Art. 11 
 
 
                         Schemi di bilancio 
 
  1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1 e 2,
adottano  comuni  schemi  di   bilancio   finanziari,   economici   e
patrimoniali e comuni schemi di bilancio  consolidato  con  i  propri
enti  ed  organismi  strumentali,  aziende,  societa'  controllate  e
partecipate e altri organismi controllati. 
  2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1 e 2,
redigono un rendiconto semplificato per il  cittadino,  da  divulgare
sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati
di bilancio, con evidenziazione delle  risorse  finanziarie  umane  e
strumentali utilizzate  dall'ente  nel  perseguimento  delle  diverse
finalita' istituzionali, dei risultati conseguiti con  riferimento  a
livello di copertura ed alla qualita' dei servizi pubblici forniti ai
cittadini e del'eventuale relativo scostamento tra costi  standard  e
costi effettivi, predisposto sulla base di un  apposito  schema  tipo
definito con i decreti legislativi di cui all'articolo  2,  comma  7,
della legge 5 maggio 2009, n. 42. 
  3. Gli schemi di bilancio  di  cui  al  comma  1,  unitamente  alle
metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di  un  sistema
di  indicatori  di  risultato  semplici,  misurabili  e  riferiti  ai
programmi del  bilancio,  sono  definiti  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 36, comma 5. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per il testo dell'art. 21, comma 2,  della  legge  n.
          196 del 2009, si veda nella nota all'art. 10. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  25,  comma  2,  della
          citata legge n. 196 del 2009: 
              «2. Le spese dello Stato sono ripartite in: 
                a) missioni, come  definite  all'art.  21,  comma  2,
          terzo periodo; 
                b) programmi, ai fini dell'approvazione parlamentare.
          I programmi, come definiti all'art. 21,  comma  2,  secondo
          periodo, sono suddivisi  in  macroaggregati  per  spese  di
          funzionamento,   per   interventi,   per   trattamenti   di
          quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di
          questi ultimi, per oneri del  debito  pubblico,  per  oneri
          comuni di parte corrente,  per  investimenti  e  per  oneri
          comuni in conto capitale. In autonome previsioni e' esposto
          il rimborso di passivita' finanziarie; 
                c)  capitoli,  secondo  l'oggetto  della   spesa.   I
          capitoli, classificati secondo  il  contenuto  economico  e
          funzionale, costituiscono  le  unita'  elementari  ai  fini
          della gestione e della  rendicontazione  e  possono  essere
          ripartiti in articoli.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  40,  comma  2,  della
          citata legge n. 196 del 2009: 
              «2. I decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati  sulla  base  dei  seguenti  principi  e   criteri
          direttivi: 
                a)  revisione  delle  missioni  in   relazione   alle
          funzioni principali e  agli  obiettivi  perseguiti  con  la
          spesa pubblica, delineando  un'opportuna  correlazione  tra
          missioni  e  Ministeri  ed  enucleando  eventuali  missioni
          trasversali; 
                b)  revisione  del  numero  e  della  struttura   dei
          programmi, che devono essere omogenei  con  riferimento  ai
          risultati da perseguire in termini di  prodotti  e  servizi
          finali, in modo da assicurare: 
                  1) l'univoca corrispondenza tra  il  programma,  le
          relative  risorse  e   strutture   assegnate,   e   ciascun
          Ministero,  in  relazione  ai  compiti  e   alle   funzioni
          istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando
          ove  possibile  la  condivisione  di  programmi  tra   piu'
          Ministeri; 
                  2) l'affidamento di ciascun programma di  spesa  ad
          un unico centro di responsabilita' amministrativa; 
                  3) il raccordo dei programmi  alla  classificazione
          COFOG di secondo livello; 
                c) revisione degli stanziamenti iscritti  in  ciascun
          programma e della relativa legislazione in coerenza con gli
          obiettivi da perseguire; 
                d) revisione, per l'entrata, delle unita'  elementari
          del bilancio per assicurare che la  denominazione  richiami
          esplicitamente  l'oggetto  e  ripartizione   delle   unita'
          promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di
          gettito sia chiaramente e univocamente individuabile; 
                e) adozione, per la spesa, anche a fini gestionali  e
          di  rendicontazione,  delle  azioni  quali  componenti  del
          programma e unita'  elementari  del  bilancio  dello  Stato
          affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri  il
          loro   raccordo   alla   classificazione   COFOG   e   alla
          classificazione  economica  di  terzo  livello.   Ai   fini
          dell'attuazione  del  precedente  periodo,   il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello  Stato,  avvia,  per  l'esercizio
          finanziario 2012, un'apposita sperimentazione di cui si da'
          conto nel rapporto di cui all'art. 3; 
                f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative
          di  spesa  debbano   essere   formulate   in   termini   di
          finanziamento di uno specifico programma di spesa; 
                g) introduzione della programmazione triennale  delle
          risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato
          e individuazione di metodologie comuni  di  definizione  di
          indicatori di risultato semplici, misurabili  e  riferibili
          ai programmi del bilancio; 
                g-bis)  introduzione  in  via  sperimentale   di   un
          bilancio di genere, per la valutazione del diverso  impatto
          della politica di bilancio sulle donne e sugli  uomini,  in
          termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito; 
                h)  introduzione  di  criteri  e  modalita'  per   la
          fissazione di limiti per le spese del bilancio dello Stato,
          tenendo  conto  della  peculiarita'  delle  spese  di   cui
          all'art. 21, comma 6. I predetti limiti, individuati in via
          di massima nel DEF e adottati con la  successiva  legge  di
          bilancio, devono  essere  coerenti  con  la  programmazione
          triennale delle risorse; 
                i) adozione,  in  coerenza  con  i  limiti  di  spesa
          stabiliti,   di   accordi   triennali   tra   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in  cui
          vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio
          e i relativi tempi; 
                l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti
          di variazione al bilancio in corso d'anno; 
                m) accorpamento  dei  fondi  di  riserva  e  speciali
          iscritti nel bilancio dello Stato; 
                n) affiancamento, a fini conoscitivi, al  sistema  di
          contabilita' finanziaria  di  un  sistema  di  contabilita'
          economico-patrimoniale   funzionale   alla   verifica   dei
          risultati conseguiti dalle amministrazioni; 
                o) revisione del conto riassuntivo  del  tesoro  allo
          scopo di garantire maggiore  chiarezza  e  significativita'
          delle   informazioni   in   esso    contenute    attraverso
          l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello  Stato
          e di quelli della tesoreria; 
                p) progressiva  eliminazione,  entro  il  termine  di
          ventiquattro mesi,  delle  gestioni  contabili  operanti  a
          valere  su  contabilita'  speciali  o  conti  correnti   di
          tesoreria, i cui  fondi  siano  stati  comunque  costituiti
          mediante il versamento di somme originariamente iscritte in
          stanziamenti  di  spesa  del  bilancio  dello   Stato,   ad
          eccezione  della  gestione  relativa  alla  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri,  nonche'  delle  gestioni   fuori
          bilancio istituite ai sensi della legge 25  novembre  1971,
          n. 1041, delle  gestioni  fuori  bilancio  autorizzate  per
          legge, dei programmi comuni tra piu' amministrazioni, enti,
          organismi pubblici e privati, nonche' dei casi di urgenza e
          necessita'. A tal  fine,  andra'  disposto  il  contestuale
          versamento delle dette disponibilita' in conto  entrata  al
          bilancio, per  la  nuova  assegnazione  delle  somme  nella
          competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno
          dato origine, ovvero, qualora  queste  ultime  non  fossero
          piu'   esistenti   in   bilancio,   a   nuove   imputazioni
          appositamente istituite; previsione, per le gestioni  fuori
          bilancio   che   resteranno   attive,    dell'obbligo    di
          rendicontazione annuale delle  risorse  acquisite  e  delle
          spese effettuate secondo schemi classificatori  armonizzati
          con quelli del bilancio dello Stato e a questi  aggregabili
          a livello di dettaglio sufficientemente elevato; 
                q) previsione della possibilita'  di  identificare  i
          contributi  speciali  iscritti  nel  bilancio  dello  Stato
          finalizzati agli obiettivi  di  cui  all'art.  119,  quinto
          comma, della  Costituzione  e  destinati  ai  comuni,  alle
          province, alle citta' metropolitane e alle regioni.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  21,  comma  11,  della
          citata legge n. 196 del 2009: 
              «11. Ciascuno stato di previsione  riporta  i  seguenti
          elementi   informativi,   da    aggiornare    al    momento
          dell'approvazione della legge di bilancio  per  le  lettere
          a), b), c), d) ed e): 
                a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per
          le entrate, oltre a contenere i criteri per  la  previsione
          relativa alle principali imposte e tasse,  essa  specifica,
          per  ciascun  titolo,  la  quota   non   avente   carattere
          ricorrente e quella avente  carattere  ricorrente,  nonche'
          gli effetti connessi alle disposizioni  normative  vigenti,
          con   separata    indicazione    di    quelle    introdotte
          nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del  prelievo
          obbligatorio,  con   l'indicazione   della   natura   delle
          agevolazioni,  dei   soggetti   e   delle   categorie   dei
          beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per la spesa,  si
