Art. 15 Criteri per la specificazione e la classificazione delle entrate 1. Le entrate degli schemi di bilancio finanziario di cui all' articolo 11 sono classificate secondo i successivi livelli di dettaglio: a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate; b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unita' di voto; c) categorie, definite in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza. Nell'ambito delle categorie e' data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente. 2. I capitoli, eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, costituiscono le unita' elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.
Note all'art. 15: - Per il testo dell'art. 40, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009, si veda nelle note all'art. 11.