Art. 8 
 
                     Ulteriori tributi regionali 
 
  1. Ferma la facolta' per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal
1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa
per l'abilitazione all'esercizio professionale,  l'imposta  regionale
sulle concessioni statali dei beni del demanio  marittimo,  l'imposta
regionale sulle concessioni statali per  l'occupazione  e  l'uso  dei
beni del patrimonio indisponibile,  la  tassa  per  l'occupazione  di
spazi  ed  aree  pubbliche  regionali,  le  tasse  sulle  concessioni
regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di  cui
all'articolo  190  del  Regio  Decreto  31  agosto  1933,  n.   1592,
all'articolo 121 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio 1977, n. 616, agli articoli 1,  5  e  6  del  decreto-legge  5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970,  n.
281, all'articolo 5 della citata legge n. 281 del 1970,  all'articolo
3 della citata legge n. 281 del 1970, agli articoli da 90 a 95  della
legge 21 novembre 2000, n. 342. 
  2. Fermi restando i limiti massimi di manovrabilita' previsti dalla
legislazione   statale,   le   regioni    disciplinano    la    tassa
automobilistica regionale. 
  3. Alle regioni a statuto ordinario spettano gli altri  tributi  ad
esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di entrata  in
vigore del presente decreto. I predetti tributi costituiscono tributi
propri derivati. 
  4. A decorrere dall'anno 2013, e comunque dalla data  in  cui  sono
soppressi i trasferimenti statali a favore delle regioni  in  materia
di trasporto  pubblico  locale,  e'  soppressa  la  compartecipazione
regionale all'accisa sulla benzina. E' contestualmente  rideterminata
l'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 2, in  modo  da
assicurare  un  gettito  corrispondente  a  quello  assicurato  dalla
compartecipazione soppressa. 
  5.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  4,   spettano
altresi' alle regioni a statuto ordinario le altre  compartecipazioni
al  gettito  di  tributi  erariali,  secondo  quanto  previsto  dalla
legislazione vigente alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'art. 190, del regio  decreto
          31 agosto 1933, n. 1592, recante  «Approvazione  del  testo
          unico delle leggi sull'istruzione superiore»: 
              «Art. 190. (..) - E' istituita una tassa per  le  Opere
          delle Universita' o Istituti superiori, cui  sono  soggetti
          tutti coloro che  conseguono  l'abilitazione  all'esercizio
          professionale. 
              L'ammontare della tassa e' di  lire  duecentocinquanta.
          L'effettuato  pagamento  deve  essere  dimostrato  all'atto
          della consegna del titolo di abilitazione  ovvero,  per  le
          professioni per le quali non si fa  luogo  a  rilascio  del
          titolo, all'atto della iscrizione  nell'albo  o  nel  ruolo
          professionale. 
              All'opera di ciascuna  Universita'  o  Istituto,  oltre
          alle elargizioni di Enti e di privati ed alle somme con  le
          quali l'amministrazione universitaria creda di concorrere a
          carico del suo bilancio o di quello della Cassa scolastica,
          e' devoluto il complessivo provento della  tassa  predetta,
          pagata dai  contribuenti  provvisti  di  titolo  accademico
          conferito dall'Universita' o Istituto medesimo. 
              Ai  laureati  o  diplomati,   che   versino   all'opera
          dell'Universita' o Istituto, presso cui hanno conseguito la
          laurea o il diploma, una elargizione non inferiore  a  lire
          mille, e' conferito dal rettore o direttore  il  titolo  di
          benemeriti dell'opera dell'Universita' o Istituto medesimo. 
              E' inoltre istituito un contributo speciale  per  opere
          sportive e assistenziali nella misura di lire 50 che  tutti
          gli studenti delle Universita'  e  degl'Istituti  superiori
          debbono pagare all'atto della iscrizione a ciascun anno  di
          corso.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 121,  del  decreto  del
          presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616, recante
          «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della  legge  22
          luglio 1975, n. 382»: 
              «Art. 121 (Percezione e ripartizione delle entrate gia'
          spettanti agli enti pubblici). - Le entrate di cui al primo
          comma  dell'art.  precedente,  derivanti  da  contributi  o
          imposizioni a carico di  persone  fisiche  o  giuridiche  o
          comunque a queste riferibili o pertinenti a beni  mobili  o
          immobili, sono percepite direttamente dalla  regione  nella
          quale si trova  il  rispettivo  domicilio  fiscale  o  sono
          situati i beni, con l'osservanza dell'art. 14  della  legge
          16 maggio 1970, n. 281, in quanto applicabile. 
