IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, che demanda allo Stato la potesta' regolamentare per definire la disciplina esecutiva e attuativa del codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni amministrazione o soggetto equiparato; Visto l'articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, che demanda al regolamento di cui all'articolo 5 dello stesso decreto legislativo la disciplina regolamentare del sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi; Visto l'articolo 201 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, che demanda al regolamento di cui all'articolo 5 dello stesso decreto legislativo la disciplina degli specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui all'articolo 198, ad integrazione di quelli generali definiti dal medesimo regolamento; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso in data 22 giugno 2007; Acquisito il parere dell'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture trasmesso in data 11 luglio 2007; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 2007; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 settembre 2007; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2007; Visti i rilievi della Corte dei conti espressi in data 26 maggio 2008; Acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso in data 24 dicembre 2008; Acquisito il parere dell'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture trasmesso in data 18 dicembre 2008; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 25 marzo 2009; Vista la nuova deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009; Acquisito il parere dell'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture trasmesso in data 11 febbraio 2010; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 febbraio 2010; Ritenuto che, in relazione all'articolo 26, rispetto al contenuto della relazione geologica, la disposizione regolamentare, sotto il profilo strettamente tecnico, sia maggiormente rispondente all'ambito di competenza della geologia, secondo quanto espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nel parere del 22 giugno 2007 e riconosciuto anche dal Consiglio di Stato nel parere reso in data 24 febbraio 2010; Ritenuto che, in relazione all'articolo 64, comma 6, l'inserimento della pendenza di giudizio tra le cause ostative al rilascio dell'autorizzazione all'attivita' di attestazione contrasti con il principio della presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva statuito dall'ordinamento e che le cause ostative riferite allo stato di fallimento o altra procedura concorsuale e alla regolarita' contributiva, previdenziale e assistenziale, siano appropriatamente riferibili alle persone giuridiche e non anche alle persone fisiche; Ritenuto che, in relazione all'articolo 72, la disposizione regolamentare sia necessaria a precisare, sulla base della previsione all'articolo 40, comma 4, lettera f-bis), del codice, il ruolo di vigilanza svolto sul sistema di qualificazione delle imprese, oltre che dall'Autorita', anche dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui e' attribuita l'attivita' di rilascio dell'attestazione di qualificazione del contraente generale; Ritenuto che, in relazione all'articolo 85, comma 1, la previsione della possibilita' per l'appaltatore di conseguire la qualificazione nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria anche sulla base dei lavori di tali categorie affidati in subappalto, nel limite del 10% dell'importo degli stessi, favorisca l'apertura del mercato e l'ampliamento della dinamica concorrenziale nel settore dei contratti pubblici di lavori, e non contrasti con le disposizioni legislative vigenti in materia di qualificazione e con la disciplina in materia di subappalto; Ritenuto che, in relazione all'articolo 94, in materia di consorzi stabili, la disposizione prevista dalla previgente disciplina regolamentare, che consentiva, per un periodo di cinque anni dalla costituzione, la somma dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ai fini della partecipazione del consorzio alle gare, sia assorbita dall'articolo 36, comma 7, primo periodo, del codice, di piu' ampia portata, e che non comporti disallineamenti con le disposizioni regolamentari in materia di servizi e forniture, per i quali l'articolo 277, comma 3, del regolamento prevede criteri semplificati in attuazione all'articolo 35 del codice; Ritenuto che, in relazione all'articolo 103, relativamente alla traduzione in lingua italiana dei documenti riferita alla qualificazione delle imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia, atteso che nel testo regolamentare non e' presente una parte comune per tutti i tipi di qualificazione, non sia opportuno prevedere, una norma di carattere generale valevole per tutti i tipi di qualificazione, in luogo di specifiche disposizioni inserite nei singoli articoli di riferimento; Ritenuto che, in relazione all'articolo 216, comma 7, in materia di affidamento del collaudo, l'inserimento di un'ulteriore disposizione che preveda l'incompatibilita' per i soggetti che hanno partecipato alla verifica del progetto, non sia necessario, atteso che detta causa di incompatibilita' e' gia' contemplata alla lettera e) del medesimo comma, che contiene espresso riferimento agli articoli 93, comma 6, e 112 del codice; Ritenuto che, in relazione all'articolo 234, commi 1 e 2, la previsione circa il riferimento alla relazione riservata sulle richieste dell'appaltatore non contrasti con la disposizione di cui all'articolo 229, che disciplina i contenuti del certificato di collaudo, in quanto la relazione riservata e' un documento distinto dalla relazione di collaudo contenuta nel certificato di collaudo, che viene trasmesso a corredo di esso solo in caso di iscrizione di riserve da parte dell'appaltatore; Ritenuto che, in relazione all'articolo 236, in materia di collaudo per lavori di particolare complessita', non sia corretto prevedere all'articolo 2, comma 2, del regolamento la generalizzata applicazione del titolo X, parte II, che, ai sensi dell'articolo 180, comma 1, del codice, e' applicabile per le infrastrutture strategiche limitatamente alle disposizioni individuate dai singoli bandi di gara, atteso che la disciplina del collaudo per le infrastrutture strategiche e' dettata dal combinato disposto degli articoli 178, comma 2, e 180, comma 1, del codice; Ritenuto che, in relazione all'articolo 238, in materia di compenso ai collaudatori, la disposizione che prevede la remunerazione sulla base delle tariffe