Art. 5 
 
 
                  Obbligo di conservazione dei dati 
 
  1. Le imprese di fornitura di gas naturale o di  energia  elettrica
hanno  l'obbligo  di  tenere  a   disposizione   per   la   eventuale
consultazione  da  parte  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,
dell'Autorita' per l'energia  elettrica  ed  il  gas,  dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato e della Commissione  europea,
per un periodo minimo di cinque anni, i dati  pertinenti  relativi  a
tutte le  transazioni  riguardanti  contratti  di  fornitura  di  gas
naturale o di energia elettrica o riguardanti strumenti derivati  sul
gas naturale o sull'energia elettrica stipulati con clienti grossisti
e gestori dei sistemi di trasporto, nonche' con gestori  di  impianti
di stoccaggio e di rigassificazione di gas naturale liquefatto. 
  2. I dati di cui al  comma  1  comprendono  le  informazioni  sulle
caratteristiche delle transazioni pertinenti, quali le norme relative
alla durata, alla consegna e al pagamento, alla quantita', alla  data
e  all'ora  dell'esecuzione,  ai  prezzi  della  transazione  e  alle
modalita' per identificare il cliente grossista in questione, nonche'
specifici dettagli di tutti i contratti di fornitura di gas  naturale
o di energia elettrica e strumenti derivati non ancora estinti.