Art. 2. 
 
         (Organi e articolazione interna delle universita') 
 
  1. Le universita' statali, nel quadro del complessivo  processo  di
riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro  sei  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare  i
propri statuti in materia di organizzazione e di  organi  di  governo
dell'ateneo,  nel  rispetto  dei  principi  di   autonomia   di   cui
all'articolo 33 della Costituzione, ai sensi  dell'articolo  6  della
legge 9 maggio 1989, n. 168,  secondo  principi  di  semplificazione,
efficienza, efficacia, trasparenza  dell'attivita'  amministrativa  e
accessibilita'   delle   informazioni   relative   all'ateneo,    con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) previsione dei seguenti organi: 
      1) rettore; 
      2) senato accademico; 
      3) consiglio di amministrazione; 
      4) collegio dei revisori dei conti; 
      5) nucleo di valutazione; 
      6) direttore generale; 
    b)  attribuzione   al   rettore   della   rappresentanza   legale
dell'universita' e delle funzioni di indirizzo, di  iniziativa  e  di
coordinamento  delle  attivita'  scientifiche  e  didattiche;   della
responsabilita' del perseguimento  delle  finalita'  dell'universita'
secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia,
efficienza, trasparenza e promozione del merito;  della  funzione  di
proposta del documento di programmazione triennale di ateneo, di  cui
all'articolo  1-ter  del  decreto-legge  31  gennaio  2005,   n.   7,
convertito, con modificazioni, dalla legge  31  marzo  2005,  n.  43,
anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico,
nonche' della funzione di proposta del bilancio di previsione annuale
e triennale e del conto consuntivo; della funzione  di  proposta  del
direttore generale ai sensi della  lettera  n)  del  presente  comma,
nonche' di  iniziativa  dei  procedimenti  disciplinari,  secondo  le
modalita' previste dall'articolo  10;  di  ogni  altra  funzione  non
espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto; 
    c) determinazione delle modalita' di elezione del rettore  tra  i
professori ordinari  in  servizio  presso  le  universita'  italiane.
Qualora risulti eletto un professore appartenente  ad  altro  ateneo,
l'elezione  si  configura  anche   come   chiamata   e   concomitante
trasferimento  nell'organico  dei  professori   della   nuova   sede,
comportando altresi' lo  spostamento  della  quota  di  finanziamento
ordinario relativa alla somma degli oneri  stipendiali  in  godimento
presso la sede di provenienza del professore stesso. Il posto che  si
rende in tal modo vacante puo'  essere  coperto  solo  in  attuazione
delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni; 
    d) durata della carica di rettore per un  unico  mandato  di  sei
anni, non rinnovabile; 
    e) attribuzione al senato accademico della competenza a formulare
proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di  ricerca  e
di servizi agli studenti,  anche  con  riferimento  al  documento  di
programmazione triennale di ateneo, di  cui  all'articolo  1-ter  del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' di attivazione, modifica  o
soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, strutture di cui al  comma
2, lettera c); ad approvare il regolamento di ateneo;  ad  approvare,
previo  parere  favorevole  del  consiglio  di   amministrazione,   i
regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti  e  delle
strutture di cui al comma 2, lettera c), in materia di didattica e di
ricerca, nonche' il codice etico  di  cui  al  comma  4;  a  svolgere
funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e  con  le
strutture di cui  al  comma  2,  lettera  c);  a  proporre  al  corpo
elettorale con maggioranza di almeno due terzi  dei  suoi  componenti
una mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi  due
anni dall'inizio del suo mandato; ad  esprimere  parere  obbligatorio
sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo
dell'universita'; 
    f) costituzione del senato accademico su  base  elettiva,  in  un
numero di membri proporzionato  alle  dimensioni  dell'ateneo  e  non
superiore  a  trentacinque  unita',  compresi  il   rettore   e   una
rappresentanza elettiva degli studenti; composizione per  almeno  due
terzi con docenti di ruolo, almeno un terzo dei  quali  direttori  di
dipartimento,  eletti  in  modo  da  rispettare   le   diverse   aree
scientifico-disciplinari dell'ateneo; 
    g) durata in carica del  senato  accademico  per  un  massimo  di
quattro anni e rinnovabilita' del mandato per una sola volta; 
    h) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di
indirizzo   strategico,   di   approvazione   della    programmazione
finanziaria annuale e triennale e del personale, nonche' di vigilanza
sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita'; della competenza  a
deliberare, previo parere  del  senato  accademico,  l'attivazione  o
soppressione di  corsi  e  sedi;  della  competenza  ad  adottare  il
regolamento di amministrazione e contabilita', nonche',  su  proposta
del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti  di
sua competenza, ad approvare il  bilancio  di  previsione  annuale  e
triennale, il conto  consuntivo  e  il  documento  di  programmazione
triennale di cui alla lettera b) del presente comma;  del  dovere  di
trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze
sia il bilancio di  previsione  annuale  e  triennale  sia  il  conto
consuntivo; della competenza  a  conferire  l'incarico  di  direttore
generale di cui alla lettera a), numero 6), del presente comma; della
competenza disciplinare relativamente  ai  professori  e  ricercatori
universitari,  ai  sensi  dell'articolo  10;  della   competenza   ad
approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera e), e dell'articolo 24,  comma  2,
lettera d); 
    i) composizione  del  consiglio  di  amministrazione  nel  numero
massimo di undici  componenti,  inclusi  il  rettore,  componente  di
diritto, ed una rappresentanza elettiva degli studenti;  designazione
o scelta degli altri componenti,  secondo  modalita'  previste  dallo
statuto, tra candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici,
tra personalita' italiane  o  straniere  in  possesso  di  comprovata
competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza  professionale
di alto livello con una  necessaria  attenzione  alla  qualificazione
scientifica culturale;  non  appartenenza  ai  ruoli  dell'ateneo,  a
decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e  per  tutta  la
durata dell'incarico, di un numero di consiglieri non inferiore a tre
nel caso in cui il  consiglio  di  amministrazione  sia  composto  da
undici membri e non inferiore a due nel caso in cui il  consiglio  di
amministrazione sia composto da  un  numero  di  membri  inferiore  a
undici; previsione  che  fra  i  membri  non  appartenenti  al  ruolo
dell'ateneo non  siano  computati  i  rappresentanti  degli  studenti
iscritti  all'ateneo  medesimo;  previsione  che  il  presidente  del
consiglio di amministrazione  sia  il  rettore  o  uno  dei  predetti
consiglieri  esterni  ai  ruoli  dell'ateneo,  eletto  dal  consiglio
stesso; possibilita' di prevedere  il  rinnovo  non  contestuale  dei
diversi membri del consiglio di amministrazione al fine di  garantire
un rinnovo graduale dell'intero consiglio; 
    l) previsione,  nella  nomina  dei  componenti  il  consiglio  di
amministrazione, del rispetto, da parte di ciascuna  componente,  del
principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini  e  donne
nell'accesso agli uffici pubblici; 
    m) durata in carica  del  consiglio  di  amministrazione  per  un
massimo di  quattro  anni;  durata  quadriennale  del  mandato  fatta
eccezione per quello dei rappresentanti  degli  studenti,  di  durata
biennale; rinnovabilita' del mandato per una sola volta; 
    n) sostituzione della figura del direttore amministrativo con  la
figura del direttore  generale,  da  scegliere  tra  personalita'  di
elevata  qualificazione   professionale   e   comprovata   esperienza
pluriennale con funzioni  dirigenziali;  conferimento  da  parte  del
consiglio di amministrazione, su proposta  del  rettore,  sentito  il
parere del senato accademico, dell'incarico  di  direttore  generale,
regolato con contratto di  lavoro  a  tempo  determinato  di  diritto
privato  di  durata  non  superiore  a  quattro   anni   rinnovabile;
determinazione  del  trattamento  economico  spettante  al  direttore
generale in conformita' a criteri e parametri fissati con decreto del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
seguito  denominato  «Ministro»,  di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze;  previsione  del  collocamento   in
aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto  in  caso
di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico; 
    o) attribuzione al direttore generale, sulla base degli indirizzi
forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva  gestione
e  organizzazione  dei  servizi,  delle  risorse  strumentali  e  del
personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonche' dei compiti, in
quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;  partecipazione  del  direttore  generale,  senza
diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione; 
    p) composizione del collegio dei revisori dei conti in numero  di
tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo,
con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi  e
contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno  supplente,
designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno  effettivo
e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e  funzionari  del
Ministero stesso; nomina dei componenti con decreto rettorale; durata
del  mandato  per  un  massimo  di   quattro   anni;   rinnovabilita'
dell'incarico per una sola volta  e  divieto  di  conferimento  dello
stesso a personale dipendente della medesima universita';  iscrizione
di almeno due componenti al Registro dei revisori contabili; 
    q) composizione del nucleo di valutazione, ai sensi  della  legge
19 ottobre 1999, n.  370,  con  soggetti  di  elevata  qualificazione
professionale in prevalenza esterni all' ateneo, il cui curriculum e'
reso pubblico nel sito  internet  dell'universita';  il  coordinatore
puo' essere individuato tra i professori di ruolo dell'ateneo; 
    r) attribuzione  al  nucleo  di  valutazione  della  funzione  di
verifica della  qualita'  e  dell'efficacia  dell'offerta  didattica,
anche sulla  base  degli  indicatori  individuati  dalle  commissioni
paritetiche docenti-studenti, di cui al  comma  2,  lettera  g),  del
presente articolo, nonche' della funzione di verifica  dell'attivita'
di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruita' del  curriculum
scientifico  o  professionale   dei   titolari   dei   contratti   di
insegnamento di cui all'articolo 23,  comma  1,  e  attribuzione,  in
raccordo  con  l'attivita'  dell'ANVUR,   delle   funzioni   di   cui
all'articolo 14 del decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,
relative  alle  procedure  di  valutazione  delle  strutture  e   del
personale,  al  fine  di  promuovere  nelle  universita',  in   piena
autonomia e con modalita'  organizzative  proprie,  il  merito  e  il
miglioramento della performance organizzativa e individuale; 
    s) divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio
di amministrazione di  ricoprire  altre  cariche  accademiche,  fatta
eccezione per il rettore limitatamente  al  senato  accademico  e  al
consiglio di amministrazione e,  per  i  direttori  di  dipartimento,
limitatamente allo stesso senato, qualora risultino  eletti  a  farne
parte; di essere componente di altri  organi  dell'universita'  salvo
che del consiglio di dipartimento; di ricoprire il ruolo di direttore
o presidente delle scuole di specializzazione o  di  fare  parte  del
consiglio di amministrazione delle  scuole  di  specializzazione;  di
rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato
e di ricoprire la carica di rettore o  far  parte  del  consiglio  di
amministrazione, del senato accademico, del nucleo di  valutazione  o
del collegio dei revisori dei conti  di  altre  universita'  italiane
statali, non statali o telematiche;  di  svolgere  funzioni  inerenti
alla  programmazione,  al  finanziamento  e  alla  valutazione  delle
attivita' universitarie nel Ministero e nell'ANVUR; decadenza  per  i
componenti del senato accademico e del consiglio  di  amministrazione
che non  partecipino  con  continuita'  alle  sedute  dell'organo  di
appartenenza. 
