Art. 2 
 
 
                   Funzioni degli uffici consolari 
 
  1.  L'ufficio  consolare  nell'ambito  delle  funzioni  individuate
dall'articolo 45  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, provvede al rilascio dei visti di ingresso. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Il  testo  dell'art.  45  del  citato  decreto   del
          Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.  18,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 45 (Funzioni degli uffici consolari). - L'ufficio
          consolare svolge, nell'ambito del  diritto  internazionale,
          funzioni consistenti principalmente nel: 
              proteggere  gli  interessi  nazionali  e   tutelare   i
          cittadini e i loro interessi; 
              assicurare gli  adempimenti  idonei  all'esercizio  del
          diritto di voto da parte dei cittadini  italiani  residenti
          all'estero; 
              provvedere  alla   tutela   dei   lavoratori   italiani
          particolarmente per quanto concerne le condizioni di  vita,
          di lavoro e di sicurezza sociale; 
              favorire  le  attivita'  educative,   assistenziali   e
          sociali nella collettivita'  italiana  nonche'  promuovere,
          assistere, coordinare e, nei  casi  previsti  dalla  legge,
          vigilare l'attivita' delle Associazioni,  delle  Camere  di
          commercio, degli Enti italiani; 
              stimolare  nei  modi  piu'  opportuni  ogni   attivita'
          economica interessante l'Italia, curando in particolare  lo
          sviluppo degli scambi commerciali; 
              sviluppare le relazioni culturali. 
              L'ufficio consolare esercita, in conformita' al diritto
          internazionale,  le  altre  funzioni  ad  esso   attribuite
          dall'ordinamento italiano, in  particolare  in  materia  di
          stato     civile,     notariato,      amministrativa      e
          giurisdizionale.».