              Le entrate di cui sopra saranno direttamente  percepite
          dai comuni, province o comunita' montane nel  caso  in  cui
          siano relative a funzioni trasferite a questi enti.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  1,  5  e  6  del
          decreto-legge 5  ottobre  1993,  n.  400,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, recante
          «Disposizioni per la determinazione dei canoni  relativi  a
          concessioni demaniali marittime»: 
              «Art.  1.  (..)  -  I  canoni   annui   relativi   alle
          concessioni di beni demaniali marittimi, specchi  acquei  e
          pertinenze demaniali marittime, regolarmente  assentite  ai
          sensi degli articoli 36 e 38 del codice della navigazione e
          degli  articoli  8,  9  e  35  del  citato  regolamento  di
          esecuzione del  codice  della  navigazione,  approvato  con
          D.P.R. n. 328 del 1952, sono aggiornati, per le concessioni
          aventi decorrenza dagli anni 1990, 1991, 1992 e 1993, sulla
          base delle variazioni del  potere  d'acquisto  della  lira,
          accertate  dall'ISTAT,  con  riferimento  alle  misure  dei
          canoni normali dovuti nel 1989 ai sensi delle  disposizioni
          attuative del D.L. 4 marzo 1989, n. 77  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n.  160,  purche'
          il  titolo  concessorio  non  contenga  la   determinazione
          definitiva del canone.». 
              «Art.  5.  -  1.  Le   somme   per   canoni   demaniali
          eventualmente versate in eccedenza rispetto a quelle dovute
          per gli anni 1990, 1991, 1992 e 1993  sono  compensate  con
          quelle  da  versare,  allo  stesso  titolo,  ai  sensi  del
          presente decreto. 
              1-bis. Le  somme  per  canoni  relative  a  concessioni
          demaniali marittime aventi  finalita'  turistico-ricreative
          versate in eccedenza rispetto a quelle dovute  a  decorrere
          dal 1° gennaio 2004 ai sensi dell'art. 03,  comma  1,  sono
          compensate con quelle da versare  allo  stesso  titolo,  in
          base alla medesima disposizione.» 
              «Art. 6. - 1. Ove, entro un anno dalla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          il Governo non abbia provveduto agli adempimenti  necessari
          a rendere effettiva la delega delle funzioni amministrative
          alle  regioni,  ai  sensi  dell'art.  59  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , queste
          sono comunque delegate alle regioni.  Da  tale  termine  le
          regioni  provvedono  al  rilascio  e   al   rinnovo   delle
          concessioni  demaniali  marittime,  nei  limiti  e  per  le
          finalita' di cui al citato art.  59,  applicando  i  canoni
          determinati ai sensi dell'art. 04 del presente decreto. 
              2. A decorrere dal 1° gennaio  1995,  alle  regioni  e'
          devoluto  l'eventuale  maggior  gettito   derivante   dalla
          riscossione dei canoni di cui all'art. 04 rispetto a quello
          gia' previsto nel bilancio pluriennale dello Stato. 
              3. Ai fini di cui  al  presente  articolo,  le  regioni
          predispongono, sentita l'autorita' marittima, un  piano  di
          utilizzazione delle aree del demanio marittimo,  dopo  aver
          acquisito il parere dei sindaci dei  comuni  interessati  e
          delle associazioni  regionali  di  categoria,  appartenenti
          alle  organizzazioni  sindacali  piu'  rappresentative  nel
          settore turistico dei concessionari demaniali marittimi.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 2,  3  e  5  della
          legge  16  maggio  1970  n.  281,  recante   «Provvedimenti
          finanziari  per  l'attuazione  delle  Regioni   a   statuto
          ordinario»: 
              «Art.  2  (Imposta  sulle   concessioni   statali).   -
          L'imposta  sulle  concessioni  statali  si   applica   alle
          concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e
          del  patrimonio  indisponibile   dello   Stato   siti   nel
          territorio della Regione, ad  eccezione  delle  concessioni
          per le grandi derivazioni di acque pubbliche. 
              Le  Regioni  determinano  l'ammontare  dell'imposta  in
          misura non superiore al triplo del canone di concessione. 
              L'imposta e' dovuta dal concessionario, contestualmente
          e con le medesime modalita' del canone di concessione ed e'
          riscossa, per conto delle Regioni, dagli uffici  competenti
          alla riscossione del canone stesso.». 
