Art. 40. 
 
(Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del  1992,
in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative
                             pecuniarie) 
 
  1. All'articolo 208 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «e  delle  finanze»
sono inserite le seguenti: «, dell'interno»; 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  il
Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento,  entro  il  31
marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al
comma 2 effettuato nell'anno precedente»; 
    c) i commi 4, 4-bis e 5 sono sostituiti dai seguenti: 
  «4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti
di cui al secondo periodo del comma 1 e' destinata: 
    a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a  interventi
di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, dimessa a norma
e di  manutenzione  della  segnaletica  delle  strade  di  proprieta'
dell'ente; 
    b)  in  misura  non  inferiore  a  un  quarto  della  quota,   al
potenziamento delle attivita' di controllo e  di  accertamento  delle
violazioni in materia  di  circolazione  stradale,  anche  attraverso
l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi
di polizia provinciale e di polizia municipale di  cui  alle  lettere
d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12; 
    c) ad altre finalita' connesse al miglioramento  della  sicurezza
stradale, relative  alla  manutenzione  delle  strade  di  proprieta'
dell'ente, all'installazione, all' ammodernamento, al  potenziamento,
alla messa  a  norma  e  alla  manutenzione  delle  barriere  e  alla
sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione
dei piani di cui all'articolo  36,  a  interventi  per  la  sicurezza
stradale a  tutela  degli  utenti  deboli,  quali  bambini,  anziani,
disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli  organi
di polizia locale, nelle scuole di ogni  ordine  e  grado,  di  corsi
didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza
e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del
comma 1 dell'articolo 12, alle misure  di  cui  al  comma  5-bis  del
presente articolo e a interventi a favore della mobilita' ciclistica. 
  5. Gli enti di cui al  secondo  periodo  del  comma  1  determinano
annualmente, con delibera della giunta, le quote  da  destinare  alle
finalita' di cui al comma 4. Resta facolta'  dell'ente  destinare  in
tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle
finalita' di cui al citato comma 4. 
  5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera  c)  del  comma  4
puo' anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle
forme di contratti a  tempo  determinato  e  a  forme  flessibili  di
lavoro, ovvero al finanziamento  di  progetti  di  potenziamento  dei
servizi  di  controllo  finalizzati  alla  sicurezza  urbana  e  alla
sicurezza stradale, nonche' a progetti di potenziamento  dei  servizi
notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli  186,
186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e  attrezzature  dei
Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di
cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati
al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla  sicurezza
urbana e alla sicurezza stradale». 
  2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 208 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, i proventi spettanti allo  Stato
di cui al comma 1 del citato articolo 208,  ulteriori  rispetto  alle
esigenze di complessiva compensazione finanziaria e di equilibrio  di
bilancio, sono individuati a consuntivo, annualmente, con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze. Con successivo  decreto  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i
Ministeri dell'interno,  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle  esigenze
di finanza pubblica, una quota parte delle risorse accertate ai sensi
del periodo precedente e' destinata alle seguenti finalita': 
    a) al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  nella
misura del 25 per cento del totale annuo, per la realizzazione  degli
interventi previsti nei programmi annuali  di  attuazione  del  Piano
nazionale della sicurezza stradale; una  quota  non  inferiore  a  un
quarto delle risorse di cui alla  presente  lettera  e'  destinata  a
interventi    specificamente    finalizzati    alla     sostituzione,
all'ammodernamento, al potenziamento,  alla  messa  a  norma  e  alla
manutenzione  della  segnaletica  stradale;  un'ulteriore  quota  non
inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente  lettera  e'
destinata, ad esclusione delle strade e delle autostrade affidate  in
concessione, a interventi  di  installazione,  di  potenziamento,  di
messa  a  norma  e  di  manutenzione  delle  barriere,   nonche'   di
sistemazione del manto stradale; 
    b) al Ministero dell'interno, nella misura del 10 per  cento  del
totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature delle
forze di polizia, di cui all'articolo 12, comma 1,  lettere  a),  b),
c), d) e f-bis), del decreto legislativo n. 285 del 1992 destinati al
potenziamento dei servizi di  controllo  finalizzati  alla  sicurezza
della circolazione stradale e ripartiti annualmente con  decreto  del
Ministro dell'interno,  proporzionalmente  all'ammontare  complessivo
delle sanzioni relative a  violazioni  accertate  da  ciascuna  delle
medesime forze di polizia; 
    c) al Ministero dell'interno, nella misura del 5  per  cento  del
totale  annuo,  per  le  spese   relative   all'effettuazione   degli
accertamenti di cui agli articoli 186,  186-bis  e  187  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, comprese le spese sostenute da  soggetti
pubblici su richiesta degli organi di polizia; 
    d)  al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'   e   della
ricerca, nella misura del 5  per  cento  del  totale  annuo,  per  la
predisposizione dei programmi obbligatori di  cui  all'articolo  230,
comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992; 
    e) al Ministero dell'interno, nella misura del 5  per  cento  del
totale annuo, per garantire la piena funzionalita'  degli  organi  di
polizia stradale, la repressione dei comportamenti di infrazione alla
guida ed il controllo sull'efficienza dei veicoli. 
