Art. 3 Il portale «impresainungiorno» 1. Il portale: a) fornisce servizi informativi e operativi ai SUAP per l'espletamento delle loro attivita', anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3; b) assicura la divulgazione delle tipologie di autorizzazione per le quali e' sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali; c) prevede l'utilizzo della procura speciale con le stesse modalita' previste per la comunicazione unica; d) contiene un sistema di pagamento per i diritti, le imposte e gli oneri comunque denominati relativi ai procedimenti gestiti dai SUAP. L'interessato, anche mediante l'Agenzia per le Imprese di cui all'articolo 1 lettera a), versa gli importi previsti attraverso il sistema telematico messo a disposizione dal portale. Il sistema di pagamento si basa sulle regole tecniche approvate ai sensi dell'articolo 12, comma 5; e) costituisce punto di contatto a livello nazionale per le attivita' di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e assicura il collegamento con le autorita' competenti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera i), del medesimo decreto legislativo. 2. Il portale, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, interopera con i sistemi informativi e i portali gia' realizzati da Regioni o enti locali e con quelli successivamente sviluppati a supporto degli sportelli unici. 3. Il portale costituisce uno dei punti di contatto infrastrutturale a livello nazionale di accesso con gli Uffici periferici dello Stato, secondo le regole di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2008, ed in coerenza con quanto previsto all'articolo 12, commi 1, 5 e 6.
Note all'art. 3: - Per il decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59: «Art. 8 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) servizio: qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma imprenditoriale o professionale, fornita senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione; i servizi non economici non costituiscono servizi ai sensi del presente decreto; b) prestatore: qualsiasi persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro o qualsiasi soggetto costituito conformemente al diritto di uno Stato membro o da esso disciplinato, a prescindere dalla sua forma giuridica, stabilito in uno Stato membro, che offre o fornisce un servizio; c) destinatario: qualsiasi persona fisica che sia cittadino di uno Stato membro o che goda di diritti ad essa conferiti dall'ordinamento comunitario, o qualsiasi altro soggetto indicato alla lettera b), stabilito in uno Stato membro, che a scopo professionale o per altri scopi, fruisce o intende fruire di un servizio; d) Stato membro di stabilimento: lo Stato membro nel cui territorio e' stabilito il prestatore del servizio considerato; e) stabilimento: l'esercizio effettivo a tempo indeterminato di un'attivita' economica non salariata da parte del prestatore, svolta con un'infrastruttura stabile; f) regime di autorizzazione: qualsiasi procedura, non inerente alle misure applicabili a norma del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un'autorita' competente allo scopo di ottenere un provvedimento formale o un provvedimento implicito relativo all'accesso ad un'attivita' di servizio o al suo esercizio; ai fini del presente decreto, non costituisce regime autorizzatorio la dichiarazione di inizio attivita' (d.i.a.) di cui all'art. 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. g) requisito: qualsiasi regola che imponga un obbligo, un divieto, una condizione o un limite al quale il prestatore o il destinatario debba conformarsi ai fini dell'accesso ed esercizio della specifica attivita' esercitata e che abbia fonte in leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi ovvero in disposizioni adottate da ordini, collegi e albi professionali; non costituiscono requisiti le disposizioni in materia ambientale, edilizia ed urbanistica, nonche' quelle a tutela della sanita' pubblica, della pubblica sicurezza, della sicurezza dei lavoratori e dell'incolumita' delle persone e che si applicano indistintamente ai prestatori nello svolgimento della loro attivita' economica e ai singoli che agiscono a titolo privato; h) motivi imperativi d'interesse generale: ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumita' pubblica, la sanita' pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equita' delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprieta' intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale; i) autorita' competente: le amministrazioni statali, regionali o locali e gli altri soggetti responsabili del controllo o della disciplina delle attivita' di servizi, ivi inclusi gli ordini professionali, i collegi nazionali professionali e gli albi professionali; l) Stato membro nel quale e' prestato il servizio: lo Stato membro in cui il servizio e' fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro; m) professione regolamentata: un'attivita' professionale o un insieme di attivita' professionale, riservate o non riservate, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; n) comunicazione commerciale: qualsiasi forma di comunicazione destinata a promuovere, direttamente o indirettamente, beni, servizi, o l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di una persona che svolge un'attivita' commerciale, industriale o artigianale o che esercita una professione regolamentata. Non costituiscono, di per se', comunicazioni commerciali le informazioni seguenti: 1) le informazioni che permettono l'accesso diretto all'attivita' dell'impresa, dell'organizzazione o della persona, in particolare un nome di dominio o un indirizzo di posta elettronica; 2) le comunicazioni relative ai beni, ai servizi o all'immagine dell'impresa, dell'organizzazione o della persona elaborate in modo indipendente, in particolare se fornite in assenza di un corrispettivo economico.». - Per il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note alle premesse. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008 concernente «Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettivita' previste dall'art. 71, comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82», recante il «Codice dell'amministrazione digitale», e' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2008, n. 144.