Art. 34. 
 
(Modifica all'articolo 191 del decreto legislativo n. 285  del  1992,
               in materia di attraversamenti pedonali) 
 
  1. All'articolo 191 del decreto legislativo n.  285  del  1992,  il
comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Quando il traffico non e' regolato da agenti o da  semafori,  i
conducenti  devono  fermarsi  quando  i   pedoni   transitano   sugli
attraversamenti  pedonali.  Devono  altresi'  dare   la   precedenza,
rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che  si  accingono
ad attraversare sui  medesimi  attraversamenti  pedonali.  Lo  stesso
obbligo sussiste per i conducenti  che  svoltano  per  inoltrarsi  in
un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale,
quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto
per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4». 
 
 
          Note all'art. 34 
            -Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  191  del
          decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato  dalla
          presente legge: 
            1. Quando il traffico non e'  regolato  da  agenti  o  da
          semafori, i conducenti  devono  fermarsi  quando  i  pedoni
          transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono  altresi'
          dare   la   precedenza,   rallentando   e    all'occorrenza
          fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare  sui
          medesimi  attraversamenti  pedonali.  Lo   stesso   obbligo
          sussiste per i conducenti che svoltano  per  inoltrarsi  in
          un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento
          pedonale, quando ai pedoni non sia  vietato  il  passaggio.
          Resta fermo il divieto per i  pedoni  di  cui  all'articolo
          190, comma 4.