  2. Per le medesime finalita' ed entro lo stesso termine di  cui  al
comma 1,  le  universita'  statali  modificano,  altresi',  i  propri
statuti in  tema  di  articolazione  interna,  con  l'osservanza  dei
seguenti vincoli e criteri direttivi: 
    a) semplificazione dell'articolazione  interna,  con  contestuale
attribuzione  al  dipartimento  delle   funzioni   finalizzate   allo
svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita'  didattiche  e
formative,  nonche'  delle  attivita'  rivolte  all'esterno  ad  esse
correlate o accessorie; 
    b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che  a  ciascuno
di essi afferisca un numero di professori,  ricercatori  di  ruolo  e
ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque,  ovvero
quaranta nelle universita' con un numero di  professori,  ricercatori
di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unita', afferenti  a
settori scientifico-disciplinari omogenei; 
    c) previsione della facolta' di istituire tra piu'  dipartimenti,
raggruppati  in  relazione  a  criteri  di  affinita'   disciplinare,
strutture  di  raccordo,  comunque  denominate,   con   funzioni   di
coordinamento  e  razionalizzazione   delle   attivita'   didattiche,
compresa la proposta  di  attivazione  o  soppressione  di  corsi  di
studio, e di gestione dei servizi comuni; previsione  che,  ove  alle
funzioni  didattiche   e   di   ricerca   si   affianchino   funzioni
assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in  materia,  le
strutture assumano i compiti conseguenti secondo le modalita'  e  nei
limiti  concertati  con  la   regione   di   ubicazione,   garantendo
l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali dei docenti di materie
cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca; 
    d) previsione della proporzionalita' del numero complessivo delle
strutture di cui alla lettera c) alle dimensioni  dell'ateneo,  anche
in  relazione  alla  tipologia  scientifico-disciplinare  dell'ateneo
stesso, fermo restando che il numero delle stesse non  puo'  comunque
essere superiore a dodici; 
    e) previsione della  possibilita',  per  le  universita'  con  un
organico di professori, di ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo
determinato inferiore a cinquecento unita', di darsi un'articolazione
organizzativa interna  semplificata  alla  quale  vengono  attribuite
unitariamente le funzioni di cui alle lettere a) e c); 
    f) istituzione di un organo deliberante delle  strutture  di  cui
alla  lettera  c),  ove  esistenti,  composto   dai   direttori   dei
dipartimenti in esse  raggruppati,  da  una  rappresentanza  elettiva
degli studenti, nonche', in misura complessivamente non superiore  al
10 per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti stessi,  da
docenti  scelti,  con  modalita'  definite  dagli  statuti,   tra   i
componenti delle giunte dei dipartimenti, ovvero tra  i  coordinatori
di corsi di studio o di dottorato ovvero  tra  i  responsabili  delle
attivita' assistenziali di competenza della struttura, ove  previste;
attribuzione  delle  funzioni  di  presidente   dell'organo   ad   un
professore ordinario  afferente  alla  struttura  eletto  dall'organo
stesso ovvero nominato secondo modalita' determinate  dallo  statuto;
durata triennale della carica e rinnovabilita' della stessa  per  una
sola volta. La partecipazione all'organo di cui alla presente lettera
non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita'
o rimborsi spese; 
    g) istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna  delle
strutture di cui alle lettere c) ovvero e), senza  maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica,  di  una   commissione   paritetica
docenti-studenti, competente a  svolgere  attivita'  di  monitoraggio
dell'offerta formativa  e  della  qualita'  della  didattica  nonche'
dell'attivita' di servizio agli studenti da parte  dei  professori  e
dei ricercatori; ad individuare indicatori  per  la  valutazione  dei
risultati delle stesse; a  formulare  pareri  sull'attivazione  e  la
soppressione di corsi di studio. La partecipazione  alla  commissione
paritetica  di  cui  alla  presente  lettera  non  da'   luogo   alla
corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese; 
    h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli  studenti  negli
organi di cui al comma 1, lettere f), i) e q), nonche'  alle  lettere
f) e  g)  del  presente  comma,  in  conformita'  a  quanto  previsto
dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995,  n.  120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno  1995,  n.  236;
attribuzione dell'elettorato passivo agli iscritti per la prima volta
e non oltre il primo anno fuori corso  ai  corsi  di  laurea,  laurea
magistrale e dottorato di ricerca dell'universita';  durata  biennale
di ogni mandato e rinnovabilita' per una sola volta; 
    i)  introduzione  di  misure  a   tutela   della   rappresentanza
studentesca, compresa la possibilita' di accesso, nel rispetto  della
vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione  dei  compiti
ad essa attribuiti; 
    l) rafforzamento dell'internazionalizzazione anche attraverso una
maggiore mobilita' dei docenti e degli studenti, programmi  integrati
di  studio,  iniziative  di   cooperazione   interuniversitaria   per
attivita' di studio e di ricerca e l'attivazione,  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di  selezione
svolti in lingua straniera; 
    m) introduzione di sanzioni da irrogare in caso di violazioni del
codice etico. 
  3. Gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento  speciale
adottano, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,
proprie modalita' di organizzazione, nel  rispetto  dei  principi  di
semplificazione, efficienza,  efficacia,  trasparenza  dell'attivita'
amministrativa   e   accessibilita'   delle   informazioni   relative
all'ateneo di cui al comma  1  del  presente  articolo,  fatto  salvo
quanto disposto dall'articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio  1989,
n. 168. 
  4. Le universita' che ne fossero prive adottano  entro  centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un codice
etico della comunita' universitaria formata dal personale  docente  e
ricercatore, dal personale tecnico-amministrativo  e  dagli  studenti
dell'ateneo. Il codice etico determina i  valori  fondamentali  della
comunita' universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei
diritti   individuali,   nonche'   l'accettazione   di    doveri    e
responsabilita' nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta
le regole di condotta nell'ambito  della  comunita'.  Le  norme  sono
volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonche'  a
regolare  i  casi  di  conflitto  di  interessi   o   di   proprieta'
intellettuale.  Sulle  violazioni  del  codice  etico,  qualora   non
ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina,  decide,  su
proposta del rettore, il senato accademico. 
  5. In  prima  applicazione,  lo  statuto  contenente  le  modifiche
statutarie di cui ai commi 1 e 2 e' predisposto  da  apposito  organo
istituito con decreto rettorale senza nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza pubblica e composto da quindici componenti, tra  i  quali  il
rettore  con  funzioni  di  presidente,  due   rappresentanti   degli
studenti, sei designati dal senato accademico e sei dal consiglio  di
amministrazione. La partecipazione  all'organo  di  cui  al  presente
comma non da' luogo  alla  corresponsione  di  compensi,  emolumenti,
indennita'  o  rimborsi  spese.  Ad  eccezione  del  rettore  e   dei
rappresentanti degli studenti, i componenti non possono essere membri
del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Lo  statuto
contenente le modifiche  statutarie  e'  adottato  con  delibera  del
senato  accademico,  previo  parere  favorevole  del   consiglio   di
amministrazione. 
  6. In caso di mancato rispetto del termine di cui al  comma  1,  il
Ministero assegna all'universita' un termine di tre mesi per adottare
le  modifiche  statutarie;  decorso  inutilmente  tale  termine,   il
Ministro costituisce, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica,  una  commissione  composta  da  tre  membri,  compreso  il
presidente, in possesso di adeguata professionalita', con il  compito
di predisporre le necessarie modifiche statutarie. 
  7. Lo statuto, adottato ai sensi dei  commi  5  e  6  del  presente
articolo,  e'  trasmesso  al  Ministero  che  esercita  il  controllo
previsto all'articolo 6 della legge 9  maggio  1989,  n.  168,  entro
centoventi giorni dalla ricezione dello stesso. 
  8. In relazione a quanto previsto dai commi 1  e  2,  entro  trenta
giorni dalla data di pubblicazione dei nuovi statuti  nella  Gazzetta
Ufficiale, i competenti organi universitari avviano le procedure  per
la costituzione dei nuovi organi statutari. 
