Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «decisione quadro»: la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della liberta' personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea; b) «sentenza di condanna»: una decisione definitiva emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro dell'Unione europea con la quale vengono applicate, anche congiuntamente, una pena o una misura di sicurezza nei confronti di una persona fisica; c) «persona condannata»: la persona fisica nei cui confronti e' stata pronunciata una sentenza di condanna; d) «trasmissione all'estero»: la procedura con cui una sentenza di condanna pronunciata in Italia e' trasmessa a un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione in detto Stato; e) «trasmissione dall'estero»: la procedura con cui e' trasmessa in Italia, ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione, una sentenza di condanna emessa in un altro Stato membro dell'Unione europea; f) «pena»: qualsiasi pena detentiva di durata limitata o illimitata irrogata con una sentenza di condanna, a causa di un reato e a seguito di un procedimento penale; g) «misura di sicurezza»: qualsiasi misura di sicurezza personale detentiva di durata limitata o illimitata applicata con una sentenza di condanna, a causa di un reato e a seguito di un procedimento penale; h) «Stato di emissione»: lo Stato membro in cui viene emessa la sentenza di condanna; i) «Stato di esecuzione»: lo Stato membro al quale e' trasmessa la sentenza di condanna ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione; l) «riconoscimento»: il provvedimento pronunciato dall'autorita' competente dello Stato di esecuzione con il quale si consente di eseguire nello stesso una sentenza di condanna pronunciata dall'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione; m) «autorita' competente»: l'autorita' indicata da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro; n) «certificato»: il certificato contenuto nell'allegato I alla decisione quadro.
Note all'art. 2: - Per la decisione quadro 2008/909/GAI, si veda nelle note alle premesse. - L'allegato I della decisione quadro 2008/909/GAI, e' stato modificato dall'art. 5, paragrafo 1, punto 2) della decisione 26 febbraio 2009, n. 2009/299/CEE.