Art. 31. 
 
(Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti  con
                          danni ad animali) 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285  del
1992, dopo il secondo periodo sono aggiunti i  seguenti:  «L'uso  dei
predetti dispositivi  e'  altresi'  consentito  ai  conducenti  delle
autoambulanze, dei mezzi di soccorso  anche  per  il  recupero  degli
animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti
di   istituto,   individuati   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti.  Con  il  medesimo  decreto   sono
disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un  animale  in
gravi condizioni di  salute  puo'  essere  considerato  in  stato  di
necessita', anche se effettuato da privati, nonche' la documentazione
che deve essere esibita, eventualmente  successivamente  all'atto  di
controllo da  parte  delle  autorita'  di  polizia  stradale  di  cui
all'articolo 12, comma 1». 
  2. All'articolo 189 del decreto legislativo  n.  285  del  1992  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «9-bis. L'utente  della  strada,  in  caso  di  incidente  comunque
ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o  piu'
animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di  fermarsi
e di porre in atto ogni misura idonea  ad  assicurare  un  tempestivo
intervento di soccorso agli animali  che  abbiano  subito  il  danno.
Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente  e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno
a uno o piu' animali d'affezione, da reddito o protetti devono  porre
in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento  di
soccorso. Chiunque  non  ottempera  all'obbligo  di  cui  al  periodo
precedente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento  di
una somma da euro 78 a euro 311». 
 
 
          Note all'art. 31. 
            - Si riporta il testo dell'articolo  177,  comma  1,  del
          decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato  dalla
          presente legge: 
            177. Circolazione degli  autoveicoli  e  dei  motoveicoli
          adibiti a servizi di polizia o antincendio,  di  protezione
          civile e delle autoambulanze 
            1.  L'uso  del  dispositivo  acustico  supplementare   di
          allarme e, qualora i veicoli ne  siano  muniti,  anche  del
          dispositivo supplementare di  segnalazione  visiva  a  luce
          lampeggiante  blu  e'  consentito   ai   conducenti   degli
          autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi  di  polizia  o
          antincendio e di protezione  civile  come  individuati  dal
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su  proposta
          del Dipartimento della protezione civile  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri, a quelli  del  Corpo  nazionale
          soccorso alpino e speleologico del  Club  alpino  italiano,
          nonche'  degli  organismi  equivalenti,   esistenti   nella
          regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e
          di  Bolzano,  a  quelli  delle  autoambulanze   e   veicoli
          assimilati adibiti al trasporto di plasma ed  organi,  solo
          per  l'espletamento  di  servizi  urgenti  di  istituto.  I
          predetti  veicoli  assimilati  devono  avere  ottenuto   il
          riconoscimento  di  idoneita'  al  servizio  da  parte  del
          Dipartimento per i trasporti terrestri. L'uso dei  predetti
          dispositivi e'  altresi'  consentito  ai  conducenti  delle
          autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il  recupero
          degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei
          servizi urgenti di istituto, individuati  con  decreto  del
          Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Con  il
          medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali
          il trasporto di un animale in gravi  condizioni  di  salute
          puo' essere considerato in stato di  necessita',  anche  se
          effettuato da privati, nonche' la documentazione  che  deve
          essere esibita, eventualmente successivamente  all'atto  di
          controllo da parte delle autorita' di polizia  stradale  di
          cui all'articolo 12, comma 1. Agli  incroci  regolati,  gli
          agenti   del    traffico    provvederanno    a    concedere
          immediatamente la via libera ai veicoli suddetti. 
            - Si riporta  il  testo  dell'articolo  189  del  decreto
          legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente
          legge: 
            189. Comportamento in caso di incidente. 
            1. L'utente della strada, in caso di  incidente  comunque
          ricollegabile  al  suo  comportamento,  ha   l'obbligo   di
          fermarsi e di prestare  l'assistenza  occorrente  a  coloro
          che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona. 