  9. Gli organi collegiali  delle  universita'  decadono  al  momento
della costituzione di quelli previsti dal nuovo statuto.  Gli  organi
il cui mandato scade entro il termine di cui al comma  1  restano  in
carica fino  alla  costituzione  degli  stessi  ai  sensi  del  nuovo
statuto. Il mandato dei rettori in carica  al  momento  dell'adozione
dello statuto di cui ai commi 5 e 6  e'  prorogato  fino  al  termine
dell'anno  accademico  successivo.  Sono  comunque  fatte  salve   le
scadenze dei mandati in corso previste alla  data  dell'elezione  dei
rettori  eletti,  o  in  carica,  se  successive  al  predetto   anno
accademico. Il mandato dei rettori i quali, alla data di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  sono  stati  eletti  ovvero   stanno
espletando il primo mandato  e'  prorogato  di  due  anni  e  non  e'
rinnovabile. Tale proroga assorbe quella di cui al terzo periodo  del
presente comma. 
  10. Ai fini dell'applicazione delle  disposizioni  sui  limiti  del
mandato o delle cariche di cui al comma 1, lettere d), g) e m),  sono
considerati anche i periodi gia' espletati nell'ateneo alla  data  di
entrata in vigore dei nuovi statuti. 
  11. L'elettorato passivo per le cariche accademiche e' riservato ai
docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla
durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. 
  12.  Il  rispetto  dei  principi  di   semplificazione,   razionale
dimensionamento delle strutture, efficienza ed efficacia  di  cui  al
presente  articolo  rientra  tra  i  criteri  di  valutazione   delle
universita' valevoli ai fini dell'allocazione delle risorse,  secondo
criteri e parametri definiti con decreto del  Ministro,  su  proposta
dell'ANVUR. 
  13. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  delle  modifiche
statutarie, adottate dall'ateneo  ai  sensi  del  presente  articolo,
perdono  efficacia   nei   confronti   dello   stesso   le   seguenti
disposizioni: 
    a) l'articolo 16, comma 4, lettere b) ed f), della legge 9 maggio
1989, n. 168; 
    b) l'articolo 17, comma 110, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo dell'articolo 33 della  Costituzione  si
          veda la nota all'art. 1. 
              - Il testo dell'articolo 6, della legge 9 maggio  1989,
          n. 168 (Istituzione del Ministero dell'universita' e  della
          ricerca scientifica e tecnologica) e' il seguente: 
              «Art.  6.  -  1.  Le   universita'   sono   dotate   di
          personalita' giuridica e, in  attuazione  dell'articolo  33
          della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica,
          organizzativa,  finanziaria  e  contabile;  esse  si  danno
          ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti. 
              2. Nel rispetto dei  principi  di  autonomia  stabiliti
          dall'articolo 33 della  Costituzione  e  specificati  dalla
          legge, le universita'  sono  disciplinate,  oltre  che  dai
          rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente  da  norme
          legislative che vi operino espresso riferimento. E' esclusa
          l'applicabilita' di disposizioni emanate con circolare. 
              3.  Le  universita'  svolgono  attivita'  didattica   e
          organizzano  le  relative  strutture  nel  rispetto   della
          liberta'  di  insegnamento  dei  docenti  e  dei   principi
          generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti
          didattici universitari. Nell'osservanza di questi  principi
          gli  statuti  determinano  i  corsi   di   diploma,   anche
          effettuati presso scuole dirette a fini speciali, di laurea
          e di specializzazione; definiscono e disciplinano i criteri
          per  l'attivazione  dei  corsi   di   perfezionamento,   di
          dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi. 
              4. Le universita'  sono  sedi  primarie  della  ricerca
          scientifica e operano, per la realizzazione  delle  proprie
          finalita' istituzionali, nel  rispetto  della  liberta'  di
          ricerca   dei   docenti   e   dei    ricercatori    nonche'
          dell'autonomia di ricerca delle strutture  scientifiche.  I
          singoli  docenti  e  ricercatori,  secondo  le  norme   del
          rispettivo  stato  giuridico,  nonche'  le   strutture   di
          ricerca: 
              a)   accedono   ai   fondi   destinati   alla   ricerca
          universitaria, ai sensi dell'articolo 65  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; 
              b) possono partecipare a programmi di ricerca  promossi
          da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o  privati
          o  da  istituzioni  internazionali,  nel   rispetto   delle
          relative normative. 
              5. Le universita', in osservanza delle norme di cui  ai
          commi     precedenti,      provvedono      all'istituzione,
          organizzazione e funzionamento delle strutture  didattiche,
          di ricerca e di  servizio,  anche  per  quanto  concerne  i
          connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione. 
              6. I regolamenti di ateneo e quelli interni di ciascuna
          struttura sono emanati con decreto del rettore nel rispetto
          dei principi e delle procedure stabiliti dallo statuto. 
              7.   L'autonomia   finanziaria   e   contabile    delle
          universita' si esercita ai sensi dell'articolo 7. 
              8. La legge di attuazione dei principi di autonomia  di
          cui  al  presente  articolo  stabilisce  termini  e  limiti
          dell'autonomia delle universita', quanto  all'assunzione  e
          alla gestione del personale non docente. 
              9.  Gli  statuti  e  i  regolamenti  di   ateneo   sono
          deliberati  dagli  organi  competenti  dell'universita'   a
          maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al
          Ministro che,  entro  il  termine  perentorio  di  sessanta
          giorni, esercita il controllo di legittimita' e  di  merito
          nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza
          di rilievi essi sono emanati dal rettore. 
