Art. 3 
 
 
                        Fabbisogno sanitario 
 
  1. Per l'anno  2012  il  fabbisogno  sanitario  nazionale  standard
corrisponde  al  livello,  stabilito  dalla  vigente  normativa,  del
finanziamento   del   Servizio   sanitario   nazionale    al    quale
ordinariamente concorre lo Stato. 
  2. Restano ferme le disposizioni in materia di quota premiale e  di
relativa erogabilita' in seguito alla verifica degli  adempimenti  in
materia sanitaria di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c),  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' le disposizioni in materia di
realizzazione degli obiettivi di carattere  prioritario,  di  rilievo
nazionale e di relativa erogabilita' delle corrispondenti risorse  ai
sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis,  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, e in materia  di  fondo  di
garanzia  e  di  recuperi,  di  cui  all'articolo  13   del   decreto
legislativo 18 febbraio  2000,  n.  56,  rispettivamente  per  minori
ovvero maggiori gettiti fiscali effettivi rispetto a  quelli  stimati
ai fini della copertura del fabbisogno sanitario regionale  standard.
Resta altresi' fermo che al finanziamento della spesa sanitaria  fino
all'anno  2013  concorrono   le   entrate   proprie,   nella   misura
convenzionalmente  stabilita   nel   riparto   delle   disponibilita'
finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010 e  le
ulteriori risorse, previste da specifiche disposizioni, che ai  sensi
della normativa vigente sono ricomprese nel livello del finanziamento
del Servizio  sanitario  nazionale  cui  concorre  ordinariamente  lo
Stato. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo del comma 68, dell'art. 2,  della
          legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato» (legge finanziaria 2010): 
              «68.  Al  fine  di   consentire   in   via   anticipata
          l'erogazione  del  finanziamento  del  Servizio   sanitario
          nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato,  per  gli
          anni 2010, 2011 e 2012: 
                a) in deroga a quanto stabilito dall'art.  13,  comma
          6, del decreto legislativo 18  febbraio  2000,  n.  56,  il
          Ministero dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  a
          concedere alle regioni a statuto ordinario e  alla  Regione
          siciliana anticipazioni, con  riferimento  al  livello  del
          finanziamento a cui concorre ordinariamente  lo  Stato,  da
          accreditare sulle contabilita' speciali di cui al  comma  6
          dell'art. 66 della legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  in
          essere presso le tesorerie provinciali dello  Stato,  fermo
          restando quanto previsto dall'art. 77-quater, commi da 2  a
          6, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
                b)   la   misura   dell'erogazione    del    suddetto
          finanziamento, comprensiva di  eventuali  anticipazioni  di
          cui alla lettera a), e' fissata al livello del 97 per cento
          delle somme dovute  a  titolo  di  finanziamento  ordinario
          della quota indistinta, al netto delle entrate  proprie  e,
          per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale
          al  finanziamento  della  spesa  sanitaria,  quale  risulta
          dall'intesa espressa, ai sensi delle norme  vigenti,  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
          ripartizione delle disponibilita'  finanziarie  complessive
          destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
          per  i  medesimi  anni.  Per  le  regioni   che   risultano
          adempienti nell'ultimo triennio rispetto  agli  adempimenti
          previsti dalla normativa vigente, la  misura  della  citata
          erogazione del finanziamento e' fissata al livello  del  98
          per cento; tale livello puo' essere  ulteriormente  elevato
          compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica; 
                c)  la  quota  di  finanziamento  condizionata   alla
          verifica positiva degli adempimenti  regionali  e'  fissata
          nelle misure del 3 per cento e del 2 per cento delle  somme
          di cui alla lettera b) rispettivamente per le  regioni  che
          accedono all'erogazione nella misura del 97 per cento e per
          quelle che accedono all'erogazione nella misura del 98  per
          cento ovvero in misura superiore. All'erogazione  di  detta
          quota si  provvede  a  seguito  dell'esito  positivo  della
          verifica degli adempimenti previsti dalla normativa vigente
          e dalla presente legge; 
                d) nelle more dell'espressione dell'intesa, ai  sensi
          delle norme vigenti, da parte della  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano  sulla  ripartizione  delle
          disponibilita'   finanziarie   complessive   destinate   al
          finanziamento    del    Servizio    sanitario    nazionale,
          l'erogazione delle risorse in via anticipata provvisoria e'
          commisurata al livello delle erogazioni effettuate  in  via
          anticipata definitiva, a seguito del  raggiungimento  della
          citata intesa, relative al secondo anno precedente a quello
          di riferimento; 
                e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali
          recuperi necessari, anche a carico delle somme a  qualsiasi
          titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi; 
                f) sono autorizzate, a carico di  somme  a  qualsiasi
          titolo spettanti, le compensazioni degli importi a  credito
          e a  debito  di  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma,
          connessi alla mobilita'  sanitaria  interregionale  di  cui
          all'art. 12, comma 3, lettera b), del  decreto  legislativo
          30 dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni,
          nonche' alla  mobilita'  sanitaria  internazionale  di  cui
          all'art. 18, comma 7, dello stesso decreto  legislativo  n.