              «Art. 3 (Tasse sulle concessioni regionali).  -  1.  Le
          tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti  e
          provvedimenti, adottati dalle regioni nell'esercizio  delle
          loro funzioni o  dagli  enti  locali  nell'esercizio  delle
          funzioni regionali ad essi delegate ai sensi degli articoli
          117  e  118  della  Costituzione,  indicati   nell'apposita
          tariffa  approvata  con  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica, avente valore di legge ordinaria. 
              2. La tariffa di cui al comma 1 deve essere  coordinata
          con  le  vigenti  tariffe  delle  tasse  sulle  concessioni
          governative e sulle concessioni comunali e deve indicare: 
                a) gli atti e provvedimenti ai  quali,  ai  sensi  di
          quanto disposto al comma 1, si  applicano  le  tasse  sulle
          concessioni regionali; 
                b) i termini entro i  quali  il  tributo  relativo  a
          ciascun  atto  o   provvedimento   soggetto   deve   essere
          corrisposto; 
                c) l'ammontare del tributo dovuto per ciascun atto  o
          provvedimento ad esso soggetto. Nel caso  di  provvedimento
          od  atti  gia'  soggetti  a  tassa  di   concessione,   sia
          governativa  che  regionale  o  comunale,  l'ammontare  del
          tributo sara' pari a quello  dovuto  prima  della  data  di
          entrata in vigore della tariffa. In caso di provvedimenti o
          atti gia' assoggettati a tassa di concessione regionale  di
          ammontare diverso  in  ciascuna  regione,  l'ammontare  del
          tributo da indicare nella nuova tariffa sara'  pari  al  90
          per cento del tributo di ammontare piu' elevato, e comunque
          non inferiore al tributo di ammontare meno elevato; 
                d)  eventuali  norme,  che   disciplinano   in   modo
          particolare il tributo indicato in alcune voci di tariffa. 
              3. Lo stesso decreto delegato deve  contenere  le  voci
          delle tariffe delle tasse sulle concessioni  governative  e
          comunali che, per esigenze di coordinamento, devono  essere
          abrogate con decorrenza dalla data  di  entrata  in  vigore
          della tariffa regionale contestualmente approvata. 
              4. Con la medesima procedura e con  l'osservanza  degli
          stessi  principi  e  criteri  direttivi,  entro  due   anni
          dall'entrata in vigore della tariffa di  cui  al  comma  1,
          possono essere emanati decreti delegati modificativi  della
          tariffa stessa. 
              5. Con legge regionale possono  essere  disposti,  ogni
          anno, aumenti della tariffa anche con riferimento  solo  ad
          alcune  voci,  con  effetto  dal   1°   gennaio   dell'anno
          successivo, in misura non superiore al 20 per  cento  degli
          importi determinati per il periodo  precedente,  ovvero  in
          misura non eccedente la maggiore percentuale di  incremento
          disposta  dallo  Stato  per  le  tasse  sulle   concessioni
          governative. 
              6.  All'accertamento,   alla   liquidazione   ed   alla
          riscossione  delle  tasse   sulle   concessioni   regionali
          provvedono direttamente le regioni. 
              7. L'atto o il provvedimento, per il  quale  sia  stata
          corrisposta la  tassa  di  concessione  regionale,  non  e'
          soggetto ad analoga tassa in altra regione, anche se l'atto
          o il provvedimento spieghi i suoi effetti al di  fuori  del
          territorio della regione che lo ha adottato. 
              8. Le tasse sulle concessioni regionali, per quanto non
          disposto dalla presente legge e dalla  tariffa  di  cui  al
          comma 1, sono disciplinate  dalle  leggi  dello  Stato  che
          regolano le tasse sulle concessioni governative. 
              9. La tariffa di cui al comma 1 e' emanata con  decreto
          del Presidente della Repubblica, previa  deliberazione  del
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          finanze, sentito il parere della Conferenza di cui all'art.
          12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed entrata in vigore
          il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua emanazione.» 
              «Art. 5 (Tassa  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree
          pubbliche). - La tassa per l'occupazione di spazi  ed  aree
          si applica alle occupazioni  di  spazi  ed  aree  pubbliche
          appartenenti alle Regioni ed e'  disciplinata,  per  quanto
          non disposto dalla presente legge, dalle norme dello  Stato
          che regolano l'analogo tributo provinciale. 
              Le  Regioni  determinano  l'ammontare  delle  tasse  in
          misura non superiore al 150 per cento e non inferiore al 50
          per cento di quella prevista dalle norme dello Stato per le
          corrispondenti  occupazioni  degli  spazi  e   delle   aree
          appartenenti alle province. 