              10. Il Ministro puo' per una sola  volta,  con  proprio
          decreto,   rinviare   gli   statuti   e    i    regolamenti
          all'universita', indicando le norme illegittime e quelle da
          riesaminare   nel    merito.    Gli    organi    competenti
          dell'universita' possono  non  conformarsi  ai  rilievi  di
          legittimita' con deliberazione adottata  dalla  maggioranza
          dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero  ai  rilievi  di
          merito  con  deliberazione   adottata   dalla   maggioranza
          assoluta. In tal caso il  Ministro  puo'  ricorrere  contro
          l'atto  emanato  dal  rettore,  in  sede  di  giurisdizione
          amministrativa per i soli vizi di legittimita'.  Quando  la
          maggioranza qualificata non sia stata raggiunta,  le  norme
          contestate non possono essere emanate. 
              11. Gli statuti delle universita' sono pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale, i regolamenti nel Bollettino  Ufficiale
          del Ministero.» 
              - Il testo dell'articolo 1-ter , del  decreto-legge  31
          gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 31  marzo  2005,  n.  43  (Disposizioni  urgenti  per
          l'universita' e la ricerca,  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali,   per   il   completamento   di   grandi   opere
          strategiche, per la mobilita' dei  pubblici  dipendenti,  e
          per semplificare gli  adempimenti  relativi  a  imposte  di
          bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti)
          e' il seguente: 
              «Art.  1-ter.  -  1.  A  decorrere  dall'anno  2006  le
          universita', anche  al  fine  di  perseguire  obiettivi  di
          efficacia e qualita'  dei  servizi  offerti,  entro  il  30
          giugno di ogni anno, adottano programmi triennali  coerenti
          con le linee generali di indirizzo definite con decreto del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          sentiti  la  Conferenza  dei  rettori   delle   universita'
          italiane,  il  Consiglio  universitario  nazionale   e   il
          Consiglio nazionale  degli  studenti  universitari,  tenuto
          altresi' conto delle risorse acquisibili  autonomamente.  I
          predetti  programmi  delle   universita'   individuano   in
          particolare: 
              a) i corsi  di  studio  da  istituire  e  attivare  nel
          rispetto dei requisiti  minimi  essenziali  in  termini  di
          risorse strutturali ed umane, nonche' quelli da sopprimere; 
              b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica; 
              c) le azioni per il sostegno ed  il  potenziamento  dei
          servizi e degli interventi a favore degli studenti; 
              d) i programmi di internazionalizzazione; 
              e) il fabbisogno di personale docente e non  docente  a
          tempo sia determinato che indeterminato,  ivi  compreso  il
          ricorso alla mobilita'. 
              2. I programmi delle universita' di  cui  al  comma  1,
          fatta salva  l'autonoma  determinazione  degli  atenei  per
          quanto riguarda il fabbisogno di  personale  in  ordine  ai
          settori   scientifico-disciplinari,   sono   valutati   dal
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e periodicamente  monitorati  sulla  base  di  parametri  e
          criteri   individuati   dal    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, avvalendosi del  Comitato
          nazionale per la  valutazione  del  sistema  universitario,
          sentita  la  Conferenza  dei  rettori   delle   universita'
          italiane.  Sui  risultati  della  valutazione  il  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca riferisce
          al termine di ciascun triennio, con apposita relazione,  al
          Parlamento. Dei programmi delle universita' si tiene  conto
          nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario
          delle universita'. 
              3. Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
          n. 25, ad eccezione dell'articolo 2, commi 5,  lettere  a),
          b), c) e d), 6 e 7, nonche' dell'articolo 3 e dell'articolo
          4.» 