          502  del  1992,  e  successive  modificazioni.  I  predetti
          importi sono definiti dal Ministero della  salute  d'intesa
          con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.». 
              - Si riporta il testo dei commi 34 e 34-bis,  dell'art.
          1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di
          razionalizzazione della finanza pubblica»: 
              «34.  Ai  fini   della   determinazione   della   quota
          capitaria, in sede  di  ripartizione  del  Fondo  sanitario
          nazionale, ai sensi dell'art.  12,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n.  502  (12),  e  successive
          modificazioni,  il  Comitato   interministeriale   per   la
          programmazione economica (CIPE), su proposta  del  Ministro
          della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, stabilisce i  pesi  da  attribuire  ai
          seguenti elementi:  popolazione  residente,  frequenza  dei
          consumi sanitari per eta' e per sesso, tassi di  mortalita'
          della  popolazione,  indicatori  relativi   a   particolari
          situazioni territoriali ritenuti utili al fine di  definire
          i   bisogni   sanitari   delle   regioni   ed    indicatori
          epidemiologici  territoriali.  Il  CIPE,  su  proposta  del
          Ministro  della  sanita',  d'intesa   con   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  puo'  vincolare
          quote del Fondo sanitario nazionale alla  realizzazione  di
          specifici obiettivi  del  Piano  sanitario  nazionale,  con
          priorita'  per  i  progetti  sulla  tutela   della   salute
          materno-infantile, della salute mentale, della salute degli
          anziani nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione,  e
          in particolare alla prevenzione delle malattie  ereditarie.
          Nell'ambito  della  prevenzione  delle  malattie  infettive
          nell'infanzia   le   regioni,   nell'ambito   delle    loro
          disponibilita' finanziarie, devono concedere  gratuitamente
          i  vaccini  per  le  vaccinazioni  non  obbligatorie  quali
          antimorbillosa,      antirosolia,      antiparotite       e
          antihaemophulius influenza e tipo B quando  queste  vengono
          richieste dai genitori con  prescrizione  medica.  Di  tale
          norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non
          residenti sul territorio nazionale. 
              34-bis.  Per  il  perseguimento  degli   obiettivi   di
          carattere prioritario e di rilievo nazionale  indicati  nel
          Piano sanitario nazionale le  regioni  elaborano  specifici
          progetti sulla scorta di linee guida proposte dal  Ministro
          del lavoro, della  salute  e  delle  politiche  sociali  ed
          approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano.  La  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  su  proposta  del  Ministro  della
          sanita',  individua  i  progetti  ammessi  a  finanziamento
          utilizzando  le  quote  a  tal  fine  vincolate  del  Fondo
          sanitario nazionale ai sensi  del  comma  34.  La  predetta
          modalita' di ammissione al finanziamento e' valida  per  le
          linee progettuali attuative del Piano  sanitario  nazionale
          fino all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato
          interministeriale per la programmazione  economica  (CIPE),
          su proposta del Ministro del lavoro, della salute  e  delle
          politiche sociali, d'intesa con  la  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, provvede a  ripartire  tra
          le   regioni   le   medesime   quote   vincolate   all'atto
          dell'adozione della propria delibera di ripartizione  delle
          somme spettanti alle  regioni  a  titolo  di  finanziamento
          della quota indistinta  di  Fondo  sanitario  nazionale  di
          parte  corrente.  Al   fine   di   agevolare   le   regioni
          nell'attuazione  dei  progetti  di  cui  al  comma  34,  il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   provvede   ad
          erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento  dell'importo
          complessivo annuo  spettante  a  ciascuna  regione,  mentre
          l'erogazione del  restante  30  per  cento  e'  subordinata
          all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro  del  lavoro,
          della  salute  e  delle  politiche  sociali,  dei  progetti
          presentati dalle  regioni,  comprensivi  di  una  relazione
          illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno  precedente.
