Art. 41. 
 
(Introduzione dell'articolo 214-ter del decreto  legislativo  n.  285
    del 1992, in materia di destinazione dei veicoli confiscati) 
 
  1. Dopo l'articolo 214-bis del decreto legislativo n. 285 del  1992
e' inserito il seguente: 
  «Art. 214-ter. - (Destinazione dei  veicoli  confiscati).  -  1.  I
veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di  provvedimento  definitivo
di confisca adottato ai sensi degli articoli 186,  commi  2,  lettera
c), 2-bis e 7, 186-bis, comma  6,  e  187,  commi  1  e  1-bis,  sono
assegnati  agli  organi  di  polizia  che  ne   facciano   richiesta,
prioritariamente per attivita' finalizzate a garantire  la  sicurezza
della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o  ad
altri enti pubblici non  economici  che  ne  facciano  richiesta  per
finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela  ambientale.
Qualora gli organi o enti di cui al periodo precedente non presentino
richiesta di assegnazione, i  beni  sono  posti  in  vendita.  Se  la
procedura  di  vendita  e'  antieconomica,  con   provvedimento   del
dirigente del competente ufficio del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' disposta la cessione gratuita o la distruzione  del  bene.
Il provvedimento e' comunicato al pubblico  registro  automobilistico
per l'aggiornamento delle iscrizioni. Si  applicano  le  disposizioni
del comma ibis dell' articolo 214-bis. 
  2. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 2-undecies della
legge  31  maggio  1965,  n.  575,  e  successive  modificazioni,   e
l'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative  in
materia doganale, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, e successive  modificazioni,  concernenti  la
gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati». 
 
 
          Note all'articolo 41 
            -Si riporta il  testo  dell'articolo  2-  undecies  della
          legge 31 maggio 1965, n. 575: 
            2-undecies. 1. L'Agenzia nazionale per  l'amministrazione
          e la destinazione dei beni sequestrati  e  confiscati  alla
          criminalita' organizzata di cui all'articolo 2-sexies versa
          all'ufficio del registro: 
            a) le somme di denaro confiscate che non  debbano  essere
          utilizzate per la gestione di altri beni confiscati  o  che
          non debbano essere utilizzate  per  il  risarcimento  delle
          vittime dei reati di tipo mafioso; 
            b)  le  somme  ricavate  dalla  vendita,  anche  mediante
          trattativa privata,  dei  beni  mobili  non  costituiti  in
          azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei  titoli,  al
          netto del ricavato della vendita dei  beni  finalizzata  al
          risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Se la
          procedura di vendita e' antieconomica l'Agenzia dispone  la
          cessione gratuita o la distruzione del bene; 
            c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali.
          Se la procedura di recupero e' antieconomica, ovvero,  dopo
          accertamenti sulla solvibilita'  del  debitore  svolti  dal
          competente  ufficio  del  territorio  del  Ministero  delle
          finanze, avvalendosi anche  degli  organi  di  polizia,  il
          debitore risulti insolvibile, il credito e'  annullato  con
          provvedimento del dirigente dell'ufficio del territorio del
          Ministero delle finanze. 
            2. I beni immobili sono: 
            a) mantenuti al patrimonio dello Stato per  finalita'  di
          giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove
          idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi
          allo   svolgimento   delle   attivita'   istituzionali   di
          amministrazioni  statali,  agenzie   fiscali,   universita'
          statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante
          interesse, salvo che si debba procedere alla vendita  degli
          stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei  reati
          di tipo mafioso; 
            b) trasferiti per finalita' istituzionali o  sociali,  in
          via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile e'
          sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione.
          Gli enti territoriali  provvedono  a  formare  un  apposito
          elenco dei beni confiscati ad essi  trasferiti,  che  viene
          periodicamente  aggiornato.  L'elenco,  reso  pubblico  con
          adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i  dati
          concernenti   la    consistenza,    la    destinazione    e
          l'utilizzazione dei beni nonche', in caso di assegnazione a
          terzi, i  dati  identificativi  del  concessionario  e  gli
          estremi, l'oggetto e la durata  dell'atto  di  concessione.
