Art. 3 Autorita' competenti 1. In relazione alle disposizioni dell'articolo 2 della decisione quadro, l'Italia designa come autorita' competenti il Ministero della giustizia e le autorita' giudiziarie, secondo le attribuzioni di cui al presente decreto. 2. Il Ministero della giustizia provvede alla trasmissione e alla ricezione delle sentenze e del certificato, nonche' della corrispondenza ufficiale ad esse relativa. Il Ministero della giustizia cura altresi' la trasmissione e la ricezione delle informazioni ai sensi dell'articolo 20. 3. Nei limiti indicati dal presente decreto, e' consentita la corrispondenza diretta tra le autorita' giudiziarie. In tale caso, l'autorita' giudiziaria italiana competente informa immediatamente il Ministero della giustizia della trasmissione o della ricezione di una sentenza di condanna.