Art. 45. 
 
(Modifica all'articolo 230 del decreto legislativo n. 285  del  1992,
                 in materia di educazione stradale) 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285  del
1992, le parole da: «i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti»
fino a: «predispongono» sono sostituite dalle seguenti: «il  Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  con   proprio
decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e
dei trasporti,  dell'interno  e  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'   ed
autonomie  locali,   avvalendosi   dell'Automobile   Club   d'Italia,
predispone». 
  2. Il decreto di cui al  comma  1  dell'articolo  230  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma1 del
presente articolo, e' adottato entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. 
  3. I programmi di cui al comma  1  dell'articolo  230  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato  dal  comma  1
del presente articolo,  sono  svolti  obbligatoriamente,  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico del bilancio dello Stato,  a  decorrere  dall'anno  scolastico
2011-2012. 
 
 
          Note all'articolo 45 
            - Si riporta  il  testo  dell'articolo  230  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge: 
            « 230. Educazione stradale. 
            1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani  in
          materia  di  comportamento  stradale  e  di  sicurezza  del
          traffico e della circolazione, nonche'  per  promuovere  ed
          incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto,
          il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
          ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con  i
          Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno
          e dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,
          sentita la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,
          avvalendosi  dell'Automobile  Club   d'Italia,   predispone
          appositi   programmi,   corredati   dal   relativo    piano
          finanziario, da svolgere come attivita' obbligatoria  nelle
          scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di
          istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la
          conoscenza dei principi della sicurezza  stradale,  nonche'
          delle  strade,  della  relativa  segnaletica,  delle  norme
          generali per  la  condotta  dei  veicoli,  con  particolare
          riferimento all'uso della bicicletta,  e  delle  regole  di
          comportamento degli  utenti,  con  particolare  riferimento
          all'informazione sui rischi conseguenti  all'assunzione  di
          sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche. 
            2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della
          ricerca, con propria ordinanza, disciplina le modalita'  di
          svolgimento dei predetti programmi nelle scuole, anche  con
          l'ausilio  degli   appartenenti   ai   Corpi   di   polizia
          municipale, nonche' di personale esperto appartenente  alle
          predette istituzioni pubbliche e private; l'ordinanza  puo'
          prevedere l'istituzione di appositi corsi per i docenti che
          collaborano all'attuazione dei programmi stessi.  Le  spese
          eventualmente occorrenti sono  reperite  nell'ambito  degli
          ordinari stanziamenti  di  bilancio  delle  amministrazioni
          medesime. 
            2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          predispone  annualmente  un  programma  informativo   sulla
          sicurezza  stradale,   sottoponendolo   al   parere   delle
          Commissioni parlamentari competenti  alle  quali  riferisce
          sui risultati ottenuti. ».