Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) ufficiale o ufficialmente: stabilito, autorizzato o realizzato
dal Servizio fitosanitario competente, come definito all'articolo  2,
paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2000/29/CE; 
    b)  varieta'  di  patata  resistente:   una   varieta'   la   cui
coltivazione controlla in  modo  significativo  lo  sviluppo  di  una
particolare popolazione di nematodi a cisti della patata; 
    c) esame: un metodo procedurale volto a determinare  la  presenza
di nematodi a cisti della patata in una parcella; 
    d) indagine: un metodo procedurale applicato per  un  periodo  di
tempo definito per accertare la distribuzione dei  nematodi  a  cisti
della patata nel territorio della Repubblica; 
    e) parcella: un appezzamento di  terreno  condotto  dal  medesimo
coltivatore,   delimitato   da   confini   identificabili    (strade,
capezzagne,   canali,   scoline   ecc.),   soggetto    al    medesimo
avvicendamento e nel quale siano impiegate le medesime attrezzature e
tecniche colturali.