Art. 7 
 
Soppressione dei trasferimenti dallo Stato  alle  regioni  a  statuto
                              ordinario 
 
  1. A decorrere dall'anno 2013 sono soppressi tutti i  trasferimenti
statali di parte corrente e, ove non finanziati  tramite  il  ricorso
all'indebitamento,  in  conto  capitale,  alle  regioni   a   statuto
ordinario aventi carattere di generalita' e  permanenza  e  destinati
all'esercizio  delle  competenze  regionali,  ivi   compresi   quelli
finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di province e  comuni.
Le regioni a  statuto  ordinario  esercitano  l'autonomia  tributaria
prevista dagli articoli 5, 6, 8 e 12, comma 2, in modo da  assicurare
il rispetto dei termini fissati dal presente Capo. Sono esclusi dalla
soppressione i trasferimenti relativi al  fondo  perequativo  di  cui
all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato,
sulla base delle valutazioni della Commissione tecnica paritetica per
l'attuazione  del  federalismo  fiscale  ovvero,  ove  effettivamente
costituita, della Conferenza permanente per  il  coordinamento  della
finanza pubblica, entro il 31 dicembre 2011, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro  per  le
riforme per il federalismo e con il Ministro per i  rapporti  con  le
regioni  e  per  la  coesione  territoriale,  sentita  la  Conferenza
unificata e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati
e del Senato della Repubblica competenti per i profili  di  carattere
finanziario, sono individuati i trasferimenti statali di cui al comma
1. Con ulteriore decreto adottato con le modalita' previste dal primo
periodo   possono   essere   individuati   ulteriori    trasferimenti
suscettibili di soppressione. Allo schema di decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  e'  allegata  una  relazione   tecnica
concernente le conseguenze di carattere finanziario. 
  3. In caso di trasferimento di funzioni amministrative dallo  Stato
alle regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'economia e delle finanze, sono  definite  le  modalita'
che  assicurano  adeguate  forme   di   copertura   finanziaria,   in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1,  lettera  i),
della legge 5 maggio 2009, n. 42. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dei commi 2  e  3,  dell'art.  3,
          della legge 28 dicembre 1995 n.  549,  recante  «Misure  di
          razionalizzazione della finanza pubblica»: 
              «2. A decorrere  dall'anno  1997,  e'  istituito  nello
          stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro  un  fondo
          perequativo per la corresponsione in favore  delle  regioni
          di un importo pari  alla  differenza  tra  l'ammontare  del
          gettito realizzato nell'anno 1996 ai sensi dei commi da  12
          a 14 del presente  art.  e  l'ammontare  dei  trasferimenti
          indicati nella tabella C allegata alla presente legge; tale
          importo e' aumentato per  gli  anni  successivi  del  tasso
          programmato  di  inflazione  previsto  dal   Documento   di
          programmazione economico-finanziaria. 
              3.  Per  ogni  anno  a  partire  dal  1998,   l'aumento
          percentuale della quota spettante  a  ciascuna  regione  e'
          calcolato con riferimento alla  differenza,  calcolata  sui
          valori  per  abitante,  tra   importo   dei   trasferimenti
          soppressi rilevato nella tabella C allegata  alla  presente
          legge e gettito dell'accisa rilevato due anni prima. Per le
          regioni ove tale differenza e' inferiore al  valore  medio,
          le quote  del  fondo  perequativo  aumentano  in  relazione
          diretta a tale differenza, in misura pari  a  zero  per  la
          regione ove  la  differenza  e'  minima  e  pari  al  tasso
          d'inflazione programmato per la regione ove tale differenza
          e' massima. Quando in una regione  il  gettito  dell'accisa
          diventa superiore ai trasferimenti soppressi, la quota  del
          fondo perequativo viene ridotta in misura pari  al  50  per
          cento della eccedenza. Per le regioni ove  tale  differenza
          e'  superiore  al  valore  medio  e  per  le  regioni   del
          Mezzogiorno, le quote del fondo perequativo  delle  singole
          regioni  aumentano  tutte   in   misura   pari   al   tasso
          d'inflazione programmato.». 
              - Per il testo dell'art. 118 della Costituzione si veda
          nelle note all'art. 6. 
