Art. 11 
 
 
Misure compensative di interventi statali  sulle  basi  imponibili  e
                sulle aliquote dei tributi regionali 
 
  1. Gli interventi statali sulle basi imponibili  e  sulle  aliquote
dei tributi regionali di cui all'articolo 7,  comma  1,  lettera  b),
numeri 1) e 2), della citata legge n. 42 del 2009 sono  possibili,  a
parita' di funzioni amministrative conferite, solo  se  prevedono  la
contestuale adozione di misure per la completa compensazione  tramite
modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi. 
  2.  La  quantificazione  finanziaria  delle  predette   misure   e'
effettuata con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
d'intesa con la Conferenza  permanente  per  il  coordinamento  della
finanza pubblica di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 42 del
2009. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per il testo dell'art. 7 della legge n. 42  del  2009
          si veda nelle note all'art. 9. 
              - Per il testo dell'art. 5 della legge n. 42  del  2009
          si veda nelle note all'art. 10.