              - Il testo dell'art. 16,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del
          lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)  e'
          il seguente: 
              «Art. 16. -  1.  I  dirigenti  di  uffici  dirigenziali
          generali,  comunque  denominati,  nell'  ambito  di  quanto
          stabilito dall'articolo 4  esercitano,  fra  gli  altri,  i
          seguenti compiti e poteri: 
              a) formulano proposte ed esprimono pareri  al  Ministro
          nelle materie di sua competenza; 
              a-bis) propongono le risorse e i profili  professionali
          necessari allo svolgimento  dei  compiti  dell'ufficio  cui
          sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento
          di programmazione triennale del fabbisogno di personale  di
          cui all'articolo 6, comma 4; 
              b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive
          generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti
          gli incarichi e la responsabilita' di specifici progetti  e
          gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti  devono
          perseguire e attribuiscono le  conseguenti  risorse  umane,
          finanziarie e materiali; 
              c) adottano gli atti relativi all'organizzazione  degli
          uffici di livello dirigenziale non generale; 
              d) adottano gli atti e i  provvedimenti  amministrativi
          ed esercitano i poteri di spesa e  quelli  di  acquisizione
          delle  entrate  rientranti  nella  competenza  dei   propri
          uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti; 
              d-bis) adottano i provvedimenti previsti  dall'articolo
          17, comma 2, del decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
          163, e successive modificazioni; 
              e) dirigono, coordinano e controllano  l'attivita'  dei
          dirigenti   e    dei    responsabili    dei    procedimenti
          amministrativi, anche con potere  sostitutivo  in  caso  di
          inerzia,  e  propongono  l'adozione,  nei   confronti   dei
          dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21; 
              f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il  potere
          di  conciliare  e  di  transigere,  fermo  restando  quanto
          disposto dall'articolo 12, comma 1, della  legge  3  aprile
          1979, n. 103; 
              g)   richiedono   direttamente   pareri   agli   organi
          consultivi dell'amministrazione  e  rispondono  ai  rilievi
          degli organi di controllo sugli atti di competenza; 
              h) svolgono le attivita' di organizzazione  e  gestione
          del personale e di gestione dei  rapporti  sindacali  e  di
          lavoro; 
              i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e  i
          provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti; 
              l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea
          e  degli  organismi   internazionali   nelle   materie   di
          competenza secondo le specifiche direttive  dell'organo  di
          direzione politica,  sempreche'  tali  rapporti  non  siano
          espressamente affidati ad apposito ufficio o organo; 
              l-bis) concorrono alla definizione di misure  idonee  a
          prevenire e  contrastare  i  fenomeni  di  corruzione  e  a
          controllarne  il   rispetto   da   parte   dei   dipendenti
          dell'ufficio cui sono preposti. 2. I  dirigenti  di  uffici
          dirigenziali    generali    riferiscono     al     Ministro
          sull'attivita' da essi svolta correntemente e  in  tutti  i
          casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno. 
              3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma
          1 puo'  essere  conferito  anche  a  dirigenti  preposti  a
          strutture  organizzative  comuni  a  piu'   amministrazioni
          pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi,
          progetti e gestioni. 
              4. Gli atti e i provvedimenti  adottati  dai  dirigenti
          preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di
          uffici dirigenziali generali di cui  al  presente  articolo
          non sono suscettibili di ricorso gerarchico. 
              5. Gli ordinamenti delle amministrazioni  pubbliche  al
          cui  vertice  e'  preposto  un  segretario  generale,  capo
          dipartimento o altro  dirigente  comunque  denominato,  con
          funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello
          generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.» 
              - La legge 19 ottobre 1999,  n.  370  (Disposizioni  in
          materia  di  universita'  e  di   ricerca   scientifica   e
          tecnologica) e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  26
          ottobre 1999, n. 252. 
              - Il testo dell'articolo 14, del decreto legislativo 27
          ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo  2009,
          n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del
          lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza   delle
          pubbliche amministrazioni) e' il seguente: 
              «Art. 14. - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
          forma associata,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, si dota di un Organismo  indipendente  di
          valutazione della performance. 
              2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i  servizi
          di  controllo  interno,  comunque  denominati,  di  cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
          piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4.  Esercita,
          altresi', le  attivita'  di  controllo  strategico  di  cui
          all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo  n.
          286 del  1999,  e  riferisce,  in  proposito,  direttamente
          all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 
              3. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato,
          sentita la Commissione di cui all'articolo 13,  dall'organo
          di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di  tre
          anni. L'incarico dei componenti puo' essere  rinnovato  una
          sola volta. 
              4.  L'Organismo  indipendente  di   valutazione   della
          performance: 
              a) monitora il funzionamento  complessivo  del  sistema
          della  valutazione,  della  trasparenza  e  integrita'  dei
          controlli interni ed elabora una  relazione  annuale  sullo
          stato dello stesso; 
              b) comunica tempestivamente le  criticita'  riscontrate
          ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
          nonche'  alla  Corte  dei  conti,  all'Ispettorato  per  la
          funzione pubblica e alla Commissione  di  cui  all'articolo
          13; 
              c)  valida  la  Relazione  sulla  performance  di   cui
          all'articolo 10 e ne assicura la visibilita' attraverso  la
          pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; 
              d)  garantisce   la   correttezza   dei   processi   di
          misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei  premi
          di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal  presente
          decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai  contratti
          integrativi, dai regolamenti  interni  all'amministrazione,
          nel rispetto del principio di valorizzazione del  merito  e
          della professionalita'; 
              e) propone, sulla base del sistema di cui  all'articolo
          7,  all'organo  di  indirizzo  politico-amministrativo,  la
          valutazione   annuale   dei   dirigenti   di   vertice    e
          l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III; 
              f) e' responsabile della  corretta  applicazione  delle
          linee  guida,   delle   metodologie   e   degli   strumenti
          predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13; 
              g) promuove e  attesta  l'assolvimento  degli  obblighi
          relativi  alla  trasparenza  e  all'integrita'  di  cui  al
          presente Titolo; 
              h)  verifica  i  risultati  e  le  buone  pratiche   di
          promozione delle pari opportunita'. 