              All'accertamento,  liquidazione  e  riscossione   della
          tassa provvedono,  per  conto  delle  Regioni,  gli  Uffici
          competenti ad eseguire le dette  operazioni  per  l'analogo
          tributo provinciale.». 
              - Si riporta il testo degli articoli da 90 a  95  della
          legge 21 novembre 2000, n. 342, recante «Misure in  materia
          fiscale»: 
              «Art.  90  (Istituzione  dell'imposta  regionale  sulle
          emissioni  sonore  degli  aeromobili).  -  1.  A  decorrere
          dall'anno  2001  e'  istituita  l'imposta  regionale  sulle
          emissioni sonore degli aeromobili civili il cui gettito  e'
          destinato prioritariamente al completamento dei sistemi  di
          monitoraggio  acustico  e  al  disinquinamento  acustico  e
          all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti  delle
          zone A e B  dell'intorno  aeroportuale  come  definite  dal
          decreto del Ministro dell'ambiente  del  31  ottobre  1997,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15  novembre
          1997. L'imposta stabilita nella misura di cui  all'art.  92
          e' dovuta ad ogni regione o  provincia  autonoma  per  ogni
          decollo  ed  atterraggio   dell'aeromobile   civile   negli
          aeroporti civili. 
              2. Nel caso di zone sottoposte ad inquinamento acustico
          derivante  dalle  emissioni  sonore  di  aeroporti  civili,
          situate in  regioni  limitrofe  a  quella  in  cui  risiede
          l'aeroporto stesso, in sede di Conferenza permanente per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di  Bolzano  si  attua  la  compensazione  tra  le
          diverse  regioni  interessate  in   merito   alle   risorse
          derivanti dall'applicazione dell'imposta. 
              3.  La  ripartizione  del  gettito  dell'imposta  viene
          effettuata  al  proprio  interno  da  ciascuna  regione   e
          provincia autonoma sulla base dei programmi di  risanamento
          e  di  disinquinamento  acustico  presentati   dai   comuni
          dell'intorno aeroportuale ed elaborati  sui  dati  rilevati
          dai  sistemi  di  monitoraggio   acustico   realizzati   in
          conformita' al decreto del Ministro  dell'ambiente  del  20
          maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del
          24 settembre 1999. 
              4. Con uno o piu' decreti del Ministro  delle  finanze,
          emanati ai sensi dell'art. 17,  comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n.  400,  di  concerto  con  il  Ministro  dei
          trasporti  e  della   navigazione   e   con   il   Ministro
          dell'ambiente,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni  dalla
          data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
          stabilite le modalita' applicative dell'imposta.». 
              «Art. 91 (Soggetto obbligato ed  esenzioni).  -  1.  Il
          soggetto  obbligato  al  pagamento  dell'imposta   di   cui
          all'art.  90  e'  l'esercente  dell'aeromobile,  il   quale
          provvede al versamento su base trimestrale, entro il quinto
          giorno del mese successivo ad ogni semestre. 
              2. Sono esclusi dal pagamento dell'imposta  i  voli  di
          Stato, sanitari e di emergenza.». 
              «Art. 92 (Determinazione e versamento dell'imposta).  -
          1. L'imposta di cui all'art. 90 e' determinata, sulla  base
          dell'emissione sonora dell'aeromobile civile come  indicata
          nelle norme sulla certificazione  acustica  internazionale,
          nelle seguenti misure: 
                a) classe 1: lire 479 per ogni tonnellata o  frazione
          di tonnellata per le prime 25 tonnellate  e  lire  631  per
          ogni successiva tonnellata o frazione di  peso  massimo  al
          decollo per i velivoli subsonici  a  reazione  e  ad  elica
          senza certificazione acustica; 
                b) classe 2: lire 359 per ogni tonnellata o  frazione
          di tonnellata per le prime 25 tonnellate  e  lire  473  per
          ogni successiva tonnellata o frazione di  peso  massimo  al
          decollo per i  velivoli  subsonici  a  reazione  aventi  le
          caratteristiche indicate nel capitolo 2  dell'allegato  XVI
          alla Convenzione  internazionale  per  l'aviazione  civile,
          stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, di cui  al  decreto
          legislativo 6 marzo 1948, n. 616; 
                c) classe 3: lire 120 per ogni tonnellata o  frazione
          di tonnellata per le prime 25 tonnellate  e  lire  158  per
          ogni successiva tonnellata o frazione di  peso  massimo  al
          decollo per i  velivoli  subsonici  a  reazione  aventi  le
          caratteristiche indicate nel capitolo 3  dell'allegato  XVI
          alla Convenzione citata alla lettera b) del presente  comma
          e ad elica muniti di certificazione acustica. 
