Art. 44. 
 
(Introduzione dell'articolo 224-ter del decreto  legislativo  n.  285
del 1992, in materia di applicazione  delle  sanzioni  amministrative
accessorie della confisca e del fermo e di sposizioni in  materia  di
confisca dei ciclomotori e dei motocicli con cui sono state  commesse
                     violazioni amministrative) 
 
  1.  Alla  sezione  II  del  capo  II  del  titolo  VI  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, dopo l'articolo 224-bis e'  aggiunto  il
seguente: 
  «Art. 224-ter.  -  (Procedimento  di  applicazione  delle  sanzioni
amministrative accessorie della confisca amministrativa e  del  fermo
amministrativo in conseguenza  di  ipotesi  di  reato).  -  1.  Nelle
ipotesi di reato per le quali e' prevista la sanzione  amministrativa
accessoria  della,  confisca  del  veicolo,   l'agente   o   l'organo
accertatore della violazione procede  al  sequestro  ai  sensi  delle
disposizioni dell'articolo 213,  in  quanto  compatibili.  Copia  del
verbale di sequestro e'  trasmessa,  unitamente  al  rapporto,  entro
dieci giorni,  dall'agente  o  dall'organo  accertatore,  tramite  il
proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio  territoriale  del
Governo del luogo della commessa violazione. Il veicolo sottoposto  a
sequestro e' affidato ai soggetti di cui all'articolo 214-bis. 
  2. Nei  casi  previsti  dal  comma  1  del  presente  articolo,  il
cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o  il  decreto
divenuti irrevocabili  ai  sensi  dell'articolo  648  del  codice  di
procedura penale, nel termine diquindici giorni, ne  trasmette  copia
autentica al prefetto affinche' disponga la  confisca  amministrativa
ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in
quanto compatibili. 
  3. Nelle ipotesi di reato per le  quali  e'  prevista  la  sanzione
amministrativa  accessoria  del  fermo  amministrativo  del  veicolo,
l'agente o l'organo accertatore della  violazione  dispone  il  fermo
amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo  la
procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile. 
  4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato
e di condanna sono irrevocabili,  anche  se  e'  stata  applicata  la
sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato
la sentenza  o  il  decreto,  nel  termine  di  quindici  giorni,  ne
trasmette copia autentica all'organo di polizia competente  affinche'
disponga  il  fermo  amministrativo  del  veicolo  ai   sensi   delle
disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili. 
  5. Avverso il sequestro di cui  al  comma  1  e  avverso  il  fermo
amministrativo di cui al comma 3 del  presente  articolo  e'  ammessa
opposizione ai sensi dell'articolo 205. 
  6. La declaratoria di estinzione del reato per morte  dell'imputato
importa l'estinzione della sanzione  amministrativa  accessoria.  Nel
caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in
caso di fermo, l'ufficio o il  comando  da  cui  dipende  l'agente  o
l'organo accertatore della violazione, verifica la sussistenza o meno
delle  condizioni  di  legge  per   l'applicazione   della   sanzione
amministrativa accessoria e procede ai sensi  degli  articoli  213  e
214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena  successiva  alla
sentenza irrevocabile di condanna non  ha  effetto  sull'applicazione
della sanzione amministrativa accessoria. 
  7.  Nel  caso  di  sentenza  irrevocabile  di  proscioglimento,  il
prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il  comando
da cui dipende l'agente  o  l'organo  accertatore  della  violazione,
ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina  la  restituzione
del veicolo all'intestatario. Fino a tale ordine,  sono  fatti  salvi
gli effetti del fermo amministrativo provvisorio  disposto  ai  sensi
del citato comma 3». 
  2. Salvo  il  caso  di  confisca  definitiva,  i  ciclomotori  e  i
motoveicoli  utilizzati   per   commettere   una   delle   violazioni
amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, comma 7, 170  e
171 del decreto legislativo n. 285  del  1992  prima  della  data  di
entrata in  vigore  della  legge  24  novembre  2006,  n.  286,  sono
restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese  di  recupero,
di trasporto e di custodia. 
  3. All'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  articolo
l'amministrazione  competente  provvede  nell'ambito  delle   risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
 
 
          Note all'articolo 44 
            - Per il testo dell'articolo 648 del codice di  procedura
          penale si veda la nota all'articolo 43 
            - Per il testo dell'articolo 97 del  decreto  legislativo
          30 aprile 1992, n. 285, si veda nota all'articolo 14 
            - Si riportano i testi degli articoli 169, comma 7 e  170
          del decreto legislativo n. 285 del 1992: 
            169.Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a
          motore. 
            7.  Chiunque  guida  veicoli  destinati  a  trasporto  di
          persone, escluse le autovetture, che  hanno  un  numero  di
          persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi
          indicati nella carta di circolazione, ovvero  trasporta  un
          numero di persone superiore a quello indicato  nella  carta
          di circolazione, e' soggetto alla  sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 
            170.Trasporto di persone  e  di  oggetti  sui  veicoli  a
          motore a due ruote. 
            1. Sui  motocicli  e  sui  ciclomotori  a  due  ruote  il
          conducente deve avere libero uso delle braccia, delle  mani
          e delle gambe, deve stare seduto in  posizione  corretta  e
          deve reggere il manubrio con ambedue le  mani,  ovvero  con
          una mano in caso di necessita' per le opportune  manovre  o
          segnalazioni.  Non  deve  procedere  sollevando  la   ruota
          anteriore. 
            1-bis. Sui veicoli di  cui  al  comma  1  e'  vietato  il
          trasporto di minori di anni cinque. 
            2. Sui ciclomotori  e'  vietato  il  trasporto  di  altre
          persone oltre al conducente, salvo  che  il  posto  per  il
          passeggero sia espressamente indicato  nel  certificato  di
          circolazione e che il conducente abbia un'eta' superiore  a
          diciotto anni. Con  regolamento  emanato  con  decreto  del
          Ministro  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti   sono
          stabiliti le modalita' e i tempi  per  l'aggiornamento,  ai
          fini del presente comma, della carta  di  circolazione  dei
          ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in
          vigore della legge  di  conversione  del  decreto-legge  27
          giugno 2003, n. 151. 
            3. Sui veicoli di cui al comma 1  l'eventuale  passeggero
          deve essere seduto in modo stabile  ed  equilibrato,  nella
          posizione  determinata  dalle  apposite  attrezzature   del
          veicolo. 
            4. E' vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1
          di trainare o farsi trainare da altri veicoli. 
            5. Sui veicoli di cui al comma 1 e'  vietato  trasportare
          oggetti che non siano solidamente assicurati, che  sporgano
          lateralmente    rispetto    all'asse    del    veicolo    o
          longitudinalmente rispetto alla  sagoma  di  esso  oltre  i
          cinquanta centimetri,  ovvero  impediscano  o  limitino  la
          visibilita' al conducente.  Entro  i  predetti  limiti,  e'
          consentito il trasporto di  animali  purche'  custoditi  in
          apposita gabbia o contenitore. 
            6. Chiunque viola le  disposizioni  di  cui  al  presente
          articolo  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 74 a euro 299 
            6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 148 a euro 594 
            7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da
          conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria
          amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo
          per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione  II,  del
          titolo  VI;  quando,  nel  corso  di  un  biennio,  con  un
          ciclomotore o un motociclo sia stata commessa,  per  almeno
          due volte, una delle violazioni previste dai commi 1  e  2,
          il fermo amministrativo del veicolo e' disposto per novanta
          giorni