Art. 10 
 
 
                   Gestione dei tributi regionali 
 
  1. L'atto di indirizzo per  il  conseguimento  degli  obiettivi  di
politica fiscale di cui all'articolo 59 del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, e' adottato dal Ministro dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa con le regioni e sentita la  Conferenza  permanente
per il coordinamento della finanza pubblica, di  cui  all'articolo  5
della citata legge n. 42 del 2009. 
  2. Nel rispetto della autonomia organizzativa delle  regioni  nella
scelta delle forme di organizzazione delle attivita' di gestione e di
riscossione,  le  regioni  possono  definire   con   specifico   atto
convenzionale, sottoscritto con il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e con l'Agenzia delle  entrate,  le  modalita'  gestionali  e
operative  dei  tributi  regionali,  nonche'  di  ripartizione  degli
introiti derivanti dall'attivita' di recupero  dell'evasione  di  cui
all'articolo 9, commi 2 e 3.  L'atto  convenzionale,  sottoscritto  a
livello nazionale, riguarda altresi' la compartecipazione al  gettito
dei tributi erariali. Dal presente comma non possono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  3. La convenzione di cui al comma 2 deve prevedere la  condivisione
delle basi informative e l'integrazione dei dati di fonte statale con
gli archivi regionali e locali. 
  4. Per le medesime finalita' stabilite al comma 2, le attivita'  di
controllo, di rettifica della dichiarazione,  di  accertamento  e  di
contenzioso dell'IRAP e dell'addizionale regionale  all'IRPEF  devono
essere svolte dall'Agenzia delle Entrate. Le  modalita'  di  gestione
delle imposte indicate al primo periodo, nonche' il relativo rimborso
spese, sono disciplinati sulla base di convenzioni  da  definire  tra
l'Agenzia delle entrate e le regioni. 
  5. Al fine di assicurare a livello  territoriale  il  conseguimento
degli obiettivi di politica fiscale di cui al comma 1, la convenzione
di cui al comma 2 puo' prevedere la possibilita' per  le  regioni  di
definire, di concerto con la Direzione dell'Agenzia delle entrate, le
direttive generali sui criteri della gestione  e  sull'impiego  delle
risorse disponibili. 
  6. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni,  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono  definite  le
modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 5. 
  7. Per la gestione dei tributi il cui gettito sia ripartito tra gli
enti di diverso livello di governo la convenzione di cui al  comma  2
prevede l'istituzione presso  ciascuna  sede  regionale  dell'Agenzia
delle  Entrate  di  un  Comitato  regionale  di  indirizzo,  di   cui
stabilisce la composizione con rappresentanti designati dal direttore
dell'Agenzia delle entrate, dalla regione e  dagli  enti  locali.  La
citata gestione dei tributi e'  svolta  sulla  base  di  linee  guida
concordate nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, con  l'Agenzia
delle entrate. Dal  presente  comma  non  possono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 10: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  59,  del  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante  «Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59»: 
              «Art. 59 (Rapporti con le agenzie  fiscali).  -  1.  Il
          ministro delle finanze dopo  l'approvazione  da  parte  del
          Parlamento     del     documento     di      programmazione
          economica-finanziaria ed in coerenza con i  vincoli  e  gli
          obiettivi   stabiliti   in   tale   documento,    determina
          annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con  un
          proprio  atto  di  indirizzo  e  per  un   periodo   almeno
          triennale, gli sviluppi della politica  fiscale,  le  linee
          generali e gli  obiettivi  della  gestione  tributaria,  le
          grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali  si
          sviluppa l'attivita' delle agenzie fiscali. Il documento di
          indirizzo e' trasmesso al Parlamento. 
              2. Il ministro  e  ciascuna  agenzia,  sulla  base  del
          documento   di   indirizzo,   stipulano   una   convenzione
          triennale, con adeguamento annuale  per  ciascun  esercizio
          finanziario, con la quale vengono fissati: 
                a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere; 
                b) le direttive generali sui criteri  della  gestione
          ed i vincoli da rispettare; 
                c) le strategie per il miglioramento; 
                d) le risorse disponibili; 
                e) gli indicatori ed i parametri  in  base  ai  quali
          misurare l'andamento della gestione. 
              3. La convenzione prevede, inoltre: 
                a)  le  modalita'  di  verifica  dei   risultati   di
          gestione; 
                b)  le  disposizioni  necessarie  per  assicurare  al
          ministero la  conoscenza  dei  fattori  gestionali  interni
          all'agenzia, quali l'organizzazione,  i  processi  e  l'uso
          delle risorse. Le informazioni  devono  essere  assunte  in
          forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire
          una   appropriata   valutazione    dell'attivita'    svolta
          dall'agenzia; 
                c)   le   modalita'   di    vigilanza    sull'operato
          dell'agenzia   sotto   il   profilo   della    trasparenza,
          dell'imparzialita' e  della  correttezza  nell'applicazione
          delle norme, con particolare riguardo  ai  rapporti  con  i
          contribuenti. 