              2. Le misure di cui al comma 1 possono, con legge delle
          regioni  o  delle  province  autonome  interessate,  essere
          elevate fino al 15 per cento nel  caso  che  il  decollo  o
          l'atterraggio dell'aeromobile avvenga nelle fasce orarie di
          maggiore  utilizzazione,  individuate  dal   Ministro   dei
          trasporti e della navigazione con proprio decreto. 
              3. Entro il 1° gennaio 2004, il Ministro dei  trasporti
          e  della  navigazione,  di   concerto   con   il   Ministro
          dell'ambiente, verifica, sulla base dei dati forniti  dalle
          regioni, se e in che misura le finalita' indicate al  comma
          1 dell'art. 90 siano state realizzate  con  l'utilizzo  del
          gettito gia' acquisito. In  caso  di  esito  positivo,  con
          decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,  di
          concerto con il Ministro dell'ambiente e  con  il  Ministro
          delle finanze,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, le  misure  dell'imposta  indicate  al
          comma 1 possono essere modificate.». 
              «Art.  93  (Poteri  delle  regioni  e  delle   province
          autonome). - 1. Le misure dell'imposta di cui  all'art.  92
          possono essere variate con apposita legge dalle  regioni  e
          dalle province autonome, entro il 31 luglio di  ogni  anno,
          con  effetto  dal  1°  gennaio  successivo  in  misura  non
          superiore all'indice ISTAT dei prezzi  al  consumo  per  la
          collettivita' nazionale. 
              2. Le regioni  e  le  province  autonome  possono,  con
          legge,  differenziare  su  base  territoriale   le   misure
          dell'imposta fino  ad  un  massimo  del  10  per  cento  in
          relazione    alla    densita'    abitativa     dell'intorno
          aeroportuale.». 
              «Art. 94 (Sanzioni e contenzioso). -  1.  Per  l'omessa
          presentazione della dichiarazione si  applica  la  sanzione
          amministrativa  dal  100  al  200  per  cento  dell'imposta
          dovuta.  Per  la  dichiarazione  infedele  si  applica   la
          sanzione amministrativa dal  50  al  100  per  cento  della
          maggiore  imposta  dovuta.  Se   l'errore   o   l'omissione
          attengono ad elementi non  incidenti  sulla  determinazione
          dell'imposta si applica la sanzione da lire 500.000 a  lire
          2.000.000. Per omesso versamento del tributo e'  dovuta  la
          sanzione nella misura stabilita dall'art. 13, comma 1,  del
          decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471.  Per  le
          modalita' di irrogazione delle  sanzioni  si  applicano  le
          disposizioni di cui al decreto legislativo n. 472 del 1997. 
              2. Il contenzioso e' regolato dalle  norme  di  cui  al
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e  successive
          modificazioni. 
              3. Le regioni e  le  province  autonome,  con  apposita
          legge, possono introdurre, sulla base dei principi  di  cui
          alla  legge  24  novembre  1981,  n.  689,   una   sanzione
          amministrativa fino ad un massimo  di  lire  2.000.000  nei
          confronti degli esercenti degli aeromobili che, sulla  base
          del sistema di monitoraggio delle emissioni sonore  di  cui
          all'art. 90, superino  le  soglie  predefinite  di  livello
          massimo  di  rumore  accettabile  definito   dal   Ministro
          dell'ambiente.». 
              «Art. 95 (Disposizioni transitorie e finali).  -  1.  A
          decorrere dal 1°  gennaio  2001  sono  soppresse  l'imposta
          erariale  sugli  aeromobili  di   cui   all'art.   10   del
          decreto-legge  27  aprile  1990,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  26  giugno  1990,  n.  165,  e
          l'imposta erariale regionale sulle emissioni  sonore  degli
          aeromobili di cui all'art. 18 della legge 27 dicembre 1997,
          n. 449. 
              2.  La  perdita  di  gettito  per  lo  Stato  derivante
          dall'applicazione  del  comma  1  e'  compensata   da   una
          contestuale riduzione, di pari importo,  dei  trasferimenti
          per le regioni a statuto ordinario. 
              3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio  e
          della programmazione economica, di concerto con il Ministro
          delle finanze,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, si provvede all'attuazione del comma 2
          e alla copertura della  perdita  di  gettito  per  l'erario
          derivante dalla soppressione delle imposte di cui al  comma
          1, relativamente alle regioni e province autonome.».