Art. 13 
 
 
    Livelli essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio 
 
  1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica  e  degli  obblighi
assunti dall'Italia in  sede  comunitaria,  nonche'  della  specifica
cornice finanziaria dei settori interessati relativa al finanziamento
dei  rispettivi  fabbisogni  standard  nazionali,  la  legge  statale
stabilisce le modalita' di determinazione dei livelli  essenziali  di
assistenza e dei livelli  essenziali  delle  prestazioni  che  devono
essere  garantiti  su  tutto  il  territorio  nazionale,   ai   sensi
dell'articolo 117, secondo comma,  lettera  m),  della  Costituzione,
nelle materie diverse dalla sanita'. 
  2. I livelli essenziali delle prestazioni sono stabiliti  prendendo
a riferimento macroaree di intervento,  secondo  le  materie  di  cui
all'articolo 14, comma 1, ciascuna delle quali  omogenea  al  proprio
interno per  tipologia  di  servizi  offerti,  indipendentemente  dal
livello di governo  erogatore.  Per  ciascuna  delle  macroaree  sono
definiti i costi e i fabbisogni standard, nonche' le  metodologie  di
monitoraggio e di valutazione dell'efficienza  e  dell'appropriatezza
dei servizi offerti. 
  3. Conformemente a quanto previsto dalla citata  legge  n.  42  del
2009, il Governo, nell'ambito del  disegno  di  legge  di  stabilita'
ovvero con apposito  disegno  di  legge  collegato  alla  manovra  di
finanza pubblica, in coerenza con  gli  obiettivi  e  gli  interventi
appositamente individuati  da  parte  del  Documento  di  economia  e
finanza, previo parere in sede di Conferenza unificata, propone norme
di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte  a  realizzare
l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei
vari livelli di governo, nonche' un  percorso  di  convergenza  degli
obiettivi di servizio, di cui al comma 5, ai livelli essenziali delle
prestazioni e alle funzioni fondamentali  di  cui  all'articolo  117,
secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione. 
  4. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per  il
federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per  la
coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata e  previo
parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica competenti per i  profili  di  carattere  finanziario,  e'
effettuata la ricognizione dei livelli essenziali  delle  prestazioni
nelle  materie  dell'assistenza,  dell'istruzione  e  del   trasporto
pubblico locale,  con  riferimento  alla  spesa  in  conto  capitale,
nonche'  la  ricognizione  dei  livelli  adeguati  del  servizio   di
trasporto pubblico locale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c),
della citata legge n. 42 del 2009. 
  5. Fino alla determinazione,  con  legge,  dei  livelli  essenziali
delle prestazioni, tramite intesa  conclusa  in  sede  di  Conferenza
unificata sono stabiliti i servizi da erogare, aventi caratteristiche
di generalita' e permanenza, e il relativo fabbisogno,  nel  rispetto
dei vincoli di finanza pubblica. 
  6. Per le finalita' di cui al comma 1, la Societa' per gli studi di
settore - SOSE S.p.a., in collaborazione con  l'ISTAT  e  avvalendosi
della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle  Regioni  e
delle Province autonome presso il Centro interregionale  di  Studi  e
Documentazione (CINSEDO) delle regioni, secondo la metodologia  e  il
procedimento di determinazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto
legislativo 26 novembre 2010, n. 216, effettua una  ricognizione  dei
livelli  essenziali  delle  prestazioni  che  le  regioni  a  statuto
ordinario effettivamente garantiscono  e  dei  relativi  costi.  SOSE
S.p.a.  trasmette  i  risultati  della  ricognizione  effettuata   al
Ministro dell'economia e delle finanze, che li comunica alle  Camere.
Trasmette altresi' tali risultati alla Conferenza di cui all'articolo
5 della citata legge n. 42 del 2009. I risultati  confluiscono  nella
banca dati delle amministrazioni pubbliche  di  cui  all'articolo  13
della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  nonche'  in  quella  di  cui
all'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009.  Sulla  base  delle
rilevazioni effettuate da SOSE S.p.a., il  Governo  adotta  linee  di
indirizzo per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni
in apposito allegato al Documento di economia e finanza  ai  fini  di
consentire l'attuazione dell'articolo 20, comma 2, della citata legge
n. 42 del 2009, dei relativi costi standard e obiettivi di servizio. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione: 
              «Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata  dallo
          Stato e dalle  Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,
          nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento  comunitario
          e dagli obblighi internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                a) politica estera e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                b) immigrazione; 
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                d) difesa e  Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  perequazione  delle
          risorse finanziarie; 
                f) organi dello Stato e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                h) ordine pubblico e sicurezza, ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                n) norme generali sull'istruzione; 
                o) previdenza sociale; 
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                q)  dogane,  protezione  dei  confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
                r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei
          bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di
          credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione concorrente spetta alle  Regioni  la  potesta'
          legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato . 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato . 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni . 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.». 
              - Per il testo dell'art. 8 della citata legge n. 42 del
          2009 si veda nelle note all'art. 7. 
              - Si riporta il testo degli articoli 4 e 5, del decreto
          legislativo 26 novembre 2010, n. 216, recante «Disposizioni
          in materia di determinazione dei  costi  e  dei  fabbisogni
          standard di Comuni, Citta' metropolitane e Province»: 
              «Art.  4  (Metodologia  per   la   determinazione   dei
          fabbisogni standard). -  1.  Il  fabbisogno  standard,  per
          ciascuna funzione fondamentale e i relativi servizi, tenuto
          conto delle specificita' dei comparti dei  Comuni  e  delle
          Province, e' determinato attraverso: 
                a) l'identificazione delle informazioni e dei dati di
          natura strutturale e contabile necessari, acquisiti sia  da
          banche dati ufficiali  esistenti  sia  tramite  rilevazione
          diretta con appositi questionari da  inviare  ai  Comuni  e
          alle Province, anche ai fini  di  una  riclassificazione  o
          integrazione delle informazioni contenute  nei  certificati
          contabili; 
                b) l'individuazione dei modelli organizzativi  e  dei
          livelli quantitativi delle prestazioni,  determinati  sulla
          base di un sistema di indicatori in  relazione  a  ciascuna
          funzione fondamentale e ai relativi servizi; 
                c)   l'analisi    dei    costi    finalizzata    alla
          individuazione  di  quelli  piu'   significativi   e   alla
          determinazione degli intervalli di normalita'; 
                d)  l'individuazione  di  un  modello  di  stima  dei
          fabbisogni   standard   sulla   base    di    criteri    di
          rappresentativita' attraverso la sperimentazione di diverse
          tecniche statistiche; 
                e) la definizione di un sistema di indicatori,  anche
          in riferimento ai diversi  modelli  organizzativi  ed  agli
          obiettivi    definiti,    significativi    per     valutare
          l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali  di
          migliorarli. 
              2. Il fabbisogno standard puo' essere  determinato  con
          riferimento a ciascuna funzione fondamentale, ad un singolo
          servizio o ad  aggregati  di  servizi,  in  relazione  alla
          natura  delle  singole  funzioni  fondamentali  e   tenendo
          presenti le esclusioni previste dalla legge 5 maggio  2009,
          n. 42. 
              3. La metodologia dovra' tener conto delle specificita'
          legate ai recuperi di  efficienza  ottenuti  attraverso  le
          unioni di Comuni, ovvero le altre  forme  di  esercizio  di
          funzioni in forma associata. 
              4.  Il  fabbisogno  standard  e'  fissato   anche   con
          riferimento ai livelli di servizio determinati in base agli
          indicatori di cui al comma 1, lettera e).». 
              «Art. 5 (Procedimento di determinazione dei  fabbisogni
          standard). -  1.  Il  procedimento  di  determinazione  del
          fabbisogno standard si articola nel seguente modo: 
                a) la Societa' per gli studi di settore-Sose  s.p.a.,
          la  cui  attivita',  ai  fini  del  presente  decreto,   ha
          carattere esclusivamente tecnico, predispone le metodologie
          occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e ne
          determina i  valori  con  tecniche  statistiche  che  danno
          rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli Comuni
          e Province, conformemente a quanto previsto  dall'art.  13,
          comma 1, lettera d), della legge  5  maggio  2009,  n.  42,
          utilizzando i dati  di  spesa  storica  tenendo  conto  dei
          gruppi  omogenei  e  tenendo  altresi'  conto  della  spesa
          relativa  a  servizi  esternalizzati  o  svolti  in   forma
          associata, considerando una quota di spesa per  abitante  e
          tenendo conto della produttivita' e della diversita'  della
          spesa   in   relazione   all'ampiezza   demografica,   alle
          caratteristiche territoriali, con  particolare  riferimento
          al livello di infrastrutturazione del territorio, ai  sensi
          di quanto previsto dagli articoli 21 e  22  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42, alla presenza  di  zone  montane,  alle
          caratteristiche  demografiche,  sociali  e  produttive  dei
          predetti  diversi  enti,  al  personale   impiegato,   alla
          efficienza,  all'efficacia  e  alla  qualita'  dei  servizi
          erogati nonche' al grado di soddisfazione degli utenti; 
                b) la Societa' per gli studi di  settore-Sose  s.p.a.
          provvede  al  monitoraggio   della   fase   applicativa   e
          all'aggiornamento   delle   elaborazioni   relative    alla
          determinazione dei fabbisogni standard; 
                c) ai fini di cui alle lettere a) e b),  la  Societa'
          per gli  studi  di  settore-Sose  s.p.a.  puo'  predisporre
          appositi  questionari  funzionali  a  raccogliere  i   dati
          contabili e strutturali dai Comuni e  dalle  Province.  Ove
          predisposti  e  somministrati,  i  Comuni  e  le   Province
          restituiscono per via telematica, entro sessanta giorni dal
          loro  ricevimento,  i  questionari  compilati  con  i  dati
          richiesti, sottoscritti dal  legale  rappresentante  e  dal
          responsabile    economico    finanziario.    La     mancata
          restituzione,  nel  termine  predetto,   del   questionario
          interamente compilato e' sanzionato  con  il  blocco,  sino
          all'adempimento dell'obbligo di invio dei questionari,  dei
          trasferimenti a qualunque titolo erogati al Comune  o  alla
          Provincia  e  la  pubblicazione  sul  sito  del   Ministero
          dell'interno dell'ente inadempiente. Agli  stessi  fini  di
          cui alle lettere a) e b), anche  il  certificato  di  conto
          consuntivo di cui all'art. 161 del testo unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e  successive
          modificazioni, contiene i dati necessari per il calcolo del
          fabbisogno standard; 
                d) tenuto conto dell'accordo  sancito  il  15  luglio
          2010, in  sede  di  Conferenza  Stato-Citta'  ed  autonomie
          locali,   tra   l'Associazione   nazionale    dei    Comuni
          Italiani-ANCI e l'Unione delle Province d'Italia-UPI ed  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, per i  compiti  di
          cui alle lettere a), b) e  c)  del  presente  articolo,  la
          Societa' per gli studi di  settore-Sose  s.p.a.  si  avvale
          della  collaborazione  scientifica  dell'Istituto  per   la
          finanza  e  per  l'economia  locale-IFEL,  in  qualita'  di
          partner scientifico,  che  supporta  la  predetta  societa'
          nella realizzazione di  tutte  le  attivita'  previste  dal
          presente decreto. In particolare, IFEL fornisce  analisi  e
          studi  in  materia  di  contabilita'  e  finanza  locale  e
          partecipa alla fase di predisposizione  dei  questionari  e
          della loro somministrazione agli enti locali; concorre allo
          sviluppo  della  metodologia  di  calcolo  dei   fabbisogni
          standard, nonche' alla valutazione  dell'adeguatezza  delle
          stime  prodotte;  partecipa  all'analisi   dei   risultati;
          concorre al monitoraggio del  processo  di  attuazione  dei
          fabbisogni standard; propone correzioni  e  modifiche  alla
          procedura di attuazione dei  fabbisogni  standard,  nonche'
          agli indicatori di fabbisogni fissati per i  singoli  enti.
          IFEL, inoltre, fornisce assistenza tecnica e formazione  ai
          Comuni e alle  Province;  la  Societa'  per  gli  studi  di
          settore-Sose   s.p.a   puo'   avvalersi   altresi'    della
          collaborazione dell'ISTAT per i compiti di cui alle lettere
          a), b) e c) del presente articolo; 
                e) le metodologie predisposte ai sensi della  lettera
          a)   sono   sottoposte,   per   l'approvazione,   ai   fini
          dell'ulteriore corso  del  procedimento,  alla  Commissione
          tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale
          ovvero, dopo la sua istituzione, alla Conferenza permanente
          per il coordinamento della finanza pubblica; in assenza  di
          osservazioni, le metodologie si intendono approvate decorsi
          quindici  giorni  dal  loro  ricevimento.  La   Commissione
          tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale
          ovvero, dopo la sua istituzione, la  Conferenza  permanente
          per il coordinamento della finanza pubblica segue  altresi'
          il monitoraggio della fase  applicativa  e  l'aggiornamento
          delle elaborazioni di cui  alla  lettera  b).  I  risultati
          predisposti con le metodologie di elaborazione di cui  alle
          lettere precedenti sono trasmessi dalla  Societa'  per  gli
          studi di settore-Sose s.p.a. ai Dipartimenti delle  finanze
          e, successivamente, della Ragioneria generale  dello  Stato
          del Ministero dell'economia e delle finanze,  nonche'  alla
          Commissione  tecnica  paritetica   per   l'attuazione   del
          federalismo fiscale ovvero, dopo la sua  istituzione,  alla
          Conferenza permanente per il  coordinamento  della  finanza
          pubblica; 
                f) i dati raccolti ed elaborati per le  attivita'  di
          cui al presente  articolo  confluiscono  nella  banca  dati
          delle amministrazioni pubbliche di cui  all'art.  13  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' in  quella  di  cui
          all'art. 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42.». 
              - Per il testo dell'art. 5 della citata legge n. 42 del
          2009 si veda nelle note all'art. 10. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  13,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, recante  «Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica»: 
              «Art. 13 (Banca dati delle amministrazioni  pubbliche).
          -  1.  Al  fine  di  assicurare  un  efficace  controllo  e
          monitoraggio  degli  andamenti  della   finanza   pubblica,
          nonche' per acquisire gli  elementi  informativi  necessari
          per dare attuazione e stabilita' al federalismo fiscale, le
          amministrazioni pubbliche  provvedono  a  inserire  in  una
          banca  dati  unitaria   istituita   presso   il   Ministero
          dell'economia e  delle  finanze,  accessibile  alle  stesse
          amministrazioni pubbliche secondo  modalita'  da  stabilire
          con appositi decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  sentiti   la   Conferenza   permanente   per   il
          coordinamento della finanza pubblica e il Centro  nazionale
          per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), i
          dati concernenti  i  bilanci  di  previsione,  le  relative
          variazioni,  i  conti  consuntivi,  quelli  relativi   alle
          operazioni  gestionali,  nonche'  tutte   le   informazioni
          necessarie  all'attuazione  della   presente   legge.   Con
          apposita intesa in sede di  Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento  della  finanza  pubblica  sono  definite  le
          modalita' di accesso degli  enti  territoriali  alla  banca
          dati.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e'   individuata   la   struttura   dipartimentale
          responsabile della suddetta banca dati. 
              2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma
          1 sono contenuti tutti i dati necessari a  dare  attuazione
          al  federalismo   fiscale.   Tali   dati   sono   messi   a
          disposizione,  anche  mediante   accesso   diretto,   della
          Commissione  tecnica  paritetica   per   l'attuazione   del
          federalismo fiscale e della Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della  finanza  pubblica  per  l'espletamento
          delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42, come modificata dall'art. 2,  comma  6,
          della presente legge. 
              3.  L'acquisizione  dei  dati  avviene  sulla  base  di
          schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA  e
          la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
          pubblica    relativamente    agli    enti     territoriali.
          L'acquisizione dei  dati  potra'  essere  effettuata  anche
          attraverso l'interscambio di flussi informativi  con  altre
          amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
          ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia  e
          delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio  e
          al consolidamento dei conti pubblici. 
              4. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari complessivamente a 10 milioni  di  euro  per
          l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2012,  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione   di   spesa
          prevista  dall'art.  10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
          novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 dicembre 2004,  n.  307,  relativa  al  Fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica.  Con   il
          medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
          le  modalita'  di  ripartizione  delle   risorse   tra   le
          amministrazioni preposte  alla  realizzazione  della  banca
          dati.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 20 della  citata  legge
          n. 42 del 2009 : 
              «Art. 20  (Principi  e  criteri  direttivi  concernenti
          norme  transitorie  per  le  regioni).  -  1.   I   decreti
          legislativi di  cui  all'  art.  2  recano  una  disciplina
          transitoria per  le  regioni,  nel  rispetto  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
                a)  i  criteri  di  computo  delle  quote  del  fondo
          perequativo di cui all' art. 9 si applicano a  regime  dopo
          l'esaurimento  di  una  fase  di  transizione   diretta   a
          garantire   il   passaggio   graduale   dai   valori    dei
          trasferimenti rilevati nelle singole regioni come media nel
          triennio 2006-2008, al netto delle risorse erogate  in  via
          straordinaria, ai valori determinati con  i  criteri  dello
          stesso art. 9; 
                b) l'utilizzo  dei  criteri  definiti  dall'  art.  9
          avviene  a  partire   dall'effettiva   determinazione   del
          contenuto  finanziario   dei   livelli   essenziali   delle
          prestazioni, mediante  un  processo  di  convergenza  dalla
          spesa storica al  fabbisogno  standard  in  un  periodo  di
          cinque anni; 
                c) per le materie diverse da quelle di cui all'  art.
          117, secondo comma,  lettera  m),  della  Costituzione,  il
          sistema di finanziamento  deve  divergere  progressivamente
          dal criterio della spesa storica a favore  delle  capacita'
          fiscali per abitante in cinque anni. Nel caso  in  cui,  in
          sede  di  attuazione  dei  decreti  legislativi,   emergano
          situazioni  oggettive  di  significativa   e   giustificata
          insostenibilita'  per  alcune  regioni,   lo   Stato   puo'
          attivare, previa intesa in sede  di  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, meccanismi  correttivi  di
          natura compensativa di durata pari al  periodo  transitorio
          di cui alla presente lettera; 
                d) i meccanismi compensativi di cui alla  lettera  c)
          vengono attivati  in  presenza  di  un  organico  piano  di
          riorganizzazione dell'ente, coordinato con il Piano per  il
          conseguimento  degli  obiettivi  di  convergenza   di   cui
          all'art. 18; 
                e) specificazione  del  termine  da  cui  decorre  il
          periodo di cinque anni di cui alle lettere b) e c); 
                f)  garanzia  per  le  regioni,   durante   la   fase
          transitoria, della copertura del differenziale certificato,
          ove positivo, tra i dati previsionali e l'effettivo gettito
          dei tributi di cui all' art. 8, comma 1, lettera g); 
                g) acquisizione al bilancio dello Stato,  durante  la
          fase  transitoria,  del  differenziale   certificato,   ove
          negativo, tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei
          tributi di cui all' art. 8, comma 1, lettera g); 
                h) garanzia che la  somma  del  gettito  delle  nuove
          entrate regionali di cui all' art. 10, comma 1, lettere  b)
          e c), sia,  per  il  complesso  delle  regioni  di  cui  al
          medesimo  articolo,   non   inferiore   al   valore   degli
          stanziamenti di cui al comma 1, lettera  a),  del  medesimo
          art. 10 e che si effettui una verifica, concordata in  sede
          di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          dell'adeguatezza   e   della   congruita'   delle   risorse
          finanziarie delle funzioni gia' trasferite. 
              2. La legge statale disciplina  la  determinazione  dei
          livelli essenziali di assistenza e dei  livelli  essenziali
          delle prestazioni. Fino  a  loro  nuova  determinazione  in
          virtu'  della  legge  statale  si  considerano  i   livelli
          essenziali di  assistenza  e  i  livelli  essenziali  delle
          prestazioni  gia'  fissati  in   base   alla   legislazione
          statale.».