Art. 8 Ulteriori tributi regionali 1. Ferma la facolta' per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui all'articolo 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, agli articoli 1, 5 e 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, all'articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970, all'articolo 3 della citata legge n. 281 del 1970, agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342. 2. Fermi restando i limiti massimi di manovrabilita' previsti dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale. 3. Alle regioni a statuto ordinario spettano gli altri tributi ad esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I predetti tributi costituiscono tributi propri derivati. 4. A decorrere dall'anno 2013, e comunque dalla data in cui sono soppressi i trasferimenti statali a favore delle regioni in materia di trasporto pubblico locale, e' soppressa la compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina. E' contestualmente rideterminata l'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 2, in modo da assicurare un gettito corrispondente a quello assicurato dalla compartecipazione soppressa. 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, spettano altresi' alle regioni a statuto ordinario le altre compartecipazioni al gettito di tributi erariali, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 190, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore»: «Art. 190. (..) - E' istituita una tassa per le Opere delle Universita' o Istituti superiori, cui sono soggetti tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale. L'ammontare della tassa e' di lire duecentocinquanta. L'effettuato pagamento deve essere dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo a rilascio del titolo, all'atto della iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale. All'opera di ciascuna Universita' o Istituto, oltre alle elargizioni di Enti e di privati ed alle somme con le quali l'amministrazione universitaria creda di concorrere a carico del suo bilancio o di quello della Cassa scolastica, e' devoluto il complessivo provento della tassa predetta, pagata dai contribuenti provvisti di titolo accademico conferito dall'Universita' o Istituto medesimo. Ai laureati o diplomati, che versino all'opera dell'Universita' o Istituto, presso cui hanno conseguito la laurea o il diploma, una elargizione non inferiore a lire mille, e' conferito dal rettore o direttore il titolo di benemeriti dell'opera dell'Universita' o Istituto medesimo. E' inoltre istituito un contributo speciale per opere sportive e assistenziali nella misura di lire 50 che tutti gli studenti delle Universita' e degl'Istituti superiori debbono pagare all'atto della iscrizione a ciascun anno di corso.». - Si riporta il testo dell'art. 121, del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616, recante «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382»: «Art. 121 (Percezione e ripartizione delle entrate gia' spettanti agli enti pubblici). - Le entrate di cui al primo comma dell'art. precedente, derivanti da contributi o imposizioni a carico di persone fisiche o giuridiche o comunque a queste riferibili o pertinenti a beni mobili o immobili, sono percepite direttamente dalla regione nella quale si trova il rispettivo domicilio fiscale o sono situati i beni, con l'osservanza dell'art. 14 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in quanto applicabile. Le entrate di cui sopra saranno direttamente percepite dai comuni, province o comunita' montane nel caso in cui siano relative a funzioni trasferite a questi enti.». - Si riporta il testo degli articoli 1, 5 e 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime»: «Art. 1. (..) - I canoni annui relativi alle concessioni di beni demaniali marittimi, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime, regolarmente assentite ai sensi degli articoli 36 e 38 del codice della navigazione e degli articoli 8, 9 e 35 del citato regolamento di esecuzione del codice della navigazione, approvato con D.P.R. n. 328 del 1952, sono aggiornati, per le concessioni aventi decorrenza dagli anni 1990, 1991, 1992 e 1993, sulla base delle variazioni del potere d'acquisto della lira, accertate dall'ISTAT, con riferimento alle misure dei canoni normali dovuti nel 1989 ai sensi delle disposizioni attuative del D.L. 4 marzo 1989, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, purche' il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone.». «Art. 5. - 1. Le somme per canoni demaniali eventualmente versate in eccedenza rispetto a quelle dovute per gli anni 1990, 1991, 1992 e 1993 sono compensate con quelle da versare, allo stesso titolo, ai sensi del presente decreto. 1-bis. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime aventi finalita' turistico-ricreative versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi dell'art. 03, comma 1, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione.» «Art. 6. - 1. Ove, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo non abbia provveduto agli adempimenti necessari a rendere effettiva la delega delle funzioni amministrative alle regioni, ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , queste sono comunque delegate alle regioni. Da tale termine le regioni provvedono al rilascio e al rinnovo delle concessioni demaniali marittime, nei limiti e per le finalita' di cui al citato art. 59, applicando i canoni determinati ai sensi dell'art. 04 del presente decreto. 2. A decorrere dal 1° gennaio 1995, alle regioni e' devoluto l'eventuale maggior gettito derivante dalla riscossione dei canoni di cui all'art. 04 rispetto a quello gia' previsto nel bilancio pluriennale dello Stato. 3. Ai fini di cui al presente articolo, le regioni predispongono, sentita l'autorita' marittima, un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali piu' rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi.». - Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 5 della legge 16 maggio 1970 n. 281, recante «Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario»: «Art. 2 (Imposta sulle concessioni statali). - L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche. Le Regioni determinano l'ammontare dell'imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione. L'imposta e' dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalita' del canone di concessione ed e' riscossa, per conto delle Regioni, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso.». «Art. 3 (Tasse sulle concessioni regionali). - 1. Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti, adottati dalle regioni nell'esercizio delle loro funzioni o dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, indicati nell'apposita tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica, avente valore di legge ordinaria. 2. La tariffa di cui al comma 1 deve essere coordinata con le vigenti tariffe delle tasse sulle concessioni governative e sulle concessioni comunali e deve indicare: a) gli atti e provvedimenti ai quali, ai sensi di quanto disposto al comma 1, si applicano le tasse sulle concessioni regionali; b) i termini entro i quali il tributo relativo a ciascun atto o provvedimento soggetto deve essere corrisposto; c) l'ammontare del tributo dovuto per ciascun atto o provvedimento ad esso soggetto. Nel caso di provvedimento od atti gia' soggetti a tassa di concessione, sia governativa che regionale o comunale, l'ammontare del tributo sara' pari a quello dovuto prima della data di entrata in vigore della tariffa. In caso di provvedimenti o atti gia' assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, l'ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sara' pari al 90 per cento del tributo di ammontare piu' elevato, e comunque non inferiore al tributo di ammontare meno elevato; d) eventuali norme, che disciplinano in modo particolare il tributo indicato in alcune voci di tariffa. 3. Lo stesso decreto delegato deve contenere le voci delle tariffe delle tasse sulle concessioni governative e comunali che, per esigenze di coordinamento, devono essere abrogate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della tariffa regionale contestualmente approvata. 4. Con la medesima procedura e con l'osservanza degli stessi principi e criteri direttivi, entro due anni dall'entrata in vigore della tariffa di cui al comma 1, possono essere emanati decreti delegati modificativi della tariffa stessa. 5. Con legge regionale possono essere disposti, ogni anno, aumenti della tariffa anche con riferimento solo ad alcune voci, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale di incremento disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative. 6. All'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le regioni. 7. L'atto o il provvedimento, per il quale sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale, non e' soggetto ad analoga tassa in altra regione, anche se l'atto o il provvedimento spieghi i suoi effetti al di fuori del territorio della regione che lo ha adottato. 8. Le tasse sulle concessioni regionali, per quanto non disposto dalla presente legge e dalla tariffa di cui al comma 1, sono disciplinate dalle leggi dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative. 9. La tariffa di cui al comma 1 e' emanata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il parere della Conferenza di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed entrata in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua emanazione.» «Art. 5 (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche). - La tassa per l'occupazione di spazi ed aree si applica alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle Regioni ed e' disciplinata, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme dello Stato che regolano l'analogo tributo provinciale. Le Regioni determinano l'ammontare delle tasse in misura non superiore al 150 per cento e non inferiore al 50 per cento di quella prevista dalle norme dello Stato per le corrispondenti occupazioni degli spazi e delle aree appartenenti alle province. All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa provvedono, per conto delle Regioni, gli Uffici competenti ad eseguire le dette operazioni per l'analogo tributo provinciale.». - Si riporta il testo degli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante «Misure in materia fiscale»: «Art. 90 (Istituzione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili). - 1. A decorrere dall'anno 2001 e' istituita l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili il cui gettito e' destinato prioritariamente al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e al disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti delle zone A e B dell'intorno aeroportuale come definite dal decreto del Ministro dell'ambiente del 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997. L'imposta stabilita nella misura di cui all'art. 92 e' dovuta ad ogni regione o provincia autonoma per ogni decollo ed atterraggio dell'aeromobile civile negli aeroporti civili. 