Art. 3 
 
 
                   Il portale «impresainungiorno» 
 
  1. Il portale: 
    a)  fornisce  servizi  informativi  e  operativi  ai   SUAP   per
l'espletamento delle loro attivita', anche ai fini di quanto previsto
dall'articolo 4, comma 3; 
    b) assicura la divulgazione delle tipologie di autorizzazione per
le  quali  e'  sufficiente  l'attestazione   dei   soggetti   privati
accreditati, secondo criteri  omogenei  sul  territorio  nazionale  e
tenendo conto delle diverse discipline regionali; 
    c) prevede  l'utilizzo  della  procura  speciale  con  le  stesse
modalita' previste per la comunicazione unica; 
    d) contiene un sistema di pagamento per i diritti, le  imposte  e
gli oneri comunque denominati relativi ai  procedimenti  gestiti  dai
SUAP. L'interessato, anche mediante l'Agenzia per le Imprese  di  cui
all'articolo 1 lettera a), versa gli importi previsti  attraverso  il
sistema telematico messo a disposizione dal portale.  Il  sistema  di
pagamento  si  basa  sulle  regole  tecniche   approvate   ai   sensi
dell'articolo 12, comma 5; 
    e) costituisce punto di  contatto  a  livello  nazionale  per  le
attivita' di cui al decreto legislativo  26  marzo  2010,  n.  59,  e
assicura  il  collegamento  con  le  autorita'  competenti  ai  sensi
dell'articolo  8,  comma  1,  lettera  i),   del   medesimo   decreto
legislativo. 
  2. Il portale, nel rispetto della  disciplina  di  cui  al  decreto
legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  interopera  con  i  sistemi
informativi e i portali gia' realizzati da Regioni o  enti  locali  e
con quelli successivamente  sviluppati  a  supporto  degli  sportelli
unici. 
  3.   Il   portale   costituisce   uno   dei   punti   di   contatto
infrastrutturale a  livello  nazionale  di  accesso  con  gli  Uffici
periferici dello Stato, secondo le  regole  di  cui  al  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  1°  aprile  2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2008, ed  in
coerenza con quanto previsto all'articolo 12, commi 1, 5 e 6. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il decreto legislativo del 26 marzo 2010, n.  59,
          si veda nelle note alle premesse. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo 26 marzo 2010, n. 59: 
              «Art. 8  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                a) servizio: qualsiasi prestazione anche a  carattere
          intellettuale   svolta   in   forma    imprenditoriale    o
          professionale, fornita senza vincolo  di  subordinazione  e
          normalmente fornita  dietro  retribuzione;  i  servizi  non
          economici non costituiscono servizi ai sensi  del  presente
          decreto; 
                b) prestatore: qualsiasi  persona  fisica  avente  la
          cittadinanza di  uno  Stato  membro  o  qualsiasi  soggetto
          costituito conformemente al diritto di uno Stato  membro  o
          da  esso  disciplinato,  a  prescindere  dalla  sua   forma
          giuridica, stabilito in  uno  Stato  membro,  che  offre  o
          fornisce un servizio; 
                c) destinatario: qualsiasi  persona  fisica  che  sia
          cittadino di uno Stato membro o che goda di diritti ad essa
          conferiti dall'ordinamento comunitario, o  qualsiasi  altro
          soggetto indicato alla lettera b), stabilito in  uno  Stato
          membro, che  a  scopo  professionale  o  per  altri  scopi,
          fruisce o intende fruire di un servizio; 
                d) Stato membro di stabilimento: lo Stato membro  nel
          cui territorio e'  stabilito  il  prestatore  del  servizio
          considerato; 
                e)  stabilimento:  l'esercizio  effettivo   a   tempo
          indeterminato di un'attivita' economica  non  salariata  da
          parte del prestatore, svolta con un'infrastruttura stabile; 
                f) regime di autorizzazione: qualsiasi procedura, non
          inerente  alle  misure  applicabili  a  norma  del  decreto
          legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  che  obbliga  un
          prestatore o un destinatario a rivolgersi  ad  un'autorita'
          competente allo scopo di ottenere un provvedimento  formale
          o  un  provvedimento  implicito  relativo  all'accesso   ad
          un'attivita' di servizio o al suo esercizio;  ai  fini  del
          presente decreto, non costituisce regime autorizzatorio  la
          dichiarazione di inizio attivita' (d.i.a.) di cui  all'art.
