Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
    a)  dominio  giustizia:  l'insieme  delle  risorse   hardware   e
software, mediante il quale il Ministero della  giustizia  tratta  in
via informatica e telematica qualsiasi tipo di attivita', di dato, di
servizio, di comunicazione e di procedura; 
    b)     portale     dei     servizi     telematici:      struttura
tecnologica-organizzativa   che   fornisce   l'accesso   ai   servizi
telematici resi disponibili dal dominio giustizia, secondo le  regole
tecnico-operative riportate nel presente decreto; 
    c) punto  di  accesso:  struttura  tecnologica-organizzativa  che
fornisce ai soggetti abilitati esterni al dominio giustizia i servizi
di connessione al portale dei servizi telematici, secondo  le  regole
tecnico-operative riportate nel presente decreto; 
    d) gestore dei servizi telematici: sistema  informatico,  interno
al dominio giustizia, che consente l'interoperabilita' tra i  sistemi
informatici utilizzati dai soggetti abilitati interni, il portale dei
servizi telematici e il gestore di posta elettronica certificata  del
Ministero della giustizia; 
    e) posta elettronica certificata: sistema  di  posta  elettronica
nel  quale  e'  fornita  al   mittente   documentazione   elettronica
attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; 
    f) identificazione informatica: operazione di identificazione  in
rete del titolare della  carta  nazionale  dei  servizi  o  di  altro
dispositivo crittografico, mediante un certificato di autenticazione,
secondo la definizione di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82; 
    g) firma digitale:  firma  elettronica  avanzata,  basata  su  un
certificato qualificato, rilasciato da un certificatore  accreditato,
e generata mediante un dispositivo per  la  creazione  di  una  firma
sicura, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    h) fascicolo  informatico:  versione  informatica  del  fascicolo
d'ufficio,  contenente  gli  atti   del   processo   come   documenti
informatici, oppure le copie informatiche dei medesimi atti,  qualora
siano stati depositati su supporto  cartaceo,  ai  sensi  del  codice
dell'amministrazione digitale; 
    i)   codice   dell'amministrazione   digitale   (CAD):    decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione
digitale" e successive modificazioni; 
    l) codice in materia di protezione dei  dati  personali:  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante  "Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali" e successive modificazioni; 
    m) soggetti abilitati:  i  soggetti  abilitati  all'utilizzo  dei
servizi di consultazione di informazioni e trasmissione di  documenti
informatici relativi al processo. In particolare si intende per: 
      1) soggetti abilitati interni: i magistrati, il personale degli
uffici giudiziari e degli UNEP; 
      2) soggetti abilitati esterni:  i  soggetti  abilitati  esterni
privati e i soggetti abilitati esterni pubblici; 
      3) soggetti abilitati esterni privati: i difensori delle  parti
private, gli avvocati iscritti negli elenchi speciali, gli esperti  e
gli ausiliari del giudice; 
      4)  soggetti  abilitati  esterni  pubblici:  gli  avvocati,   i
procuratori dello Stato e gli  altri  dipendenti  di  amministrazioni
statali, regionali, metropolitane, provinciali e comunali; 
    n) utente privato: la persona fisica o giuridica, quando opera al
di fuori dei casi previsti dalla lettera m); 
    o)  certificazione  del  soggetto  abilitato   esterno   privato:
attestazione di iscrizione all'albo, all'albo speciale,  al  registro
ovvero di possesso della qualifica che  legittima  l'esercizio  delle
funzioni professionali e l'assenza di cause ostative all'accesso; 
    p)  certificazione  del  soggetto  abilitato  esterno   pubblico:
attestazione  di  appartenenza   del   soggetto   all'amministrazione
pubblica  e  dello  svolgimento  di  funzioni  tali  da   legittimare
l'accesso; 
    q) specifiche tecniche:  le  disposizioni  di  carattere  tecnico
emanate, ai sensi dell'articolo 34, dal responsabile  per  i  sistemi
informativi automatizzati  del  Ministero  della  giustizia,  sentito
DigitPA  e  il  Garante  per  la  protezione  dei   dati   personali,
limitatamente ai profili inerenti la protezione dei dati personali; 
    r) spam: messaggi indesiderati; 
    s) software antispam: software studiato e progettato per rilevare
ed eliminare lo spam; 
    t)  log:  documento  informatico  contenente   la   registrazione
cronologica  di  una  o  piu'   operazioni   informatiche,   generato
automaticamente dal sistema informatico; 
    u)   richiesta   di   pagamento   telematico   (RPT):   struttura
standardizzata che definisce gli elementi necessari a  caratterizzare
il pagamento e qualifica il versamento con un identificativo univoco,
nonche' contiene i dati identificativi, variabili secondo il tipo  di
operazione,  e  una  parte  riservata   per   inserire   informazioni
elaborabili automaticamente dai sistemi informatici; 
    v) ricevuta telematica (RT): struttura standardizzata,  emessa  a
fronte di una RPT, che definisce gli elementi necessari a qualificare
il pagamento e  trasferisce  inalterate  le  informazioni  della  RPT
relative alla parte riservata; 
    z) identificativo  univoco  di  erogazione  del  servizio  (CRS):
identifica univocamente una richiesta di erogazione del  servizio  ed
e' associato alla RPT e alla RT al fine  di  qualificare  in  maniera
univoca il versamento; 
    aa) prestatore dei servizi di pagamento: gli istituti di credito,
Poste Italiane e  gli  altri  soggetti  che,  ai  sensi  del  decreto
legislativo  27  gennaio  2010  n.11  e   successive   modifiche   ed
integrazioni, mettono a disposizione  strumenti  atti  ad  effettuare
pagamenti. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il decreto del  Presidente  della  Repubblica  11
          febbraio 2005, n. 68 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82 si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196 si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Il  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  11,
          (Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi
          di pagamento nel mercato interno,  recante  modifica  delle
          direttive 97/7/CE, 2002/65/CE,  2005/60/CE,  2006/48/CE,  e
          che abroga la direttiva 97/5/CE) e' pubblicato nella  Gazz.
          Uff. 13 febbraio 2010, n. 36, S.O.