Art. 6 
 
 
                   Addizionale regionale all'IRPEF 
 
  1. A decorrere dall'anno 2013 ciascuna regione a Statuto  ordinario
puo',  con  propria   legge,   aumentare   o   diminuire   l'aliquota
dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. La predetta aliquota di
base e' pari allo 0,9 per cento sino alla rideterminazione effettuata
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo  periodo.  La  maggiorazione
non puo' essere superiore: 
    a) a 0,5 punti percentuali per l'anno 2013; 
    b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014; 
    c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015. 
  2. Fino al 31 dicembre 2012,  rimangono  ferme  le  aliquote  della
addizionale regionale all'IRPEF  delle  regioni  che,  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, sono superiori alla  aliquota
di base, salva la facolta' delle medesime regioni  di  deliberare  la
loro riduzione fino alla medesima aliquota di base. 
  3.  Resta  fermo  il  limite  della  maggiorazione  di  0,5   punti
percentuali, se la regione abbia disposto la riduzione dell'IRAP.  La
maggiorazione oltre i 0,5 punti percentuali  non  trova  applicazione
sui redditi ricadenti nel primo scaglione di cui all'articolo 11  del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con decreto  di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze
sono stabilite le modalita' per l'attuazione del presente periodo. In
caso  di  riduzione,  l'aliquota  deve  assicurare  un  gettito  che,
unitamente a quello derivante dagli altri tributi  regionali  di  cui
all'articolo  12,  comma  2,  non  sia  inferiore  all'ammontare  dei
trasferimenti  regionali  ai  comuni,  soppressi  in  attuazione  del
medesimo articolo 12. 
  4. Per assicurare la razionalita' del sistema  tributario  nel  suo
complesso e la salvaguardia dei  criteri  di  progressivita'  cui  il
sistema medesimo e' informato, le regioni possono stabilire  aliquote
dell'addizionale regionale all' IRPEF differenziate esclusivamente in
relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti
dalla legge statale. 
  5. Le regioni, nell'ambito della addizionale  di  cui  al  presente
articolo, possono disporre, con propria legge, detrazioni  in  favore
della famiglia, maggiorando le detrazioni previste  dall'articolo  12
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917  del  1986.
Le regioni adottano altresi' con propria legge misure  di  erogazione
di misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IRPEF,
il cui livello di reddito e  la  relativa  imposta  netta,  calcolata
anche su base familiare, non consente la fruizione  delle  detrazioni
di cui al presente comma. 
  6. Al fine di favorire l'attuazione del principio di sussidiarieta'
orizzontale  di   cui   all'articolo   118,   quarto   comma,   della
Costituzione, le regioni, nell'ambito della  addizionale  di  cui  al
presente articolo,  possono  inoltre  disporre,  con  propria  legge,
detrazioni  dall'addizionale  stessa  in  luogo  dell'erogazione   di
sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di  sostegno  sociale
previste dalla legislazione regionale. 
  7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4,  5  e  6  si  applicano  a
decorrere dal 2013. 
  8. L'applicazione delle detrazioni previste dai  commi  5  e  6  e'
esclusivamente a carico del bilancio della regione che le  dispone  e
non comporta alcuna forma di compensazione da parte dello  Stato.  In
ogni caso deve essere garantita la previsione  di  cui  al  comma  3,
ultimo periodo. 
  9. La possibilita' di disporre le detrazioni di cui ai commi 5 e  6
e' sospesa per le regioni impegnate nei piani di rientro dal  deficit
sanitario alle quali e' stata applicata la misura di cui all'articolo
2, commi 83, lettera b), e 86, della citata legge n.  191  del  2009,
per mancato rispetto del piano stesso. 
  10. Restano fermi gli automatismi fiscali  previsti  dalla  vigente
legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio  economico,
nonche' le disposizioni in  materia  di  applicazione  di  incrementi
delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di  rientro
dai deficit sanitari. 
  11. L'eventuale riduzione dell'addizionale regionale  all'IRPEF  e'
esclusivamente a carico del bilancio della  regione  e  non  comporta
alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui  all'articolo
15. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  11  e  12,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte
          sui redditi»: 
              «Art. 11 (Determinazione dell'imposta). - 1.  L'imposta
          lorda e' determinata applicando al reddito complessivo,  al
          netto degli oneri  deducibili  indicati  nell'art.  10,  le
          seguenti aliquote per scaglioni di reddito: 
                a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; 
                b) oltre 15.000 euro e fino a  28.000  euro,  27  per
          cento; 
                c) oltre 28.000 euro e fino a  55.000  euro,  38  per
          cento; 
                d) oltre 55.000 euro e fino a  75.000  euro,  41  per
          cento; 
                e) oltre 75.000 euro, 43 per cento. 
