Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) ufficiale o ufficialmente: stabilito, autorizzato o realizzato dal Servizio fitosanitario competente, come definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2000/29/CE; b) varieta' di patata resistente: una varieta' la cui coltivazione controlla in modo significativo lo sviluppo di una particolare popolazione di nematodi a cisti della patata; c) esame: un metodo procedurale volto a determinare la presenza di nematodi a cisti della patata in una parcella; d) indagine: un metodo procedurale applicato per un periodo di tempo definito per accertare la distribuzione dei nematodi a cisti della patata nel territorio della Repubblica; e) parcella: un appezzamento di terreno condotto dal medesimo coltivatore, delimitato da confini identificabili (strade, capezzagne, canali, scoline ecc.), soggetto al medesimo avvicendamento e nel quale siano impiegate le medesime attrezzature e tecniche colturali.