato  il  veicolo,
          nonche' quelle delle sentenze arbitrali e delle convenzioni
          collettive  in  vigore  in  detto  Stato,  siano  le   sole
          applicabili ai trasporti internazionali su strada  limitati
          ai loro due territori allorche' il veicolo in questione: 
            - non esca, su  uno  di  detti  territori,  da  una  zona
          contigua alla frontiera, definita come  zona  di  frontiera
          per comune accordo fra le due Parti Contraenti, o 
            - non percorra che in transito uno di detti territori; 
            d)  le  Parti  Contraenti  possono   convenire   che   le
          disposizioni della legislazione nazionale  dello  Stato  in
          cui e'  immatricolato  il  veicolo,  nonche'  quelle  delle
          sentenze arbitrali e delle convenzioni collettive in vigore
          di detto Stato, siano le sole applicabili a certi trasporti
          internazionali su strada - limitati ai loro territori e  il
          cui percorso, a partire dal punto di partenza fino al punto
          d'arrivo del veicolo, sia inferiore ai  100  chilometri,  -
          nonche' ai servizi regolari di viaggiatori. 
                                  Articolo 3 
 
          Applicazione  di  alcune   disposizioni   dell'Accordo   ai
          trasporti su strada effettuati da  veicoli  provenienti  da
                          Stati non Parti Contraenti 
 
            1.  Ciascuna  Parte  Contraente   applichera'   sul   suo
          territorio, nei confronti dei trasporti  internazionali  su
          strada effettuati da qualsiasi  veicolo  immatricolato  sul
          territorio di uno Stato non Parte Contraente  del  presente
          Accordo, disposizioni per lo  meno  altrettanto  rigide  di
          quelle previste dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e  11  del
          presente Accordo e dai paragrafi 1, 2, 6 e 7  dell'articolo
          12 del presente Accordo. 
            2. Tuttavia, ogni Parte Contraente potra'  non  applicare
          le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo: 
            a)  ai  trasporti  internazionali  su  strada  di   merci
          effettuati da un veicolo il cui  peso  massimo  autorizzato
          non ecceda le 3,5 tonnellate; 
            b) ai trasporti  internazionali  su  strada  limitati  al
          proprio territorio e a quello di uno  Stato  limitrofo  non
          Parte Contraente del presente Accordo qualora il veicolo in
          questione  non  esca,  sul  suo  territorio,  da  una  zona
          contigua alla frontiera, definita come zona di frontiera  o
          qualora esso non tocchi il suo territorio che in transito. 
                                  Articolo 4 
 
                              Principii generali 
 
            1. Nel corso di  qualsiasi  trasporto  internazionale  su
          strada cui si applica il presente Accordo,  l'impresa  e  i
          membri  dell'equipaggio  dovranno  osservare,  per   quanto
          riguarda i periodi di riposo  e  di  guida,  e  per  quanto
          riguarda la composizione dell'equipaggio, le norme  fissate
          dalla legislazione nazionale per la regione dello Stato  in
          cui il membro dell'equipaggio  esercita  di  norma  le  sue
          attivita' professionali, nonche' dalle sentenze arbitrali e
          dalle convenzioni collettive in vigore  in  detta  regione,
          essendo il computo della durata dei periodi di riposo e  di
          guida effettuato in conformita' con detta legislazione, con
          le sentenze arbitrali  e  con  le  convenzioni  collettive.
          Nella misura in cui le norme cosi'  applicabili  non  siano
          almeno altrettanto rigide di quelle degli articoli 6, 7, 8,
          9, 10 e 11 del presente Accordo, devono  essere  rispettate
          queste ultime. 
            2. Salvo accordi particolari tra le Parti  Contraenti  in
          causa o salvo nella misura  in  cui,  in  applicazione  del
          paragrafo 2 dell'articolo 2 del  presente  Accordo,  talune
          disposizioni del presente Accordo  non  vengano  applicate,
          nessuna Parte Contraente imporra' il rispetto  delle  norme
          della propria legislazione nazionale riguardanti le materie
          trattate nel presente  Accordo  alle  imprese  di  un'altra
          Parte Contraente o ai membri  dell'equipaggio  dei  veicoli
          immatricolati da un'altra  Parte  Contraente,  quando  tali
          norme siano piu' rigide di quelle risultanti  dal  presente
          Accordo. 
                                  Articolo 5 
 
                       Requisiti richiesti ai conducenti 
 
            1. L'eta' minima  dei  conducenti  adibiti  al  trasporto
          internazionale su strada di merci deve essere: 
            a) per i veicoli  il  cui  peso  massimo  autorizzato  e'
          inferiore o uguale a 7,5 tonnellate, di 18 anni compiuti; 
            b) per gli altri veicoli: 
            i) di 21 anni compiuti; o 
            ii) di 18 anni compiuti, a condizione  che  l'interessato
          possegga  un  certificato  di   attitudine   professionale,
          riconosciuto dalla Parte Contraente  sul  territorio  della
          quale il veicolo e'  immatricolato,  dal  quale  si  rilevi
          l'acquisizione della qualifica  di  conducente  di  veicoli
          destinati al trasporto di merci su  strada.  Tuttavia,  nel
          caso di conducenti aventi meno di 21  anni  compiuti,  ogni
          Parte Contraente puo': 
            - proibire loro la guida  di  tali  veicoli  sul  proprio
          territorio anche se essi posseggono  il  certificato  sopra
          citato; o 
            - consentire tale guida solo ai possessori di certificati
          di cui abbia  accertato  che  sono  stati  rilasciati  dopo
          l'acquisizione della qualifica  di  conducente  di  veicoli
          destinati a trasporti di  merci  su  strada  equivalente  a
          quella prevista dalla propria legislazione nazionale. 
            2. Se, in virtu' delle disposizioni dell'articolo 10  del
          presente Accordo, a bordo del veicolo devono  trovarsi  due
          conducenti, uno di essi deve avere 21 anni compiuti. 
            3. L'eta' minima dei conducenti  destinati  al  trasporto
          internazionale su strada di viaggiatori  e'  fissata  a  21
          anni compiuti. 
            4. I conducenti di veicoli devono essere seri e degni  di
          fiducia. Devono possedere un'esperienza  sufficiente  e  le
          qualifiche  indispensabili   all'esecuzione   dei   servizi
          richiesti. 
                                  Articolo 6 
 
