Art. 12 
 
Soppressione dei trasferimenti dalle regioni a statuto  ordinario  ai
  comuni e  compartecipazione  comunale  alla  addizionale  regionale
  all'IRPEF. 
 
  1. Ciascuna regione a statuto ordinario sopprime, a  decorrere  dal
2013,  i  trasferimenti  regionali  di  parte  corrente  e,  ove  non
finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in  conto  capitale,
diretti  al  finanziamento  delle  spese   dei   comuni,   ai   sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della citata legge n.  42  del
2009, aventi carattere di generalita' e permanenza. 
  2. Con efficacia a decorrere dal 2013, ciascuna regione  a  statuto
ordinario determina, secondo quanto  previsto  dallo  statuto  o,  in
coerenza  dello  stesso,  con  atto  amministrativo,  previo  accordo
concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, d'intesa con  i
comuni del  proprio  territorio,  una  compartecipazione  ai  tributi
regionali, e prioritariamente alla addizionale regionale all'IRPEF, o
individua tributi  che  possono  essere  integralmente  devoluti,  in
misura tale da assicurare un importo corrispondente ai  trasferimenti
regionali  soppressi  ai  sensi  del  comma  1.   Con   il   medesimo
procedimento puo' essere  rivista  la  compartecipazione  ai  tributi
regionali o l'individuazione dei tributi devoluti  sulla  base  delle
disposizioni legislative regionali sopravvenute  che  interessano  le
funzioni dei comuni.  L'individuazione  dei  trasferimenti  regionali
fiscalizzabili  e'  oggetto   di   condivisione   nell'ambito   della
Commissione  tecnica  paritetica  per  l'attuazione  del  federalismo
fiscale  ovvero,  ove  effettivamente  costituita,  della  Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 
  3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  120,  secondo  comma,
della Costituzione. 
  4. Con efficacia a decorrere dalla data di  cui  al  comma  1,  per
realizzare  in  forma  progressiva  e  territorialmente   equilibrata
l'attuazione del presente articolo, ciascuna  regione  istituisce  un
Fondo sperimentale regionale di riequilibrio in  cui  confluisce  una
percentuale non superiore al 30 per cento del gettito di cui al comma
2. Con le modalita' stabilite dal medesimo comma, sono determinati il
riparto del Fondo, nonche' le quote del gettito che, anno  per  anno,
sono  devolute  al  singolo  comune  in  cui  si  sono  verificati  i
presupposti di imposta. 
  5. Il fondo sperimentale regionale di riequilibrio ha durata di tre
anni. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta il testo dell'art. 11 della  citata  legge
          n. 42 del 2009: 
              «Art. 11 (Principi e criteri direttivi  concernenti  il
          finanziamento delle funzioni di comuni, province  e  citta'
          metropolitane). - 1. I decreti legislativi di cui  all'art.
          2, con riguardo al finanziamento delle funzioni di  comuni,
          province e citta' metropolitane, sono  adottati  secondo  i
          seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) classificazione delle spese relative alle funzioni
          di comuni, province e citta' metropolitane, in: 
                  1) spese riconducibili alle  funzioni  fondamentali
          ai sensi dell'art. 117, secondo comma,  lettera  p),  della
          Costituzione, come individuate dalla legislazione statale; 
                  2) spese relative alle altre funzioni; 
                  3) spese finanziate con i contributi speciali,  con
          i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti
          nazionali di cui all'art. 16; 
                b)   definizione   delle   modalita'   per   cui   il
          finanziamento delle spese di cui alla  lettera  a),  numero
          1),   e   dei   livelli   essenziali   delle    prestazioni
          eventualmente  da  esse  implicate  avviene  in   modo   da
          garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno
          standard  ed  e'  assicurato   dai   tributi   propri,   da
          compartecipazioni  al  gettito  di   tributi   erariali   e
          regionali,  da  addizionali  a   tali   tributi,   la   cui
          manovrabilita' e' stabilita tenendo conto della  dimensione
          demografica dei comuni per fasce, e dal fondo perequativo; 
                c) definizione delle modalita' per cui  le  spese  di
          cui alla lettera a), numero  2),  sono  finanziate  con  il
          gettito  dei  tributi  propri,  con  compartecipazioni   al
          gettito di tributi e con il fondo perequativo basato  sulla
          capacita' fiscale per abitante; 
                d) definizione delle modalita' per tenere  conto  del
          trasferimento  di  ulteriori  funzioni  ai   comuni,   alle
          province e alle citta' metropolitane ai sensi dell'art. 118
          della Costituzione e secondo le modalita' di cui all'art. 7
          della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine  di  assicurare,
          per il complesso degli enti, l'integrale  finanziamento  di
          tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al
          finanziamento ed al trasferimento; 
                e) soppressione dei trasferimenti statali e regionali
          diretti al finanziamento delle spese di  cui  alla  lettera
          a),  numeri  1)  e  2),  ad  eccezione  degli  stanziamenti
          destinati ai fondi perequativi ai sensi dell'art. 13 e  dei
          contributi erariali e regionali in  essere  sulle  rate  di
          ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali; 
                f)  il  gettito  delle  compartecipazioni  a  tributi
          erariali e regionali e' senza vincolo di destinazione; 
              g)  valutazione   dell'adeguatezza   delle   dimensioni
          demografiche  e  territoriali   degli   enti   locali   per
          l'ottimale  svolgimento   delle   rispettive   funzioni   e
          salvaguardia   delle   peculiarita'    territoriali,    con
          particolare  riferimento  alla  specificita'  dei   piccoli
          comuni,  ove,  associandosi,  raggiungano  una  popolazione
          complessiva non inferiore a una soglia  determinata  con  i
          decreti  legislativi  di  cui  all'art.  2,  dei  territori
          montani e delle isole minori.». 
                -  Si  riporta   il   testo   dell'art.   120   della
          Costituzione: 
              «Art. 120. - La Regione  non  puo'  istituire  dazi  di
          importazione o esportazione o transito tra le Regioni,  ne'
          adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo  la
          libera circolazione delle  persone  e  delle  cose  tra  le
          Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro  in
          qualunque parte del territorio nazionale. 
              Il Governo puo' sostituirsi  a  organi  delle  Regioni,
          delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
          caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
          o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave  per
          l'incolumita' e la sicurezza  pubblica,  ovvero  quando  lo
          richiedono la tutela dell'unita'  giuridica  o  dell'unita'
          economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
          delle prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali,
          prescindendo dai confini territoriali dei  governi  locali.
          La legge definisce le procedure  atte  a  garantire  che  i
          poteri  sostitutivi  siano  esercitati  nel  rispetto   del
          principio  di  sussidiarieta'  e  del  principio  di  leale
          collaborazione.».