Art. 6 
 
                 Finanziamento dei partiti politici 
 
  1. Ferme restando le riduzioni di spesa gia' previste dall'articolo
2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 5,
comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'importo previsto
dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3  giugno  1999,
n. 157, e' ridotto di un ulteriore 10 per cento, cosi' cumulando  una
riduzione complessiva del 30 per cento. 
  2. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n.  157,  il  terzo  e
quarto periodo del comma 6 sono sostituiti dai seguenti: "In caso  di
scioglimento anticipato del Senato della Repubblica  o  della  Camera
dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi  rimborsi
e' interrotto. In tale caso i  movimenti  o  partiti  politici  hanno
diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per  un
numero di anni pari alla  durata  della  legislatura  dei  rispettivi
organi. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante  sulla
base del presente comma, e' effettuato anche  nel  caso  in  cui  sia
trascorsa una frazione di anno.". 
  3. Il comma 1 si applica a decorrere del primo rinnovo  del  Senato
della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e
dei Consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore  del
presente decreto.