                              Riposo giornaliero 
 
            1. a) Ad eccezione dei casi menzionati nei paragrafi 3  e
          4 del  presente  articolo,  ciascun  membro  di  equipaggio
          destinato al trasporto internazionale su  strada  di  merci
          deve aver beneficiato di un riposo giornaliero di almeno 11
          ore consecutive, nel corso del periodo di 24 ore precedente
          il momento in cui egli esercita  una  delle  sue  attivita'
          professionali. 
            b) Il  riposo  giornaliero  indicato  nel  comma  a)  del
          presente  paragrafo  puo'  essere  ridotto  fino  a  9  ore
          consecutive,  al  massimo  due  volte  nel  corso  di   una
          settimana, a condizione che il riposo  possa  essere  preso
          nel luogo di residenza abituale del membro dell'equipaggio,
          oppure fino a 8 ore consecutive, al massimo due  volte  nel
          corso di una settimana, nel  caso  in  cui  il  riposo  non
          possa, per motivi di servizio, essere preso  nel  luogo  di
          residenza abituale del membro dell'equipaggio. 
            2. a) Ad eccezione dei casi contemplati nei paragrafi 3 e
          4  del  presente  articolo,  ogni  membro   dell'equipaggio
          addetto  a  un  trasporto  internazionale  su   strada   di
          viaggiatori deve avere beneficiato, nel corso  del  periodo
          di 24 ore precedenti il momento in cui esercita  una  delle
          sue attivita' professionali: 
            i)  sia  di  un  riposo  giornaliero  di  almeno  10  ore
          consecutive, senza  possibilita'  di  riduzione  nel  corso
          della settimana, 
            ii) sia  di  un  riposo  giornaliero  di  almeno  11  ore
          consecutive, potendo questo essere  ridotto  due  volte  la
          settimana  fino  a  10  ore  consecutive  e  due  volte  la
          settimana fino a 9 ore  consecutive  a  condizione  che  in
          questi  ultimi  due   casi   il   servizio   comporti   una
          interruzione  prevista  dall'orario   di   almeno   4   ore
          consecutive o  due  interruzioni  previste  dall'orario  di
          almeno  2  ore  consecutive,  e  che  nel  corso  di   tali
          interruzioni, il membro dell'equipaggio non eserciti alcuna
          delle sue attivita' professionali o qualsiasi altro  lavoro
          a titolo professionale. 
            b)  Il  libretto  individuale  di  controllo  contemplato
          dall'articolo  12  del  presente  Accordo  deve   contenere
          indicazioni che permettano di  identificare  il  regime  di
          riposo giornaliero  di  cui  il  membro  di  un  equipaggio
          addetto  ai   trasporti   internazionali   su   strada   di
          viaggiatori benefici per la settimana in corso. 
            3. Se vi sono due conducenti a bordo e se il veicolo  non
          e'  dotato   di   cuccette   che   permettano   ai   membri
          dell'equipaggio di distendersi in modo  confortevole,  ogni
          membro dell'equipaggio deve aver beneficiato di  un  riposo
          giornaliero di almeno 10 ore consecutive durante il periodo
          di 27 ore precedenti il momento in cui eserciti  una  delle
          sue attivita' professionali. 
            4. Se vi sono due conducenti a bordo e se il  veicolo  ha
          una cuccetta che  consenta  ai  membri  dell'equipaggio  di
          distendersi  in  maniera   confortevole,   ciascun   membro
          dell'equipaggio  deve  avere  beneficiato  di   un   riposo
          giornaliero di almeno 8 ore consecutive durante il  periodo
          di 30 ore che precede il momento in cui esercita una  delle
          sue attivita' professionali. 
            5. I periodi di riposo menzionati nel  presente  articolo
          saranno presi al di fuori  del  veicolo;  tuttavia,  se  il
          veicolo  ha   una   cuccetta   che   consenta   ai   membri
          dell'equipaggio di  distendersi  in  maniera  confortevole,
          tale  riposo  potra'  essere  preso  su  tale  cuccetta,  a
          condizione che il veicolo sia fermo. 
                                  Articolo 7 
 
          Durata giornaliera di guida, durata massima  di  guida  per
                 settimana e durante due settimane consecutive 
 
            1. La durata totale dei tempi di guida  tra  due  periodi
          consecutivi  di  riposo  giornaliero   conformemente   alle
          disposizioni  dell'articolo   6   del   presente   Accordo,
          denominata qui di seguito «durata  giornaliera  di  guida»,
          non puo' superare le 8 ore. 
            2. Per i conducenti destinati a veicoli diversi da quelli
          indicati nell'articolo 10 del presente Accordo,  la  durata
          giornaliera di guida puo' essere portata,  in  deroga  alle
          disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, fino  a
          9 ore, al massimo due volte nel corso di una settimana. 
            3. La durata di guida non puo' superare ne'  48  ore  nel
          corso di una  settimana,  ne'  92  ore  nel  corso  di  due
          settimane consecutive. 
                                  Articolo 8 
 