professionali dei collaudatori interni alla stazione appaltante, nel caso di commissioni di collaudo miste, sia necessaria ad evitare situazioni di disparita' di trattamento tra i componenti della stessa commissione di collaudo che svolgono la medesima attivita' ed assumono le medesime responsabilita'; Ritenuto che, in relazione all'articolo 241, la disposizione riferita al contenuto della scheda tecnica, nell'ambito della progettazione dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale, secondo quanto evidenziato dal competente Ministero per i beni e le attivita' culturali, sia conforme all'articolo 202 del codice e sia necessaria, a fini di maggiore chiarezza, per definire nel dettaglio il contenuto dell'elaborato, in modo da evitare la sovrapposizione della stessa con la scheda di catalogazione del bene, depotenziandone il ruolo; Ritenuto che, in relazione all'articolo 247, in materia di verifica dei progetti per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale, secondo quanto evidenziato dal competente Ministero per i beni e le attivita' culturali, non sussiste incompatibilita' tra l'attivita' di redazione della scheda tecnica e l'attivita' di verifica, atteso che la redazione della scheda tecnica non comporta alcuna scelta metodologica relativa al futuro intervento sul bene che possa giustificare l'incompatibilita' tra le due attivita'; Ritenuto che, in relazione all'articolo 266, comma 1, la disposizione che impone al bando di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura di stabilire una misura percentuale massima di ribasso consentito, a seconda del tipo di intervento, sia necessaria a garantire la qualita' delle prestazioni, minata da eccessivi ribassi; Ritenuto che, in relazione all'articolo 266, comma 4, la disposizione che configura il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa come unico criterio di aggiudicazione applicabile per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, sia necessaria in quanto trattasi di specifici servizi che richiedono una valutazione dell'offerta non limitata al solo elemento prezzo ma estesa anche ad elementi relativi all'aspetto tecnico dell'offerta e che la disposizione trova copertura normativa di rango primario nell'articolo 81, comma 1, del codice, attuativa degli articoli 55 e 53 rispettivamente della direttiva 2004/17/CE e 2004/18/CE, che fa salve disposizioni, anche regolamentari, relative alla remunerazione di servizi specifici; Sentito il Ministero degli affari esteri; Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 2010; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri per le politiche europee, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attivita' culturali, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: INDICE PARTE I - DISPOSIZIONI COMUNI TITOLO I - POTESTA' REGOLAMENTARE E DEFINIZIONI Articolo 1 - Ambito di applicazione del regolamento Articolo 2 - Disposizioni relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi Articolo 3 - Definizioni TITOLO II - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA Articolo 4 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore Articolo 5 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore Articolo 6 - Documento unico di regolarita' contributiva TITOLO III - ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI Articolo 7 - Sito informatico presso l'Osservatorio Articolo 8 - Casellario informatico PARTE II - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI TITOLO I - ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE CAPO I - Organi del procedimento Articolo 9 - Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici Articolo 10 - Funzioni e compiti del responsabile del procedimento CAPO II - Programmazione dei lavori Articolo 11 - Disposizioni preliminari per la programmazione dei lavori Articolo 12 - Accantonamento per transazioni e accordi bonari Articolo 13 - Programma triennale ed elenchi annuali TITOLO II - PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO CAPO I - Progettazione Sezione I - Disposizioni generali Articolo 14 - Studio di fattibilita' Articolo 15 - Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche Articolo 16 - Quadri economici Sezione II - Progetto preliminare Articolo 17 - Documenti componenti il progetto preliminare Articolo 18 - Relazione illustrativa del progetto preliminare Articolo 19 - Relazione tecnica Articolo 20 - Studio di prefattibilita' ambientale Articolo 21 - Elaborati grafici del progetto preliminare Articolo 22 - Calcolo sommario della spesa e quadro economico Articolo 23 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare Sezione III - Progetto definitivo Articolo 24 - Documenti componenti il progetto definitivo Articolo 25 - Relazione generale del progetto definitivo Articolo 26 - Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo Articolo 27 - Studio di impatto ambientale e studio di fattibilita' ambientale Articolo 28 - Elaborati grafici del progetto definitivo Articolo 29 - Calcoli delle strutture e degli impianti Articolo 30 - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo Articolo 31 - Piano particellare di esproprio Articolo 32 - Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo Sezione IV - Progetto esecutivo Articolo 33 - Documenti componenti il progetto esecutivo Articolo 34 - Relazione generale del progetto esecutivo Articolo 35 - Relazioni specialistiche Articolo 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo Articolo 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti Articolo 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti Articolo 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera Articolo 40 - Cronoprogramma Articolo 41 - Elenco dei prezzi unitari Articolo 42 - Computo metrico estimativo e quadro economico Articolo 43 - Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto CAPO II - Verifica del progetto Articolo 44 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di verifica del progetto Articolo 45 - Finalita' della verifica Articolo 46 - Accreditamento Articolo 47 - Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante Articolo 48 - Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante Articolo 49 - Disposizioni generali riguardanti l'attivita' di verifica Articolo 50 - Requisiti per la partecipazione alle gare Articolo 51 - Procedure di affidamento Articolo 52 - Criteri generali della verifica Articolo 53 - Verifica della documentazione Articolo 54 - Estensione del controllo e momenti della verifica Articolo 55 - Validazione Articolo 56 - Responsabilita' Articolo 57 - Garanzie Articolo 58 - Conferenza dei servizi Articolo 59 - Acquisizione dei pareri e conclusione delle attivita' di verifica TITOLO III - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E REQUISITI PER GLI ESECUTORI DI LAVORI CAPO I - Disposizioni generali Articolo 60 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di qualificazione degli esecutori di lavori Articolo 61 - Categorie e classifiche Articolo 62 - Qualificazione di imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia Articolo 63 - Sistema di qualita' aziendale CAPO II - Autorizzazione degli organismi di attestazione Articolo 64 - Requisiti generali e di indipendenza delle SOA Articolo 65 - Controlli sulle SOA Articolo 66 - Partecipazioni azionarie Articolo 67 - Requisiti tecnici delle SOA Articolo 68 - Rilascio della autorizzazione Articolo 69 - Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate Articolo 70 - Attivita' di qualificazione e organizzazione delle SOA - Tariffe Articolo 71 - Vigilanza dell'Autorita' Articolo 72 - (Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti) Articolo 73 - Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di attestazione Articolo 74 - Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell'obbligo d'informazione Articolo 75 - Attivita' delle SOA CAPO III - Requisiti per la qualificazione Articolo 76 - Domanda di qualificazione Articolo 77 - Verifica triennale Articolo 78 - Requisiti d'ordine generale Articolo 79 - Requisiti di ordine speciale Articolo 80 - Incremento convenzionale premiante Articolo 81 - Requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili Articolo 82 - Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti Articolo 83 - Determinazione del periodo di attivita' documentabile e dei relativi importi e certificati Articolo 84 - Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero Articolo 85 - Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente generale Articolo 86 - Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi Articolo 87 - Direzione tecnica Articolo 88 - Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento Articolo 89 - Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA Articolo 90 - Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro Articolo 91 - Decadenza dell'attestazione di qualificazione CAPO IV - Soggetti abilitati ad assumere lavori Articolo 92 - Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti Articolo 93 - Societa' tra concorrenti riuniti o consorziati Articolo 94 - Consorzi stabili Articolo 95 - Requisiti del concessionario Articolo 96 - Requisiti del proponente e attivita' di asseverazione TITOLO IV - MODALITA' TECNICHE E PROCEDURALI PER LA QUALIFICAZIONE DEI CONTRAENTI GENERALI Articolo 97 - Domanda di qualificazione a contraente generale Articolo 98 - Procedimento per il rilascio e la decadenza dell'attestazione Articolo 99 - Procedimento per il rinnovo dell'attestazione Articolo 100 - Documentazione della domanda nel caso di impresa singola in forma di societa' commerciale o cooperativa stabilita nella Repubblica italiana Articolo 101 - Documentazione nel caso di consorzio stabile Articolo 102 - Documentazione nel caso di consorzio di cooperative Articolo 103 - Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia Articolo 104 - Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento TITOLO V - SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI E SELEZIONE DELLE OFFERTE CAPO I - Appalti e concessioni Sezione prima: Disposizioni generali Articolo 105 - Lavori di manutenzione Articolo 106 - Disposizioni preliminari per gli appalti e le concessioni dei lavori pubblici Articolo 107 - Categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere speciali Articolo 108 - Condizione per la partecipazione alle gare Articolo 109 - Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente Sezione seconda: Appalto di lavori Articolo 110 - Disposizioni in materia di pubblicazione degli avvisi e dei bandi Articolo 111 - Esecuzione dei lavori congiunta all'acquisizione di beni immobili Articolo 112 - Valore dei beni immobili in caso di offerta congiunta Articolo 113 - Dialogo competitivo Articolo 114 - Premi nel dialogo competitivo Sezione terza: Concessione di costruzione e gestione di lavori Articolo 115 - Schema di contratto di concessione Articolo 116 - Contenuti dell'offerta CAPO II - Criteri di selezione delle offerte Articolo 117 - Sedute di gara Articolo 118 - Aggiudicazione al prezzo piu' basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo dei lavori Articolo 119 - Aggiudicazione al prezzo piu' basso determinato mediante offerta a prezzi unitari Articolo 120 - Offerta economicamente piu' vantaggiosa - Commissione giudicatrice Articolo 121 - Offerte anomale Articolo 122 - Accordi quadro e aste elettroniche TITOLO VI - GARANZIE E SISTEMA DI GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE CAPO I - Garanzie Articolo 123 - Cauzione definitiva Articolo 124 - Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi Articolo 125 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita' civile verso terzi Articolo 126 - Polizza di assicurazione indennitaria decennale Articolo 127 - Requisiti dei fideiussori Articolo 128 - Garanzie di raggruppamenti temporanei CAPO II - Sistema di garanzia globale di esecuzione Articolo 129 - Istituzione e definizione del sistema di garanzia globale di esecuzione Articolo 130 - Modalita' di presentazione della garanzia globale di esecuzione Articolo 131 - Oggetto e durata della garanzia globale di esecuzione Articolo 132 - Norme per il caso di attivazione della garanzia di cui all'articolo 113 del codice Articolo 133 - Norme per il caso di attivazione della garanzia di subentro nell'esecuzione Articolo 134 - Rapporti tra le parti - Requisiti del garante e del subentrante Articolo 135 - Limiti di garanzia Articolo 136 - Finanziamenti a rivalsa limitata TITOLO VII - IL CONTRATTO Articolo 137 - Documenti facenti parte integrante del contratto Articolo 138 - Contenuto dei capitolati e dei contratti Articolo 139 - Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'affidatario Articolo 140 - Anticipazione Articolo 141 - Pagamenti in acconto Articolo 142 - Ritardato pagamento Articolo 143 - Termini di pagamento degli acconti e del saldo Articolo 144 - Interessi per ritardato pagamento Articolo 145 - Penali e premio di accelerazione Articolo 146 - Inadempimento dell'esecutore TITOLO VIII - ESECUZIONE DEI LAVORI CAPO I - Direzione dei lavori Articolo 147 - Ufficio della direzione dei lavori