Art. 17 
 
 
         Tassonomia per gli enti in contabilita' civilistica 
 
  1. Le amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  3,  comma  2,
predispongono un budget economico. 
  2. Al fine di consentire il consolidamento dei propri dati di cassa
con quelli delle altre amministrazioni pubbliche,  gli  enti  di  cui
all'articolo  3,   comma   2,   individuati   dall'ISTAT   ai   sensi
dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,
riclassificano i propri  dati  contabili  attraverso  la  rilevazione
SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre  2009,
n. 196. 
  3. Al fine di fornire informazioni in merito  alla  classificazione
della  propria  spesa  complessiva  in  missioni  e  programmi,  come
definiti dall'articolo 13 del presente  decreto,  le  amministrazioni
pubbliche  di  cui  al  comma  2,  elaborano  un  apposito  prospetto
concernente la  ripartizione  della  propria  spesa  per  missioni  e
programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione  secondo
la nomenclatura COFOG di secondo livello. Nel caso di  corrispondenza
non univoca tra programma e funzioni COFOG di secondo livello,  vanno
individuate  due  o  piu'  funzioni  COFOG  con  l'indicazione  delle
percentuali di attribuzione della spesa del programma a  ciascuna  di
esse. 
  4.  Tale  prospetto,  definito  secondo   le   modalita'   di   cui
all'articolo 36, comma 5, e' allegato al  budget  e  al  bilancio  di
esercizio in coerenza con i  risultati  della  tassonomia  effettuata
attraverso la rilevazione SIOPE. 
  5. La relazione sulla gestione attesta - nell'ambito del quadro  di
riferimento in cui operano i soggetti di cui al comma  1,  a  corredo
delle informazioni, e in coerenza con  la  missione  -  le  attivita'
riferite a ciascun programma di spesa. 
  6. Gli organi interni  di  controllo  vigilano  sull'attuazione  di
quanto previsto dai precedenti  commi,  attestando  tale  adempimento
nella relazione di cui all'articolo 2429 del codice civile. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Per il testo dell'art. 13 della citata legge  n.  196
          del 2009, si veda nelle note all'art. 16. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  14,  comma  6,  della
          citata legge n. 196 del 2009: 
              «6. Le amministrazioni  pubbliche,  con  esclusione  di
          quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente  alla
          banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri,  i
          dati  concernenti  tutti  gli   incassi   e   i   pagamenti
          effettuati, codificati con criteri  uniformi  su  tutto  il
          territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non  possono
          accettare   disposizioni   di   pagamento    prive    della
          codificazione uniforme. Le disposizioni del presente  comma
          non si applicano agli organi costituzionali.» 
              - Si riporta il testo dell'art.  77-quater,  comma  11,
          del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112  (Disposizioni
          urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: 
              «11. Gli enti pubblici soggetti al Sistema  Informativo
          delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito  ai
          sensi dell' art. 28,  commi  3,  4  e  5,  della  legge  27
          dicembre 2002, n. 289,  e  successive  modificazioni,  e  i
          rispettivi  tesorieri  o  cassieri  non  sono  tenuti  agli
          adempimenti relativi alla trasmissione dei  dati  periodici
          di cassa, di cui all' art. 30 della legge 5 agosto 1978, n.
          468, e successive modificazioni. I prospetti dei dati SIOPE
          e delle disponibilita' liquide  costituiscono  un  allegato
          obbligatorio del rendiconto o del  bilancio  di  esercizio.
          Con decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze  -
          Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,  sono
          stabilite, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  le
          relative modalita'  di  attuazione.  Le  sanzioni  previste
          dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978  per  il
          mancato invio dei prospetti di cassa operano per  gli  enti
          inadempienti al SIOPE.». 
              - Per il testo dell'art. 2429  del  codice  civile,  si
          veda nelle note all'art. 13. 
              - Per il riferimento al testo dell'art. 47 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, si
          veda nelle note all'art. 13.