                      Durata massima di guida continuata 
 
            1. a) Nessuna durata di guida continuata puo' superare le
          4 ore, salvo nel caso in cui il conducente non sia in grado
          di raggiungere un luogo di fermata appropriato o  il  luogo
          di destinazione; il periodo di guida potra'  in  quel  caso
          essere prolungato al massimo di 30 minuti, sempre che l'uso
          di una tale facolta'  non  comporti  una  infrazione  delle
          disposizioni di cui all'articolo 7 del presente Accordo. 
            b) Viene considerata come continuata ogni durata di guida
          che viene interrotta solo per soste che  non  corrispondono
          almeno alle condizioni previste nei paragrafi  2  o  3  del
          presente articolo. 
            2. a) Per  i  conducenti  addetti  a  veicoli  menzionati
          nell'articolo 10 del presente Accordo, la guida deve essere
          interrotta per una durata di almeno un'ora al termine della
          durata contemplata nel paragrafo 1 del presente articolo. 
            b)  Tale  interruzione  puo'  essere  sostituita  da  due
          interruzioni di  almeno  30  minuti  consecutivi  ciascuna,
          intercalate nella durata giornaliera di guida in modo  tale
          che sia  assicurato  il  rispetto  delle  disposizioni  del
          paragrafo 1 del presente articolo. 
            3. a) Per i  conducenti  addetti  a  veicoli  diversi  da
          quelli menzionati nell'articolo 10 del presente Accordo,  e
          nel caso in cui la durata giornaliera di guida  non  superi
          le 8 ore, la guida deve essere interrotta, al termine della
          durata prevista nel paragrafo 1 del presente articolo,  per
          una durata di almeno 30 minuti consecutivi. 
            b)  Tale  interruzione  puo'  essere  sostituita  da  due
          interruzioni di almeno 20 minuti consecutivi ciascuna o  da
          tre di almeno 15 minuti consecutivi ciascuna,  che  possono
          tutte essere intercalate nella durata di guida prevista nel
          paragrafo 1 del presente articolo,  o  inserirsi  in  parte
          all'interno di tale durata e in parte immediatamente dopo. 
            c) Quando la durata giornaliera di guida supera le 8 ore,
          il  conducente  e'  tenuto   ad   effettuare   almeno   due
          interruzioni di guida per 30 minuti consecutivi. 
            4. Nel corso delle interruzioni previste nei paragrafi  2
          o  3  del  presente  articolo,  il  conducente   non   deve
          esercitare alcuna attivita' professionale che  non  sia  la
          sorveglianza del veicolo e del suo carico. Tuttavia,  se  a
          bordo del veicolo vi sono due conducenti,  e'  sufficiente,
          per soddisfare alle disposizioni dei paragrafi 2  o  3  del
          presente  articolo,  che  il   conducente   che   beneficia
          dell'interruzione  di  guida  non  eserciti  nessuna  delle
          attivita' raffigurate con un simbolo nella rubrica  7a  del
          foglio quotidiano del  libretto  individuale  di  controllo
          previsto nell'articolo 12 del presente Accordo. 
                                  Articolo 9 
 
                              Riposo settimanale 
 
            1.  Ogni  membro  dell'equipaggio  deve  beneficiare,  in
          aggiunta ai riposi giornalieri previsti dall'articolo 6 del
          presente Accordo, di un riposo settimanale di almeno 24 ore
          consecutive,  che  dovra'  essere   preceduto   o   seguito
          immediatamente  da  un  periodo   di   riposo   giornaliero
          conformemente alle disposizioni del suddetto articolo 6. 
            2. a) Tuttavia, durante il periodo dal 1°  aprile  al  30
          settembre  incluso,  il  riposo  settimanale  previsto  dal
          paragrafo 1 del presente articolo puo'  essere  sostituito,
          per  i  membri  dell'equipaggio  di  veicoli  destinati  al
          trasporto internazionale su strada di  viaggiatori,  da  un
          riposo di almeno 60 ore consecutive da prendere interamente
          prima del termine di ciascun periodo massimo di  14  giorni
          consecutivi. Tale riposo deve essere  preceduto  o  seguito
          immediatamente  da  un  periodo   di   riposo   giornaliero
          conformemente  alle  disposizioni   dell'articolo   6   del
          presente Accordo. 
            b)  La  disposizione  del  presente  paragrafo   non   e'
          applicabile ai membri dell'equipaggio di veicoli  destinati
          ai servizi regolari di viaggiatori. 
                                  Articolo 10 
 
                         Composizione dell'equipaggio 
 
            Nel caso in cui si tratti di: 
            a) un complesso  di  veicoli  che  comporti  piu'  di  un
          rimorchio o semi-rimorchio, 
            b) un complesso di  veicoli  destinato  al  trasporto  di
          viaggiatori  quando  il  peso   massimo   autorizzato   del
          rimorchio o del semi-rimorchio supera le 5 tonnellate, 
            c) un complesso di  veicoli  destinato  al  trasporto  di
          merci quando il peso massimo autorizzato del complesso  dei
          veicoli supera le 20 tonnellate, 
            il  conducente  deve  essere  accompagnato  da  un  altro
          conducente  sin  dall'inizio  del  viaggio  oppure   essere
          sostituito da un altro conducente dopo 450  chilometri,  se
          la distanza da percorrere tra due  periodi  consecutivi  di
          riposo giornaliero supera 450 chilometri. 
                                  Articolo 11 
 
