Art. 2 
 
Rideterminazione  dell'addizionale  all'imposta  sul  reddito   delle
         persone fisiche delle regioni a statuto ordinario. 
 
  1. A decorrere dall'anno 2013, con riferimento all'anno di  imposta
precedente, l'addizionale regionale  all'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche (IRPEF) e' rideterminata con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro  per  le  riforme  per  il
federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per  la
coesione territoriale, da  adottare  entro  un  anno  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, di  seguito  denominata  «Conferenza
Stato-Regioni», e previo parere delle Commissioni  della  Camera  dei
Deputati e del Senato della Repubblica competenti per  i  profili  di
carattere finanziario, in modo tale da garantire al  complesso  delle
regioni  a  statuto  ordinario  entrate  corrispondenti  al   gettito
assicurato dall'aliquota di base vigente  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto  legislativo,  ai  trasferimenti  statali
soppressi ai sensi dell'articolo 7 ed alle  entrate  derivanti  dalla
compartecipazione  soppressa  ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  4.
All'aliquota  cosi'  rideterminata  si  aggiungono   le   percentuali
indicate nell'articolo 6, comma 1. Con il decreto di cui al  presente
comma sono ridotte, per le regioni a statuto ordinario e a  decorrere
dall'anno di imposta  2013,  le  aliquote  dell'IRPEF  di  competenza
statale, mantenendo inalterato  il  prelievo  fiscale  complessivo  a
carico del contribuente. 
  2. Salvo quanto previsto dal comma 1,  continua  ad  applicarsi  la
disciplina relativa all'IRPEF, vigente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.