Art. 4 
 
                              Benefits 
 
  1. Fatta eccezione per il  Presidente  della  Repubblica,  dopo  la
cessazione dall'ufficio, a favore dei titolari di qualsiasi  incarico
o carica pubblica, elettiva o  conseguita  per  nomina,  anche  negli
organi costituzionali e di  rilevanza  costituzionale,  ivi  compresi
quelli indicati nell'articolo 121  della  Costituzione,  non  possono
essere utilizzati immobili pubblici,  anche  ad  uso  abitativo,  ne'
destinato personale pubblico,  ne'  messi  a  disposizione  mezzi  di
trasporto o apparati di comunicazione e di informazione  appartenenti
ad organi o enti pubblici o da questi  comunque  finanziati.  Restano
ferme le norme previste  dall'ordinamento  in  materia  di  sicurezza
nazionale o di protezione personale. 
  2. La Camera dei deputati, il Senato  della  Repubblica,  la  Corte
costituzionale, nell'ambito  della  propria  autonomia,  assumono  le
opportune deliberazioni per limitare nel tempo i benefici di  cui  al
comma 1 riconosciuti ai  rispettivi  Presidenti  dopo  la  cessazione
dalla carica. 
  3. La disposizione di cui al comma 1 e' principio di  coordinamento
della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione.