Art. 5. 
 
(Modifiche  agli  articoli  15,   23   e   24   nonche'   abrogazione
dell'articolo 34-bis del decreto legislativo  n.  285  del  1992,  in
materia di decoro delle strade, di pubblicita'  sulle  strade  e  sui
                veicoli e di pertinenze delle strade) 
 
  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 
  n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) alla lettera f) le parole: «gettare o» sono soppresse; 
      2) dopo la lettera f) e' inserita la seguente: 
      «f-bis) insozzare  la  strada  o  le  sue  pertinenze  gettando
rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento»; 
      b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    «3-bis. Chiunque viola il divieto di  cui  al  comma  1,  lettera
f-bis), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro
100 a euro 400»; 
      c) al comma 4, le parole: «ai commi  2  e  3»  sono  sostituite
dalle seguenti: «ai commi 2, 3 e 3-bis». 
  2. All'articolo 23 del decreto legislativo n.  285  del  1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6, le parole: «limitatamente alle strade di  tipo  E)
ed F), per ragioni di interesse generale o di  ordine  tecnico»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dal comma
1»; 
    b) al comma 7,  nel  terzo  periodo,  la  parola:  «cartelli»  e'
sostituita dalla seguente: «segnali» e  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti  periodi:  «Sono  inoltre  consentiti,  purche'  autorizzati
dall'ente proprietario della strada, nei  limiti  e  alle  condizioni
stabiliti con il decreto di cui al periodo  precedente,  cartelli  di
valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse
turistico e  culturale  e  cartelli  indicanti  servizi  di  pubblico
interesse. Con il decreto di cui  al  quarto  periodo  sono  altresi'
individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano  le
disposizioni del periodo precedente»; 
    c) al  comma  13-bis,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «del
proprietario o possessore del suolo» sono aggiunte le seguenti: «;  a
tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo  12
sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove  e'  collocato  il
mezzo pubblicitario»; 
    d) dopo il comma 13-quater e' aggiunto il seguente: 
  «13-quater.1. In ogni caso, l'ente  proprietario  puo'  liberamente
disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in  conformita'  al  presente
articolo, una volta che sia decorso il  termine  di  sessanta  giorni
senza che l'autore della violazione, il proprietario o il  possessore
del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine
decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai
sensi  del  comma  13-bis,  e  dalla  data  di  effettuazione   della
rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater». 
  3. Nelle  more  di  una  revisione  e  di  un  aggiornamento  degli
itinerari internazionali, i divieti e le prescrizioni di cui al comma
7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992,  come  da
ultimo modificato dal comma 2 del  presente  articolo,  si  applicano
alle strade inserite nei citati itinerari che risultano  classificate
nei tipi  A  e  B.  Nel  caso  di  strade  inserite  negli  itinerari
internazionali che sono classificate nel  tipo  C,  i  divieti  e  le
prescrizioni di cui  al  periodo  precedente  si  applicano  soltanto
qualora sussistano comprovate ragioni di garanzia della sicurezza per
la circolazione stradale, da individuare  con  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti. 
  4. Il Governo, entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 57  del
regolamento, nel senso di prevedere che la pubblicita'  non  luminosa
per conto di terzi e' consentita, alle condizioni di cui al  comma  3
del  citato  articolo  57,  anche  sui  veicoli   appartenenti   alle
organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale  (ONLUS),  alle
associazioni  di  volontariato   iscritte   nei   registri   di   cui
all'articolo  6  della  legge  11  agosto  1991,  n.  266,   e   alle
associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento
ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale  italiano
(CONI) e nel senso di limitare la pubblicita'  a  mezzo  degli  altri
veicoli destinati a tale uso alla sola sosta  nei  luoghi  consentiti
dal  comune  nei  centri  abitati,  prevedendo   altresi'   verifiche
periodiche sull'assolvimento dei prescritti oneri tributari. 
  5. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo n.  285
del 1992 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Per  esigenze  di  sicurezza  della  circolazione  stradale
connesse alla congruenza del progetto autostradale, le pertinenze  di
servizio relative alle strade di tipo A) sono previste  dai  progetti
dell'ente proprietario ovvero, se individuato, del  concessionario  e
approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in  materia
di affidamento dei servizi di distribuzione  di  carbolubrificanti  e
delle attivita' commerciali e  ristorative  nelle  aree  di  servizio
autostradali di cui al comma 5-ter dell'articolo 11  della  legge  23
dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e d'intesa con  le
regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale». 