              2.  Se  alla   formazione   del   reddito   complessivo
          concorrono soltanto redditi di  pensione  non  superiori  a
          7.500 euro, goduti per l'intero anno,  redditi  di  terreni
          per un importo non superiore a 185,92  euro  e  il  reddito
          dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale  e
          delle relative pertinenze, l'imposta non e' dovuta. 
              2-bis.  Se  alla  formazione  del  reddito  complessivo
          concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'art. 25  di
          importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non
          e' dovuta. 
              3. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta
          lorda,  fino  alla  concorrenza  del  suo   ammontare,   le
          detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16  nonche'
          in altre disposizioni di legge. 
              4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti
          d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'art.  165.
          Se l'ammontare dei crediti d'imposta e' superiore a  quello
          dell'imposta  netta  il  contribuente  ha  diritto,  a  sua
          scelta,   di   computare   l'eccedenza    in    diminuzione
          dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o  di
          chiederne  il  rimborso  in  sede  di   dichiarazione   dei
          redditi.». 
              «Art. 12 (Detrazioni per carichi  di  famiglia).  -  1.
          Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia  i
          seguenti importi: 
                a) per il coniuge non  legalmente  ed  effettivamente
          separato: 
                  1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro  e
          l'importo   corrispondente   al   rapporto   fra    reddito
          complessivo e 15.000 euro, se il  reddito  complessivo  non
          supera 15.000 euro; 
                  2) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore
          a 15.000 euro ma non a 40.000 euro; 
                  3) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore
          a 40.000 euro ma non a 80.000 euro.  La  detrazione  spetta
          per la parte corrispondente al rapporto  tra  l'importo  di
          80.000 euro, diminuito del reddito  complessivo,  e  40.000
          euro; 
                b) la detrazione spettante ai sensi della lettera  a)
          e' aumentata di un importo pari a: 
                  1) 10 euro, se il reddito complessivo e'  superiore
          a 29.000 euro ma non a 29.200 euro; 
                  2) 20 euro, se il reddito complessivo e'  superiore
          a 29.200 euro ma non a 34.700 euro; 
                  3) 30 euro, se il reddito complessivo e'  superiore
          a 34.700 euro ma non a 35.000 euro; 
                  4) 20 euro, se il reddito complessivo e'  superiore
          a 35.000 euro ma non a 35.100 euro; 
                  5) 10 euro, se il reddito complessivo e'  superiore
          a 35.100 euro ma non a 35.200 euro; 
                c) 800 euro per  ciascun  figlio,  compresi  i  figli
          naturali riconosciuti, i figli adottivi e  gli  affidati  o
          affiliati. La  detrazione  e'  aumentata  a  900  euro  per
          ciascun figlio di eta' inferiore a tre  anni.  Le  predette
          detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per
          ogni figlio portatore di  handicap  ai  sensi  dell'art.  3
          della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con
          piu' di tre figli a carico la detrazione  e'  aumentata  di
          200 euro  per  ciascun  figlio  a  partire  dal  primo.  La
          detrazione spetta per la parte corrispondente  al  rapporto
          tra  l'importo  di  95.000  euro,  diminuito  del   reddito
          complessivo, e 95.000 euro.  In  presenza  di  piu'  figli,
          l'importo di 95.000 euro e' aumentato per tutti  di  15.000
          euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione  e'
          ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori  non
          legalmente  ed  effettivamente  separati   ovvero,   previo
          accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede  un
          reddito complessivo di ammontare piu' elevato. In  caso  di
          separazione  legale  ed  effettiva   o   di   annullamento,
          scioglimento  o  cessazione  degli   effetti   civili   del
          matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza  di  accordo,
          al genitore affidatario. Nel caso di affidamento  congiunto
          o condiviso la detrazione  e'  ripartita,  in  mancanza  di
          accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori.  Ove
          il genitore affidatario  ovvero,  in  caso  di  affidamento
          congiunto, uno dei genitori affidatari non possa  usufruire
          in tutto  o  in  parte  della  detrazione,  per  limiti  di
          reddito, la detrazione e' assegnata per intero  al  secondo
          genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti,
          e' tenuto a riversare  all'altro  genitore  affidatario  un
