Art. 5 Obbligo di conservazione dei dati 1. Le imprese di fornitura di gas naturale o di energia elettrica hanno l'obbligo di tenere a disposizione per la eventuale consultazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e della Commissione europea, per un periodo minimo di cinque anni, i dati pertinenti relativi a tutte le transazioni riguardanti contratti di fornitura di gas naturale o di energia elettrica o riguardanti strumenti derivati sul gas naturale o sull'energia elettrica stipulati con clienti grossisti e gestori dei sistemi di trasporto, nonche' con gestori di impianti di stoccaggio e di rigassificazione di gas naturale liquefatto. 2. I dati di cui al comma 1 comprendono le informazioni sulle caratteristiche delle transazioni pertinenti, quali le norme relative alla durata, alla consegna e al pagamento, alla quantita', alla data e all'ora dell'esecuzione, ai prezzi della transazione e alle modalita' per identificare il cliente grossista in questione, nonche' specifici dettagli di tutti i contratti di fornitura di gas naturale o di energia elettrica e strumenti derivati non ancora estinti.