Art. 12 Soppressione dei trasferimenti dalle regioni a statuto ordinario ai comuni e compartecipazione comunale alla addizionale regionale all'IRPEF. 1. Ciascuna regione a statuto ordinario sopprime, a decorrere dal 2013, i trasferimenti regionali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, diretti al finanziamento delle spese dei comuni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della citata legge n. 42 del 2009, aventi carattere di generalita' e permanenza. 2. Con efficacia a decorrere dal 2013, ciascuna regione a statuto ordinario determina, secondo quanto previsto dallo statuto o, in coerenza dello stesso, con atto amministrativo, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, d'intesa con i comuni del proprio territorio, una compartecipazione ai tributi regionali, e prioritariamente alla addizionale regionale all'IRPEF, o individua tributi che possono essere integralmente devoluti, in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali soppressi ai sensi del comma 1. Con il medesimo procedimento puo' essere rivista la compartecipazione ai tributi regionali o l'individuazione dei tributi devoluti sulla base delle disposizioni legislative regionali sopravvenute che interessano le funzioni dei comuni. L'individuazione dei trasferimenti regionali fiscalizzabili e' oggetto di condivisione nell'ambito della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. 4. Con efficacia a decorrere dalla data di cui al comma 1, per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attuazione del presente articolo, ciascuna regione istituisce un Fondo sperimentale regionale di riequilibrio in cui confluisce una percentuale non superiore al 30 per cento del gettito di cui al comma 2. Con le modalita' stabilite dal medesimo comma, sono determinati il riparto del Fondo, nonche' le quote del gettito che, anno per anno, sono devolute al singolo comune in cui si sono verificati i presupposti di imposta. 5. Il fondo sperimentale regionale di riequilibrio ha durata di tre anni.
Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 11 della citata legge n. 42 del 2009: «Art. 11 (Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e citta' metropolitane). - 1. I decreti legislativi di cui all'art. 2, con riguardo al finanziamento delle funzioni di comuni, province e citta' metropolitane, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) classificazione delle spese relative alle funzioni di comuni, province e citta' metropolitane, in: 1) spese riconducibili alle funzioni fondamentali ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, come individuate dalla legislazione statale; 2) spese relative alle altre funzioni; 3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all'art. 16; b) definizione delle modalita' per cui il finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno standard ed e' assicurato dai tributi propri, da compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi, la cui manovrabilita' e' stabilita tenendo conto della dimensione demografica dei comuni per fasce, e dal fondo perequativo; c) definizione delle modalita' per cui le spese di cui alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi propri, con compartecipazioni al gettito di tributi e con il fondo perequativo basato sulla capacita' fiscale per abitante; d) definizione delle modalita' per tenere conto del trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, alle province e alle citta' metropolitane ai sensi dell'art. 118 della Costituzione e secondo le modalita' di cui all'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di assicurare, per il complesso degli enti, l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento ed al trasferimento; e) soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi ai sensi dell'art. 13 e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali; f) il gettito delle compartecipazioni a tributi erariali e regionali e' senza vincolo di destinazione; g) valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarita' territoriali, con particolare riferimento alla specificita' dei piccoli comuni, ove, associandosi, raggiungano una popolazione complessiva non inferiore a una soglia determinata con i decreti legislativi di cui all'art. 2, dei territori montani e delle isole minori.». - Si riporta il testo dell'art. 120 della Costituzione: «Art. 120. - La Regione non puo' istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, ne' adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Il Governo puo' sostituirsi a organi delle Regioni, delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumita' e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita' economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarieta' e del principio di leale collaborazione.».