Art. 3 Esercizio delle funzioni consolari 1. Le funzioni dell'ufficio consolare sono esercitate dal capo dell'ufficio in conformita' alle convenzioni ed agli usi internazionali. Gli uffici consolari sono di I e II categoria, secondo il disposto dell'articolo 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 2. S'intende per capo di ufficio consolare di I categoria il titolare dello stesso, il titolare dell'ambasciata nell'esercizio di funzioni consolari, il capo della cancelleria consolare, ove istituita, nonche', in assenza di costoro, i loro sostituti come individuati dalla normativa vigente. 3. S'intende per capo di ufficio consolare di II categoria il funzionario onorario ad esso preposto. In caso di assenza dalla sede, il capo di un ufficio consolare di II categoria, previa autorizzazione della missione diplomatica o dell'ufficio consolare di I categoria da cui dipende, puo' affidare a persona di sua fiducia la custodia degli archivi e compiti sussidiari di assistenza a cittadini italiani. 4. Il funzionario consolare onorario esercita le funzioni di cui al presente decreto legislativo nei limiti stabiliti dal Ministro degli affari esteri con decreto del quale e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale. 5. Se un funzionario consolare non puo' procedere, per causa di incompatibilita', ad atto rientrante nelle sue attribuzioni, l'atto e' compiuto da altro funzionario dello stesso o di altro ufficio consolare. 6. Il personale degli uffici consolari, nell'esercizio delle funzioni, non puo' accettare procure relative a procedure amministrative o giudiziarie, concernenti l'amministrazione o la liquidazione di successioni o comunque attinenti ad interessi privati, se non con l'assenso o su istruzioni del Ministero degli affari esteri o, su nulla osta di questo, dell'amministrazione competente per materia. L'assenso o le istruzioni devono sussistere anche prima di fare uso dei poteri previsti, in materia, dalle leggi locali o dalle convenzioni internazionali.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 42, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' il seguente: «Art. 42 (Classificazione e circoscrizioni). - Gli uffici consolari sono di I e di II categoria. Agli uffici consolari di I categoria e' preposto, quale titolare, un funzionario di carriera, agli uffici consolari di II categoria un funzionario onorario. Gli uffici consolari si suddividono in Consolati generali, Consolati, Vice consolati e Agenzie consolari. I Vice consolati e le Agenzie consolari di I categoria dipendono da un Consolato generale o da un Consolato di pari categoria; i Vice consolati e le Agenzie consolari di II categoria da un Consolato generale o da un Consolato. Le Agenzie consolari possono, ove le esigenze del servizio lo richiedano, essere poste alle dipendenze di Vice consolati di I categoria. I Vice consolati e le Agenzie consolari non dipendenti da altro ufficio consolare dipendono direttamente dalla Missione diplomatica. La circoscrizione e, ove del caso, la dipendenza degli uffici consolari sono determinate con decreto del Ministro per gli affari esteri da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.».