Art. 4 
 
 
                    Delega di funzioni consolari 
 
  1. Il capo di ufficio consolare di I  categoria  puo'  delegare  le
funzioni consolari, eccezion fatta per gli atti che implicano impegni
di spesa, ad altro personale dell'ufficio. 
  2. Non possono tuttavia formare oggetto di delega a  personale  non
appartenente alla carriera diplomatica, alla dirigenza amministrativa
o alla terza area funzionale, le  funzioni  consolari  inerenti  alla
giurisdizione o comunque connesse con questa, quelle disciplinari  in
materia di navigazione, quelle notarili salvo le autenticazioni e  le
procure generali e speciali, nonche' quelle il cui  esercizio  e',  a
norma degli articoli  seguenti,  esplicitamente  attribuito  al  capo
dell'ufficio consolare.