Art. 3 
 
 
                 Esercizio delle funzioni consolari 
 
  1. Le funzioni dell'ufficio  consolare  sono  esercitate  dal  capo
dell'ufficio  in   conformita'   alle   convenzioni   ed   agli   usi
internazionali. Gli uffici  consolari  sono  di  I  e  II  categoria,
secondo il disposto dell'articolo 42, primo comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 
  2. S'intende per capo  di  ufficio  consolare  di  I  categoria  il
titolare dello stesso, il titolare dell'ambasciata nell'esercizio  di
funzioni  consolari,  il  capo  della  cancelleria   consolare,   ove
istituita, nonche', in assenza di  costoro,  i  loro  sostituti  come
individuati dalla normativa vigente. 
  3. S'intende per capo di  ufficio  consolare  di  II  categoria  il
funzionario onorario ad esso preposto. In caso di assenza dalla sede,
il  capo  di  un  ufficio   consolare   di   II   categoria,   previa
autorizzazione della missione diplomatica o dell'ufficio consolare di
I categoria da cui dipende, puo' affidare a persona di sua fiducia la
custodia degli archivi e compiti sussidiari di assistenza a cittadini
italiani. 
  4. Il funzionario consolare onorario esercita le funzioni di cui al
presente decreto legislativo nei limiti stabiliti dal Ministro  degli
affari esteri con decreto del quale e' data  notizia  nella  Gazzetta
Ufficiale. 
  5. Se un funzionario consolare non puo'  procedere,  per  causa  di
incompatibilita', ad atto rientrante nelle sue  attribuzioni,  l'atto
e' compiuto da altro funzionario dello  stesso  o  di  altro  ufficio
consolare. 
  6.  Il  personale  degli  uffici  consolari,  nell'esercizio  delle
funzioni,  non  puo'   accettare   procure   relative   a   procedure
amministrative o  giudiziarie,  concernenti  l'amministrazione  o  la
liquidazione  di  successioni  o  comunque  attinenti  ad   interessi
privati, se non con l'assenso o su  istruzioni  del  Ministero  degli
affari esteri  o,  su  nulla  osta  di  questo,  dell'amministrazione
competente per materia. L'assenso o le istruzioni  devono  sussistere
anche prima di fare uso dei poteri previsti, in materia, dalle  leggi
locali o dalle convenzioni internazionali. 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Il  testo  dell'art.  42,  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.  18,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 42  (Classificazione  e  circoscrizioni).  -  Gli
          uffici consolari sono di I e di II categoria.  Agli  uffici
          consolari di I categoria e' preposto,  quale  titolare,  un
          funzionario  di  carriera,  agli  uffici  consolari  di  II
          categoria un funzionario onorario. Gli uffici consolari  si
          suddividono  in   Consolati   generali,   Consolati,   Vice
          consolati e Agenzie consolari. 
              I Vice consolati e le Agenzie consolari di I  categoria
          dipendono da un Consolato generale o  da  un  Consolato  di
          pari categoria; i Vice consolati e le Agenzie consolari  di
          II categoria da un Consolato generale o da un Consolato. Le
          Agenzie consolari possono, ove le esigenze del servizio  lo
          richiedano, essere poste alle dipendenze di Vice  consolati
          di I categoria. I Vice consolati e le Agenzie consolari non
          dipendenti   da   altro   ufficio    consolare    dipendono
          direttamente dalla Missione diplomatica. 
              La circoscrizione e, ove del caso, la dipendenza  degli
          uffici consolari sono determinate con decreto del  Ministro
          per  gli  affari  esteri  da  pubblicare   nella   Gazzetta
          Ufficiale.».