Art. 39. 
 
(Modifiche agli articoli 204-bis e 205 del decreto legislativo n. 285
del 1992, in materia di ricorso al giudice di pace e di opposizione) 
 
  1. All'articolo 204-bis del decreto legislativo  n.  285  del  1992
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dai seguenti: 
  «3. Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa  l'udienza  di
comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente
o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti  di
cui al comma 4-bis, anche  a  mezzo  di  fax  o  per  via  telematica
all'indirizzo elettronico comunicato ai  sensi  dell'articolo  7  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio 2001, n. 123. 
  3-bis.  Tra  il  giorno  della   notificazione   e   l'udienza   di
comparizione devono  intercorrere  termini  liberi  non  maggiori  di
trentagiorni, se il luogo della notificazione si trova in  Italia,  o
di sessanta giorni, se si trova all'estero. Se  il  ricorso  contiene
istanza di sospensione  del  provvedimento  impugnato,  l'udienza  di
comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti  giorni  dal
deposito dello stesso. 
  3-ter. L'opposizione non sospende l'esecuzione  del  provvedimento,
salvo  che  il  giudice,  concorrendo  gravi  e  documentati  motivi,
disponga diversamente nella prima udienza  di  comparizione,  sentite
l'autorita' che ha adottato il provvedimento e la  parte  ricorrente,
con ordinanza motivata e impugnabile con ricorso in tribunale»; 
    b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. La legittimazione passiva nel giudizio di cui  al  presente
articolo spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono  state
accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato,  nonche'  da
funzionari e agenti delle Ferrovie  dello  Stato,  delle  ferrovie  e
tranvie in concessione e dell'ANAS;  spetta  a  regioni,  province  e
comuni, quando le violazioni  sono  state  accertate  da  funzionari,
ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province  e
dei comuni o, comunque, quando  i  relativi  proventi  sono  ad  essi
devoluti  ai  sensi  dell'articolo  208.  Il  prefetto  puo'   essere
rappresentato in  giudizio  da  funzionari  della  prefettura-ufficio
territoriale del Governo»; 
    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice  di  pace  determina
l'importo della sanzione  e  impone  il  pagamento  della  somma  con
sentenza immediatamente eseguibile. Il  pagamento  della  somma  deve
avvenire entro i trenta giorni successivi  alla  notificazione  della
sentenza e deve essere effettuato  a  vantaggio  dell'amministrazione
cui appartiene l'organo accertatore, con le modalita' di pagamento da
questa determinate»; 
    d) al comma 6, le parole: «che superino l'importo della  cauzione
prestata all'atto del deposito del ricorso» sono soppresse; 
    e) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «9-bis. La sentenza con cui e' accolto o rigettato  il  ricorso  e'
trasmessa, entro trenta giorni dal deposito, a cura della cancelleria
del  giudice,  all'ufficio  o  comando  da   cui   dipende   l'organo
accertatore». 
  2. Il comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo n. 285  del
1992 e' abrogato. 
 
