Art. 15 
 
 
  Criteri per la specificazione e la classificazione delle entrate 
 
  1. Le entrate degli schemi di  bilancio  finanziario  di  cui  all'
articolo  11  sono  classificate  secondo  i  successivi  livelli  di
dettaglio: 
    a)  titoli,  definiti  secondo  la  fonte  di  provenienza  delle
entrate; 
    b)  tipologie,  definite  in  base  alla  natura  delle  entrate,
nell'ambito   di   ciascuna   fonte   di   provenienza,    ai    fini
dell'approvazione in termini di unita' di voto; 
    c)  categorie,  definite   in   base   all'oggetto   dell'entrata
nell'ambito  della  tipologia  di  appartenenza.  Nell'ambito   delle
categorie e' data separata evidenza delle eventuali quote di  entrata
non ricorrente. 
  2. I capitoli,  eventualmente  suddivisi  in  articoli  secondo  il
rispettivo oggetto, costituiscono le unita' elementari ai fini  della
gestione e della rendicontazione. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Per il testo dell'art.  40,  comma  2,  della  citata
          legge n. 196 del 2009, si veda nelle note all'art. 11.