                               Casi eccezionali 
 
            A condizione di  non  compromettere  la  sicurezza  della
          circolazione stradale, il  conducente  puo'  derogare  alle
          disposizioni degli articoli 6,  7,  8  e  10  del  presente
          Accordo in caso di pericolo, in caso di forza maggiore, per
          portare soccorso o in seguito a  un  guasto,  nella  misura
          necessaria ad assicurare la sicurezza  delle  persone,  del
          veicolo e del suo carico ed a consentirgli  di  raggiungere
          un luogo di fermata appropriato o, secondo le  circostanze,
          il termine del suo viaggio. Il conducente  deve  menzionare
          il genere e il motivo della deroga nel libretto individuale
          di controllo. 
                                  Articolo 12 
 
                       Libretto individuale di controllo 
 
            1. Ogni conducente o, assistente alla guida  segnera'  in
          un libretto individuale di controllo  a  mano  a  mano  che
          trascorre la giornata, le  annotazioni  relative  alle  sue
          attivita' professionali e alle  sue  ore  di  riposo.  Egli
          portera' con se' questo libretto e lo presentera'  ad  ogni
          richiesta da parte degli agenti incaricati del controllo. 
            2. Le caratteristiche alle quali dovra' rispondere questo
          libretto e le norme da rispettare per la  sua  tenuta  sono
          precisate nell'Allegato al presente Accordo. 
            3.  Le  Parti  Contraenti  adotteranno  tutte  le  misure
          necessarie per il rilascio  e  il  controllo  dei  libretti
          individuali di controllo e  in  particolare  quelle  misure
          indispensabili per evitare l'uso contemporaneo  di  due  di
          detti   libretti   da    parte    dello    stesso    membro
          dell'equipaggio. 
            4.  Ogni  impresa  terra'  un   registro   dei   libretti
          individuali  di  controllo  che  utilizza;  tale   registro
          conterra' almeno il nome del conducente  o  dell'assistente
          alla guida al quale il libretto e' intestato, la  sigla  di
          detto conducente o assistente alla  guida,  il  numero  del
          libretto, la  data  della  sua  consegna  al  conducente  o
          all'assistente alla guida  e  la  data  dell'ultimo  foglio
          giornaliero riempito dal conducente o dall'assistente  alla
          guida  prima  della  consegna   definitiva   del   libretto
          all'impresa dopo l'uso. 
            5. Le imprese conserveranno i libretti utilizzati per  un
          periodo di almeno dodici  mesi  dopo  la  data  dell'ultima
          iscrizione e, a richiesta, li presenteranno insieme  con  i
          registri di consegna agli agenti incaricati del controllo. 
            6.   Nel   momento   in   cui   comincia   un   trasporto
          internazionale su strada, ogni conducente o assistente alla
          guida deve essere in possesso di un libretto individuale di
          controllo, conformemente a quanto specificato nell'Allegato
          al presente Accordo, nel quale figurino i dati relativi  ai
          sette giorni che hanno preceduto quello in cui comincia  il
          trasporto. Tuttavia, se  la  legislazione  nazionale  dello
          Stato in  cui  il  conducente  o  l'assistente  alla  guida
          esercita normalmente le  sue  attivita'  professionali  non
          prevede l'obbligo di utilizzare il libretto individuale  di
          controllo, conformemente a quanto certificato nell'Allegato
          al  presente   Accordo,   al   di   fuori   dei   trasporti
          internazionali su strada, sara' sufficiente che il libretto
          di   controllo   individuale,   conformemente   a    quanto
          specificato nell'Allegato al presente Accordo, rechi  sotto
          le voci 12 e  13  dei  fogli  giornalieri  o  nel  rapporto
          settimanale  i  dati  relativi  ai   «riposi   ininterrotti
          precedenti  le  riprese  di   servizio»   e   ai   «periodi
          giornalieri di guida» durante i sette giorni in questione. 
            7. Ciascuna Parte Contraente potra' esigere, nel caso  di
          un veicolo immatricolato in uno Stato non Parte  Contraente
          del presente Accordo, in luogo del libretto individuale  di
          controllo conforme a quanto  specificato  nell'Allegato  al
          presente Accordo, moduli redatti  nella  stessa  forma  dei
          fogli giornalieri di detto libretto. 
                                  Articolo 13 
 
                       Controlli effettuati dall'impresa 
 
            1. L'impresa deve organizzare il servizio di trasporto su
          strada in modo tale che i membri dell'equipaggio  siano  in
          grado di osservare le disposizioni del presente Accordo. 
            2. Essa deve sorvegliare regolarmente i periodi di  guida
          e di altri lavori, nonche' le ore di riposo, servendosi  di
          tutti i  documenti  di  cui  dispone,  come  ad  esempio  i
          libretti  individuali  di  controllo.  Se   essa   constata
          infrazioni al  presente  Accordo,  deve  porvi  fine  senza
          indugio e adottare misure per evitare che si  ripetano,  ad
          esempio modificando gli orari e gli itinerari. 
                                  Articolo 14 
 
               Misure per assicurare l'applicazione dell'Accordo 
 
            1.  Ciascuna  Parte  Contraente  adottera'  tutte  quelle
          misure appropriate perche' sia assicurato il rispetto delle
          disposizioni del presente Accordo, in particolare  mediante
          controlli  effettuati  sulle  strade  e  nei  locali  delle
          imprese.  Le   amministrazioni   competenti   delle   Parti
          Contraenti si  terranno  informate  sulle  misure  generali
          adottate a tale scopo. 
            2. Le Parti contraenti si forniranno aiuto  reciproco  al
          fine di una applicazione corretta del presente Accordo e di
          un controllo efficace; ciascuna Parte Contraente  s'impegna
          particolarmente a far verificare, per  mezzo  di  controlli
          per sondaggio dei libretti  individuali  di  controllo,  il
          rispetto delle norme del presente  Accordo  nel  corso  dei
          trasporti internazionali su strada  effettuati  da  veicoli
          immatricolati sul suo territorio. 
            3.  Nel  caso  in  cui  una  Parte  Contraente   constata
          un'infrazione grave alle disposizioni del presente  Accordo
          commessa  da  una  persona  residente  sul  territorio   di
          un'altra Parte Contraente,  l'amministrazione  della  prima
          Parte   informera'   l'amministrazione   dell'altra   Parte
          dell'infrazione constatata e, se del caso,  della  sanzione
          presa. 
                                  Articolo 15 
 