            2. Le persone coinvolte in un incidente devono  porre  in
          atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza  della
          circolazione  e,   compatibilmente   con   tale   esigenza,
          adoperarsi affinche' non  venga  modificato  lo  stato  dei
          luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento  delle
          responsabilita'. 
            3. Ove dall'incidente  siano  derivati  danni  alle  sole
          cose,  i  conducenti  e  ogni  altro  utente  della  strada
          coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare  intralcio
          alla circolazione, secondo le disposizioni  dell'art.  161.
          Gli agenti in servizio di polizia stradale, in  tali  casi,
          dispongono l'immediata rimozione  di  ogni  intralcio  alla
          circolazione, salva  soltanto  l'esecuzione,  con  assoluta
          urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare  le
          modalita' dell'incidente. 
            4. In ogni caso i conducenti devono, altresi', fornire le
          proprie generalita', nonche' le altre  informazioni  utili,
          anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate  o,  se
          queste  non  sono  presenti,  comunicare  loro   nei   modi
          possibili gli elementi sopraindicati. 
            5. Chiunque, nelle condizioni di  cui  al  comma  1,  non
          ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con
          danno  alle  sole   cose,   e'   soggetto   alla   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  272  a
          euro 1.088. In tale caso, se  dal  fatto  deriva  un  grave
          danno   ai   veicoli   coinvolti   tale   da    determinare
          l'applicazione della  revisione  di  cui  all'articolo  80,
          comma 7, si applica la sanzione  amministrativa  accessoria
          della sospensione della patente di guida da quindici giorni
          a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. 
            6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso  di
          incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo
          di fermarsi, e' punito con la reclusione da sei mesi a  tre
          anni. Si  applica  la  sanzione  amministrativa  accessoria
          della sospensione della patente di guida da uno a tre anni,
          ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.  Nei  casi
          di  cui  al  presente  comma  sono  applicabili  le  misure
          previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del  codice  di
          procedura penale, anche al di  fuori  dei  limiti  previsti
          dall'articolo 280 del  medesimo  codice,  ed  e'  possibile
          procedere  all'arresto,  ai  sensi  dell'articolo  381  del
          codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di
          pena ivi previsti. 
            7. Chiunque, nelle condizioni di  cui  al  comma  1,  non
          ottempera all'obbligo di prestare  l'assistenza  occorrente
          alle persone ferite, e' punito con la reclusione da un anno
          a  tre  anni.  Si  applica   la   sanzione   amministrativa
          accessoria della sospensione della patente di guida per  un
          periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore
          a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
          VI. 
            8. Il conducente  che  si  fermi  e,  occorrendo,  presti
          assistenza a coloro che hanno subito  danni  alla  persona,
          mettendosi immediatamente a disposizione  degli  organi  di
          polizia  giudiziaria,  quando  dall'incidente   derivi   il
          delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose,
          non e'  soggetto  all'arresto  stabilito  per  il  caso  di
          flagranza di reato. 
            8-bis.  Nei  confronti  del  conducente  che,  entro   le
          ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6,  si
          mette a disposizione degli organi di  polizia  giudiziaria,
          non si applicano le disposizioni di cui  al  terzo  periodo
          del comma 6. 
            9. Chiunque non ottempera alle  disposizioni  di  cui  ai
          commi 2, 3 e 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del
          pagamento di una somma da euro 78 a euro 311. 
            9-bis.  L'utente  della  strada,  in  caso  di  incidente
          comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui  derivi
          danno a uno  o  piu'  animali  d'affezione,  da  reddito  o
          protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto  ogni
          misura idonea ad assicurare  un  tempestivo  intervento  di
          soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque
          non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente e'
          punito con la sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in  un
          incidente con danno a uno o piu'  animali  d'affezione,  da
          reddito o protetti devono porre in atto ogni misura  idonea
          ad  assicurare  un  tempestivo  intervento   di   soccorso.
          Chiunque  non  ottempera  all'obbligo  di  cui  al  periodo
          precedente e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.