Art. 10 
 
 
                  Bilanci di previsione finanziari 
 
  1. Il bilancio di previsione finanziario annuale ed il bilancio  di
previsione finanziario pluriennale hanno carattere autorizzatorio. 
  2. Il bilancio di previsione pluriennale e' almeno triennale ed  e'
aggiornato annualmente  in  sede  di  approvazione  del  bilancio  di
previsione. 
  3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2,
allegano ai  propri  bilanci  di  previsione  e  di  rendicontazione,
l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando  che  i
relativi bilanci sono consultabili nel proprio  sito  internet  fermo
restando quanto previsto dall'articolo 172, comma 1, lettera  b)  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  4.  Le  predette  amministrazioni  comunicano   periodicamente,   e
comunque in sede di rendicontazione,  l'elenco  delle  partecipazioni
possedute e  il  tipo  di  contabilita'  adottato  dalle  partecipate
stesse. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  21,  comma  2,  della
          citata legge n. 196 del 2009: 
              «2. Il disegno di  legge  del  bilancio  di  previsione
          espone per l'entrata e, per ciascun Ministero, per la spesa
          le unita' di voto parlamentare determinate con  riferimento
          rispettivamente  alla  tipologia  di  entrata  e  ad   aree
          omogenee di attivita'. Per la spesa, le unita' di voto sono
          costituite  dai  programmi  quali  aggregati   diretti   al
          perseguimento degli obiettivi  definiti  nell'ambito  delle
          missioni. Le missioni rappresentano le funzioni  principali
          e gli obiettivi strategici  perseguiti  con  la  spesa.  La
          realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un  unico
          centro di  responsabilita'  amministrativa,  corrispondente
          all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai
          sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30  luglio  1999,
          n. 300.  I  programmi  sono  univocamente  raccordati  alla
          nomenclatura COFOG  (Classification  of  the  functions  of
          government) di secondo livello. Nei casi in  cui  cio'  non
          accada perche' il programma corrisponde in parte  a  due  o
          piu'  funzioni  COFOG  di  secondo  livello,  deve   essere
          indicata  la  relativa  percentuale  di   attribuzione   da
          calcolare sulla base dell'ammontare presunto  dei  capitoli
          di diversa finalizzazione ricompresi nel programma.».