              4. Nella convenzione solo stabiliti, nei  limiti  delle
          risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre  una
          unita' previsionale  di  base  per  ciascuna  agenzia,  gli
          importi che vengono trasferiti, distinti per: 
                a) gli oneri di gestione calcolati,  per  le  diverse
          attivita' svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente
          conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti  per
          esigenze di carattere generale; 
                b) le spese di investimento necessarie per realizzare
          i miglioramenti programmati; 
                c) la quota incentivante connessa  al  raggiungimento
          degli obiettivi della  gestione  e'  graduata  in  modo  da
          tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi  e
          del  recupero   di   gettito   nella   lotta   all'evasione
          effettivamente conseguiti. 
              5. Il ministero e le agenzie fiscali possono promuovere
          la costituzione o partecipare a societa'  e  consorzi  che,
          secondo le  disposizioni  del  codice  civile,  abbiano  ad
          oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio
          delle funzioni pubbliche ad essi attribuite;  a  tal  fine,
          puo'  essere  ampliato  l'oggetto  sociale  della  societa'
          costituita in base alle disposizioni  dell'art.  10,  comma
          12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo  restando  che
          il ministero e le agenzie fiscali detengono la  maggioranza
          delle azioni ordinarie della predetta societa'.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 5, della  citata  legge
          n. 42 del 2009: 
              «Art. 5 (Conferenza  permanente  per  il  coordinamento
          della finanza pubblica). - 1. I decreti legislativi di  cui
          all'art.  2  prevedono  l'istituzione,  nell'ambito   della
          Conferenza unificata, della Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile
          di  coordinamento  della  finanza  pubblica,   di   seguito
          denominata   «Conferenza»,   di   cui   fanno    parte    i
          rappresentanti  dei  diversi   livelli   istituzionali   di
          governo,  e  ne  disciplinano   il   funzionamento   e   la
          composizione,  secondo  i  seguenti  principi   e   criteri
          direttivi: 
                a) la  Conferenza  concorre  alla  definizione  degli
          obiettivi  di  finanza  pubblica  per  comparto,  anche  in
          relazione  ai   livelli   di   pressione   fiscale   e   di
          indebitamento; concorre alla  definizione  delle  procedure
          per accertare  eventuali  scostamenti  dagli  obiettivi  di
          finanza pubblica e promuove l'attivazione  degli  eventuali
          interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi,  in
          particolare per cio' che concerne la procedura del Patto di
          convergenza di cui all'art. 18; verifica la loro attuazione
          ed efficacia; avanza proposte per la  determinazione  degli
          indici di virtuosita'  e  dei  relativi  incentivi;  vigila
          sull'applicazione  dei  meccanismi  di   premialita',   sul
          rispetto   dei   meccanismi   sanzionatori   e   sul   loro
          funzionamento; 
                b) la Conferenza  propone  criteri  per  il  corretto
          utilizzo  dei  fondi  perequativi   secondo   principi   di
          efficacia,  efficienza  e   trasparenza   e   ne   verifica
          l'applicazione; 
                c) la Conferenza verifica l'utilizzo  dei  fondi  per
          gli interventi di cui all'art. 16; 
                d) la Conferenza assicura la verifica  periodica  del
          funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di  comuni,
          province, citta' metropolitane e regioni, ivi  compresa  la
          congruita'  di  cui  all'art.  10,  comma  1,  lettera  d);
          assicura altresi' la verifica delle  relazioni  finanziarie
          tra i livelli diversi  di  governo  e  l'adeguatezza  delle
          risorse finanziarie di ciascun livello di governo  rispetto
          alle funzioni  svolte,  proponendo  eventuali  modifiche  o
          adeguamenti del sistema; 
                e) la Conferenza verifica la congruita'  dei  dati  e
          delle basi informative finanziarie  e  tributarie,  fornite
          dalle amministrazioni territoriali; 
                f) la Conferenza  mette  a  disposizione  del  Senato
          della Repubblica, della Camera dei deputati,  dei  Consigli
          regionali e di quelli delle  province  autonome  tutti  gli
          elementi informativi raccolti; 
                g) la Conferenza si avvale della Commissione  di  cui
          all'art. 4 quale  segreteria  tecnica  per  lo  svolgimento
          delle attivita' istruttorie e  di  supporto  necessarie;  a
          tali  fini,  e'  istituita  una  banca  dati   comprendente
          indicatori  di  costo,  di  copertura  e  di  qualita'  dei
          servizi, utilizzati per definire i  costi  e  i  fabbisogni
          standard e gli obiettivi di servizio nonche'  per  valutare
          il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio; 
              h)   la   Conferenza   verifica    periodicamente    la
          realizzazione del percorso di convergenza  ai  costi  e  ai
          fabbisogni standard nonche' agli obiettivi  di  servizio  e
          promuove la conciliazione degli  interessi  tra  i  diversi
          livelli di governo interessati all'attuazione  delle  norme
          sul  federalismo  fiscale,  oggetto  di  confronto   e   di
          valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata. 
              2. Le determinazioni della  Conferenza  sono  trasmesse
          alle Camere.».