          Gli enti territoriali, anche  consorziandosi  o  attraverso
          associazioni, possono amministrare direttamente il bene  o,
          sulla  base  di   apposita   convenzione,   assegnarlo   in
          concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei  principi
          di  trasparenza,  adeguata   pubblicita'   e   parita'   di
          trattamento, a comunita',  anche  giovanili,  ad  enti,  ad
          associazioni  maggiormente   rappresentative   degli   enti
          locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge
          11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di  cui  alla
          legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunita' terapeutiche e
          centri di recupero e cura di tossicodipendenti  di  cui  al
          testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
          1990, n.  309,  nonche'  alle  associazioni  di  protezione
          ambientale riconosciute ai  sensi  dell'articolo  13  della
          legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La
          convenzione  disciplina  la  durata,  l'uso  del  bene,  le
          modalita' di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di
          risoluzione del rapporto e le modalita' del rinnovo. I beni
          non  assegnati  possono  essere   utilizzati   dagli   enti
          territoriali per finalita' di lucro e i  relativi  proventi
          devono  essere  reimpiegati  esclusivamente  per  finalita'
          sociali. Se  entro  un  anno  l'ente  territoriale  non  ha
          provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la
          revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario
          con poteri sostitutivi; 
            c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile  e'
          sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del
          citato testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309.  Il  comune  puo'
          amministrare direttamente il bene oppure,  preferibilmente,
          assegnarlo in concessione,  anche  a  titolo  gratuito,  il
          recupero di tossicodipendenti operanti nel  territorio  ove
          e' sito l'immobile. Se entro un  anno  l'ente  territoriale
          non ha provveduto alla  destinazione  del  bene,  l'Agenzia
          dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di  un
          commissario con poteri sostitutivi. 
            2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile
          effettuare  la  destinazione  o  il  trasferimento  per  le
          finalita'  di  pubblico  interesse  ivi  contemplate,  sono
          destinati  con  provvedimento  dell'Agenzia  alla  vendita,
          osservate,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  del
          codice  di  procedura  civile.  L'avviso  di   vendita   e'
          pubblicato nel sito secondo i criteri di  cui  all'articolo
          129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunita'  o
          enti   per   internet   dell'Agenzia,    e    dell'avvenuta
          pubblicazione viene data altresi' notizia nei siti internet
          dell'Agenzia  del  demanio   e   della   prefettura-ufficio
          territoriale del Governo della  provincia  interessata.  La
          vendita e' effettuata per un corrispettivo non inferiore  a
          quello  determinato  dalla   stima   formulata   ai   sensi
          dell'articolo 2-decies, comma  1.  Qualora,  entro  novanta
          giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di  vendita,
          non pervengano all'Agenzia  proposte  di  acquisto  per  il
          corrispettivo indicato al terzo periodo, il  prezzo  minimo
          della vendita non puo',  comunque,  essere  determinato  in
          misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta
          stima. Fatto salvo il disposto dei commi 2-ter  e  2-quater
          del presente articolo, la vendita e' effettuata  agli  enti
          pubblici aventi tra le altre finalita' istituzionali  anche
          quella  dell'investimento  nel  settore  immobiliare,  alle
          associazioni di categoria che assicurano maggiori  garanzie
          e utilita' per il perseguimento dell'interesse  pubblico  e
          alle fondazioni bancarie. I beni  immobili  acquistati  non
          possono essere alienati, nemmeno parzialmente,  per  cinque
          anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita  e
          quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa
          disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12  del
          decreto-legge  21  marzo  1978,  n.  59,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  18  maggio  1978,   n.   191.
          L'Agenzia richiede al prefetto della provincia  interessata
          un parere obbligatorio, da esprimere  sentito  il  Comitato
          provinciale per l'ordine e la sicurezza  pubblica,  e  ogni
          informazione utile affinche' i beni non  siano  acquistati,
          anche per interposta persona, dai soggetti ai quali  furono
          confiscati,  da  soggetti  altrimenti  riconducibili   alla
          criminalita' organizzata  ovvero  utilizzando  proventi  di
          natura illecita. 
            2-ter. Il personale delle Forze  armate  e  il  personale
          delle  Forze  di  polizia  possono  costituire  cooperative
          edilizie alle quali e' riconosciuto il diritto  di  opzione
          prioritaria sull'acquisto dei beni destinati  alla  vendita
          di cui al comma 2-bis. 
