Art. 14 
 
 
     Criteri per la specificazione e classificazione delle spese 
 
  1. Unitamente alle rilevazioni  contabili  in  termini  finanziari,
economici  e  patrimoniali,  i  documenti  di  bilancio  previsivi  e
consuntivi delle Amministrazioni pubbliche  di  cui  all'articolo  2,
commi 1 e 2,  in  attuazione  di  quanto  previsto  dall'articolo  13
ripartiscono le spese in: 
    a) missioni, come definite  all'articolo  13,  comma  1,  secondo
periodo. Le  missioni  sono  definite  in  relazione  al  riparto  di
competenza di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione. Al fine
di assicurare un piu' agevole consolidamento e monitoraggio dei conti
pubblici, le missioni sono definite anche  tenendo  conto  di  quelle
individuate per il bilancio dello Stato; 
    b) programmi, come  definiti  all'articolo  13,  comma  1,  terzo
periodo. In attuazione dell'articolo 12, ferma  restando  l'autonomia
delle amministrazioni nella individuazione dei programmi  di  propria
pertinenza, al fine di permettere l'analisi coordinata dei  risultati
dell'azione  amministrativa  nel  quadro  delle  politiche  pubbliche
settoriali e una maggiore effettivita' del consolidamento  funzionale
dei dati contabili, i programmi andranno individuati nel rispetto dei
criteri e  metodologie  individuate  nell'articolo  36  comma  5.  Il
programma e'. inoltre, raccordato alla relativa  codificazione  COFOG
di secondo livello (Gruppi). Nel caso di corrispondenza  non  univoca
tra programma e classificazione COFOG di  secondo  livello  (Gruppi),
vanno individuate due o piu' funzioni COFOG con  l'indicazione  delle
percentuali di attribuzione della spesa del programma a  ciascuna  di
esse; 
    c)  macroaggregati,  che   costituiscono   un'articolazione   dei
programmi, secondo la natura economica della spesa. I  macroaggregati
si raggruppano in titoli e, ai fini della gestione, sono ripartiti in
capitoli ed in articoli. I capitoli e gli articoli, ove previsti,  si
raccordano con il livello minimo di articolazione del piano dei conti
integrato di cui all'articolo 4. 
  2. La realizzazione di ciascun programma e' attribuita ad un  unico
centro di responsabilita' amministrativa. 
  3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2,
allegano al bilancio consuntivo un apposito allegato che includa  una
rappresentazione riassuntiva dei  costi  sostenuti  per  le  funzioni
riconducibili al vincolo di  cui  all'articolo  117,  secondo  comma,
lettera m), della Costituzione e alle funzioni fondamentali di cui al
medesimo articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione,
nonche' dei relativi costi e fabbisogni standard. I  contenuti  e  lo
schema dell'allegato di cui al presente comma sono  definiti  secondo
le modalita' di cui all'articolo  36,  comma  5,  anche  al  fine  di
consentire una comparazione tra i costi e i fabbisogni effettivi e  i
costi e fabbisogni standard.