Articolo 148 - Direttore dei lavori Articolo 149 - Direttori operativi Articolo 150 - Ispettori di cantiere Articolo 151 - Sicurezza nei cantieri CAPO II - Esecuzione dei lavori Sezione prima - Disposizioni preliminari Articolo 152 - Disposizioni e ordini di servizio Sezione seconda - Consegna dei lavori Articolo 153 - Giorno e termine per la consegna Articolo 154 - Processo verbale di consegna Articolo 155 - Differenze riscontrate all'atto della consegna Articolo 156 - Consegna di materiali da un esecutore ad un altro Articolo 157 - Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori Sezione terza - Esecuzione in senso stretto Articolo 158 - Sospensione e ripresa dei lavori Articolo 159 - Ulteriori disposizioni relative alla sospensione e ripresa dei lavori - Proroghe e tempo per la ultimazione dei lavori Articolo 160 - Sospensione illegittima Articolo 161 - Variazioni ed addizioni al progetto approvato Articolo 162 - Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall'esecutore Articolo 163 - Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto Articolo 164 - Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore Articolo 165 - Sinistri alle persone e danni Articolo 166 - Danni cagionati da forza maggiore Articolo 167 - Accettazione, qualita' ed impiego dei materiali Articolo 168 - Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare Articolo 169 - Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo Sezione quarta - Subappalto Articolo 170 - Subappalto e cottimo Sezione quinta - Adeguamento dei prezzi Articolo 171 - Modalita' per il calcolo e il pagamento della compensazione Articolo 172 - Modalita' per l'applicazione del prezzo chiuso CAPO III - Lavori in economia Articolo 173 - Cottimo fiduciario Articolo 174 - Autorizzazione della spesa per lavori in economia Articolo 175 - Lavori d'urgenza Articolo 176 - Provvedimenti in casi di somma urgenza Articolo 177 - Perizia suppletiva per maggiori spese TITOLO IX - CONTABILITA' DEI LAVORI CAPO I - Scopo e forma della contabilita' Articolo 178 - Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti Articolo 179 - Lavori in economia contemplati nel contratto Articolo 180 - Accertamento e registrazione dei lavori Articolo 181 - Elenco dei documenti amministrativi e contabili Articolo 182 - Giornale dei lavori Articolo 183 - Libretti di misura dei lavori e delle provviste Articolo 184 - Annotazione dei lavori a corpo Articolo 185 - Modalita' della misurazione dei lavori Articolo 186 - Lavori e somministrazioni su fatture Articolo 187 - Liste settimanali delle somministrazioni Articolo 188 - Forma del registro di contabilita' Articolo 189 - Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilita' Articolo 190 - Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilita' Articolo 191 - Forma e contenuto delle riserve Articolo 192 - Titoli speciali di spesa Articolo 193 - Sommario del registro Articolo 194 - Stato di avanzamento lavori Articolo 195 - Certificato per pagamento di rate Articolo 196 - Disposizioni in materia di documento unico di regolarita' contributiva in sede di esecuzione dei lavori Articolo 197 - Contabilizzazione separata di lavori Articolo 198 - Lavori annuali estesi a piu' esercizi Articolo 199 - Certificato di ultimazione dei lavori Articolo 200 - Conto finale dei lavori Articolo 201 - Reclami dell'esecutore sul conto finale Articolo 202 - Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale CAPO II - Contabilita' dei lavori in economia Articolo 203 - Annotazione dei lavori ad economia Articolo 204 - Conti dei fornitori Articolo 205 - Pagamenti Articolo 206 - Giustificazione di minute spese Articolo 207 - Rendiconto mensile delle spese Articolo 208 - Rendiconto finale delle spese Articolo 209 - Riassunto di rendiconti parziali Articolo 210 - Contabilita' semplificata CAPO III - Norme generali per la tenuta della contabilita' Articolo 211 - Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura Articolo 212 - Iscrizione di annotazioni di misurazione Articolo 213 - Operazioni in contraddittorio con l'esecutore Articolo 214 - Firma dei soggetti incaricati TITOLO X - COLLAUDO DEI LAVORI CAPO I - Disposizioni preliminari Articolo 215 - Oggetto del collaudo Articolo 216 - Nomina del collaudatore Articolo 217 - Documenti da fornirsi al collaudatore Articolo 218 - Avviso ai creditori Articolo 219 - Estensione delle verifiche di collaudo Articolo 220 - Commissioni collaudatrici CAPO II - Visita e procedimento di collaudo Articolo 221 - Visite in corso d'opera Articolo 222 - Visita definitiva e relativi avvisi Articolo 223 - Processo verbale di visita Articolo 224 - Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo Articolo 225 - Valutazioni dell'organo di collaudo Articolo 226 - Discordanza fra la contabilita' e l'esecuzione Articolo 227 - Difetti e mancanze nell'esecuzione Articolo 228 - Eccedenza su quanto e' stato autorizzato ed approvato Articolo 229 - Certificato di collaudo Articolo 230 - Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata Articolo 231 - Obblighi per determinati risultati Articolo 232 - Lavori non collaudabili Articolo 233 - Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo Articolo 234 - Ulteriori provvedimenti amministrativi Articolo 235 - Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo Articolo 236 - Collaudo dei lavori di particolare complessita' tecnica o di grande rilevanza economica Articolo 237 - Certificato di regolare esecuzione Articolo 238 - Compenso spettante ai collaudatori TITOLO XI - LAVORI RIGUARDANTI I BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE CAPO I - Beni del patrimonio culturale Articolo 239 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale Articolo 240 - Scavo archeologico, restauro e manutenzione CAPO II - Progettazione Articolo 241 - Attivita' di progettazione per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale Articolo 242 - Progetto preliminare per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale Articolo 243 - Progetto definitivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale Articolo 244 - Progetto esecutivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale Articolo 245 - Progettazione dello scavo archeologico Articolo 246 - Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza riguardanti i beni del patrimonio culturale Articolo 247 - Verifica dei progetti per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale Articolo 248 - Qualificazione e direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale CAPO III - Esecuzione e collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale Articolo 249 - Lavori di manutenzione riguardanti i beni del patrimonio culturale Articolo 250 - Consuntivo scientifico Articolo 251 - Collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale PARTE III - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA NEI SETTORI ORDINARI TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 252 - Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria Articolo 253 - Limiti alla partecipazione alle gare Articolo 254 - Requisiti delle societa' di ingegneria Articolo 255 - Requisiti delle societa' di professionisti Articolo 256 - Requisiti dei consorzi stabili di societa' di professionisti e di societa' di ingegneria Articolo 257 - Penali Articolo 258 - Commissioni giudicatrici per il concorso di idee e per il concorso di progettazione Articolo 259 - Concorso di idee Articolo 260 - Concorso di progettazione TITOLO II - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI Articolo 261 - Disposizioni generali in materia di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria Articolo 262 - Corrispettivo Articolo 263 - Requisiti di partecipazione Articolo 264 - Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito Articolo 265 - Numero massimo di candidati da invitare Articolo 266 - Modalita' di svolgimento della gara Articolo 267 - Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro TITOLO III - GARANZIE Articolo 268 - Disposizioni applicabili Articolo 269 - Polizza assicurativa del progettista Articolo 270 - Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione PARTE IV - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI TITOLO I - PROGRAMMAZIONE E ORGANI DEL PROCEDIMENTO Articolo 271 - Programmazione dell'attivita' contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi Articolo 272 - Il responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture Articolo 273 - Funzioni e compiti del responsabile del procedimento Articolo 274 - Responsabile del procedimento negli acquisti tramite centrali di committenza TITOLO II - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, SISTEMI DI REALIZZAZIONE E SELEZIONE DELLE OFFERTE CAPO I - Requisiti per la partecipazione e sistemi di realizzazione Articolo 275 - Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento Articolo 276 - Societa' tra concorrenti riuniti o consorziati Articolo 277 - Consorzi stabili per servizi e forniture Articolo 278 - Finanza di progetto nei servizi Articolo 279 - Progettazione di servizi e forniture e concorsi di progettazione di servizi e forniture Articolo 280 - Garanzie e verifica della progettazione di servizi e forniture Articolo 281 - Criteri di applicabilita' delle misure di gestione ambientale CAPO II - Criteri di selezione delle offerte Articolo 282 - Commissione giudicatrice Articolo 283 - Selezione delle offerte Articolo 284 - Offerte anomale Articolo 285 - Servizi sostitutivi di mensa Articolo 286 - Servizi di pulizia CAPO III - Procedure di scelta del contraente ed aste elettroniche Articolo 287 - Accordo quadro e sistema dinamico di acquisizione Articolo 288 - Asta elettronica Articolo 289 - Sistema informatico di negoziazione Articolo 290 - Gestore del sistema informatico Articolo 291 - Modalita' e partecipazione all'asta elettronica Articolo 292 - Modalita' di formulazione delle offerte migliorative e conclusione dell'asta Articolo 293 - Individuazione delle offerte anormalmente basse e aggiudicazione Articolo 294 - Condizioni e modalita' di esercizio del diritto di accesso Articolo 295 - Procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici Articolo 296 - Bando di gara e termini per le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici TITOLO III - ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTABILITA' DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI CAPO I - Esecuzione del contratto Sezione I - Disposizioni Generali Articolo 297 - Norme applicabili all'esecuzione di servizi e forniture Articolo 298 - Penali, premio di accelerazione, garanzie, danni e riconoscimenti a favore dei creditori Sezione II - Direttore dell'esecuzione Articolo 299 - Gestione dell'esecuzione del contratto Articolo 300 - Direttore dell'esecuzione del contratto Articolo 301 - Compiti del direttore dell'esecuzione del contratto Sezione III - Esecuzione del contratto e contabilita' Articolo 302 - Giorno e termine per l'avvio dell'esecuzione del contratto Articolo 303 - Avvio dell'esecuzione del contratto Articolo 304 - Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto Articolo 305 - Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardato avvio dell'esecuzione del contratto Articolo 306 - Svincolo progressivo della cauzione in caso di contratti stipulati da centrali di committenza Articolo 307 - Contabilita' e pagamenti Articolo 308 - Sospensione dell'esecuzione del contratto Articolo 309 - Certificato di ultimazione delle prestazioni CAPO II - Modifiche in corso di esecuzione del contratto Articolo 310 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore Articolo 311 - Varianti introdotte dalla stazione appaltante TITOLO IV - VERIFICA DI CONFORMITA' Articolo 312 - Oggetto delle attivita' di verifica di conformita' Articolo 313 - Termini delle attivita' di verifica di conformita' Articolo 314 - Incarico di verifica della conformita' Articolo 315 - Documenti da fornirsi al soggetto incaricato della verifica di conformita' Articolo 316 - Estensione della verifica di conformita' Articolo 317 - Verifica di conformita' in corso di esecuzione Articolo 318 - Verifica di conformita' definitiva e relativi avvisi Articolo 319 - Processo verbale Articolo 320 - Oneri dell'esecutore nelle operazioni di verifica di conformita' Articolo 321 - Verifiche e valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformita' Articolo 322 - Certificato di verifica di conformita' Articolo 323 - Contestazioni formulate dall'esecutore sul certificato di verifica di conformita' Articolo 324 - Provvedimenti successivi alla verifica di conformita' Articolo 325 - Attestazione di regolare esecuzione TITOLO V - ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA E IN ECONOMIA CAPO I - Acquisizioni sotto soglia Articolo 326 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture sotto soglia Articolo 327 - Requisiti Articolo 328 - Mercato elettronico CAPO II - Acquisizione di servizi e forniture in economia Articolo 329 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture in economia Articolo 330 - Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia Articolo 331 - Pubblicita' e comunicazioni Articolo 332 - Affidamenti in economia Articolo 333 - Svolgimento della procedura di amministrazione diretta Articolo 334 - Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario Articolo 335 - Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici Articolo 336 - Congruita' dei prezzi Articolo 337 - Termini di pagamento Articolo 338 - Procedure contabili PARTE V - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI TITOLO I - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI DI RILEVANZA COMUNITARIA CAPO I - Disciplina regolamentare applicabile Articolo 339 - Norme applicabili CAPO II - Selezione qualitativa degli offerenti e qualificazione Articolo 340 - Requisiti di qualificazione TITOLO II - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA Articolo 341 - Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria TITOLO III - ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE NEI SETTORI SPECIALI Articolo 342 - Organi del procedimento e programmazione PARTE VI - CONTRATTI ESEGUITI ALL'ESTERO TITOLO I - Contratti nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49 Articolo 343 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo Articolo 344 - Programmazione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione Articolo 345 - Progettazione di lavori relativi agli interventi di cooperazione Articolo 346 - Misure organizzative per la gestione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione Articolo 347 - Aggiudicazione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione Articolo 348 - Direzione dei lavori relativi agli interventi di cooperazione Articolo 349 - Collaudo e verifica di conformita' di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione Articolo 350 - Adeguamento dei prezzi per i contratti relativi agli interventi di cooperazione TITOLO II - Lavori su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri Articolo 351 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori da eseguirsi presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri Articolo 352 - Progettazione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri Articolo 353 - Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri Articolo 354 - Direzione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri Articolo 355 - Collaudo dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri Articolo 356 - Adeguamento dei prezzi per i lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri PARTE VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI Articolo 357 - Norme transitorie Articolo 358 - Disposizioni abrogate Articolo 359 - Entrata in vigore ALLEGATI Allegato A - Categorie di opere generali e specializzate Allegato B - Certificato di esecuzione dei lavori Allegato B.1 - Certificato di esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 357, commi 14 e 15, del regolamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Allegato C - Corrispettivi e oneri per le attivita' di qualificazione Allegato D - Incremento convenzionale premiante Allegato E - Domanda di qualificazione a contraente generale Allegato F - Esperienza dei direttori tecnici, dei responsabili di cantiere o dei responsabili di progetto, acquisita in qualita' di responsabile di cantiere e di progetto Allegato G - Contratti relativi a lavori: metodi di calcolo per l'offerta economicamente piu' vantaggiosa Allegato H - Schema di garanzia globale di esecuzione Allegato I - Valutazione delle proposte progettuali nei concorsi di progettazione Allegato L - Criteri per l'attribuzione dei punteggi per la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerte Allegato M - Contratti relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria: metodi di calcolo per l'offerta economicamente piu' vantaggiosa Allegato N - Curriculum vitae Allegato O - Scheda referenze professionali Allegato P - Contratti relativi a forniture e a altri servizi: metodi di calcolo per l'offerta economicamente piu' vantaggiosa Art. 1 Ambito di applicazione del regolamento (art. 1, d.P.R. n. 554/1999) 1. Il presente regolamento detta la disciplina esecutiva ed attuativa relativa alla materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", che in prosieguo assume la denominazione di codice. 2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del codice, le amministrazioni e gli enti statali applicano le disposizioni del presente regolamento. 3. Ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, del codice, le regioni a statuto ordinario, e ogni altra amministrazione o soggetto equiparato, diversi dai soggetti di cui al comma 2, applicano, in quanto esecutive o attuative di disposizioni rientranti, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del codice, in ambiti di legislazione statale esclusiva, le disposizioni del presente regolamento: a) della parte I (disposizioni comuni); b) della parte II (contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari) ad esclusione del titolo I (organi del procedimento e programmazione), dell'articolo 120, commi 3 e 4, dell'articolo 121, comma 6; c) della parte III (contratti pubblici relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari), ad esclusione dell'articolo 252, comma 1; d) della parte IV (contratti pubblici relativi a forniture e ad altri servizi nei settori ordinari), ad esclusione del titolo I (programmazione e organi del procedimento) e dell'articolo 282, commi 1 e 2; e) della parte V (contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali) ad esclusione dell'articolo 342; f) della parte VI (contratti eseguiti all'estero) ad esclusione dell'articolo 344; g) della parte VII (disposizioni transitorie e abrogazioni). 4. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i soggetti di cui al comma 3, applicano, in quanto esecutive o attuative di disposizioni rientranti, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del codice, in ambiti di legislazione regionale concorrente, fino a quando le regioni non avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dal codice, le disposizioni del presente regolamento: a) della parte II, titolo I (organi del procedimento e programmazione); b) dell'articolo 120, commi 3 e 4; c) dell'articolo 121, comma 6; d) dell'articolo 252, comma 1; e) della parte IV, titolo I (programmazione e organi del procedimento); f) dell'articolo 282, commi 1 e 2; g) dell'articolo 342. 5. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano limitatamente alle disposizioni che attuano norme del codice che rientrano nella competenza legislativa statale esclusiva anche nei confronti di dette regioni e province autonome.