  3. Le  entrate  di  cui  al  comma  2  affluiscono  ad  un'apposita
contabilita' speciale per essere destinate  alle  finalita'  indicate
dal citato comma 2. 
  4. La  destinazione  dei  proventi  delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie  di  cui  al  presente  articolo  e'   determinata   dalle
amministrazioni a consuntivo, attribuendo carattere di  priorita'  ai
programmi di spesa gia' avviati o pianificati. 
 
 
          Note all'articolo 40 
            - Si riporta  il  testo  dell'articolo  208  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge: 
            «208. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. 
            1. I proventi delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie
          per violazioni previste dal presente codice  sono  devoluti
          allo  Stato,  quando  le  violazioni  siano  accertate   da
          funzionari, ufficiali ed agenti  dello  Stato,  nonche'  da
          funzionari ed agenti delle Ferrovie  dello  Stato  o  delle
          ferrovie e tranvie in concessione. I proventi  stessi  sono
          devoluti  alle  regioni,  province  e  comuni,  quando   le
          violazioni siano  accertate  da  funzionari,  ufficiali  ed
          agenti, rispettivamente, delle regioni,  delle  province  e
          dei comuni. 
            2. I proventi di cui al comma 1,  spettanti  allo  Stato,
          sono  destinati:  a)   fermo   restando   quanto   previsto
          dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio  1999,  n.
          144,  per  il  finanziamento   delle   attivita'   connesse
          all'attuazione  del   Piano   nazionale   della   sicurezza
          stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
          - Ispettorato generale per la circolazione e  la  sicurezza
          stradale, nella misura dell' 80 per cento del totale annuo,
          definito a norma dell'articolo 2, lettera x),  della  legge
          13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai
          fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso  il
          Centro di coordinamento delle  informazioni  sul  traffico,
          sulla  viabilita'  e  sulla  sicurezza  stradale   (CCISS),
          istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalita'
          di educazione stradale, sentito, occorrendo,  il  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  e  per
          l'assistenza e previdenza del personale  della  Polizia  di
          Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza,
          della Polizia penitenziaria e  del  Corpo  forestale  dello
          Stato e per iniziative ed  attivita'  di  promozione  della
          sicurezza  della  circolazione;  b)  al   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  -  Dipartimento  per   i
          trasporti terrestri, nella misura  del  20  per  cento  del
          totale  annuo  sopra  richiamato,  per  studi,  ricerche  e
          propaganda sulla sicurezza del  veicolo;  c)  al  Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e   della   ricerca   -
          Dipartimento per i servizi per il territorio, nella  misura
          del 7,5 per cento del totale annuo,  al  fine  di  favorire
          l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento
          dell'educazione stradale e per l'organizzazione  dei  corsi
          per conseguire il certificato di idoneita' alla  conduzione
          dei ciclomotori. 