                           Disposizioni transitorie 
 
            Se il presente Accordo entrera' in vigore,  conformemente
          al paragrafo 4 dell'articolo  16,  prima  del  31  dicembre
          1973, le Parti  Contraenti  hanno  convenuto  che,  fino  a
          quella data: 
            a) in deroga  alle  disposizioni  dei  paragrafi  1  e  2
          dell'articolo 7 del presente Accordo, la durata totale  dei
          tempi di  guida  (durata  giornaliera  di  guida)  fra  due
          periodi consecutivi di  riposo  giornaliero  conforme  alle
          disposizioni  dell'articolo  6  del  presente  Accordo  non
          potra' superare le 9 ore, qualunque sia  il  veicolo  o  il
          complesso dei veicoli guidati; 
            b) qualsiasi riferimento fatto nel presente Accordo  alle
          disposizioni dei paragrafi 1  e  2  dell'articolo  7  sara'
          interpretato come fatto alle disposizioni del punto a)  del
          presente articolo. 
                              Disposizioni finali 
 
                                  Articolo 16 
 
            1. Il presente Accordo e' aperto alla firma  fino  al  31
          marzo 1971 e, dopo  tale  data,  all'adesione  degli  Stati
          membri della Commissione Economica  per  l'Europa  e  degli
          Stati  ammessi  alla  Commissione   a   titolo   consultivo
          conformemente  al  paragrafo  8  del   mandato   di   detta
          Commissione. 
            2. Il presente Accordo sara' ratificato. 
            3.  Gli  strumenti  di  ratifica  o  l'adesione   saranno
          depositati     presso      il      Segretario      Generale
          dell'organizzazione delle Nazioni Unite. 
            4.  Il   presente   Accordo   entrera'   in   vigore   il
          centottantesimo  giorno  dopo   il   deposito   dell'ottavo
          strumento di ratifica o d'adesione. 
            5.  Per  ciascuno  Stato  che  ratifichera'  il  presente
          Accordo  o  vi  aderira'  dopo  il   deposito   dell'ottavo
          strumento di ratifica o d'adesione di cui  al  paragrafo  4
          del presente articolo,  il  presente  Accordo  entrera'  in
          vigore centottanta giorni dopo la  data  del  deposito,  da
          parte di detto Stato, del proprio strumento di  ratifica  o
          d'adesione. 
                                  Articolo 17 
 
            1.  Qualsiasi  Parte  Contraente  potra'  denunciare   il
          presente Accordo con  notifica  indirizzata  al  Segretario
          Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 
            2. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data in cui
          il Segretario Generale ne avra' ricevuto la notifica. 
                                  Articolo 18 
 
            Il presente Accordo cessera' di avere effetto se, dopo la
          sua entrata in vigore, il  numero  delle  Parti  Contraenti
          sara' inferiore a  tre  durante  un  qualsiasi  periodo  di
          dodici mesi consecutivi. 
                                  Articolo 19 
 
            1. Ogni Stato  potra',  allorche'  firmera'  il  presente
          Accordo o al momento del deposito del proprio strumento  di
          ratifica  o  d'adesione   oppure   in   qualsiasi   momento
          successivo, dichiarare, a mezzo di notifica indirizzata  al
          Segretario  Generale  dell'Organizzazione   delle   Nazioni
          Unite, che la validita' del presente Accordo sara' estesa a
          tutti o a parte dei  territori  che  esso  rappresenta  sul
          piano internazionale. Il presente Accordo si applichera' al
          territorio o  ai  territori  menzionati  nella  notifica  a
          decorrere dal centottantesimo giorno dopo la  ricezione  di
          detta notifica da parte del Segretario Generale o,  qualora
          a tale data il presente Accordo non sia ancora  entrato  in
          vigore, a decorrere dalla sua entrata in vigore. 
            2. Qualsiasi Stato  che  avra'  fatto,  conformemente  al
          paragrafo precedente, una dichiarazione avente lo scopo  di
          rendere il presente Accordo applicabile a un territorio che
          esso   rappresenta   sul   piano   internazionale   potra',
          conformemente  all'articolo  17   del   presente   Accordo,
          denunciare il presente Accordo per quel che concerne  detto
          territorio. 
                                  Articolo 20 
 
            1. Qualsiasi controversia fra due o piu' Parti Contraenti
          che  riguardi  l'interpretazione   o   l'applicazione   del
          presente Accordo  sara',  per  quanto  possibile,  regolata
          mediante negoziato fra le Parti in lite. 
            2. Qualsiasi controversia  che  non  sia  stata  regolata
          mediante negoziato sara' sottoposta ad  arbitraggio  se  lo
          domandera' una delle Parti Contraenti in lite e  sara',  di
          conseguenza, devoluta a uno o piu' arbitri scelti di comune
          accordo delle Parti in lite. Se, entro tre mesi a decorrere
          dalla richiesta  di  arbitraggio,  le  Parti  in  lite  non
          riusciranno a mettersi d'accordo sulla scelta di un arbitro
          o degli arbitri,  una  qualsiasi  di  queste  Parti  potra'
          domandare al Segretario Generale dell'Organizzazione  delle
          Nazioni Unite di designare un arbitro unico al quale  sara'
          devoluta la controversia per una decisione. 
            3. La sentenza dell'arbitro  o  degli  arbitri  designati
          conformemente al paragrafo precedente sara' vincolante  per
          le Parti Contraenti in lite. 
                                  Articolo 21 
 