  6. L'articolo 34-bis del decreto legislativo n.  285  del  1992  e'
abrogato. 
 
 
          Note all'art. 5 
            - Si riporta  il  testo  dell'articolo  15,  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge: 
            15. Atti vietati. 
            1. Su tutte le strade e loro pertinenze e' vietato: 
            a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni
          e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma
          ed invadere od occupare la piattaforma e  le  pertinenze  o
          creare comunque stati di pericolo per la circolazione; 
            b)  danneggiare,  spostare,  rimuovere  o  imbrattare  la
          segnaletica  stradale  ed  ogni  altro  manufatto  ad  essa
          attinente; 
            c) impedire il libero  deflusso  delle  acque  nei  fossi
          laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico; 
            d)  impedire  il  libero  deflusso  delle  acque  che  si
          scaricano sui terreni sottostanti; 
            e) far circolare bestiame,  fatta  eccezione  per  quelle
          locali  con  l'osservanza  delle   norme   previste   sulla
          conduzione degli animali; 
            f) depositare rifiuti  o  materie  di  qualsiasi  specie,
          insudiciare e  imbrattare  comunque  la  strada  e  le  sue
          pertinenze; 
            «f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze  gettando
          rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento»; 
            g) apportare o spargere fango o  detriti  anche  a  mezzo
          delle  ruote  dei  veicoli   provenienti   da   accessi   e
          diramazioni; 
            h) scaricare, senza regolare  concessione,  nei  fossi  e
          nelle cunette  materiali  o  cose  di  qualsiasi  genere  o
          incanalare in essi acque di qualunque natura; 
            i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa. 
            2. Chiunque viola uno dei divieti  di  cui  al  comma  1,
          lettere  a),  b)  e   g),   e'   soggetto   alla   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro
          155. 
            3. Chiunque viola uno dei divieti  di  cui  al  comma  1,
          lettere c), d), e), f), h) ed i), e' soggetto alla sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro
          92. 
            3-bis. Chiunque viola il  divieto  di  cui  al  comma  1,
          lettera f-bis), e' punito con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro 100 a euro 400»; 
            4. Dalle violazioni di cui  ai  commi  2  e  3  e  3  bis
          consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo
          per l'autore della violazione  stessa  del  ripristino  dei
          luoghi a proprie  spese,  secondo  le  norme  del  capo  I,
          sezione II, del titolo VI. 
            - Si riporta  il  testo  dell'articolo  23,  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge: 
            23.Pubblicita' sulle strade e sui veicoli. 
            1. Lungo  le  strade  o  in  vista  di  esse  e'  vietato
          collocare  insegne,  cartelli,   manifesti,   impianti   di
          pubblicita' o propaganda, segni  orizzontali  reclamistici,
          sorgenti luminose, visibili dai veicoli  transitanti  sulle
          strade,  che  per  dimensioni,  forma,  colori,  disegno  e
          ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica
          stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione
          o ridurne la visibilita'  o  l'efficacia,  ovvero  arrecare
          disturbo  visivo  agli  utenti  della  strada  o  distrarne
          l'attenzione con  conseguente  pericolo  per  la  sicurezza
          della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono
          costituire   ostacolo   o,   comunque,   impedimento   alla
          circolazione  delle  persone  invalide.   Sono,   altresi',
          vietati  i  cartelli  e  gli   altri   mezzi   pubblicitari
          rifrangenti, nonche' le sorgenti e le pubblicita'  luminose
          che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico
          delle  intersezioni  canalizzate  e'  vietata  la  posa  di
          qualunque   installazione    diversa    dalla    prescritta
          segnaletica. 
            2.  E'  vietata  l'apposizione  di  scritte   o   insegne
          pubblicitarie luminose sui veicoli. E' consentita quella di
          scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti  nei  limiti  e
          alle condizioni  stabiliti  dal  regolamento,  purche'  sia
          escluso ogni rischio  di  abbagliamento  o  di  distrazione
          dell'attenzione nella guida per i  conducenti  degli  altri
          veicoli. 
            3. (soppresso). 