              5.  L'Organismo  indipendente  di   valutazione   della
          performance, sulla base di appositi modelli  forniti  dalla
          Commissione di cui all'articolo  13,  cura  annualmente  la
          realizzazione di indagini sul personale dipendente volte  a
          rilevare il livello di benessere organizzativo e  il  grado
          di condivisione  del  sistema  di  valutazione  nonche'  la
          rilevazione  della  valutazione   del   proprio   superiore
          gerarchico da parte del  personale,  e  ne  riferisce  alla
          predetta Commissione. 
              6. La validazione della Relazione sulla performance  di
          cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile  per
          l'accesso agli strumenti per premiare il merito di  cui  al
          Titolo III. 
              7.   L'Organismo   indipendente   di   valutazione   e'
          costituito  da  un  organo  monocratico  ovvero  collegiale
          composto da 3 componenti  dotati  dei  requisiti  stabiliti
          dalla Commissione  ai  sensi  dell'articolo  13,  comma  6,
          lettera g), e di elevata  professionalita'  ed  esperienza,
          maturata nel campo del management, della valutazione  della
          performance  e  della  valutazione  del   personale   delle
          amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati
          alla Commissione di cui all'articolo 13. 
              8.  I   componenti   dell'Organismo   indipendente   di
          valutazione non possono essere nominati  tra  soggetti  che
          rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in  partiti
          politici o in organizzazioni sindacali ovvero  che  abbiano
          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
          le predette organizzazioni, ovvero  che  abbiano  rivestito
          simili incarichi o  cariche  o  che  abbiano  avuto  simili
          rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 
              9. Presso l'Organismo indipendente  di  valutazione  e'
          costituita, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  una  struttura   tecnica   permanente   per   la
          misurazione  della  performance,   dotata   delle   risorse
          necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 
              10. Il responsabile della struttura tecnica  permanente
          deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
          nel  campo  della  misurazione  della   performance   nelle
          amministrazioni pubbliche. 
              11. Agli  oneri  derivanti  dalla  costituzione  e  dal
          funzionamento degli organismi di cui al  presente  articolo
          si provvede nei limiti delle risorse attualmente  destinate
          ai servizi di controllo interno.» 
              - Si riporta il testo del comma  1,  dell'art.  6,  del
          decreto-legge 21  aprile  1995,  n.  120,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21  giugno   1995,   n.   236
          Pubblicato nella  Gazz.  Uff.  22  aprile  1995,  n.  94  e
          convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,  comma
          1, L. 21 giugno 1995, n. 236 recante  disposizioni  urgenti
          per il funzionamento delle universita'.»: 
              Art. 6.  -  «1.  Le  universita'  deliberano  i  propri
          statuti e regolamenti, ai sensi della legge 9 maggio  1989,
          n. 168 ,  nel  rispetto  delle  norme  di  cui  al  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , all'articolo  5  della
          legge 24 dicembre 1993, n. 537 ,  e  al  presente  decreto,
          inderogabilmente entro un anno dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          decorso il quale  non  possono  accedere  ai  finanziamenti
          oggetto degli accordi di programma di cui alla citata legge
          n. 537 del 1993 e al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26 ,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29  marzo  1995,
          n. 95. Gli  statuti  degli  atenei  stabiliscono  anche  la
          composizione  degli  organi  collegiali,   assicurando   la
          rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al 15
          per cento.» 
              - Il comma 4, lettere b)  ed  f)  dell'art.  16,  della
          legge 9 maggio 1989, n. 168 e' il seguente: 
              «4. Gli statuti devono comunque prevedere: 
              a) (omissis) 
              b)   una    composizione    del    senato    accademico
          rappresentativa delle facolta' istituite nell'ateneo; 
              c) - e) (omissis) 
              f) una composizione del  consiglio  di  amministrazione
          che assicuri la  rappresentanza  delle  diverse  componenti
          previste dalla normativa vigente.» 
              - Il comma 110 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997,
          n. 127 (Misure urgenti per  lo  snellimento  dell'attivita'
          amministrativa  e  dei  procedimenti  di  decisione  e   di
          controllo) e' il seguente: 
              «110.   Il   contratto   di   lavoro   del    direttore
          amministrativo, scelto tra dirigenti delle universita',  di
          altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra  estranei
          alle amministrazioni pubbliche, e' a tempo  determinato  di
          durata  non  superiore  a  cinque  anni,  rinnovabile.   Si
          applicano l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30
          dicembre 1992, n. 502 , in quanto compatibile, e l'articolo
          20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29  ,  come
          sostituito  dall'articolo  6  del  decreto  legislativo  18
          novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al  comma  1  di
          detto  articolo  e'  presentata  al  rettore  e  da  questi
          trasmessa al  consiglio  di  amministrazione  e  al  senato
          accademico. In prima applicazione il contratto di lavoro e'
          stipulato con il direttore amministrativo  in  carica  alla
          data di entrata in  vigore  della  presente  legge  per  la
          durata determinata dagli organi competenti dell'ateneo.»