            1. Ogni  Stato  potra'  al  momento  in  cui  firmera'  o
          ratifichera' il presente Accordo o vi aderira',  dichiarare
          che esso non si  considera  legato  dai  paragrafi  2  e  3
          dell'articolo 20  del  presente  Accordo.  Le  altre  Parti
          Contraenti  non  saranno  legate  da  detti  paragrafi  nei
          confronti di qualsiasi Parte Contraente che avra' formulato
          una tale riserva. 
            2. Qualora, al momento del deposito del proprio strumento
          di ratifica o d'adesione, uno  Stato  formuli  una  riserva
          diversa da quella prevista nel  paragrafo  1  del  presente
          articolo, il Segretario Generale dell'Organizzazione  delle
          Nazioni Unite comunichera'  tale  riserva  agli  Stati  che
          hanno gia' depositato  il  loro  strumento  di  ratifica  o
          d'adesione e  non  abbiano  successivamente  denunciato  il
          presente Accordo. La riserva sara' ritenuta  accettata  se,
          entro  un  termine  di  sei  mesi  a  decorrere  da   detta
          comunicazione, nessuno di tali Stati si  sia  opposto  alla
          sua ammissione. In caso contrario,  la  riserva  non  sara'
          ammessa e, se lo Stato che l'ha formulata non la ritira, il
          deposito dello strumento di ratifica o l'adesione  di  tale
          Stato non avra' effetto. Per  l'applicazione  del  presente
          paragrafo non si terra' conto dell'opposizione di Stati  la
          cui adesione o ratifica sia senza effetto,  in  virtu'  del
          presente paragrafo, per il fatto che hanno formulato  delle
          riserve. 
            3. Qualsiasi Parte Contraente la cui  riserva  sia  stata
          adottata nel Protocollo di firma del Presente accordo o che
          abbia formulato una riserva conformemente  al  paragrafo  1
          del presente articolo o fatto una  riserva  che  sia  stata
          accettata  conformemente  al  paragrafo  2   del   presente
          articolo,  potra',  in  qualsiasi  momento,  ritirare  tale
          riserva mediante una  notifica  indirizzata  al  Segretario
          Generale. 
                                  Articolo 22 
 
            1. Trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del
          presente  Accordo,  qualsiasi  Parte   Contraente   potra',
          mediante  notifica  indirizzata  al   Segretario   Generale
          dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite,  richiedere  la
          convocazione di  una  conferenza  al  fine  di  revisionare
          l'Accordo.  Il  Segretario   Generale   notifichera'   tale
          richiesta a tutte le Parti  Contraenti  e  convochera'  una
          conferma di revisione se, entro un termine di quattro  mesi
          a decorrere dalla notifica da lui inviata, almeno un  terzo
          delle Parti  Contraenti  gli  avranno  comunicato  il  loro
          consenso a tale richiesta. 
            2. Qualora sia convocata una conferenza conformemente  al
          paragrafo che precede, il Segretario Generale ne informera'
          tutte le Parti Contraenti  e  le  invitera'  a  presentare,
          entro  un  termine  di  tre  mesi,  le  proposte  che  esse
          desiderino di veder esaminate da parte della conferenza. Il
          Segretario  Generale  comunichera'   a   tutte   le   Parti
          Contraenti   l'ordine   del   giorno   provvisorio    della
          conferenza, nonche' il testo di tali proposte,  almeno  tre
          mesi prima della data d'inizio della conferenza. 
            3. Il Segretario Generale  invitera'  a  ogni  conferenza
          convocata conformemente  al  presente  articolo  tutti  gli
          Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 16  del  presente
          Accordo. 
                                  Articolo 23 
 
