Art. 3
Esercizio delle funzioni consolari
1. Le funzioni dell'ufficio consolare sono esercitate dal capo
dell'ufficio in conformita' alle convenzioni ed agli usi
internazionali. Gli uffici consolari sono di I e II categoria,
secondo il disposto dell'articolo 42, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
2. S'intende per capo di ufficio consolare di I categoria il
titolare dello stesso, il titolare dell'ambasciata nell'esercizio di
funzioni consolari, il capo della cancelleria consolare, ove
istituita, nonche', in assenza di costoro, i loro sostituti come
individuati dalla normativa vigente.
3. S'intende per capo di ufficio consolare di II categoria il
funzionario onorario ad esso preposto. In caso di assenza dalla sede,
il capo di un ufficio consolare di II categoria, previa
autorizzazione della missione diplomatica o dell'ufficio consolare di
I categoria da cui dipende, puo' affidare a persona di sua fiducia la
custodia degli archivi e compiti sussidiari di assistenza a cittadini
italiani.
4. Il funzionario consolare onorario esercita le funzioni di cui al
presente decreto legislativo nei limiti stabiliti dal Ministro degli
affari esteri con decreto del quale e' data notizia nella Gazzetta
Ufficiale.
5. Se un funzionario consolare non puo' procedere, per causa di
incompatibilita', ad atto rientrante nelle sue attribuzioni, l'atto
e' compiuto da altro funzionario dello stesso o di altro ufficio
consolare.
6. Il personale degli uffici consolari, nell'esercizio delle
funzioni, non puo' accettare procure relative a procedure
amministrative o giudiziarie, concernenti l'amministrazione o la
liquidazione di successioni o comunque attinenti ad interessi
privati, se non con l'assenso o su istruzioni del Ministero degli
affari esteri o, su nulla osta di questo, dell'amministrazione
competente per materia. L'assenso o le istruzioni devono sussistere
anche prima di fare uso dei poteri previsti, in materia, dalle leggi
locali o dalle convenzioni internazionali.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 42, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' il
seguente:
«Art. 42 (Classificazione e circoscrizioni). - Gli
uffici consolari sono di I e di II categoria. Agli uffici
consolari di I categoria e' preposto, quale titolare, un
funzionario di carriera, agli uffici consolari di II
categoria un funzionario onorario. Gli uffici consolari si
suddividono in Consolati generali, Consolati, Vice
consolati e Agenzie consolari.
I Vice consolati e le Agenzie consolari di I categoria
dipendono da un Consolato generale o da un Consolato di
pari categoria; i Vice consolati e le Agenzie consolari di
II categoria da un Consolato generale o da un Consolato. Le
Agenzie consolari possono, ove le esigenze del servizio lo
richiedano, essere poste alle dipendenze di Vice consolati
di I categoria. I Vice consolati e le Agenzie consolari non
dipendenti da altro ufficio consolare dipendono
direttamente dalla Missione diplomatica.
La circoscrizione e, ove del caso, la dipendenza degli
uffici consolari sono determinate con decreto del Ministro
per gli affari esteri da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale.».