Art. 3 
 
 
                        Autorita' competenti 
 
  1. In relazione alle disposizioni dell'articolo 2  della  decisione
quadro, l'Italia designa come autorita' competenti il Ministero della
giustizia e le autorita' giudiziarie, secondo le attribuzioni di  cui
al presente decreto. 
  2. Il Ministero della giustizia provvede alla trasmissione  e  alla
ricezione  delle  sentenze   e   del   certificato,   nonche'   della
corrispondenza  ufficiale  ad  esse  relativa.  Il  Ministero   della
giustizia  cura  altresi'  la  trasmissione  e  la  ricezione   delle
informazioni ai sensi dell'articolo 20. 
  3. Nei limiti indicati  dal  presente  decreto,  e'  consentita  la
corrispondenza diretta tra le autorita' giudiziarie.  In  tale  caso,
l'autorita' giudiziaria italiana competente informa immediatamente il
Ministero della giustizia della trasmissione o della ricezione di una
sentenza di condanna.