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.O., e' il seguente: “Art. 5 (Regolamento e capitolati) - 1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato. 2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni e province autonome. 3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesa, il regolamento di cui al comma 1 e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 4. Il regolamento e' adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attivita' produttive, dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento puo' essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresi' alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento. 5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali e' di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a: a) programmazione dei lavori pubblici; b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze; c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico; d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche; e) forme di pubblicita' e di conoscibilita' degli atti procedimentali, nonche' procedure di accesso a tali atti; f) modalita' di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatorio; g) requisiti soggettivi compresa la regolarita' contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, certificazioni di qualita', nonche' qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice, anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese; h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalita' di funzionamento delle commissioni giudicatrici; i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attivita' di supporto tecnico-amministrativo; l) procedure di esame delle proposte di variante; m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonche' modalita' applicative; n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118; o) norme riguardanti le attivita' necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento; p) modalita' di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione; q) tenuta dei documenti contabili; r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore; s) collaudo e attivita' di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualita', le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilita' dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori; s-bis) tutela dei diritti dei lavoratori, secondo quanto gia' previsto ai sensi del regolamento recante capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145. 6. Per assicurare la compatibilita' con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, nonche' per lavori su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri, il regolamento, sentito il Ministero degli affari esteri, tiene conto della specialita' delle condizioni per la realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea. 7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalita' dei propri contratti o di specifici contratti, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell'invito costituiscono parte integrante del contratto. 8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici statali e' adottato il capitolato generale, con decreto del Ministro delle infrastrutture, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o nell'invito, costituisce parte integrante del contratto. 9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al comma 8 puo' essere richiamato nei bandi o negli inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali.”. - Il testo dell'articolo 40 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: “Art. 40 (Qualificazione per eseguire lavori pubblici) - 1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attivita' ai principi della qualita', della professionalita' e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualita' aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente. 2. Con il regolamento previsto dall'articolo 5, viene disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi. Con il regolamento di cui all'articolo 5 possono essere altresi' periodicamente revisionate le categorie di qualificazione con la possibilita' di prevedere eventuali nuove categorie. 3. Il sistema di qualificazione e' attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorita'. L'attivita' di attestazione e' esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Le SOA nell'esercizio dell'attivita' di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479 del codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente. Agli organismi di attestazione e' demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di: a) certificazione di sistema di qualita' conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; b) requisiti di ordine generale nonche' tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. Tra i requisiti tecnico - organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti. 4. Il regolamento definisce in particolare: a) soppressa; b) le modalita' e i criteri di autorizzazione e di eventuale decadenza nei confronti degli organismi di attestazione, nonche' i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere. c) le modalita' di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualita', di cui al comma 3, lettera a), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), nonche' le modalita' per l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio; d) i requisiti di ordine generale in conformita' all'articolo 38, e i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera b), con le relative misure in rapporto all'entita' e alla tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarita' contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili. Tra i requisiti di capacita' tecnica e professionale il regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di gestione ambientale. e) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attivita' di qualificazione; f) le modalita' di verifica della qualificazione; la durata dell'efficacia della qualificazione e' di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonche' dei requisiti di capacita' strutturale da indicare nel regolamento; il periodo di durata della validita' delle categorie generali e speciali oggetto della revisione di cui al comma 2; la verifica di mantenimento sara' tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai tre quinti della stessa; f-bis) le modalita' per assicurare, nel quadro delle rispettive competenze, l'azione coordinata in materia di vigilanza