Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «decisione  quadro»:  la  decisione  quadro  2008/909/GAI  del
Consiglio,  del  27  novembre  2008,  relativa  all'applicazione  del
principio del  reciproco  riconoscimento  alle  sentenze  penali  che
irrogano pene detentive o misure privative della liberta'  personale,
ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea; 
    b) «sentenza di condanna»: una decisione definitiva emessa da  un
organo giurisdizionale di uno Stato membro dell'Unione europea con la
quale vengono applicate, anche congiuntamente, una pena o una  misura
di sicurezza nei confronti di una persona fisica; 
    c) «persona condannata»: la persona fisica nei cui  confronti  e'
stata pronunciata una sentenza di condanna; 
    d) «trasmissione all'estero»: la procedura con cui  una  sentenza
di condanna pronunciata in Italia  e'  trasmessa  a  un  altro  Stato
membro dell'Unione europea, ai fini del suo  riconoscimento  e  della
sua esecuzione in detto Stato; 
    e) «trasmissione dall'estero»: la procedura con cui e'  trasmessa
in Italia, ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione, una
sentenza di condanna emessa in  un  altro  Stato  membro  dell'Unione
europea; 
    f)  «pena»:  qualsiasi  pena  detentiva  di  durata  limitata   o
illimitata irrogata con una sentenza di condanna, a causa di un reato
e a seguito di un procedimento penale; 
    g) «misura di sicurezza»: qualsiasi misura di sicurezza personale
detentiva di durata limitata o illimitata applicata con una  sentenza
di condanna, a causa di un reato  e  a  seguito  di  un  procedimento
penale; 
    h) «Stato di emissione»: lo Stato membro in cui viene  emessa  la
sentenza di condanna; 
    i) «Stato di esecuzione»: lo Stato membro al quale  e'  trasmessa
la sentenza di condanna ai fini del suo riconoscimento  e  della  sua
esecuzione; 
    l) «riconoscimento»: il provvedimento pronunciato  dall'autorita'
competente dello Stato di esecuzione con  il  quale  si  consente  di
eseguire  nello  stesso  una   sentenza   di   condanna   pronunciata
dall'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione; 
    m) «autorita' competente»:  l'autorita'  indicata  da  uno  Stato
membro ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro; 
    n) «certificato»: il certificato contenuto nell'allegato  I  alla
decisione quadro. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per la decisione quadro 2008/909/GAI, si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              - L'allegato I della decisione quadro 2008/909/GAI,  e'
          stato modificato dall'art. 5, paragrafo 1, punto  2)  della
          decisione 26 febbraio 2009, n. 2009/299/CEE.