          importo pari  all'intera  detrazione  ovvero,  in  caso  di
          affidamento  congiunto,  pari  al  50   per   cento   della
          detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a  carico
          dell'altro,  la  detrazione  compete  a  quest'ultimo   per
          l'intero importo.  Se  l'altro  genitore  manca  o  non  ha
          riconosciuto i figli naturali  e  il  contribuente  non  e'
          coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente
          ed  effettivamente  separato,  ovvero  se  vi  sono   figli
          adottivi, affidati o  affiliati  del  solo  contribuente  e
          questi  non  e'  coniugato   o,   se   coniugato,   si   e'
          successivamente legalmente ed effettivamente separato,  per
          il primo figlio  si  applicano,  se  piu'  convenienti,  le
          detrazioni previste alla lettera a); 
                d) 750 euro, da ripartire pro quota  tra  coloro  che
          hanno diritto  alla  detrazione,  per  ogni  altra  persona
          indicata nell'art. 433 del codice civile che conviva con il
          contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti
          da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. La  detrazione
          spetta  per  la  parte  corrispondente  al   rapporto   tra
          l'importo   di   80.000   euro,   diminuito   del   reddito
          complessivo, e 80.000 euro. 
              1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai
          genitori e' riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo
          pari a 1.200 euro. La detrazione e' ripartita nella  misura
          del  50  per  cento  tra  i  genitori  non  legalmente   ed
          effettivamente separati. In caso di separazione  legale  ed
          effettiva o  di  annullamento,  scioglimento  o  cessazione
          degli effetti civili del matrimonio, la  detrazione  spetta
          ai genitori in proporzione agli affidamenti  stabiliti  dal
          giudice.  Nel  caso  di  coniuge   fiscalmente   a   carico
          dell'altro,  la  detrazione  compete  a  quest'ultimo   per
          l'intero importo. 
              2. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis  spettano  a
          condizione  che  le  persone  alle  quali  si   riferiscono
          possiedano un  reddito  complessivo,  computando  anche  le
          retribuzioni    corrisposte    da    enti    e    organismi
          internazionali, rappresentanze diplomatiche e  consolari  e
          missioni, nonche'  quelle  corrisposte  dalla  Santa  Sede,
          dagli enti  gestiti  direttamente  da  essa  e  dagli  enti
          centrali della Chiesa cattolica, non superiore  a  2.840,51
          euro, al lordo degli oneri deducibili. 
              3.  Le  detrazioni  per  carichi   di   famiglia   sono
          rapportate a mese e competono  dal  mese  in  cui  si  sono
          verificate a quello  in  cui  sono  cessate  le  condizioni
          richieste. Qualora la detrazione di cui al comma 1-bis  sia
          di ammontare superiore all'imposta lorda,  diminuita  delle
          detrazioni di cui al comma 1 del presente art. nonche' agli
          articoli 13, 15 e 16, nonche' delle detrazioni previste  da
          altre disposizioni normative, e' riconosciuto un credito di
          ammontare pari alla quota di detrazione che non ha  trovato
          capienza nella predetta imposta. Con decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          delle politiche per la famiglia, sono definite le modalita'
          di erogazione del predetto ammontare. 
              4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero
          1), e' uguale a uno, la detrazione compete nella misura  di
          690 euro. Se i rapporti di cui  al  comma  1,  lettera  a),
          numeri 1) e 3), sono  uguali  a  zero,  la  detrazione  non
          compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e  d),
          sono pari a zero,  minori  di  zero  o  uguali  a  uno,  le
          detrazioni non competono. Negli altri  casi,  il  risultato
          dei predetti rapporti si assume nelle prime  quattro  cifre
          decimali. 
              4-bis. Ai fini del comma 1 il  reddito  complessivo  e'
          assunto  al  netto  del  reddito  dell'unita'   immobiliare
          adibita ad abitazione principale e di quello delle relative
          pertinenze di cui all'art. 10, comma 3-bis.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 118 della  Costituzione
          della Repubblica Italiana 27 dicembre 1947: 
              «Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite
          ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio  unitario,
          siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
          Stato,  sulla  base   dei   principi   di   sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza. 
              I Comuni, le Province e le  Citta'  metropolitane  sono
          titolari di funzioni amministrative  proprie  e  di  quelle
          conferite  con  legge  statale  o  regionale,  secondo   le
          rispettive competenze. 