            1. Qualsiasi Parte Contraente potra' proporre uno o  piu'
          emendamenti al presente Accordo. Il testo di ogni  progetto
          di emendamento  sara'  comunicato  al  Segretario  Generale
          dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che lo comunichera'
          a tutte le Parti Contraenti  e  lo  portera'  a  conoscenza
          degli altri Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 16 de
          presente Accordo. 
            2. Entro un termine di sei mesi a  decorrere  dalla  data
          della comunicazione da parte del  Segretario  Generale  del
          progetto di emendamento, qualsiasi Parte Contraente  potra'
          far conoscere al Segretario Generale: 
            a) che ha un'obiezione circa l'emendamento proposto, o 
            b)  che,  pur  intendendo  accettare   il   progetto   di
          emendamento, le condizioni necessarie a  tale  accettazione
          non siano state ancora soddisfatte nel proprio Stato. 
            3. Fintantoche' una Parte Contraente che  ha  inviato  la
          comunicazione prevista nel  paragrafo  2  b)  del  presente
          articolo non avra' notificato la  propria  accettazione  al
          Segretario Generale, essa potra', entro un termine di  nove
          mesi a  decorrere  dalla  fine  del  termine  di  sei  mesi
          previsto  per  l'invio  della   comunicazione,   presentare
          un'obiezione all'emendamento proposto. 
            4.  Se  viene  formulata  un'obiezione  al  progetto   di
          emendamento secondo le condizioni previste dai paragrafi  2
          e 3 del presente articolo, l'emendamento sara'  considerato
          come non accettato e non avra' effetto. 
            5. Se non viene formulata alcuna obiezione al progetto di
          emendamento secondo le condizioni previste dai paragrafi  2
          e 3 del presente articolo, l'emendamento sara'  considerato
          accettato alla data seguente: 
            a) se nessuna Parte Contraente ha  inviato  comunicazioni
          in applicazione del paragrafo 2 b) del  presente  articolo,
          alla fine del termine di sei  mesi  previsto  dallo  stesso
          paragrafo 2 del presente articolo; 
            b)  se   almeno   una   Parte   Contraente   ha   inviato
          comunicazioni  in  applicazione  del  paragrafo  2  b)  del
          presente articolo, alla data piu'  vicina  delle  due  date
          seguenti: 
            - data alla quale tutte le  Parti  Contraenti  che  hanno
          inviato tale comunicazione avranno notificato al Segretario
          Generale la loro accettazione del progetto, data che  sara'
          tuttavia differita alla scadenza del termine dei  sei  mesi
          previsto dal paragrafo 2  del  presente  articolo,  qualora
          tutte le accettazioni siano state  notificate  prima  della
          scadenza di detto termine; 
            -  scadenza  del  termine  di  nove  mesi  previsto   dal
          paragrafo 3 del presente articolo. 
            6.  Ogni  emendamento  giudicato  accettato  entrera'  in
          vigore tre mesi dopo la data in cui sara'  stato  giudicato
          accettato. 
            7.  Il  Segretario  Generale  inviera'  il  piu'   presto
          possibile una notifica a tutte le Parti Contraenti per  far
          loro conoscere se e' stata formulata un'obiezione contro il
          progetto di emendamento conformemente al paragrafo 2 a) del
          presente articolo e se una  o  piu'  Parti  Contraenti  gli
          hanno inviato una comunicazione conformemente al  paragrafo
          2 b) del presente articolo. Nel caso  in  cui  una  o  piu'
          Parti Contraenti abbiano inviato tale  comunicazione,  egli
          notifichera' ulteriormente a tutte le Parti  Contraenti  se
          la  o  le  Parti  Contraenti   che   hanno   inviato   tale
          comunicazione muovono un'obiezione contro  il  progetto  di
          emendamento o l'accettano. 
            8.    Indipendentemente    dalla    procedura    relativa
          all'emendamento di cui ai paragrafi da 1 a 6  del  presente
          articolo, l'Allegato  al  presente  Accordo  potra'  essere
          modificato in seguito ad  accordo  fra  le  amministrazioni
          competenti  di   tutte   le   Parti   Contraenti;   qualora
          l'amministrazione competente di una Parte Contraente  abbia
          dichiarato che il proprio diritto nazionale  la  obbliga  a
          subordinare   il   proprio   accordo   all'ottenimento   di
          un'autorizzazione speciale a tale fine  o  all'approvazione
          di un organo legislativo, il consenso alla  modifica  dell'
          Allegato  dell'amministrazione   competente   della   Parte
          Contraente in questione non sara' considerato come dato  se
          non al momento  in  cui  detta  amministrazione  competente
          avra' dichiarato al  Segretario  Generale  che  sono  state
          ottenute le autorizzazioni  o  le  approvazioni  richieste.
          L'accordo fra le amministrazioni competenti  stabilira'  la
          data di entrata in vigore dell'Allegato modificato e potra'
          prevedere che, durante un periodo transitorio, restera'  in
          vigore  il  precedente  Allegato,  in  tutto  o  in  parte,
          contemporaneamente all'Allegato modificato. 
                                  Articolo 24 
 
            Oltre le notifiche previste dagli articoli 22  e  23  del
          presente     Accordo,      il      Segretario      Generale
          dell'Organizzazione delle Nazioni Unite  notifichera'  agli
          Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 16  del  presente
          Accordo: 
            a) le ratifiche e le adesioni ai sensi  dell'articolo  16
          del presente Accordo, 
            b) le date in cui entrera' in vigore il presente  Accordo
          conformemente all'articolo 16 del presente Accordo, 
            c) le denunce ai  sensi  dell'articolo  17  del  presente
          Accordo, 
            d)  l'abrogazione  del  presente  Accordo   conformemente
          all'articolo 18 del presente Accordo, 
            e) le notifiche ricevute  conformemente  all'articolo  19
          del presente Accordo, 
            f) le dichiarazioni e  notifiche  ricevute  conformemente
          all'articolo 21 del presente Accordo, 
            g)  l'entrata  in   vigore   di   qualsiasi   emendamento
          conformemente all'articolo 23 del presente Accordo. 
                                  Articolo 25 
 
            Il Protocollo di firma  del  presente  Accordo  avra'  la
          stessa efficacia, valore e durata del presente  Accordo  di
          cui sara' considerato come facente parte integrante. 
                                  Articolo 26 
 