          Le  mancate  presentazione  ed  approvazione  dei  progetti
          comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione
          della quota residua del 30 per cento ed il recupero,  anche
          a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno
          successivo,  dell'anticipazione  del  70  per  cento   gia'
          erogata.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  13,  del  decreto
          legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante  «Disposizioni
          in materia di federalismo fiscale,  a  norma  dell'art.  10
          della legge 13 maggio 1999, n. 133»: 
              «Art. 13 (Modifiche dell'attribuzione del gettito  IRAP
          alle  regioni  a  statuto  ordinario).  -  1.  A  decorrere
          dall'anno 2001 sono soppressi l'art. 41,  comma  1,  e  42,
          commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
          n. 446, e cessano di  avere  effetto  nei  confronti  delle
          regioni a statuto ordinario le disposizioni previste  dagli
          articoli 38 e 39, commi 1, 2, 3 e 4, del  predetto  decreto
          legislativo n. 446 del 1997. 
              2. Per l'anno 2001, ai fini  della  determinazione  del
          Fondo  sanitario  nazionale  di  parte  corrente  e   delle
          specifiche  quote  da  assegnare  alle  regioni  a  statuto
          ordinario si considera come dotazione  propria  il  gettito
          dell'addizionale    regionale    all'IRPEF,     commisurato
          all'aliquota dello 0,5 per cento e il gettito dell'IRAP  al
          netto dell'ammontare della quota di cui all'art. 26,  comma
          1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  delle
          spettanze  determinate,  per  il  medesimo  anno  2001,  in
          applicazione dell'art. 3, commi  2  e  3,  della  legge  28
          dicembre 1995, n. 549, nonche', limitatamente alla  regione
          Toscana, della somma spettante ai sensi dell'art.  4  della
          legge 8 aprile 1999, n. 87. 
              3. Per il periodo 2001-2004 e' istituito nello stato di
          previsione del Ministero del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione  economica  un   fondo   di   garanzia   per
          compensare le regioni a statuto ordinario  delle  eventuali
          minori  entrate  dell'IRAP  e  dell'addizionale   regionale
          all'IRPEF, commisurata all'aliquota  dello  0,5  per  cento
          rispetto alle previsioni delle imposte  medesime  contenute
          nel documento di programmazione economico-finanziaria. 
              4. Per le regioni a statuto ordinario che realizzano in
          ciascuno  degli  anni  relativi  al  periodo  2001-2004  un
          gettito complessivo dell'IRAP e dell'addizionale  regionale
          all'IRPEF commisurata  all'aliquota  dello  0,5  per  cento
          superiore a quello previsto, si provvede al recupero  delle
          eventuali maggiori entrate a valere sulle  somme  spettanti
          ai sensi dell'art. 7 ovvero sulle  spettanze  a  titolo  di
          compartecipazione all'accisa sulle benzine. 
              5.  Alla  quantificazione  del  fondo  di  garanzia  si
          provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d),  della
          legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni  ed
          integrazioni. 
              6.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica e' autorizzato  a  concedere  alle
          regioni a statuto ordinario  anticipazioni  da  accreditare
          sui conti correnti di cui all'art. 40, comma 1, del decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in essere  presso  la
          tesoreria centrale dello Stato  in  misura  sufficiente  ad
          assicurare, insieme  con  gli  accreditamenti  dell'IRAP  e
          dell'addizionale    regionale     all'IRPEF,     l'ordinato
          finanziamento della spesa sanitaria corrente.  Con  decreto
          del   Ministro   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione economica sono  stabilite  le  modalita'  di
          attuazione delle disposizioni del presente comma. 
              7. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni di
          cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si considerano i gettiti dell'IRAP
          e   dell'addizionale   regionale   all'IRPEF,   commisurata
          all'aliquota  dello  0,5  per  cento,  affluiti  sui  conti
          correnti infruttiferi di tesoreria centrale di cui all'art.
          40 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».