          compone di due sezioni: 
                  1) la prima sezione,  concernente  il  piano  degli
          obiettivi correlati  a  ciascun  programma  ed  i  relativi
          indicatori di risultato, riporta le  informazioni  relative
          al quadro di riferimento in  cui  l'amministrazione  opera,
          illustra le priorita'  politiche,  espone  le  attivita'  e
          indica gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa,
          che le amministrazioni intendono conseguire in  termini  di
          livello dei servizi e di interventi,  in  coerenza  con  il
          programma generale dell'azione di Governo. A  tal  fine  il
          documento indica le risorse  destinate  alla  realizzazione
          dei  predetti  obiettivi  e  riporta  gli   indicatori   di
          realizzazione ad essi  riferiti,  nonche'  i  criteri  e  i
          parametri   utilizzati   per   la   loro   quantificazione,
          evidenziando il collegamento tra i  predetti  indicatori  e
          parametri e il sistema di indicatori e  obiettivi  adottati
          da ciascuna amministrazione  per  le  valutazioni  previste
          dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, e dai  successivi  decreti
          attuativi. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e
          delle finanze, sono individuati i criteri e le  metodologie
          per  la  definizione  degli  indicatori  di   realizzazione
          contenuti nella nota integrativa; 
                  2) la seconda sezione, relativa ai programmi e alle
          corrispondenti risorse finanziarie, illustra  il  contenuto
          di ciascun programma di spesa e i criteri  di  formulazione
          delle previsioni, con riguardo in  particolare  alle  varie
          tipologie di spesa e ai relativi  riferimenti  legislativi,
          con  indicazione  dei   corrispondenti   stanziamenti   del
          bilancio triennale; 
                b) una scheda illustrativa di ogni programma e  delle
          leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti
          stanziamenti del bilancio  triennale,  con  l'articolazione
          per le categorie di spesa di cui ai commi  4,  5,  6  e  7.
          Nella stessa scheda sono contenute tutte le informazioni  e
          i dati relativi alle spese di funzionamento,  ivi  comprese
          quelle  del  personale,   necessarie   all'attuazione   del
          programma, nonche' gli interventi programmati, con separata
          indicazione delle spese  correnti  e  di  quelle  in  conto
          capitale. Tali schede  sono  aggiornate  semestralmente  in
          modo   da    tenere    conto    dell'eventuale    revisione
          dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse ai
          Ministeri nonche' delle modifiche apportate alle previsioni
          iniziali del programma attraverso le variazioni di bilancio
          adottate  in  corso  d'anno  ai  sensi  delle  disposizioni
          normative vigenti. Le variazioni rispetto  alle  previsioni
          iniziali sono analiticamente motivate  anche  in  relazione
          alla loro tipologia e natura. Il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  trasmette  le  schede  al  Parlamento  entro
          trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento; 
                c) per ogni programma l'elenco dei capitoli, articoli
          e relativi stanziamenti; 
                d) per ogni programma un  riepilogo  delle  dotazioni
          secondo l'analisi economica e funzionale; 
                e) una scheda illustrativa  dei  capitoli  recanti  i
          fondi  settoriali  correlati  alle   principali   politiche
          pubbliche di rilevanza nazionale, nella quale sono indicati
          i  corrispondenti  stanziamenti   previsti   dal   bilancio
          triennale,  il  riepilogo   analitico   dei   provvedimenti
          legislativi  e  amministrativi  che  hanno  determinato   i
          suddetti stanziamenti  e  le  relative  variazioni,  e  gli
          interventi previsti a  legislazione  vigente  a  valere  su
          detti fondi, con separata indicazione delle spese  correnti
          e di quelle in  conto  capitale.  La  scheda  di  cui  alla
          presente lettera e' aggiornata semestralmente  in  modo  da
          tenere conto delle modifiche  apportate  agli  stanziamenti
          previsti dalla legge  di  bilancio  con  le  variazioni  di
          bilancio adottate in corso d'anno. Le  variazioni  rispetto
          alle  previsioni   iniziali   indicano   analiticamente   i
          provvedimenti legislativi e amministrativi  ai  quali  sono
          correlate le variazioni  di  cui  al  secondo  periodo.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le  schede
          al Parlamento entro trenta giorni dalla fine  del  semestre
          di riferimento; 
                f)   il   budget    dei    costi    della    relativa
          amministrazione.    Le    previsioni    economiche     sono
          rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte
          per programmi e per centri di costo. Il  budget  espone  le
          previsioni    formulate     dai     centri     di     costo
          dell'amministrazione   ed   include   il    prospetto    di
          riconciliazione  al  fine  di   collegare   le   previsioni
          economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.».