            Dopo il 31 marzo 1971, l'originale del  presente  Accordo
          sara'   depositato   presso    il    Segretario    Generale
          dell'Organizzazione   delle   Nazioni   Unite,    che    ne
          trasmettera' copie certificate conformi  a  ciascuno  degli
          Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 16  del  presente
          Accordo. 
            In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a
          tale scopo, hanno firmato il presente Accordo. 
            Fatto a Ginevra, il 1° luglio 1970, in un solo esemplare,
          in lingua inglese e in lingua francese, i due testi facenti
          ugualmente fede. 
            - Si riporta  il  testo  dell'articolo  179  del  decreto
          legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente
          legge: 
            179. Cronotachigrafo e limitatore di velocita' 
            1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n.  3821/85  e
          successive  modificazioni,  i  veicoli   devono   circolare
          provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche  e  le
          modalita' d'impiego stabilite nel regolamento  stesso.  Nei
          casi  e  con  le   modalita'   previste   dalle   direttive
          comunitarie, i veicoli devono  essere  dotati  altresi'  di
          limitatore di velocita' . 
            2. Chiunque circola con  un  autoveicolo  non  munito  di
          cronotachigrafo, nei casi in cui esso e'  previsto,  ovvero
          circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente
          caratteristiche  non  rispondenti  a  quelle  fissate   nel
          regolamento o non  funzionante,  oppure  non  inserisce  il
          foglio di registrazione o  la  scheda  del  conducente,  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 779 a euro 3.119. La sanzione  amministrativa
          pecuniaria  e'  raddoppiata  nel  caso   che   l'infrazione
          riguardi la manomissione dei sigilli  o  l'alterazione  del
          cronotachigrafo. 
            2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito  di
          limitatore di velocita' ovvero circola con  un  autoveicolo
          munito di un limitatore di velocita' avente caratteristiche
          non rispondenti a quelle  fissate  o  non  funzionante,  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 870 a euro 3.481. La sanzione  amministrativa
          pecuniaria e' raddoppiata  nel  caso  in  cui  l'infrazione
          riguardi l'alterazione del limitatore di velocita' 
            3. Il titolare della  licenza  o  dell'autorizzazione  al
          trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un
          veicolo  sprovvisto  di  limitatore  di  velocita'   o   di
          cronotachigrafo e  dei  relativi  fogli  di  registrazione,
          ovvero  con  limitatore  di  velocita'  o   cronotachigrafo
          manomesso oppure non funzionante, e' soggetto alla sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  749  a
          euro 2.996. 
            4. Qualora siano accertate  nel  corso  di  un  anno  tre
          violazioni  alle  norme  di  cui  al  comma  3,   l'ufficio
          competente  del  Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri
          applica la  sanzione  accessoria  della  sospensione  della
          licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il  quale
          le violazioni sono state commesse,  per  la  durata  di  un
          anno. La sospensione si  cumula  alle  sanzioni  pecuniarie
          previste. 
            5. Se il conducente del veicolo o il datore di  lavoro  e
          il  titolare  della  licenza   o   dell'autorizzazione   al
          trasporto di cose su strada  sono  la  stessa  persona,  le
          sanzioni previste  sono  applicate  una  sola  volta  nella
          misura stabilita per la sanzione piu' grave. 
            6. Per le violazioni di cui al  comma  3,  le  violazioni
          accertate devono essere comunicate  all'ufficio  competente
          del Dipartimento per i trasporti terrestri presso il  quale
          il veicolo risulta immatricolato. 
            6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che  il
          cronotachigrafo  o  il  limitatore   di   velocita'   siano
          alterati, manomessi ovvero comunque  non  funzionanti,  gli
          organi di Polizia stradale di cui  all'articolo  12,  anche
          scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni  di
          sicurezza presso la piu' vicina  officina  autorizzata  per
          l'installazione o riparazione,  possono  disporre  che  sia
          effettuato   l'accertamento   della    funzionalita'    dei
          dispositivi stessi.  Le  spese  per  l'accertamento  ed  il
          ripristino della funzionalita' del limitatore di  velocita'
          o del cronotachigrafo  sono  in  ogni  caso  a  carico  del
          proprietario del veicolo o del  titolare  della  licenza  o
          dell'autorizzazione al trasporto di cose o  di  persone  in
          solido 
            7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni  previste
          dai commi precedenti, il  funzionario  o  l'agente  che  ha
          accertato la circolazione  di  veicolo  con  limitatore  di
          velocita'  o  cronotachigrafo  mancante,  manomesso  o  non
          funzionante  diffida  il  conducente  con  annotazione  sul
          verbale a regolarizzare la strumentazione entro un  termine
          di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della
          licenza od autorizzazione non siano la stessa  persona,  il
          predetto termine decorre  dalla  data  di  ricezione  della
          notifica del verbale, da effettuare al piu' presto 
            8. Decorso inutilmente il termine di dieci  giorni  dalla
          diffida  di  cui  al  comma  7,  durante  i   quali   trova
          applicazione l'articolo 16 del regolamento CEE n.  3821/85,
          e' disposto, in caso di circolazione del veicolo, il  fermo
          amministrativo dello stesso. Il veicolo  verra'  restituito
          dopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta
          di circolazione. 
            8-bis. In caso di incidente con danno a persone o a cose,
          il comando dal quale dipende l'agente  accertatore  segnala
          il fatto all'autorita' competente, che dispone la  verifica
          presso   la   sede   del   titolare   della    licenza    o
          dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo
          degli autotrasportatori di cose per l'esame  dei  dati  sui
          tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso. 
            9. Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis consegue  la
          sanzione amministrativa accessoria della sospensione  della
          patente di guida da quindici giorni a tre mesi, secondo  le
          norme del capo I, sezione II, del titolo VI.  Nel  caso  in
          cui  la  violazione  relativa  al  comma   2-bis   riguardi
          l'alterazione del limitatore di  velocita',  alla  sanzione
          amministrativa    pecuniaria    consegue    la     sanzione
          amministrativa  accessoria  della  revoca   della   patente
          secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI 
            10. Gli articoli 15, 16 e  20  della  legge  13  novembre
          1978, n. 727 , sono abrogati. Per le restanti  norme  della
          legge  13  novembre   1978,   n.   727   ,   e   successive
          modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo  VI.
          Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni di
          cui ai  commi  2  e  3,  il  verbale  deve  essere  inviato
          all'ufficio metrico provinciale per le necessarie verifiche
          del   ripristino   della   regolarita'   di   funzionamento
          dell'apparecchio cronotachigrafo