Art. 32. (Modifica all'articolo 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di possesso dei documenti di guida) 1. Il comma 5 dell'articolo 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' sostituito dal seguente: «5. Il conducente deve avere con se' il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneita', quando prescritti».
Note all'art. 32. -Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente legge: 5. Il conducente deve avere con se' il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneita', quando prescritti.