 
          Note all'articolo 39. 
            - Si riporta il testo dell'articolo 204-bis  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge: 
            204-bis. Ricorso al giudice di pace. 
            1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di  cui
          all'articolo 203, il  trasgressore  o  gli  altri  soggetti
          indicati  nell'articolo  196,   qualora   non   sia   stato
          effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi  in  cui
          e' consentito, possono proporre ricorso al giudice di  pace
          competente per il territorio del  luogo  in  cui  e'  stata
          commessa la violazione,  nel  termine  di  sessanta  giorni
          dalla data di contestazione o di notificazione. 
            2. Il ricorso e' proposto secondo le modalita'  stabilite
          dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981,  n.  689,  e
          secondo il  procedimento  fissato  dall'articolo  23  della
          medesima legge n. 689 del  1981,  fatte  salve  le  deroghe
          previste dal presente articolo, e  si  estende  anche  alle
          sanzioni accessorie. 
            3. Il ricorso e il  decreto  con  cui  il  giudice  fissa
          l'udienza di comparizione sono  notificati,  a  cura  della
          cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato  indicato,
          al suo procuratore, e ai soggetti di cui  al  comma  4-bis,
          anche a mezzo di fax o  per  via  telematica  all'indirizzo
          elettronico  comunicato  ai  sensi  dell'articolo   7   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123. 
            3-bis. Tra il giorno della notificazione e  l'udienza  di
          comparizione  devono  intercorrere   termini   liberi   non
          maggiori di trenta giorni, se il luogo della  notificazione
          si trova in Italia, o  di  sessanta  giorni,  se  si  trova
          all'estero. Se il ricorso contiene istanza  di  sospensione
          del provvedimento impugnato, l'udienza di comparizione deve
          essere fissata dal giudice entro venti giorni dal  deposito
          dello stesso. 
            3-ter.  L'opposizione  non  sospende   l'esecuzione   del
          provvedimento, salvo che il giudice,  concorrendo  gravi  e
          documentati  motivi,  disponga  diversamente  nella   prima
          udienza  di  comparizione,  sentite  l'autorita'   che   ha
          adottato  il  provvedimento  e  la  parte  ricorrente,  con
          ordinanza motivata e impugnabile con ricorso in tribunale. 
            4. Il ricorso e', del  pari,  inammissibile  qualora  sia
          stato previamente presentato il ricorso di cui all'articolo
          203. 
            4-bis. La legittimazione passiva nel giudizio di  cui  al
          presente articolo spetta al prefetto, quando le  violazioni
          opposte sono state accertate  da  funzionari,  ufficiali  e
          agenti dello Stato, nonche' da funzionari  e  agenti  delle
          Ferrovie  dello  Stato,  delle  ferrovie   e   tranvie   in
          concessione e  dell'ANAS;  spetta  a  regioni,  province  e
          comuni,  quando  le  violazioni  sono  state  accertate  da
          funzionari,  ufficiali  e  agenti,  rispettivamente,  delle
          regioni, delle province e dei comuni o, comunque, quando  i
          relativi  proventi  sono  ad   essi   devoluti   ai   sensi
          dell'articolo 208. Il prefetto puo' essere rappresentato in
          giudizio    da    funzionari    della    prefettura-ufficio
          territoriale del Governo. 
            5. In caso di rigetto del ricorso,  il  giudice  di  pace
          determina l'importo della sanzione e  impone  il  pagamento
          della somma  con  sentenza  immediatamente  eseguibile.  Il
          pagamento della somma deve avvenire entro i  trenta  giorni
          successivi alla notificazione della sentenza e deve  essere
          effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui  appartiene
          l'organo accertatore, con  le  modalita'  di  pagamento  da
          questa determinate. 
            6.  La  sentenza  con  cui  viene  rigettato  il  ricorso
          costituisce titolo  esecutivo  per  la  riscossione  coatta
          delle somme inflitte dal giudice di pace. 
            7. Fermo restando il principio del libero  convincimento,
          nella determinazione della sanzione, il giudice di pace non
          puo' applicare una sanzione inferiore  al  minimo  edittale
          stabilito dalla legge per la violazione accertata. 
            8. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non
          puo' escludere l'applicazione delle sanzioni  accessorie  o
          la decurtazione dei punti dalla patente di guida. 
            9. Le disposizioni di cui  ai  commi  2,  5,  6  e  7  si
          applicano anche nei casi di cui all'articolo 205 
            9-bis. La sentenza con cui  e'  accolto  o  rigettato  il
          ricorso e' trasmessa, entro trenta giorni dal  deposito,  a
          cura della cancelleria del giudice, all'ufficio  o  comando
          da cui dipende l'organo accertatore. 
            -Il testo dell'articolo 205 del  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, come modificato dalla presente  legge,
          e' il seguente: 
            Art. 205. (Opposizione innanzi all'autorita' giudiziaria) 
            1. Contro l'ordinanza-ingiunzione  di  pagamento  di  una
          sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati  possono
          proporre opposizione entro  il  termine  di  trenta  giorni
          dalla notificazione del provvedimento, o di sessanta giorni
          dalla stessa, se l'interessato risiede all'estero. 
            2. (soppresso) 
            3. (soppresso)