              - Si riporta il testo dell'art. 8, della legge 5 maggio
          2009, n. 42, recante  «Delega  al  Governo  in  materia  di
          federalismo fiscale,  in  attuazione  dell'art.  119  della
          Costituzione»: 
              «Art. 8 (Principi e criteri direttivi  sulle  modalita'
          di esercizio delle competenze legislative e  sui  mezzi  di
          finanziamento). - 1. Al  fine  di  adeguare  le  regole  di
          finanziamento alla diversa natura delle funzioni  spettanti
          alle regioni, nonche' al principio di autonomia di  entrata
          e di spesa fissato  dall'art.  119  della  Costituzione,  i
          decreti legislativi di cui all'art. 2 sono adottati secondo
          i seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) classificazione delle spese connesse a materie  di
          competenza legislativa di cui all'art. 117, terzo e  quarto
          comma, della Costituzione nonche' delle  spese  relative  a
          materie di competenza esclusiva statale, in relazione  alle
          quali le regioni esercitano competenze amministrative; tali
          spese sono: 
                  1) spese riconducibili al  vincolo  dell'art.  117,
          secondo comma, lettera m), della Costituzione; 
                  2) spese non riconducibili al  vincolo  di  cui  al
          numero 1); 
                  3) spese finanziate con i contributi speciali,  con
          i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti
          nazionali di cui all'art. 16; 
                b) definizione  delle  modalita'  per  cui  le  spese
          riconducibili alla lettera a), numero 1), sono  determinate
          nel  rispetto  dei  costi  standard  associati  ai  livelli
          essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in
          piena collaborazione con le regioni e gli enti  locali,  da
          erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza  su
          tutto il territorio nazionale; 
                c) definizione delle modalita' per cui per  la  spesa
          per il  trasporto  pubblico  locale,  nella  determinazione
          dell'ammontare del  finanziamento,  si  tiene  conto  della
          fornitura di un livello adeguato del servizio su  tutto  il
          territorio nazionale nonche' dei costi standard; 
                d) definizione delle modalita' per cui  le  spese  di
          cui alla lettera a), numero  1),  sono  finanziate  con  il
          gettito, valutato ad aliquota e base  imponibile  uniformi,
          di tributi propri derivati, di cui  all'art.  7,  comma  1,
          lettera   b),   numero   1),   dell'addizionale   regionale
          all'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche  e  della
          compartecipazione  regionale  all'IVA  nonche'  con   quote
          specifiche del fondo perequativo, in modo tale da garantire
          nelle predette condizioni  il  finanziamento  integrale  in
          ciascuna regione; in via transitoria, le spese  di  cui  al
          primo  periodo  sono  finanziate  anche  con   il   gettito
          dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive  (IRAP)
          fino alla data della sua sostituzione con altri tributi; 
                e) definizione delle modalita' per cui  le  spese  di
          cui alla lettera a), numero  2),  sono  finanziate  con  il
          gettito dei tributi di cui all'art. 7, comma 1, lettera b),
          e con quote del fondo perequativo di cui all'art. 9; 
                f) soppressione dei trasferimenti statali diretti  al
          finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1)
          e 2), ad eccezione dei contributi erariali in essere  sulle
          rate di ammortamento dei mutui contratti dalle regioni; 
                g) definizione delle modalita' per  cui  le  aliquote
          dei  tributi  e  delle   compartecipazioni   destinati   al
          finanziamento delle spese di cui alla  lettera  a),  numero
          1), sono determinate al livello minimo assoluto sufficiente
          ad  assicurare  il  pieno  finanziamento   del   fabbisogno
          corrispondente ai  livelli  essenziali  delle  prestazioni,
          valutati secondo quanto previsto dalla lettera b),  in  una
          sola regione; definizione, altresi',  delle  modalita'  per
          cui  al  finanziamento   dei   livelli   essenziali   delle
          prestazioni nelle regioni  ove  il  gettito  tributario  e'
          insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo  di
          cui all'art. 9; 
                h) definizione  delle  modalita'  per  cui  l'importo
          complessivo   dei   trasferimenti   statali   diretti    al
          finanziamento delle spese di cui alla  lettera  a),  numero
          2), fatta eccezione per  quelli  gia'  destinati  al  fondo
          perequativo di cui all'art. 3, commi 2 e 3, della legge  28
          dicembre 1995, n. 549, e attualmente corrisposti  a  valere
          sul gettito dell'IRAP, e' sostituito dal gettito  derivante
          dall'aliquota   media   di   equilibrio    dell'addizionale
          regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il
          nuovo  valore  dell'aliquota  deve  essere  stabilito   sul
          livello  sufficiente  ad  assicurare  al  complesso   delle
          regioni  un  ammontare  di  risorse  tale   da   pareggiare
          esattamente   l'importo   complessivo   dei   trasferimenti
          soppressi; 
                i) definizione delle modalita'  per  cui  agli  oneri
          delle  funzioni  amministrative  eventualmente   trasferite
          dallo Stato alle regioni, in attuazione dell'art. 118 della
          Costituzione, si provvede con adeguate forme  di  copertura
          finanziaria coerenti con i principi della presente legge  e
          secondo le modalita' di cui all'art. 7 della legge 5 giugno
          2003, n. 131, e successive modificazioni. 
              2. Nelle  forme  in  cui  le  singole  regioni  daranno
          seguito  all'intesa   Stato-regioni   sull'istruzione,   al
          relativo finanziamento si provvede secondo quanto  previsto
          dal presente art. per le spese riconducibili  al  comma  1,
          lettera a), numero 1). 
              3. Nelle spese di cui al comma 1,  lettera  a),  numero
          1), sono comprese quelle per la  sanita',  l'assistenza  e,
          per  quanto  riguarda  l'istruzione,  le   spese   per   lo
          svolgimento delle funzioni amministrative  attribuite  alle
          regioni dalle norme vigenti.».