Art. 14 Criteri per la specificazione e classificazione delle spese 1. Unitamente alle rilevazioni contabili in termini finanziari, economici e patrimoniali, i documenti di bilancio previsivi e consuntivi delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13 ripartiscono le spese in: a) missioni, come definite all'articolo 13, comma 1, secondo periodo. Le missioni sono definite in relazione al riparto di competenza di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione. Al fine di assicurare un piu' agevole consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, le missioni sono definite anche tenendo conto di quelle individuate per il bilancio dello Stato; b) programmi, come definiti all'articolo 13, comma 1, terzo periodo. In attuazione dell'articolo 12, ferma restando l'autonomia delle amministrazioni nella individuazione dei programmi di propria pertinenza, al fine di permettere l'analisi coordinata dei risultati dell'azione amministrativa nel quadro delle politiche pubbliche settoriali e una maggiore effettivita' del consolidamento funzionale dei dati contabili, i programmi andranno individuati nel rispetto dei criteri e metodologie individuate nell'articolo 36 comma 5. Il programma e'. inoltre, raccordato alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi). Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e classificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), vanno individuate due o piu' funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse; c) macroaggregati, che costituiscono un'articolazione dei programmi, secondo la natura economica della spesa. I macroaggregati si raggruppano in titoli e, ai fini della gestione, sono ripartiti in capitoli ed in articoli. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4. 2. La realizzazione di ciascun programma e' attribuita ad un unico centro di responsabilita' amministrativa. 3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, allegano al bilancio consuntivo un apposito allegato che includa una rappresentazione riassuntiva dei costi sostenuti per le funzioni riconducibili al vincolo di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e alle funzioni fondamentali di cui al medesimo articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonche' dei relativi costi e fabbisogni standard. I contenuti e lo schema dell'allegato di cui al presente comma sono definiti secondo le modalita' di cui all'articolo 36, comma 5, anche al fine di consentire una comparazione tra i costi e i fabbisogni effettivi e i costi e fabbisogni standard.