            4.  La  collocazione  di  cartelli  e  di   altri   mezzi
          pubblicitari lungo le strade o in vista di esse e' soggetta
          in  ogni  caso  ad  autorizzazione   da   parte   dell'ente
          proprietario  della  strada  nel  rispetto  delle  presenti
          norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza e' dei
          comuni, salvo il preventivo nulla  osta  tecnico  dell'ente
          proprietario  se  la  strada  e'   statale,   regionale   o
          provinciale. 
            5. Quando i  cartelli  e  gli  altri  mezzi  pubblicitari
          collocati su una strada sono visibili  da  un'altra  strada
          appartenente   ad   ente   diverso,   l'autorizzazione   e'
          subordinata al preventivo nulla  osta  di  quest'ultimo.  I
          cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi
          ferroviarie,  quando  siano  visibili  dalla  strada,  sono
          soggetti alle disposizioni del presente articolo e la  loro
          collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello  Stato,
          previo nulla osta dell'ente proprietario della strada. 
            6. Il regolamento stabilisce le norme per le  dimensioni,
          le caratteristiche,  l'ubicazione  dei  mezzi  pubblicitari
          lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di
          servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno  dei
          centri abitati, nel rispetto di quanto previsto  dal  comma
          1, i comuni hanno la facolta'  di  concedere  deroghe  alle
          norme relative alle distanze minime per  il  posizionamento
          dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto
          delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale. 
            7. E' vietata qualsiasi forma di pubblicita' lungo  e  in
          vista degli itinerari internazionali,  delle  autostrade  e
          delle strade extraurbane principali e relativi accessi.  Su
          dette strade e' consentita la  pubblicita'  nelle  aree  di
          servizio o di  parcheggio  solo  se  autorizzata  dall'ente
          proprietario e sempre che non sia  visibile  dalle  stesse.
          Sono consentiti i segnali indicanti servizi  o  indicazioni
          agli  utenti  purche'  autorizzati  dall'ente  proprietario
          delle  strade.  Sono  altresi'  consentite  le  insegne  di
          esercizio, con esclusione  dei  cartelli  e  delle  insegne
          pubblicitarie   e   altri   mezzi   pubblicitari,   purche'
          autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro  i
          limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei   trasporti.   Sono   inoltre
          consentiti,  purche'  autorizzati  dall'ente   proprietario
          della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il
          decreto  di  cui  al  periodo   precedente,   cartelli   di
          valorizzazione e promozione del territorio  indicanti  siti
          d'interesse turistico  e  culturale  e  cartelli  indicanti
          servizi di pubblico interesse. Con il  decreto  di  cui  al
          quarto periodo  sono  altresi'  individuati  i  servizi  di
          pubblico interesse ai quali si  applicano  le  disposizioni
          del periodo precedente. 
            8. E'  parimenti  vietata  la  pubblicita',  relativa  ai
          veicoli sotto qualsiasi  forma,  che  abbia  un  contenuto,
          significato  o  fine  in  contrasto   con   le   norme   di
          comportamento previste dal presente codice. La  pubblicita'
          fonica sulle strade e' consentita agli utenti autorizzati e
          nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri  abitati,
          per  ragioni  di  pubblico  interesse,  i  comuni   possono
          limitarla  a  determinate  ore  od  a  particolari  periodi
          dell'anno. 
            9. Per l'adattamento alle presenti norme delle  forme  di
          pubblicita' attuate all'atto  dell'entrata  in  vigore  del
          presente codice, provvede il regolamento di esecuzione. 
            10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo'
          impartire agli enti proprietari delle strade direttive  per
          l'applicazione delle disposizioni del presente  articolo  e
          di quelle attuative del regolamento,  nonche'  disporre,  a
          mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza  delle
          disposizioni stesse. 
            11. Chiunque viola le disposizioni del presente  articolo
          e  quelle  del  regolamento  e'  soggetto   alla   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  389  a
          euro 1.559. 
            12. Chiunque non osserva le prescrizioni  indicate  nelle
          autorizzazioni previste dal presente articolo  e'  soggetto
          alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da
          euro 155 a euro 624. 
            13. Gli enti proprietari, per  le  strade  di  rispettiva
          competenza, assicurano il rispetto delle  disposizioni  del
          presente articolo.  Per  il  raggiungimento  di  tale  fine
          l'ufficio o comando da cui  dipende  l'agente  accertatore,
          che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni
          di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia  dello  stesso  al
          competente ente proprietario della strada. 