            2-quater. Gli enti  territoriali  possono  esercitare  la
          prelazione  all'acquisto  degli  stessi.  Con   regolamento
          adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 1,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,  sono
          disciplinati  i  termini,  le  modalita'  e  le   ulteriori
          disposizioni  occorrenti  per  l'attuazione  del   presente
          comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento e'
          comunque possibile procedere alla vendita dei beni  di  cui
          al comma 2-bis del presente articolo. 
            3. I beni aziendali sono mantenuti  al  patrimonio  dello
          Stato e destinati, con provvedimento  dell'Agenzia  che  ne
          disciplina le modalita' operative: 
            a) all'affitto, quando vi siano  fondate  prospettive  di
          continuazione o di  ripresa  dell'attivita'  produttiva,  a
          titolo  oneroso,  a  societa'  e  ad  imprese  pubbliche  o
          private, ovvero a titolo gratuito,  senza  oneri  a  carico
          dello  Stato,  a  cooperative  di   lavoratori   dipendenti
          dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono
          privilegiate le soluzioni che garantiscono il  mantenimento
          dei  livelli  occupazionali.  I  beni  non  possono  essere
          destinati  all'affitto  alle  cooperative   di   lavoratori
          dipendenti dell'impresa confiscata se taluno  dei  relativi
          soci e'  parente,  coniuge,  affine  o  convivente  con  il
          destinatario della confisca, ovvero nel  caso  in  cui  nei
          suoi confronti sia stato adottato taluno dei  provvedimenti
          indicati nell'articolo 15, commi 1  e  2,  della  legge  19
          marzo 1990, n. 55; 
            b) alla vendita, per un  corrispettivo  non  inferiore  a
          quello determinato dalla  stima  eseguita  dall'Agenzia,  a
          soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una
          maggiore utilita' per l'interesse  pubblico  o  qualora  la
          vendita medesima  sia  finalizzata  al  risarcimento  delle
          vittime dei reati di tipo  mafioso.  Nel  caso  di  vendita
          disposta alla scadenza del contratto di affitto  dei  beni,
          l'affittuario puo'  esercitare  il  diritto  di  prelazione
          entro trenta giorni dalla comunicazione della  vendita  del
          bene da parte dell'Agenzia 
            c)  alla  liquidazione,  qualora  vi  sia  una   maggiore
          utilita' per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione
          medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime  dei
          reati di tipo mafioso, con le  medesime  modalita'  di  cui
          alla lettera b). 
            3-bis.  I  beni  mobili,  anche,  iscritti  in   pubblici
          registri,  le  navi,  le  imbarcazioni,  i  natanti  e  gli
          aeromobili   sequestrati   sono   affidati   dall'autorita'
          giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di  polizia,
          anche per le esigenze di polizia giudiziaria,  i  quali  ne
          facciano richiesta per l'impiego in attivita'  di  polizia,
          ovvero possono  essere  affidati  all'Agenzia  o  ad  altri
          organi dello Stato o ad altri enti pubblici non  economici,
          per finalita' di  giustizia,  di  protezione  civile  o  di
          tutela ambientale. 
            4. (soppresso) 
            5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere  b)  e
          c),  nonche'  i  proventi  derivanti  dall'affitto,   dalla
          vendita o dalla liquidazione dei beni, di cui al  comma  3,
          sono versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
          essere riassegnati in egual misura al  finanziamento  degli
          interventi    per    l'edilizia    scolastica     e     per
          l'informatizzazione del processo 
            5-bis. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al
          comma 2-bis, al netto delle spese  per  la  gestione  e  la
          vendita  degli  stessi,  affluiscono,   previo   versamento
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  al  Fondo  unico
          giustizia per essere riassegnati, nella misura del  50  per
          cento,  al  Ministero  dell'interno  per  la  tutela  della
          sicurezza  pubblica  e  del  soccorso  pubblico  e,   nella
          restante misura  del  50  per  cento,  al  Ministero  della
          giustizia,   per   assicurare   il   funzionamento   e   il
          potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
          istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di  stabilita'
          della finanza pubblica. 