sull'attivita' degli organismi di attestazione avvalendosi delle strutture e delle risorse gia' a disposizione per tale finalita' e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla decadenza dell'autorizzazione, per le irregolarita', le illegittimita' e le illegalita' commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni nonche' in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'Autorita', secondo un criterio di proporzionalita' e nel rispetto del principio del contraddittorio; g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 6, comma 11, e di sanzioni interdittive, fino alla decadenza dell'attestazione di qualificazione, nei confronti degli operatori economici che non rispondono a richieste di informazioni e atti formulate dall'Autorita' nell'esercizio del potere di vigilanza sul sistema di qualificazione, ovvero forniscono informazioni o atti non veritieri; h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorita', che ne assicura la pubblicita' per il tramite dell'Osservatorio. 5. E' vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli elenchi predisposti dai soggetti di cui all'articolo 32, salvo quanto disposto per la procedura ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia. 6. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa. 7. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualita' conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall'articolo 75 e dall'articolo 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento. 8. Il regolamento stabilisce quali requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma restando la necessita' del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38. 9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio dell'attestazione e i dati da esse risultanti non possono essere contestati immotivatamente. 9-bis. Le SOA sono responsabili della conservazione della documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio delle attestazioni anche dopo la cessazione dell'attivita' di attestazione. Le SOA sono altresi' tenute a rendere disponibile la documentazione e gli atti ai soggetti indicati nel regolamento, anche in caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di attestazione; in caso di inadempimento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11. In ogni caso le SOA restano tenute alla conservazione della documentazione e degli atti di cui al primo periodo per dieci anni o nel diverso termine indicato con il regolamento di cui all'articolo 5. 9-ter. Le SOA hanno l'obbligo di comunicare all'Autorita' l'avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonche' il relativo esito. Le SOA hanno l'obbligo di dichiarare la decadenza dell'attestazione di qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti; in caso di inadempienza l'Autorita' procede a dichiarare la decadenza dell'autorizzazione alla SOA all'esercizio dell'attivita' di attestazione.”. - Il testo dell'articolo 201 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: “Art. 201 (Qualificazione) - 1. Il regolamento di cui all'articolo 5, disciplina gli specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui all'articolo 198, ad integrazione di quelli generali definiti dal medesimo regolamento. 2. In particolare, per i soggetti esecutori dei lavori di cui all'articolo 198, il regolamento disciplina: a) la puntuale verifica, in sede di rilascio delle attestazioni di qualificazione, del possesso dei requisiti specifici da parte dei soggetti esecutori dei lavori indicati all'articolo 198; b) la definizione di nuove categorie di qualificazione che tengano conto delle specificita' dei settori nei quali si suddividono gli interventi dei predetti lavori; c) i contenuti e la rilevanza delle attestazioni di regolare esecuzione dei predetti lavori, ai fini della qualificazione degli esecutori, anche in relazione alle professionalita' utilizzate; d) forme di verifica semplificata del possesso dei requisiti, volte ad agevolare l'accesso alla qualificazione delle imprese artigiane. 3. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti ulteriori specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui all'articolo 198, ad integrazione di quelli definiti dal regolamento di cui all'articolo 5, anche al fine di consentire la partecipazione delle imprese artigiane. 4. Per l'esecuzione dei lavori indicati all'articolo 198, e' sempre necessaria la qualificazione nella categoria di riferimento, a prescindere dall'incidenza percentuale che il valore degli interventi sui beni tutelati assume nell'appalto complessivo.” - Il testo dell'articolo 198 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: “Art. 198 (Ambito di applicazione) -1. Le disposizioni del presente capo dettano la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni e in considerazione delle loro caratteristiche oggettive. 2. Le disposizioni del presente capo relative alle attivita' di cui al comma 1, si applicano, altresi', all'esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei.” - Il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., e' il seguente: “Art. 17 (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.” Note all'art. 1 Per il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle note alle premesse. - Il testo del comma 3 dell'articolo 4, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: “3. Le regioni, nel rispetto dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei concorrenti; alle procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa; ai criteri di aggiudicazione; al subappalto; ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; alle attivita' di progettazione e ai piani di sicurezza; alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilita' e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilita' amministrative; al contenzioso. Resta ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti relativi alla tutela dei beni culturali, i contratti nel settore della difesa, i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza relativi a lavori, servizi, forniture.” - Il testo dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante “Costituzione e funzionamento degli organi regionali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 1953, n. 52 e' il seguente: “Art. 10 - Le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali di cui al primo comma dell'articolo precedente abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse. I Consigli regionali dovranno portare alle leggi regionali le conseguenti necessarie modificazioni entro novanta giorni.”