Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
a) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un
giocattolo per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato
comunitario nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o
gratuito;
b) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di un
giocattolo sul mercato comunitario;
c) fabbricante: persona fisica o giuridica che fabbrica un
giocattolo, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza
apponendovi il proprio nome o marchio;
d) rappresentante autorizzato: una persona fisica o giuridica
stabilita nella Comunita' che ha ricevuto da un fabbricante un
mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione
a determinati compiti;
e) importatore: una persona fisica o giuridica stabilita nella
Comunita' che immette sul mercato comunitario un giocattolo
proveniente da un Paese terzo;
f) distributore: una persona fisica o giuridica nella catena di
fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a
disposizione sul mercato un giocattolo;
g) operatori economici: il fabbricante, il rappresentante
autorizzato, l'importatore e il distributore;
h) norma armonizzata: una norma adottata da uno degli organismi
europei di normalizzazione indicati nell'allegato I della direttiva
98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione
conformemente all'articolo 6 di tale direttiva;
i) normativa comunitaria di armonizzazione: la normativa
comunitaria che armonizza le condizioni di commercializzazione dei
prodotti;
l) accreditamento: lo stesso significato di cui al regolamento
(CE) n. 765/2008;
m) valutazione della conformita': il processo atto a dimostrare
se i requisiti specifici relativi a un giocattolo siano stati
rispettati;
n) organismo di valutazione della conformita': un organismo che
svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature,
prove, certificazioni e ispezioni;
o) richiamo: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la
restituzione di un giocattolo che e' gia' stato messo a disposizione
dell'utilizzatore finale;
p) ritiro: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a
disposizione sul mercato di un giocattolo nella catena della
fornitura;
q) vigilanza del mercato: le attivita' svolte e i provvedimenti
adottati dalle autorita' competenti per garantire che i giocattoli
siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa
comunitaria di armonizzazione e non pregiudichino la salute, la
sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico
interesse;
r) marcatura CE: una marcatura mediante cui il fabbricante indica
che il giocattolo e' conforme ai requisiti applicabili stabiliti
nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede
l'apposizione;
s) prodotto funzionale: un prodotto che svolge la stessa funzione
e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o
un impianto destinato ad essere utilizzato da adulti, e che puo'
essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto;
t) giocattolo funzionale: un giocattolo che svolge la stessa
funzione e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un
apparecchio o un impianto destinato ad essere utilizzato da adulti, e
che puo' essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o
impianto;
u) giocattolo acquatico: un giocattolo destinato a essere usato
in acque poco profonde e che e' in grado di reggere o sostenere il
bambino sull'acqua;
v) velocita' di progetto: tipica velocita' operativa potenziale
determinata dalla progettazione del giocattolo;
z) gioco di attivita': un gioco per uso domestico nel quale la
struttura di supporto resta ferma durante l'attivita' e che e'
destinato a permettere a un bambino di svolgere una delle seguenti
attivita': arrampicarsi, saltare, dondolare, scivolare, cullarsi,
avvitarsi, gattonare o strisciare o qualsiasi combinazione di esse;
aa) giocattolo chimico: un giocattolo destinato alla
manipolazione diretta di sostanze chimiche e destinato ad essere
utilizzato da bambini di uno specifico gruppo di eta' e sotto la
supervisione di un adulto;
bb) gioco olfattivo da tavolo: un giocattolo il cui scopo e'
quello di aiutare il bambino ad imparare a riconoscere diversi odori
o profumi;
cc) kit cosmetico: un giocattolo il cui scopo e' quello di
aiutare il bambino a imparare a creare prodotti come profumi, saponi,
creme, shampoo, bagnoschiuma, lucidalabbra, rossetti, e altri
trucchi, dentifrici e balsami;
dd) gioco gustativo: un gioco il cui scopo e' quello di
permettere al bambino di preparare dolci o piatti che comportano
l'uso di ingredienti alimentari, come dolci, liquidi, polveri e
aromi;
ee) danno: le lesioni fisiche o qualsiasi altro danno alla salute
inclusi effetti sulla salute a lungo termine;
ff) pericolo: una fonte potenziale di danno;
gg) rischio: la probabilita' di insorgenza di un pericolo fonte
di danni e la gravita' dei danni;
hh) destinato a essere utilizzato da: indicazione atta a
permettere a un genitore o a un supervisore di valutare se il
giocattolo, in base alle sue funzioni, dimensioni e caratteristiche,
e' destinato ad essere utilizzato da bambini della fascia di eta'
indicata.
Note all'art. 2:
La direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998 del Parlamento
europeo e del Consiglio e' pubblicata nella G.U.C.E. 21
luglio 1998, n. L 204.
Per i riferimenti del regolamento (CE) n.765/2008 si
vedano le note alle premesse.