            2-bis.  Gli  incrementi  delle  sanzioni   amministrative
          pecuniarie di  cui  all'articolo  195,  comma  2-bis,  sono
          versati in un apposito capitolo  di  entrata  del  bilancio
          dello Stato, di nuova istituzione, per  essere  riassegnati
          al  Fondo   contro   l'incidentalita'   notturna   di   cui
          all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre  2007,
          n. 160, con provvedimento  del  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze  adottato  sulla  base   delle   rilevazioni
          trimestrali del Ministero  dell'interno.  Tali  rilevazioni
          sono effettuate con le modalita' fissate  con  decreto  del
          Ministero  dell'interno,  di  concerto  con   i   Ministeri
          dell'economia e delle  finanze,  della  giustizia  e  delle
          infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto  sono
          stabilite le modalita' di trasferimento  della  percentuale
          di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187,
          comma 1-quater, destinata al Fondo. 
            3. Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di
          concerto con i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,
          dell'interno e dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca, determina annualmente le  quote  dei  proventi  da
          destinarsi   alle   suindicate   finalita'.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  adottare,
          con propri decreti, le necessarie variazioni  di  bilancio,
          nel rispetto delle quote come annualmente determinate. 
            3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          il Ministro dell'interno  e  il  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca trasmettono annualmente al
          Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione  sull'utilizzo
          delle quote dei proventi  di  cui  al  comma  2  effettuato
          nell'anno precedente 
            4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi  spettanti
          agli enti  di  cui  al  secondo  periodo  del  comma  1  e'
          destinata: 
            a) in misura non inferiore a un  quarto  della  quota,  a
          interventi   di   sostituzione,   di   ammodernamento,   di
          potenziamento, di messa a norma  e  di  manutenzione  della
          segnaletica delle strade di proprieta' dell'ente; 
            b) in misura non inferiore a un quarto  della  quota,  al
          potenziamento   delle   attivita'   di   controllo   e   di
          accertamento delle violazioni in  materia  di  circolazione
          stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e
          attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale
          e di polizia municipale di cui alle lettere  d-bis)  ed  e)
          del comma 1 dell'articolo 12; 
            c) ad altre finalita'  connesse  al  miglioramento  della
          sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade
          di      proprieta'      dell'ente,       all'installazione,
          all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma  e
          alla manutenzione delle barriere e  alla  sistemazione  del
          manto stradale delle medesime strade,  alla  redazione  dei
          piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza
          stradale a  tutela  degli  utenti  deboli,  quali  bambini,
          anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento,  da
          parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di  ogni
          ordine   e   grado,   di   corsi   didattici    finalizzati
          all'educazione  stradale,  a  misure  di  assistenza  e  di
          previdenza per il personale di cui alle lettere  d-bis)  ed
          e) del comma 1 dell'articolo 12,  alle  misure  di  cui  al
          comma 5-bis del presente articolo e a interventi  a  favore
          della mobilita' ciclistica. 
            5. Gli enti  di  cui  al  secondo  periodo  del  comma  1
          determinano annualmente,  con  delibera  della  giunta,  le
          quote da destinare alle finalita' di cui al comma 4.  Resta
          facolta'  dell'ente  destinare  in  tutto  o  in  parte  la
          restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalita'
          di cui al citato comma 4. 
            5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera  c)  del
          comma  4  puo'  anche  essere   destinata   ad   assunzioni
          stagionali a progetto nelle  forme  di  contratti  a  tempo
          determinato e a  forme  flessibili  di  lavoro,  ovvero  al
          finanziamento di progetti di potenziamento dei  servizi  di
          controllo  finalizzati  alla  sicurezza   urbana   e   alla
          sicurezza stradale, nonche' a progetti di potenziamento dei
          servizi notturni e di prevenzione delle violazioni  di  cui
          agli  articoli  186,  186-bis  e  187  e  all'acquisto   di
          automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi  di
          polizia provinciale e di polizia  municipale  di  cui  alle
          lettere  d-bis)  ed  e)  del  comma  1  dell'articolo   12,
          destinati  al  potenziamento  dei  servizi   di   controllo
          finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale
          » 
            - Si riporta l'articolo 12 del decreto legislativo n. 285
          del 1992: 
