Art. 5 
 
 
     Riduzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive 
 
  1. A decorrere dall'anno 2013 ciascuna regione a statuto ordinario,
con propria legge, puo' ridurre le  aliquote  dell'imposta  regionale
sulle attivita'  produttive  (IRAP)  fino  ad  azzerarle  e  disporre
deduzioni  dalla  base  imponibile,  nel  rispetto  della   normativa
dell'Unione europea  e  degli  orientamenti  giurisprudenziali  della
Corte di giustizia dell'Unione europea. Resta in ogni caso  fermo  il
potere di variazione dell'aliquota di cui all'articolo 16,  comma  3,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
  2. Gli effetti finanziari derivanti  dagli  interventi  di  cui  al
comma 1 sono esclusivamente a carico del bilancio della regione e non
comportano alcuna forma di compensazione da parte dei  fondi  di  cui
all'articolo 15. 
  3.  Non  puo'  essere  disposta  la  riduzione  dell'IRAP   se   la
maggiorazione di cui all'articolo 6, comma  1,  e'  superiore  a  0,5
punti percentuali. 
  4. Restano fermi gli automatismi  fiscali  previsti  dalla  vigente
legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio  economico,
nonche' le disposizioni in  materia  di  applicazione  di  incrementi
delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai Piani di  rientro
dai deficit sanitari. 
 
          Note all'art. 5: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  16,  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante  «Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali»: 
              «Art. 16 (Determinazione dell'imposta). - 1.  L'imposta
          e' determinata applicando al valore della produzione  netta
          l'aliquota del 3,9 per cento,  salvo  quanto  previsto  dal
          comma 2, nonche' nei commi 1 e 2 dell'art. 45. 
              2. Nei confronti dei soggetti di cui all'art. 3,  comma
          1,  lettera  e-bis),  relativamente  al   valore   prodotto
          nell'esercizio di attivita' non commerciali, determinato ai
          sensi dell'art. 10-bis, si applica l'aliquota dell'8,5  per
          cento. 
              3. A decorrere dal terzo anno successivo  a  quello  di
          emanazione del presente decreto, le regioni hanno  facolta'
          di variare l'aliquota di cui al comma 1 fino ad un  massimo
          di  un  punto  percentuale.  La  variazione   puo'   essere
          differenziata per settori di attivita' e per  categorie  di
          soggetti passivi.».