Art. 3. 
 
                  (Federazione e fusione di atenei 
 
             e razionalizzazione dell'offerta formativa) 
 
  1. Al fine di migliorare la qualita',  l'efficienza  e  l'efficacia
dell'attivita' didattica, di ricerca e gestionale, di  razionalizzare
la  distribuzione  delle  sedi   universitarie   e   di   ottimizzare
l'utilizzazione delle strutture  e  delle  risorse,  nell'ambito  dei
principi ispiratori della presente riforma di cui all'articolo 1, due
o piu' universita' possono federarsi, anche limitatamente  ad  alcuni
settori di attivita' o strutture, ovvero fondersi. 
  2. La federazione puo' avere luogo, altresi',  tra  universita'  ed
enti o istituzioni operanti nei settori  della  ricerca  e  dell'alta
formazione, ivi compresi gli istituti tecnici  superiori  di  cui  al
capo II del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
gennaio 2008, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  86  dell'11
aprile 2008, nonche' all'articolo 2, comma 4, del regolamento di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  87,  e
all'articolo 2, comma 4,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  88,  sulla  base  di
progetti  coerenti  ed  omogenei  con   le   caratteristiche   e   le
specificita' dei partecipanti. 
  3. La federazione ovvero la fusione  ha  luogo  sulla  base  di  un
progetto  contenente,  in  forma  analitica,  le   motivazioni,   gli
obiettivi, le compatibilita' finanziarie e logistiche, le proposte di
riallocazione dell'organico e delle strutture  in  coerenza  con  gli
obiettivi di cui al comma 1. Nel caso  di  federazione,  il  progetto
deve prevedere le modalita' di governance della  federazione,  l'iter
di approvazione di tali modalita', nonche' le  regole  per  l'accesso
alle strutture di governance,  da  riservare  comunque  a  componenti
delle strutture di governance delle istituzioni che  si  federano.  I
fondi risultanti dai  risparmi  prodotti  dalla  realizzazione  della
federazione  o   fusione   degli   atenei   possono   restare   nella
disponibilita' degli atenei che li hanno prodotti,  purche'  indicati
nel progetto e approvati, ai sensi del comma 4, dal Ministero. 
  4. Il progetto di cui al comma 3, deliberato dai competenti  organi
di  ciascuna  delle  istituzioni  interessate,  e'   sottoposto   per
l'approvazione all'esame del Ministero,  che  si  esprime  entro  tre
mesi,  previa  valutazione  dell'ANVUR  e  dei  rispettivi   comitati
regionali di coordinamento di cui all'articolo 3 del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27  gennaio  1998,  n.
25. 
  5. In attuazione dei procedimenti di federazione o  di  fusione  di
cui al presente articolo, il progetto di  cui  al  comma  3  dispone,
altresi', in merito a eventuali procedure di mobilita' dei professori
e dei ricercatori, nonche' del personale  tecnico-amministrativo.  In
particolare,  per  i  professori   e   i   ricercatori,   l'eventuale
trasferimento avviene previo espletamento di  apposite  procedure  di
mobilita' ad istanza degli interessati. In  caso  di  esito  negativo
delle predette procedure, il Ministro puo'  provvedere,  con  proprio
decreto,  al  trasferimento  del  personale  interessato  disponendo,
altresi', in ordine alla concessione agli  interessati  di  incentivi
finanziari a carico del fondo di finanziamento ordinario, sentito  il
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche  a  seguito
dei processi di revisione e razionalizzazione dell'offerta  formativa
e della conseguente disattivazione dei corsi di studio  universitari,
delle facolta'  e  delle  sedi  universitarie  decentrate,  ai  sensi
dell'articolo  1-ter  del  decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.   7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. 
 
 
          Note all'art. 3: 
              Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
          gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del
          11 aprile 2008, reca: «Linee guida per la  riorganizzazione
          del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore  e
          la costituzione degli istituti tecnici superiori» 
              - Il comma 4, dell'art. 2 del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.
          87  (Regolamento  recante  norme  per  il  riordino   degli
          istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma  4,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133)  e'  il
          seguente: 
              «4. Agli  istituti  professionali  si  riferiscono  gli
          istituti tecnici  superiori  secondo  quanto  previsto  dal
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25
          gennaio 2008, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  86
          dell'11  aprile  2008,  con  l'obiettivo   prioritario   di
          sostenere lo sviluppo delle professioni tecniche a  livello
          terziario, mediante le specializzazioni richieste dal mondo
          del lavoro, con  particolare  riferimento  alle  piccole  e
          medie imprese.» 
              - Il testo del comma 4, dell'art. 2 del regolamento  di
          cui al Presidente della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.88
          (Regolamento recante norme per il riordino  degli  istituti
          tecnici  a   norma   dell'articolo   64,   comma   4,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133)  e'  il
          seguente: 
              «4. Agli istituti tecnici si riferiscono  gli  istituti
          tecnici superiori secondo quanto previsto dal  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri  25  gennaio  2008,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  86  dell'11  aprile
          2008, con l'obiettivo prioritario di sostenere lo  sviluppo
          delle professioni tecniche a livello terziario, mediante le
          specializzazioni  richieste  dal  mondo  del  lavoro,   con
          particolare riferimento alle piccole e medie imprese.» 
              - Il testo dell'art.  3,  del  regolamento  di  cui  al
          Presidente  della  Repubblica  27  gennaio  1998,   n.   25
          (Regolamento recante disciplina dei  procedimenti  relativi
          allo  sviluppo   ed   alla   programmazione   del   sistema
          universitario,   nonche'   ai   comitati    regionali    di
          coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma  8,  lettere
          a) e b), della L. 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente: 
              «Art. 3. - 1. I  comitati  regionali  di  coordinamento
          sono costituiti dai rettori delle universita'  aventi  sede
          nella stessa regione, dal presidente della giunta regionale
          o da un suo delegato, nonche' da  un  rappresentante  degli
          studenti se nella regione hanno sede fino a due atenei,  da
          due rappresentanti se ivi hanno sede fino a tre atenei e da
          tre per un numero di atenei nella regione superiore a  tre,
          eletti dalla componente studentesca dei senati accademici e
          dei consigli di  amministrazione  delle  universita'  della
          regione,  riunita   in   seduta   comune.   Nella   regione
          Trentino-Alto   Adige   si   istituiscono   due    comitati
          provinciali di coordinamento, ciascuno di essi composto dal
          presidente della provincia autonoma, o da un suo  delegato,
          dai  rettori  delle  universita'  della  provincia  e   dai
          rappresentanti degli studenti delle  medesime,  determinati
          ai sensi del presente comma. 
              2. I comitati eleggono nel loro seno il rettore che  li
          presiede ed individuano la sede universitaria ai  fini  del
          supporto tecnico e amministrativo. 
              3. I comitati, oltre alle funzioni di cui  all'articolo
          2, comma 3, lettera c), provvedono al  coordinamento  delle
          iniziative  in  materia  di  programmazione  degli  accessi
          all'istruzione universitaria, di orientamento,  di  diritto
          allo  studio,  di  alta  formazione  professionale   e   di
          formazione continua e ricorrente,  di  utilizzazione  delle
          strutture universitarie, nonche' al  coordinamento  con  il
          sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali,
          con le istanze economiche e sociali del territorio.» 
              - Per il testo dell'articolo 1-ter del decreto legge 31
          gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 31 marzo 2005, n. 43 si veda nelle note all'art. 2.