            12. Espletamento dei servizi di polizia stradale. 
            1.  L'espletamento  dei  servizi  di   polizia   stradale
          previsti dal presente codice spetta: 
            a) in via principale alla  specialita'  Polizia  Stradale
          della Polizia di Stato; 
            b) alla Polizia di Stato; 
            c) all'Arma dei carabinieri; 
            d) al Corpo della guardia di finanza; 
            d-bis) ai Corpi e  ai  servizi  di  polizia  provinciale,
          nell'ambito del territorio di competenza; 
            e)  ai  Corpi  e  ai  servizi  di   polizia   municipale,
          nell'ambito del territorio di competenza; 
            f) ai funzionari del Ministero  dell'interno  addetti  al
          servizio di polizia stradale; 
            f-bis) al Corpo  di  polizia  penitenziaria  e  al  Corpo
          forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto. 
            2. L'espletamento dei servizi di cui all'art.  11,  comma
          1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti  ufficiali  e
          agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57,  commi
          1 e 2, del codice di procedura penale. 
            3. La prevenzione e l'accertamento  delle  violazioni  in
          materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
          sull'uso delle strade possono, inoltre, essere  effettuati,
          previo superamento di un esame  di  qualificazione  secondo
          quanto stabilito dal regolamento di esecuzione: 
            a)  dal  personale  dell'Ispettorato  generale   per   la
          circolazione e la sicurezza stradale,  dell'Amministrazione
          centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture  e
          dei trasporti, del Dipartimento per i  trasporti  terrestri
          appartenente  al  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti) e dal personale dell'A.N.A.S.; 
            b) dal personale degli uffici competenti  in  materia  di
          viabilita' delle regioni,  delle  province  e  dei  comuni,
          limitatamente alle  violazioni  commesse  sulle  strade  di
          proprieta' degli enti da cui dipendono; 
            c) dai dipendenti  dello  Stato,  delle  province  e  dei
          comuni aventi la qualifica o  le  funzioni  di  cantoniere,
          limitatamente alle violazioni commesse sulle strade  o  sui
          tratti di strade affidate alla loro sorveglianza; 
            d) dal personale  delle  Ferrovie  dello  Stato  e  delle
          ferrovie e tranvie in concessione, che  espletano  mansioni
          ispettive o  di  vigilanza,  nell'esercizio  delle  proprie
          funzioni   e   limitatamente   alle   violazioni   commesse
          nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione  di
          appartenenza; 
            e)  dal  personale  delle   circoscrizioni   aeroportuali
          dipendenti  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6,  comma
          7; 
            f) dai militari del Corpo  delle  capitanerie  di  porto,
          dipendenti   dal   Ministero   della   marina   mercantile,
          nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7. 
            3-bis.  I  servizi  di  scorta  per  la  sicurezza  della
          circolazione,  nonche'  i  conseguenti  servizi  diretti  a
          regolare il traffico, di  cui  all'articolo  11,  comma  1,
          lettere c) e  d),  possono  inoltre  essere  effettuati  da
          personale abilitato a svolgere scorte tecniche  ai  veicoli
          eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalita',
          limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
          prescrizioni imposte dagli enti  proprietari  delle  strade
          nei provvedimenti di autorizzazione o di  quelle  richieste
          dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1. 
            4. La  scorta  e  l'attuazione  dei  servizi  diretti  ad
          assicurare  la  marcia  delle  colonne   militari   spetta,
          inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa
          delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico
          attestato rilasciato dall'autorita' militare competente. 
            5. I soggetti indicati  nel  presente  articolo,  eccetto
          quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme,
          per espletare i propri compiti di polizia  stradale  devono
          fare  uso  di  apposito  segnale  distintivo,  conforme  al
          modello stabilito nel regolamento.