            6. Nella scelta del cessionario  o  dell'affittuario  dei
          beni  aziendali  l'Agenzia  procede  mediante   licitazione
          privata  ovvero,  qualora  ragioni  di  necessita'   o   di
          convenienza,  specificatamente  indicate  e  motivate,   lo
          richiedano,  mediante  trattativa  privata.  Sui   relativi
          contratti e' richiesto il parere di organi consultivi  solo
          per  importi  eccedenti  euro  1.032.913,80  nel  caso   di
          licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di  trattativa
          privata. I contratti per i quali non e' richiesto il parere
          del  Consiglio  di  Stato  sono  approvati,  dal  dirigente
          dell'Agenzia del demanio competente per territorio. 
            7.  I  provvedimenti  emanati  ai  sensi  del   comma   1
          dell'articolo 2-decies e dei  commi  2  e  3  del  presente
          articolo sono immediatamente esecutivi. 
            8. I trasferimenti e  le  cessioni  di  cui  al  presente
          articolo,  disposti  a  titolo  gratuito,  sono  esenti  da
          qualsiasi imposta. 
            - Si riporta il testo  dell'articolo  301-bis  del  testo
          unico delle disposizioni legislative in materia doganale di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica  23  gennaio
          1973, n. 43: 
            301-bis. Destinazione di beni sequestrati o confiscati  a
          seguito di operazioni anticontrabbando. 
            1. I beni mobili compresi  quelli  iscritti  in  pubblici
          registri,  le  navi,  le  imbarcazioni,  i  natanti  e  gli
          aeromobili sequestrati nel corso di operazioni  di  polizia
          giudiziaria anticontrabbando, sono affidati  dall'autorita'
          giudiziaria in custodia giudiziale agli organi  di  polizia
          che ne facciano richiesta per  l'impiego  in  attivita'  di
          polizia, ovvero possono essere  affidati  ad  altri  organi
          dello Stato o ad altri enti  pubblici  non  economici,  per
          finalita' di giustizia, di protezione civile  o  di  tutela
          ambientale. 
            2.  Gli  oneri  relativi  alla  gestione   dei   beni   e
          all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei  natanti  e
          degli aeromobili  sono  a  carico  dell'ufficio  o  comando
          usuario. 
            3.  Nel  caso  in  cui  non  vi  sia  alcuna  istanza  di
          affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1,  i
          beni  sequestrati  sono   ceduti   ai   fini   della   loro
          distruzione, sulla base di apposite convenzioni. In caso di
          distruzione, la  cancellazione  dei  veicoli  dai  pubblici
          registri e' eseguita in esenzione da  qualsiasi  tributo  o
          diritto,  su  richiesta  dell'Amministrazione  finanziaria.
          L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di  Stato  e  il
          ricevitore capo della dogana,  competenti  per  territorio,
          possono stipulare convenzioni per la distruzione, in deroga
          alle  norme  sulla  contabilita'  generale   dello   Stato,
          direttamente con una o piu' ditte del settore). 
            4. L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato  o
          il  ricevitore  capo  della  dogana,  prima  di   procedere
          all'affidamento in custodia giudiziale o  alla  distruzione
          dei beni mobili di cui ai commi  1  e  3,  devono  chiedere
          preventiva   autorizzazione    all'organo    dell'autorita'
          giudiziaria competente per il  procedimento,  che  provvede
          entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 
            5. Nel caso di dissequestro dei beni di cui al  comma  1,
          per i quali si sia proceduto alla  distruzione,  all'avente
          diritto e' corrisposta  una  indennita'  sulla  base  delle
          quotazioni   di   mercato   espresse    in    pubblicazioni
          specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento
          del sequestro. 
            6. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato
          a seguito di provvedimento  definitivo  di  confisca,  sono
          assegnati, a richiesta, agli organi o  enti  che  ne  hanno
          avuto l'uso. Qualora tali enti  od  organi  non  presentino
          richiesta di assegnazione i beni sono  distrutti  ai  sensi
          del comma 3. 
            7. Sono abrogati i commi 5, 6 e  7  dell'articolo  4  del
          decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375. 
            8. Con decreto del Ministro delle  finanze,  di  concerto
          con  il  Ministro  della  giustizia,   emanato   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400,  sono  dettate  le  disposizioni  di  attuazione   del
          presente articolo