Art. 4 
 
     Compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto 
 
  1.  A   ciascuna   regione   a   statuto   ordinario   spetta   una
compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). 
  2. Per gli anni 2011 e 2012 l'aliquota di compartecipazione di  cui
al comma 1 e' calcolata in base alla normativa vigente, al  netto  di
quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A
decorrere dall'anno 2013 l'aliquota e' determinata con  le  modalita'
previste dall'art. 15, commi 3 e 5, primo periodo, al netto di quanto
devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. 
  3. A decorrere dall'anno 2013  le  modalita'  di  attribuzione  del
gettito  della  compartecipazione  I.V.A.  alle  regioni  a   statuto
ordinario  sono  stabilite  in  conformita'  con  il   principio   di
territorialita'. Il principio  di  territorialita'  tiene  conto  del
luogo di consumo, identificando il luogo di consumo con quello in cui
avviene la cessione di beni; nel caso dei  servizi,  il  luogo  della
prestazione puo' essere identificato con  quello  del  domicilio  del
soggetto fruitore. Nel caso di cessione di immobili si fa riferimento
alla loro ubicazione. I dati derivanti dalle dichiarazioni fiscali  e
da  altre  fonti   informative   in   possesso   dell'Amministrazione
economico-finanziaria  vengono  elaborati  per  tenere  conto   delle
transazioni e degli acquisti in capo a soggetti  passivi  con  I.V.A.
indetraibile e a soggetti pubblici e privati  assimilabili,  ai  fini
IVA, a consumatori finali. I criteri di attuazione del presente comma
sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro  per  le  riforme  per  il
federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per  la
coesione territoriale,  sentite  la  Conferenza  Stato-Regioni  e  la
Commissione  tecnica  paritetica  per  l'attuazione  del  federalismo
fiscale  oppure,  ove  effettivamente   costituita,   la   Conferenza
permanente per il  coordinamento  della  finanza  pubblica  e  previo
parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica competenti per i profili di  carattere  finanziario.  Allo
schema di decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e'
allegata  una  relazione  tecnica  concernente  le   conseguenze   di
carattere finanziario  derivanti  dall'attuazione  del  principio  di
territorialita'.