              La legge statale disciplina forme di coordinamento  fra
          Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b)  e  h)
          del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
          di intesa e coordinamento nella materia  della  tutela  dei
          beni culturali. 
              Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni
          favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli  e
          associati, per lo svolgimento  di  attivita'  di  interesse
          generale, sulla base del principio di sussidiarieta'. 
              - Si riporta il testo dei commi 83 e 86,  dell'art.  2,
          della  citata  legge  23  dicembre  2009,  n.  191   (legge
          finanziaria 2010): 
              «83. Qualora dall'esito delle verifiche di cui al comma
          81 emerga l'inadempienza della  regione,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro della salute e sentito il Ministro per i  rapporti
          con le regioni,  il  Consiglio  dei  ministri,  sentite  la
          Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'art. 3,  comma
          2, della citata intesa Stato-regioni in  materia  sanitaria
          per il triennio 2010-2012 e la Conferenza permanente per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, che esprimono il proprio parere  entro
          i termini perentori, rispettivamente, di dieci e  di  venti
          giorni dalla richiesta, diffida la regione  interessata  ad
          attuare  il  piano,  adottando  altresi'  tutti  gli   atti
          normativi,  amministrativi,  organizzativi   e   gestionali
          idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi in esso
          previsti. In caso di perdurante inadempienza, accertata dal
          Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti  regionali
          e dal Comitato permanente per la  verifica  dell'erogazione
          dei livelli essenziali di assistenza di cui rispettivamente
          all'art. 12 e all'art. 9 della citata intesa 23 marzo 2005,
          sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario  n.  83  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,  il  Consiglio
          dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con il Ministro della  salute  e
          sentito il Ministro per  i  rapporti  con  le  regioni,  in
          attuazione  dell'art.  120  della  Costituzione  nomina  il
          presidente della regione commissario ad acta  per  l'intera
          durata del piano di rientro. Il commissario adotta tutte le
          misure indicate nel piano, nonche'  gli  ulteriori  atti  e
          provvedimenti normativi,  amministrativi,  organizzativi  e
          gestionali  da  esso  implicati  in  quanto  presupposti  o
          comunque correlati e necessari alla completa attuazione del
          piano. Il commissario verifica altresi' la piena ed  esatta
          attuazione del piano a  tutti  i  livelli  di  governo  del
          sistema sanitario regionale. A seguito della  deliberazione
          di nomina del commissario: 
                a)  oltre  all'applicazione  delle  misure   previste
          dall'art. 1, comma 174, della legge 30  dicembre  2004,  n.
          311, come da ultimo modificato dal comma  76  del  presente
          art.,  in  via  automatica  sono  sospesi  i  trasferimenti
          erariali a carattere non  obbligatorio,  da  individuare  a
          seguito  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri di cui al comma 79, lettera a), e decadono, sempre
          in via automatica, i direttori generali,  amministrativi  e
          sanitari  degli  enti  del  servizio  sanitario  regionale,
          nonche' dell'assessorato regionale competente; 
                b) con riferimento all'esercizio in corso  alla  data
          della delibera di nomina  del  commissario  ad  acta,  sono
          incrementate  in  via  automatica,  in  aggiunta  a  quanto
          previsto dal comma 80, nelle misure  fisse  di  0,15  punti
          percentuali   l'aliquota   dell'imposta   regionale   sulle
          attivita'  produttive   e   di   0,30   punti   percentuali
          l'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle  aliquote
          vigenti, secondo le modalita' previste dall'art.  1,  comma
          174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  da  ultimo
          modificato dal comma 76 del presente articolo.». 
              «86.  L'accertato  verificarsi,  in  sede  di  verifica
          annuale, del mancato  raggiungimento  degli  obiettivi  del
          piano di rientro,  con  conseguente  determinazione  di  un
          disavanzo sanitario, comporta, oltre all'applicazione delle
          misure previste dal comma 80 e  ferme  restando  le  misure
          eventualmente scattate ai sensi del comma 83,  l'incremento
          nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali  dell'aliquota
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di 0,30
          punti percentuali dell'addizionale  all'IRPEF  rispetto  al
          livello  delle  aliquote  vigenti,  secondo  le   procedure
          previste dall'art. 1, comma 174, della  legge  30  dicembre
          2004, n. 311, come da ultimo modificato dal  comma  76  del
          presente articolo.».