          19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n.
          241. 
                g)  requisito:  qualsiasi  regola  che   imponga   un
          obbligo, un divieto, una condizione o un limite al quale il
          prestatore o il  destinatario  debba  conformarsi  ai  fini
          dell'accesso  ed  esercizio   della   specifica   attivita'
          esercitata  e  che  abbia  fonte  in  leggi,   regolamenti,
          provvedimenti   amministrativi   ovvero   in   disposizioni
          adottate da  ordini,  collegi  e  albi  professionali;  non
          costituiscono  requisiti   le   disposizioni   in   materia
          ambientale,  edilizia  ed  urbanistica,  nonche'  quelle  a
          tutela della sanita' pubblica,  della  pubblica  sicurezza,
          della sicurezza dei  lavoratori  e  dell'incolumita'  delle
          persone e che si applicano  indistintamente  ai  prestatori
          nello svolgimento  della  loro  attivita'  economica  e  ai
          singoli che agiscono a titolo privato; 
                h) motivi imperativi d'interesse generale: ragioni di
          pubblico interesse,  tra  i  quali  l'ordine  pubblico,  la
          sicurezza  pubblica,  l'incolumita'  pubblica,  la  sanita'
          pubblica, la sicurezza stradale, la tutela  dei  lavoratori
          compresa  la  protezione   sociale   dei   lavoratori,   il
          mantenimento dell'equilibrio  finanziario  del  sistema  di
          sicurezza  sociale,  la   tutela   dei   consumatori,   dei
          destinatari di servizi e dei  lavoratori,  l'equita'  delle
          transazioni commerciali, la lotta  alla  frode,  la  tutela
          dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la  salute  degli
          animali, la proprieta' intellettuale, la conservazione  del
          patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi  di
          politica sociale e di politica culturale; 
                i) autorita' competente: le amministrazioni  statali,
          regionali o locali e gli altri  soggetti  responsabili  del
          controllo o della disciplina delle  attivita'  di  servizi,
          ivi inclusi gli ordini professionali, i  collegi  nazionali
          professionali e gli albi professionali; 
                l) Stato membro nel quale e' prestato il servizio: lo
          Stato membro in cui il servizio e' fornito da un prestatore
          stabilito in un altro Stato membro; 
                m)    professione     regolamentata:     un'attivita'
          professionale o  un  insieme  di  attivita'  professionale,
          riservate o non riservate, ai sensi dell'art. 4,  comma  1,
          lettera a), del decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.
          206; 
                n)  comunicazione  commerciale:  qualsiasi  forma  di
          comunicazione  destinata  a  promuovere,   direttamente   o
          indirettamente, beni, servizi, o l'immagine di  un'impresa,
          di  un'organizzazione  o  di   una   persona   che   svolge
          un'attivita' commerciale, industriale o artigianale  o  che
          esercita una professione regolamentata. Non  costituiscono,
          di  per  se',  comunicazioni  commerciali  le  informazioni
          seguenti: 
                  1) le informazioni che permettono l'accesso diretto
          all'attivita'  dell'impresa,  dell'organizzazione  o  della
          persona, in particolare un nome di dominio o  un  indirizzo
          di posta elettronica; 
                  2) le comunicazioni relative ai beni, ai servizi  o
          all'immagine  dell'impresa,  dell'organizzazione  o   della
          persona elaborate in modo indipendente, in  particolare  se
          fornite in assenza di un corrispettivo economico.». 
              - Per il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          1 aprile 2008 concernente «Regole tecniche e  di  sicurezza
          per il funzionamento del Sistema pubblico di  connettivita'
          previste dall'art. 71, comma 1-bis del decreto  legislativo
          7   marzo   2005,    n.    82»,    recante    il    «Codice
          dell'amministrazione  digitale»,  e'  stato  pubblicato  in
          Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2008, n. 144.