Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai  fini  del  presente  decreto  legislativo  si  applicano  le
definizioni della direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo  e  del
Consiglio del 26  giugno  2003.  Si  applicano  inoltre  le  seguenti
definizioni: 
    a) «energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente  da  fonti
rinnovabili  non  fossili,  vale  a  dire  energia  eolica,   solare,
aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa,
gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas; 
    b) «energia aerotermica»: energia accumulata  nell'aria  ambiente
sotto forma di calore; 
    c) «energia geotermica»: energia  immagazzinata  sotto  forma  di
calore nella crosta terrestre; 
    d)  «energia  idrotermica»:  energia  immagazzinata  nelle  acque
superficiali sotto forma di calore; 
    e) «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e
residui   di   origine   biologica    provenienti    dall'agricoltura
(comprendente sostanze vegetali  e  animali),  dalla  silvicoltura  e
dalle industrie connesse, comprese la  pesca  e  l'acquacoltura,  gli
sfalci e le  potature  provenienti  dal  verde  pubblico  e  privato,
nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani; 
    f) «consumo finale  lordo  di  energia»:  i  prodotti  energetici
forniti  a  scopi  energetici  all'industria,  ai   trasporti,   alle
famiglie, ai servizi, compresi i servizi  pubblici,  all'agricoltura,
alla  silvicoltura  e  alla  pesca,  ivi  compreso  il   consumo   di
elettricita' e di calore del settore elettrico per la  produzione  di
elettricita' e di calore, incluse le perdite  di  elettricita'  e  di
calore con la distribuzione e la trasmissione; 
    g) «teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»:  la  distribuzione
di energia  termica  in  forma  di  vapore,  acqua  calda  o  liquidi
refrigerati, da una o piu' fonti di produzione verso  una  pluralita'
di edifici o siti  tramite  una  rete,  per  il  riscaldamento  o  il
raffreddamento di  spazi,  per  processi  di  lavorazione  e  per  la
fornitura di acqua calda sanitaria; 
    h)  «bioliquidi»:  combustibili  liquidi  per  scopi   energetici
diversi dal trasporto, compresi l'elettricita', il  riscaldamento  ed
il raffreddamento, prodotti dalla biomassa; 
    i) «biocarburanti»: carburanti liquidi o gassosi per i  trasporti
ricavati dalla biomassa; 
    l)  «garanzia  di  origine»:  documento  elettronico  che   serve
esclusivamente a provare ad un cliente  finale  che  una  determinata
quota o un determinato quantitativo di energia sono stati prodotti da
fonti rinnovabili come previsto all'articolo 3,  paragrafo  6,  della
direttiva  2003/54/CE  e   dai   provvedimenti   attuativi   di   cui
all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18  giugno  2007,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125; 
    m) «edificio sottoposto a ristrutturazione  rilevante»:  edificio
che ricade in una delle seguenti categorie: 
      i) edificio esistente avente superficie utile superiore a  1000
metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli  elementi
edilizi costituenti l'involucro; 
      ii) edificio esistente soggetto a demolizione  e  ricostruzione
anche in manutenzione straordinaria; 
    n) «edificio di nuova costruzione»:  edificio  per  il  quale  la
richiesta del pertinente titolo edilizio,  comunque  denominato,  sia
stata presentata successivamente alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto; 
    o) «biometano»: gas  ottenuto  a  partire  da  fonti  rinnovabili
avente caratteristiche e  condizioni  di  utilizzo  corrispondenti  a
quelle del gas metano e idoneo alla immissione  nella  rete  del  gas
naturale; 
    p) «regime di sostegno»: strumento, regime o meccanismo applicato
da uno Stato membro o gruppo di Stati  membri,  inteso  a  promuovere
l'uso  delle  energie  da  fonti  rinnovabili  riducendone  i  costi,
aumentando i prezzi a cui possono essere vendute  o  aumentando,  per
mezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il
volume acquistato di dette energie. Comprende, non in via  esclusiva,
le sovvenzioni agli investimenti, le esenzioni o gli sgravi  fiscali,
le restituzioni  d'imposta,  i  regimi  di  sostegno  all'obbligo  in
materia di energie rinnovabili, compresi quelli che usano certificati
verdi, e i regimi di sostegno diretto dei  prezzi,  ivi  comprese  le
tariffe di riacquisto e le sovvenzioni; 
    q) «centrali ibride»: centrali che  producono  energia  elettrica
utilizzando sia fonti non rinnovabili,  sia  fonti  rinnovabili,  ivi
inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire gli impianti  che
producono  energia  elettrica  mediante  combustione  di  fonti   non
rinnovabili e di fonti rinnovabili. 
 
          Note all'art. 2: 
              - la direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e  del
          Consiglio del 26 Giugno 2003 relativa a norme comuni per il
          mercato interno dell'energia  elettrica  e  che  abroga  la
          direttiva 96/92/CE e'  pubblicata  nella  GUUE  L  176  del
          15.7.2003. 
              - si riporta l'articolo 1, comma 5,  del  decreto-legge
          18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 3 agosto 2007, n. 125,  recante  Misure  urgenti  per
          l'attuazione di  disposizioni  comunitarie  in  materia  di
          liberalizzazione dei mercati dell'energia: 
              "5.  Le  imprese  di  vendita  di   energia   elettrica
          forniscono, nelle  fatture  e  nel  materiale  promozionale
          inviato ai propri clienti  finali,  le  informazioni  sulla
          composizione  del  mix   energetico   utilizzato   per   la
          produzione dell'energia elettrica fornita  nel  periodo  di
          due  anni  precedenti  e  indicano  le  fonti   informative
          disponibili sull'impatto ambientale della produzione, utili
          al fine di risparmiare energia, secondo modalita'  definite
          con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  sentito
          il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
          del  mare,  su  proposta   dell'Autorita'   per   l'energia
          elettrica e il gas, entro  novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto."