Art. 8. (Modifiche agli articoli 46 e 190 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di macchine per uso di bambini o di invalidi) 1. All'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Non rientrano nella definizione di veicolo: a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento; b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore». 2. All'articolo 190, comma 7, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «riservate ai pedoni» sono aggiunte le seguenti: «, secondo le modalita' stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7».
Note all'articolo 8 - Si riporta il comma 1, dell'articolo 46 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla presente legge: 46. Nozione di veicolo. 1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo: a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento; b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore. - Si riporta il comma 7, dell'articolo 190 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla presente legge: 190. Comportamento dei pedoni. 7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni , secondo le modalita' stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articolo 6 e 7.