            13-bis. In caso di collocazione di cartelli,  insegne  di
          esercizio   o   altri   mezzi   pubblicitari    privi    di
          autorizzazione o comunque in contrasto con quanto  disposto
          dal comma  1,  l'ente  proprietario  della  strada  diffida
          l'autore della violazione e il proprietario o il possessore
          del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il  mezzo
          pubblicitario a loro spese entro e non oltre  dieci  giorni
          dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il  suddetto
          termine, l'ente  proprietario  provvede  ad  effettuare  la
          rimozione del  mezzo  pubblicitario  e  alla  sua  custodia
          ponendo  i  relativi  oneri  a  carico  dell'autore   della
          violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario  o
          possessore del suolo;  a  tal  fine  tutti  gli  organi  di
          polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad
          accedere sul  fondo  privato  ove  e'  collocato  il  mezzo
          pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni  indicate  al
          presente comma e al  comma  7  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro  4.351  a
          euro 17.405; nel caso in cui non sia possibile  individuare
          l'autore   della   violazione,   alla    stessa    sanzione
          amministrativa  e'  soggetto   chi   utilizza   gli   spazi
          pubblicitari privi di autorizzazione. 
            13-ter. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli,
          le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono
          rimossi ai sensi  del  comma  13-bis.  Le  regioni  possono
          individuare entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione le strade  di  interesse
          panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne
          di  esercizio  ed  altri   mezzi   pubblicitari   provocano
          deturpamento   del   paesaggio.   Entro   sei   mesi    dal
          provvedimento di individuazione delle strade  di  interesse
          panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni
          ai sensi del comma 13-bis. 
            13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei  cartelli,
          delle insegne di esercizio o di  altri  mezzi  pubblicitari
          sia realizzata su suolo  demaniale  ovvero  rientrante  nel
          patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel  caso
          in cui la loro ubicazione lungo le strade  e  le  fasce  di
          pertinenza costituisca pericolo  per  la  circolazione,  in
          quanto in  contrasto  con  le  disposizioni  contenute  nel
          regolamento, l'ente proprietario esegue  senza  indugio  la
          rimozione del  mezzo  pubblicitario.  Successivamente  alla
          stessa, l'ente proprietario trasmette la nota  delle  spese
          sostenute al prefetto, che emette ordinanza  -  ingiunzione
          di pagamento. Tale ordinanza costituisce  titolo  esecutivo
          ai sensi di legge 
            .13-quater.1. In  ogni  caso,  l'ente  proprietario  puo'
          liberamente disporre  dei  mezzi  pubblicitari  rimossi  in
          conformita' al presente articolo, una volta che sia decorso
          il termine di sessanta  giorni  senza  che  l'autore  della
          violazione, il proprietario o il possessore del terreno  ne
          abbiano richiesto  la  restituzione.  Il  predetto  termine
          decorre dalla data della diffida,  nel  caso  di  rimozione
          effettuata ai sensi del  comma  13-bis,  e  dalla  data  di
          effettuazione della rimozione,  nell'ipotesi  prevista  dal
          comma 13-quater. 
            13-quinquies. (soppresso). 
            -l'articolo  57  del   Decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  16  dicembre  1992,  n  495,   Regolamento   di
          esecuzione e di attuazione del nuovo codice  della  strada.
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28  dicembre  1992,  n.
          303, S.O, cosi' recita: 
            57.(Art. 23 Cod. Str.) Pubblicita' sui veicoli. 
            1. L'apposizione sui veicoli di pubblicita' non  luminosa
          e' consentita, salvo  quanto  previsto  ai  commi  3  e  4,
          unicamente se non  effettuata  per  conto  terzi  a  titolo
          oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3  cm
          rispetto alla  superficie  del  veicolo  sulla  quale  sono
          applicate, fermi restando i limiti di cui  all'articolo  61
          del codice. Sulle autovetture ad uso privato e'  consentita
          unicamente  l'apposizione  del  marchio  e  della   ragione
          sociale della ditta cui appartiene il veicolo. 
            2.  La  pubblicita'  non  luminosa  per  conto  terzi  e'
          consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e  non
          di linea alle seguenti condizioni: 
            a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili; 
            b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo; 
            c) che sulle altre parti  del  veicolo  sia  posizionata,
          rispetto  ai  dispositivi  di  segnalazione  visiva  e   di
          illuminazione ed alle targhe, in modo tale da  non  ridurre
          la visibilita' e la percettibilita' degli stessi; 
            d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari; 
            e) che, se realizzata mediante pannelli  aggiuntivi,  gli
          stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla  superficie
          sulla quale sono applicati. 
            3.  La  pubblicita'  non  luminosa  per  conto  terzi  e'
          consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi  unicamente
          se effettuata mediante scritte con caratteri  alfanumerici,
          abbinati a marchi e simboli,  ed  alle  seguenti  ulteriori
          condizioni: a) che sia realizzata con pannello rettangolare
          piano  bifacciale,  saldamente   ancorato   al   di   sopra
          dell'abitacolo del veicolo e posto in  posizione  parallela
          al senso di marcia. Il pannello deve  avere  le  dimensioni
          esterne di 75x35  cm  e  la  pubblicita'  non  deve  essere
          realizzata con messaggi variabili; b)  che  sia  realizzata
          tramite l'applicazione sul lunotto posteriore  del  veicolo
          di  pellicola  della  misura  di  100x12  cm;  c)  che  sia
          realizzata  tramite  l'applicazione  di   pellicola   sulle
          superfici del veicolo ad esclusione di quelle  vetrate.  Le
          esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c)  sono
          alternative tra loro. I veicoli adibiti  al  servizio  taxi
          sui quali sono esposti messaggi pubblicitari di cui al capo
          a) non possono circolare sulle autostrade. 
            4.  L'apposizione  di  scritte  e  messaggi  pubblicitari
          rifrangenti e' ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti
          condizioni: 
            a) che la pellicola utilizzata abbia  caratteristiche  di
          rifrangenza non superiori a quelle di classe 1; 
            b) che la superficie della parte rifrangente  non  occupi
          piu' di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non
          sia superiore a 3 m²; 
            c) che il colore bianco sia contenuto  nella  misura  non
          superiore ad 1/6 della superficie; 
            d) che sia esposta unicamente sui fianchi del  veicolo  a
          distanza  non  inferiore  a  70  cm  dai   dispositivi   di
          segnalazione visiva; 
            e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili . 
            5.  In  tutti  i  casi,  le  scritte,  i  simboli  e   la
          combinazione dei colori non devono generare confusione  con
          i segnali stradali e,  in  particolare,  non  devono  avere
          forme di disco o di triangolo, ne' disegni confondibili con
          i simboli segnaletici regolamentari di  pericolo,  obbligo,
          prescrizione o indicazione. 
            6. All'interno dei veicoli e'  proibita  ogni  scritta  o
          insegna   luminosa   pubblicitaria   che   sia    visibile,
          direttamente  o  indirettamente,  dal  conducente   o   che
          comunque  possa  determinare  abbagliamento  o  motivo   di
          confusione con i dispositivi di segnalazione  visiva  e  di
          illuminazione dei veicoli stessi. 
            7. Le disposizioni di cui  ai  commi  precedenti  non  si
          applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive
          autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice. 
            - l'articolo 6  della  legge  11  agosto  1991,  n.  266,
          Legge-quadro sul  volontariato,  pbblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 22 agosto 1991, n. 196,cosi' recita: 
            6.  Registri   delle   organizzazioni   di   volontariato
          istituiti dalle regioni e dalle province autonome. 
            1.  Le  regioni  e  le  province  autonome   disciplinano
          l'istituzione e  la  tenuta  dei  registri  generali  delle
          organizzazioni di volontariato. 
            2. L'iscrizione ai registri e' condizione necessaria  per
          accedere ai contributi pubblici nonche'  per  stipulare  le
          convenzioni e per beneficiare delle  agevolazioni  fiscali,
          secondo  le  disposizioni  di  cui,  rispettivamente,  agli
          articoli 7 e 8. 
            3. Hanno diritto  ad  essere  iscritte  nei  registri  le
          organizzazioni di volontariato che abbiano i  requisiti  di
          cui all'articolo 3 e che  alleghino  alla  richiesta  copia
          dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli
          aderenti. 
            4. Le  regioni  e  le  province  autonome  determinano  i
          criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di
          verificare  il  permanere  dei  requisiti   e   l'effettivo
          svolgimento dell'attivita' di volontariato da  parte  delle
          organizzazioni iscritte. Le regioni e le province  autonome
          dispongono la cancellazione dal registro con  provvedimento
          motivato. 
            5. (soppresso) 
            6. Le regioni e le province autonome  inviano  ogni  anno
          copia aggiornata dei  registri  all'Osservatorio  nazionale
          per il volontariato, previsto dall'articolo 12. 
            7. Le organizzazioni iscritte nei  registri  sono  tenute
          alla  conservazione  della  documentazione  relativa   alle
          entrate di cui all'articolo 5, comma 1,  con  l'indicazione
          nominativa dei soggetti eroganti. 
            - Si riporta  il  testo  dell'articolo  24,  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge: 
            24.Pertinenze delle strade. 
            1. Le pertinenze stradali  sono  le  parti  della  strada
          destinate in  modo  permanente  al  servizio  o  all'arredo
          funzionale di essa. 
            2. Le pertinenze stradali sono  regolate  dalle  presenti
          norme e da quelle  del  regolamento  e  si  distinguono  in
          pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio. 
            3. Sono pertinenze di esercizio quelle che  costituiscono
          parte integrante della strada o ineriscono  permanentemente
          alla sede stradale. 
            4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i
          relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro  degli
          utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati  per
          la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente
          proprietario della strada in modo permanente  ed  esclusivo
          al servizio della strada e dei suoi utenti.  Le  pertinenze
          di servizio sono determinate, secondo le modalita'  fissate
          nel regolamento, dall'ente  proprietario  della  strada  in
          modo che non  intralcino  la  circolazione  o  limitino  la
          visibilita'. 
            5. Le pertinenze costituite da aree di servizio, da  aree
          di parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro  possono
          appartenere anche a soggetti diversi dall'ente proprietario
          ovvero   essere   affidate   dall'ente   proprietario    in
          concessione a terzi secondo  le  condizioni  stabilite  dal
          regolamento 
            5-bis.  Per  esigenze  di  sicurezza  della  circolazione
          stradale   connesse   alla    congruenza    del    progetto
          autostradale,  le  pertinenze  di  servizio  relative  alle
          strade di tipo A)  sono  previste  dai  progetti  dell'ente
          proprietario ovvero, se individuato, del  concessionario  e
          approvate dal concedente, nel rispetto  delle  disposizioni
          in materia di affidamento dei servizi di  distribuzione  di
          carbolubrificanti   e   delle   attivita'   commerciali   e
          ristorative nelle aree di servizio autostradali di  cui  al
          comma 5-ter dell'articolo 11 della legge 23 dicembre  1992,
          n. 498, e  successive  modificazioni,  e  d'intesa  con  le
          regioni,  esclusivamente  per  i  profili   di   competenza
          regionale. 
            6. Chiunque installa o mette  in  esercizio  impianti  od
          opere non  avendo  ottenuto  il  rilascio  dello  specifico
          provvedimento  dell'autorita'   pubblica   previsto   dalle
          vigenti disposizioni di legge e indicato nell'art. 26, o li
          trasforma o ne varia l'uso stabilito in tale provvedimento,
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da euro 779 a euro 3.119. 
            7.  Chiunque   viola   le   prescrizioni   indicate   nel
          provvedimento  di  cui  sopra  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  389  a
          euro 1.559. 
            8. La violazione di cui al comma 6  importa  la  sanzione
          amministrativa accessoria della rimozione  dell'impianto  e
          delle opere realizzate abusivamente, a  carico  dell'autore
          della violazione ed a sue spese, secondo le norme del  capo
          I, sezione II, del titolo VI. La violazione di cui al comma
          7  importa  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
          sospensione dell'attivita' esercitata  fino  all'attuazione
          delle prescrizioni violate, secondo le norme  del  capo  I,
          sezione II, del  titolo  VI.  L'attuazione  successiva  non
          esime dal pagamento della somma indicata nel comma 7. 
            - l'articolo 34 bis del del decreto legislativo 30 aprile
          1992, n. 285, abrogato dalla presente legge cosi' recitava: 
            1. Chiunque insozza le pubbliche strade gettando  rifiuti
          od oggetti dai veicoli in movimento o in  sosta  e'  punito
          con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000