Art. 35. 
 
(Modifiche all'articolo 200 del decreto legislativo n. 285 del  1992,
   in materia di contestazione e verbalizzazione delle violazioni) 
 
  1. All'articolo 200 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «La violazione,  quando  e'  possibile,
deve essere» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi  di  cui
all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione,  quando  e'  possibile,
deve essere»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2.  Dell'avvenuta  contestazione  deve  essere   redatto   verbale
contenente anche le dichiarazioni che  gli  interessati  chiedono  vi
siano inserite.  Il  verbale,  che  puo'  essere  redatto  anche  con
l'ausilio di sistemi informatici, contiene  la  sommaria  descrizione
del fatto accertato, gli elementi  essenziali  per  l'identificazione
del trasgressore e la targa del veicolo con cui e' stata commessa  la
violazione.  Nel  regolamento  sono  determinati  i   contenuti   del
verbale». 
 
 
          Note all'art. 35. 
            -Si riporta il testo dei commi 1 e  2  dell'articolo  200
          del decreto legislativo n. 285 del  1992,  come  modificati
          dalla presente legge: 
            1. Fuori dei casi di cui all'articolo 201,  comma  1-bis,
          la   violazione,   quando   e'   possibile,   deve   essere
          immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla
          persona che sia obbligata  in  solido  al  pagamento  della
          somma dovuta. 
            2.  Dell'avvenuta  contestazione  deve   essere   redatto
          verbale  contenente  anche   le   dichiarazioni   che   gli
          interessati chiedono vi siano  inserite.  Il  verbale,  che
          puo'  essere  redatto  anche  con  l'ausilio   di   sistemi
          informatici, contiene la  sommaria  descrizione  del  fatto
          accertato, gli elementi  essenziali  per  l'identificazione
          del trasgressore e la targa del veicolo con  cui  e'  stata
          commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati  i
          contenuti del verbale.