Art. 35. (Modifiche all'articolo 200 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di contestazione e verbalizzazione delle violazioni) 1. All'articolo 200 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «La violazione, quando e' possibile, deve essere» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando e' possibile, deve essere»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che puo' essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui e' stata commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale».
Note all'art. 35. -Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 200 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati dalla presente legge: 1. Fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando e' possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta. 2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che puo' essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui e' stata commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale.