Art. 15 
 
                  Fase a regime e fondo perequativo 
 
  1. A decorrere dal 2013, in conseguenza dell'avvio del percorso  di
graduale  convergenza  verso  i   costi   standard,   le   fonti   di
finanziamento delle spese delle regioni di cui all'articolo 14, comma
1, sono le seguenti: 
  a) la compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 4; 
  b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF,  come  rideterminata
secondo le modalita' dell'articolo 2, comma 1; 
  c) l'IRAP, fino alla data della sua sostituzione con altri tributi; 
  d) quote del fondo perequativo di cui al comma 5; 
  e) le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel
riparto delle disponibilita' finanziarie per  il  servizio  sanitario
nazionale per l'anno 2010. 
  2. Ai fini del comma 1, il gettito dell'IRAP e'  valutato  in  base
all'aliquota ordinariamente  applicabile  in  assenza  di  variazioni
disposte dalla regione ovvero delle variazioni indicate dall'articolo
5,  comma  4.  Ai  fini   del   comma   1,   il   gettito   derivante
dall'applicazione dell'aliquota dell'addizionale regionale  all'IRPEF
di cui all'articolo 6 e' valutato in base all'aliquota  calcolata  ai
sensi dell'articolo  2,  comma  1,  primo  periodo.  Il  gettito  e',
inoltre, valutato su  base  imponibile  uniforme,  con  le  modalita'
stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione  territoriale,  sentita  la
Conferenza Stato-Regioni. 
  3. La percentuale di compartecipazione  all'IVA  e'  stabilita  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
Stato-Regioni, al livello minimo assoluto sufficiente  ad  assicurare
il pieno  finanziamento  del  fabbisogno  corrispondente  ai  livelli
essenziali  delle  prestazioni  in   una   sola   regione.   Per   il
finanziamento integrale  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
nelle regioni ove il gettito tributario e' insufficiente,  concorrono
le quote del fondo perequativo di cui al comma 5. 
  4. Le fonti di finanziamento delle spese di  cui  all'articolo  14,
comma 2, sono le seguenti: 
  a) i tributi propri derivati di cui all'articolo 8, comma 3; 
  b) i tributi propri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b),  n.
3), della citata legge n. 42 del 2009; 
  c) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF,  come  rideterminata
secondo le modalita' dell'articolo 2, comma 1; 
  d) quote del fondo perequativo di cui al comma 7. 
  5. E' istituito, dall'anno 2013, un  fondo  perequativo  alimentato
dal gettito prodotto da una  compartecipazione  al  gettito  dell'IVA
determinata  in  modo  tale  da  garantire   in   ogni   regione   il
finanziamento integrale delle spese di cui all'articolo 14, comma  1.
Nel primo anno di funzionamento del fondo  perequativo,  le  suddette
spese sono computate in base ai valori di spesa storica e  dei  costi
standard,  ove  stabiliti;  nei  successivi   quattro   anni   devono
gradualmente convergere verso i costi standard.  Le  modalita'  della
convergenza sono stabilite con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le  regioni
e  per  la  coesione  territoriale,  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia  e  delle   finanze,   d'intesa   con   la   Conferenza
Stato-Regioni e previo parere  delle  Commissioni  della  Camera  dei
Deputati e del Senato della Repubblica competenti per  i  profili  di
carattere finanziario. Allo schema  di  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri e' allegata una relazione tecnica  concernente
le conseguenze di carattere finanziario. Ai fini del presente  comma,
per il  settore  sanitario,  la  spesa  coincide  con  il  fabbisogno
sanitario standard, come definito ai sensi dell'articolo 26. 
  6. La differenza tra  il  fabbisogno  finanziario  necessario  alla
copertura delle spese di cui all'articolo 14, comma 1, e  il  gettito
regionale  dei  tributi  ad  esse  dedicati,   e'   determinato   con
l'esclusione delle  variazioni  di  gettito  prodotte  dall'esercizio
dell'autonomia tributaria, nonche' del gettito di cui all'articolo 9.
E' inoltre  garantita  la  copertura  del  differenziale  certificato
positivo tra i dati previsionali e l'effettivo gettito  dei  tributi,
escluso il gettito di cui all'articolo 9,  alla  regione  di  cui  al
comma 3, primo periodo. Nel  caso  in  cui  l'effettivo  gettito  dei
tributi  sia  superiore  ai  dati  previsionali,   il   differenziale
certificato e' acquisito al bilancio dello Stato. 
  7. Per il finanziamento delle spese di cui all'articolo  14,  comma
2, le quote del fondo perequativo sono assegnate alle  regioni  sulla
base dei seguenti criteri: 
  a) le regioni con maggiore capacita' fiscale, ovvero  quelle  nelle
quali il gettito per abitante  dell'addizionale  regionale  all'IRPEF
supera il gettito medio nazionale per abitante, alimentano  il  fondo
perequativo, in relazione  all'obiettivo  di  ridurre  le  differenze
interregionali di gettito per  abitante  rispetto  al  gettito  medio
nazionale per abitante; 
  b) le regioni con minore capacita'  fiscale,  ovvero  quelle  nelle
quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF e'
inferiore al gettito medio nazionale per abitante,  partecipano  alla
ripartizione del fondo perequativo, alimentato dalle regioni  di  cui
alla lettera a), in relazione all'obiettivo di ridurre le  differenze
interregionali di gettito per  abitante  rispetto  al  gettito  medio
nazionale per abitante; 
  c) il principio di perequazione delle differenti capacita'  fiscali
dovra' essere applicato in modo da ridurre le differenze,  in  misura
non inferiore al 75 per cento, tra i territori con diversa  capacita'
fiscale per abitante senza alternarne la graduatoria  in  termini  di
capacita' fiscale per abitante; 
  d) la ripartizione  del  fondo  perequativo  tiene  conto,  per  le
regioni con  popolazione  al  di  sotto  di  un  numero  di  abitanti
determinato con le modalita' previste al comma 8, ultimo periodo, del
fattore  della  dimensione  demografica  in  relazione  inversa  alla
dimensione demografica stessa. 
  8. Le quote del fondo perequativo risultanti dall'applicazione  del
presente articolo  sono  distintamente  indicate  nelle  assegnazioni
annuali. L'indicazione non  comporta  vincoli  di  destinazione.  Nel
primo anno di funzionamento la perequazione fa riferimento alle spese
di cui all'articolo 14, comma 2, computate in base ai valori di spesa
storica;  nei  successivi   quattro   anni   la   perequazione   deve
gradualmente convergere verso  le  capacita'  fiscali.  Le  modalita'
della convergenza, nonche' le modalita' di attuazione  delle  lettere
a), b), c) e d) del comma 7, sono stabilite  con  decreto  di  natura
regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su  proposta
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa   con   la
Conferenza Stato-Regioni e  previo  parere  delle  commissioni  della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica  competenti  per  i
profili  di  carattere  finanziario.  Allo  schema  di  decreto   del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e'  allegata  una  relazione
tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Il testo dell'art. 7 della legge n. 42  del  2009  e'
          riportato nelle note all'art. 9.