Art. 43. (Modifiche agli articoli 219, 219-bis e 222,modifica dell'articolo 223 e abrogazione dell'articolo 130-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di revoca e ritiro della patente di guida) 1. All'articolo 219 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3-bis, le parole: «dopo che sia trascorso almeno un anno» sono sostituite dalle seguenti: «dopo che siano trascorsi almeno due anni» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla data di entrata in vigore della disciplina applicativa delle disposizioni della direttiva 2006/ 126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, i soggetti ai quali e' stata revocata la patente non possono conseguire il certificato di idoneita' per la guida di ciclomotori ne' possono condurre tali veicoli»; b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «3-ter. Quando la revoca della patente di guida e' disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non e' possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato. 3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile». 2. All'articolo 219-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, e' disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende e' commessa da un conducente di ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano al certificato di idoneita' alla guida posseduto ai sensi dell'articolo 116, commi 1-bis e Iter, ovvero alla patente posseduta ai sensi dell'articolo 116, comma 1-quinquies, secondo le procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresi' le disposizioni dell' articolo 126-bis»; b) il comma 2 e' abrogato. 3. Al comma 2 dell'articolo 222 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «di cui al terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al secondo o al terzo periodo». 4. L'articolo 223 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' sostituito dal seguente: «Art. 223. - (Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato). 1. Nelle ipotesi di reato per le quali e' prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validita' della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, e' comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. 2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, e' effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilita', la sospensione provvisoria della validita' della patente di guida fino ad un massimo di tre anni. 3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo. 4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, e' ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205». 5. L'articolo 130-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' abrogato. 6. Le disposizioni degli articoli 219 e 219-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate, rispettivamente, dalla lettera a) del comma 1 e dal comma 2 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'articolo 43 - Si riporta il testo dell'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla presente legge: « 219. Revoca della patente di guida. 1. Quando, ai sensi del presente codice, e' prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento e' emesso dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nei casi previsti dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonche' nei casi previsti dall'art. 120, comma 1. 2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne da' comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si da' comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. 3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonche' quello disposto ai sensi dell'articolo 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, e' atto definitivo. 3-bis. L'interessato non puo' conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui e' divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina applicativa delle disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, i soggetti ai quali e' stata revocata la patente non possono conseguire il certificato di idoneita' per la guida di ciclomotori ne' possono condurre tali veicoli. 3-ter. Quando la revoca della patente di guida e' disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non e' possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato» 3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.» - Si riporta il testo dell'articolo 219-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla presente legge: « 219-bis. Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneita' alla guida. 1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, e' disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende e' commessa da un conducente di ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano al certificato di idoneita' alla guida posseduto ai sensi dell'articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, ovvero alla patente posseduta ai sensi dell'articolo 116, comma 1-quinquies, secondo le procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresi' le disposizioni dell'articolo 126-bis. 2. (abrogato). 3. Quando il conducente e' minorenne si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1-ter e 2» - Si riporta il testo dell'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla presente legge: « 222. Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati. 1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonche' le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente. 2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente e' da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente e' fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione e' fino a quattro anni. Se il fatto di cui al secondo o al terzo periodo e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. 2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni e' diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale. 3. Il giudice puo' applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione. » - Si riporta il testo dell'articolo 648 del codice di procedura penale 648. Irrevocabilita' delle sentenze e dei decreti penali. 1. Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non e' ammessa impugnazione diversa dalla revisione. 2. Se l'impugnazione e' ammessa, la sentenza e' irrevocabile quando e' inutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi e' stato ricorso per cassazione, la sentenza e' irrevocabile dal giorno in cui e' pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso. 3. Il decreto penale di condanna e' irrevocabile quando e' inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile.