Art. 11 Misure compensative di interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali 1. Gli interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della citata legge n. 42 del 2009 sono possibili, a parita' di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi. 2. La quantificazione finanziaria delle predette misure e' effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 42 del 2009.
Note all'art. 11: - Per il testo dell'art. 7 della legge n. 42 del 2009 si veda nelle note all'art. 9. - Per il testo dell'art. 5 della legge n. 42 del 2009 si veda nelle note all'art. 10.