2. Nel caso di zone sottoposte ad inquinamento acustico derivante dalle emissioni sonore di aeroporti civili, situate in regioni limitrofe a quella in cui risiede l'aeroporto stesso, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si attua la compensazione tra le diverse regioni interessate in merito alle risorse derivanti dall'applicazione dell'imposta. 3. La ripartizione del gettito dell'imposta viene effettuata al proprio interno da ciascuna regione e provincia autonoma sulla base dei programmi di risanamento e di disinquinamento acustico presentati dai comuni dell'intorno aeroportuale ed elaborati sui dati rilevati dai sistemi di monitoraggio acustico realizzati in conformita' al decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1999. 4. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' applicative dell'imposta.». «Art. 91 (Soggetto obbligato ed esenzioni). - 1. Il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui all'art. 90 e' l'esercente dell'aeromobile, il quale provvede al versamento su base trimestrale, entro il quinto giorno del mese successivo ad ogni semestre. 2. Sono esclusi dal pagamento dell'imposta i voli di Stato, sanitari e di emergenza.». «Art. 92 (Determinazione e versamento dell'imposta). - 1. L'imposta di cui all'art. 90 e' determinata, sulla base dell'emissione sonora dell'aeromobile civile come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, nelle seguenti misure: a) classe 1: lire 479 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 631 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione e ad elica senza certificazione acustica; b) classe 2: lire 359 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 473 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 2 dell'allegato XVI alla Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, di cui al decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616; c) classe 3: lire 120 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 158 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 3 dell'allegato XVI alla Convenzione citata alla lettera b) del presente comma e ad elica muniti di certificazione acustica. 2. Le misure di cui al comma 1 possono, con legge delle regioni o delle province autonome interessate, essere elevate fino al 15 per cento nel caso che il decollo o l'atterraggio dell'aeromobile avvenga nelle fasce orarie di maggiore utilizzazione, individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto. 3. Entro il 1° gennaio 2004, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente, verifica, sulla base dei dati forniti dalle regioni, se e in che misura le finalita' indicate al comma 1 dell'art. 90 siano state realizzate con l'utilizzo del gettito gia' acquisito. In caso di esito positivo, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le misure dell'imposta indicate al comma 1 possono essere modificate.». «Art. 93 (Poteri delle regioni e delle province autonome). - 1. Le misure dell'imposta di cui all'art. 92 possono essere variate con apposita legge dalle regioni e dalle province autonome, entro il 31 luglio di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio successivo in misura non superiore all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettivita' nazionale. 2. Le regioni e le province autonome possono, con legge, differenziare su base territoriale le misure dell'imposta fino ad un massimo del 10 per cento in relazione alla densita' abitativa dell'intorno aeroportuale.». «Art. 94 (Sanzioni e contenzioso). - 1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta dovuta. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta si applica la sanzione da lire 500.000 a lire 2.000.000. Per omesso versamento del tributo e' dovuta la sanzione nella misura stabilita dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per le modalita' di irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 472 del 1997. 2. Il contenzioso e' regolato dalle norme di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. 3. Le regioni e le province autonome, con apposita legge, possono introdurre, sulla base dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa fino ad un massimo di lire 2.000.000 nei confronti degli esercenti degli aeromobili che, sulla base del sistema di monitoraggio delle emissioni sonore di cui all'art. 90, superino le soglie predefinite di livello massimo di rumore accettabile definito dal Ministro dell'ambiente.». «Art. 95 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 sono soppresse l'imposta erariale sugli aeromobili di cui all'art. 10 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e l'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui all'art. 18 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 2. La perdita di gettito per lo Stato derivante dall'applicazione del comma 1 e' compensata da una contestuale riduzione, di pari importo, dei trasferimenti per le regioni a statuto ordinario. 3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'attuazione del comma 2 e alla copertura della perdita di gettito per l'erario derivante dalla soppressione delle imposte di cui al comma 1, relativamente alle regioni e province autonome.».